Language of document : ECLI:EU:F:2013:81

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(giudice unico)

18 giugno 2013

Causa F‑143/11

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Rigetto, da parte dell’APN, di una domanda di rimborso delle spese sostenute ai fini della causa – Ricorso di annullamento avente lo stesso oggetto di una domanda di liquidazione delle spese – Irricevibilità manifesta»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione europea recante rigetto della sua domanda del 16 agosto 2011, nonché il pagamento della somma di EUR 3 316,31, maggiorata di interessi moratori e di penalità, a titolo di una parte delle spese sostenute ai fini della causa conclusasi con la sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione (F‑81/09, in prosieguo: la «sentenza del 15 febbraio 2011», oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑238/11 P).

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Portata

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Presentazione di un ricorso avente lo stesso oggetto di una domanda di liquidazione delle spese – Irricevibilità

(Art. 270 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 92, § 1; Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

Al riguardo, allorché, alla lettura degli atti di causa, l’organo giudicante, reputandosi sufficientemente edotto dagli atti stessi, è pienamente convinto dell’irricevibilità manifesta del ricorso e ritiene per giunta che lo svolgimento di un’udienza non potrebbe offrire il benché minimo elemento nuovo al riguardo, il rigetto del ricorso mediante ordinanza motivata, a norma dell’articolo 76 del regolamento di procedura, non soltanto contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti le spese che la tenuta di un’udienza comporterebbe.

(v. punti 16 e 17)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 25 aprile 2012, Oprea/Commissione, F‑108/11 (punto 12, e giurisprudenza ivi citata)

2.      Il diritto della funzione pubblica dell’Unione europea prevede uno specifico procedimento di liquidazione delle spese qualora le parti siano in disaccordo riguardo all’importo e alla natura delle spese ripetibili in seguito a una decisione con cui il Tribunale ha posto fine ad una controversia e ha statuito sull’onere delle spese. Infatti, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, se vi è contestazione sull’importo e sulla natura delle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza motivata su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte.

Inoltre, lo specifico procedimento, previsto dall’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, finalizzato alla liquidazione delle spese esclude la possibilità di rivendicare le stesse somme, ovvero somme sborsate ai medesimi fini, nell’ambito di un’azione intentata ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto. Pertanto, un ricorrente non può essere legittimato a presentare, sulla base dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto, un ricorso di annullamento che abbia in realtà lo stesso oggetto di una domanda di liquidazione delle spese. Ciò si verifica nel caso di un ricorso per l’annullamento di una decisione di rigetto di una domanda con la quale il ricorrente abbia chiesto all’autorità che ha il potere di nomina il rimborso di una somma a titolo di spese sostenute per una causa.

(v. punti 19, 20 e 22)


Riferimento:

Corte: 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric, C‑440/07 P

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2007, Schneider Electric/Commissione, T‑351/03 (punto 297)

Tribunale della funzione pubblica: 10 novembre 2009, Marcuccio/Commissione, F‑70/07 (punto 17); 20 giugno 2011, Marcuccio/Commissione, F‑67/10 (punto 21, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑475/11 P)