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Impugnazione proposta il 23 febbraio 2018 da River Kwai International Food Industry Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 dicembre 2017, causa T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-144/18 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: River Kwai International Food Industry Co. Ltd (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Consiglio dell’Unione Europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 nella causa T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Consiglio dell’Unione europea;

condannare la ricorrente in primo grado a sopportare le spese della ricorrente in appello relative sia alla presente impugnazione sia al procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-460/14.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che le affermazioni del Tribunale sono viziate da svariati errori di diritto e da un travisamento dei fatti e degli elementi di prova forniti. La ricorrente deduce, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata.

La ricorrente solleva tre motivi di impugnazione.

In primo luogo, la circostanza che la sentenza impugnata non abbia preso in esame le eccezioni di irricevibilità del ricorso iniziale proposte dall’attuale ricorrente – anche con riferimento al quarto motivo di ricorso – ha violato i diritti di difesa della stessa in Tribunale. La sentenza impugnata ha ignorato le predette eccezioni d’irricevibilità senza fornire alcuna ragione/motivazione per la quale non fosse necessario trattare tali censure.

In secondo luogo, la sentenza impugnata ha travisato gli elementi di prova laddove ha qualificato il problema dell’allocazione dei costi come relativa alla determinazione del valore normale e, di conseguenza, al calcolo del margine di dumping, anziché come attinente all’esistenza di un mutamento duraturo delle circostanze. Nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente in primo grado durante il procedimento amministrativo collega la questione dell’allocazione dei costi al calcolo del margine di dumping.

Infine, la sentenza impugnata viola l’articolo 10 del regolamento di base1 e il principio generale di irretroattività in quanto il dazio antidumping della ricorrente è di fatto aumentato retroattivamente dal 3,6% al 12,8%.

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1 Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51).