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Ricorso proposto il 27 dicembre 2011 – ZZ / Commissione

(Causa F-143/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione implicita della Commissione di non rimborsare un quarto delle spese, esposte dal ricorrente nel quadro della causa F-81/09, Marcuccio/Commissione, al quale la convenuta è stata condannata con la sentenza del 15 febbraio 2011.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla Commissione, di ripulsa dei suoi petita di cui alla domanda datata 16 agosto 2011, inviata alla Commissione in persona del legale rappresentante pro tempore ed all'APN della Commissione;

constatare che è venuta in essere l'astensione, da parte della Commissione, di porre in essere le misure di esecuzione della Sentenza emessa, in data 15 febbraio 2011, dal Tribunale nella causa F-81/09, Marcuccio/Commissione, e precisamente le misure di esecuzione del disposto della Sentenza 15/02/2011 inerente le spese della causa a qua;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 3.3l6,31 euro, la quale somma, se e nella misura in cui non è erogata al ricorrente, produrrà in favore del medesimo degli interessi, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo da domani e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 5,00 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, da domani, che spirerà persistendo l'astensione de qua e fino al 180 giorno successivo al 17 agosto 2011, la quale somma di 5,00 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell' attore degli interessi, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 6,00 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 181 giorno successivo al 17 agosto 2011 che spirerà persistendo l'astensione de qua e fino al 270 giorno successivo al 17 agosto 2011, la quale somma di 6,00 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 7,50 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 271 giorno successivo al 17 agosto 2011, che spirerà persistendo l'astensione de qua e fino al 360 giorno successivo al 17 agosto 2011, la quale somma di 7,50 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 10,00 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 361 giorno successivo al 17 agosto 2011 et ad infinitum, che spirerà persistendo l'astensione de qua, la quale somma di 10,00 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell' attore degli interessi, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;

condannare la convenuta alle spese.