Language of document : ECLI:EU:C:1998:217

SENTENZA DELLA CORTE

12 maggio 1998 (1)

«Articoli 8 A, 48 e 51 del Trattato CE — Nozione di ”lavoratore” — Articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Indennità di educazione — Nozione di ”prestazione familiare” — Articolo 7, n. 2, del regolamento (CEE), n. 1612/68 — Nozione di ”vantaggio sociale” — Requisito del possesso di una carta o di un titolo di soggiorno»

Nel procedimento C-85/96,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bayerisches Landessozialgericht (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

María Martínez Sala

e

Freistaat Bayern,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1, 2, 3, n. 1, e 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio, 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1), nonché dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE)

del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola,


cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale,

viste le osservazioni scritte presentate

—     per la signora Martínez Sala, dal signor Antonio Pérez Garrido, «Leiter der Rechtsstelle» presso l'ambasciata spagnola in Bonn;

—    per il governo tedesco, dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;

—    per il governo spagnolo, dal signor Luiz Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti;

—    per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Peter Hillenkamp, consigliere giuridico, e Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Martínez Sala, rappresentata dal signor Antonio Pérez Garrido, del governo tedesco, rappresentato dal signor Ernst Röder, del governo spagnolo, rappresentato dal signor D. Luis Pérez de Ayala Becerril, del governo francese, rappresentato dal signor Claude Chavance, segretario degli affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor Stephen Richards, barrister, e dalla Commissione, rappresentata dal signor Klaus-Dieter Borchardt, all'udienza del 15 aprile 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 1° luglio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con ordinanza 2 febbraio 1996, pervenuta in cancelleria il 20 marzo successivo, il Bayerisches Landessozialgericht ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 1, 2, 3, n. 1, e 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata con regolamento (CEE) del Consiglio, 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1), nonché dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2.
    Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la signora Martínez Sala e il Freistaat Bayern in ordine al rifiuto di quest'ultimo di concederle un'indennità di educazione per il figlio.

La normativa comunitaria

3.
    Il regolamento n. 1612/68, all'art. 7, n. 2, stabilisce che il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode nel territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

4.
    Conformemente all'art. 1, lett. a), punto i), del regolamento n. 1408/71, il termine «lavoratore» designa, ai fini dell'applicazione di tale regolamento, «qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi». L'art. 2 dispone che il regolamento si applica «ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri».

5.
    Ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, «le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio

della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

6.
    Ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), il regolamento n. 1408/71 si applica «a tutte le legislazioni (...) riguardanti (...) le prestazioni familiari». Secondo l'art. 1, lett. u), punto i) sono «prestazioni familiari» «tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste dall'art. 4, n. 1, lett. h), esclusi gli assegni speciali di nascita di cui all'allegato II».

7.
    L'allegato I, punto I — «Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi [art. 1, lett. a), punti ii) e iii), del regolamento]» —, parte C («Germania»), del regolamento n. 1408/71, recita:

«Se per l'erogazione delle prestazioni familiari è competente un'istituzione tedesca, conformemente al titolo III, capitolo 7, del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, lett. a), punto ii) del regolamento, si considera:

a)    lavoratore subordinato, la persona assicurata a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione o la persona che ottiene, in seguito a tale assicurazione, prestazioni in denaro dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe;

b)    lavoratore autonomo, la persona che esercita un'attività autonoma e che è tenuta:

    —    ad assicurarsi o a versare contributi per il rischio vecchiaia in un regime previsto per lavoratori autonomi;

    o

    —    ad assicurarsi nell'ambito dell'assicurazione pensione obbligatoria».

La normativa tedesca e la convezione europea sull'assistenza sociale e sanitaria

8.
    In Germania, un'indennità di educazione è una prestazione non contributiva facente parte di un insieme di misure in materia di politica familiare e erogata in forza del Bundeserziehungsgeldgesetz 6 dicembre 1985 (legge sulla concessione dell'assegno e del congedo di educazione; BGBl. I, pag. 2154; in prosieguo: il «BErzGG»).

9.
    Il BErzGG, nella versione 25 luglio 1989 (BGBl. I, pag. 1550), modificata dalla legge 17 dicembre 1990 (BGBl. I, pag. 2823), all'art. 1, n. 1, dispone che può richiedere l'indennità di educazione ogni persona: 1) che abbia il proprio domicilio o la propria residenza abituale nel territorio in cui vige questa legge, 2) che abbia nel proprio nucleo familiare un figlio a carico, 3) che garantisca la custodia e

l'educazione di tale figlio e 4) che non svolga nessuna attività lavorativa o non svolga attività lavorativa a tempo pieno.

10.
    Alla lett. a) dell'art. 1, n. 1, il BErzGG dispone che «ogni straniero che intende beneficiare dell'indennità deve essere in possesso di un'autorizzazione di soggiorno (Aufenthaltsberechtigung) o di un permesso di soggiorno (Aufenthaltserlaubnis)». Il giudice a quo rileva che, secondo la costante giurisprudenza del Bundessozialgericht, solo chi produca un documento dell'Ufficio stranieri che attesti nelle debite forme il diritto di soggiorno fin dall'inizio del periodo della prestazione è «in possesso» di una autorizzazione di soggiorno; la semplice attestazione che una domanda di permesso di soggiorno è stata presentata e che il soggiorno è pertanto autorizzato non è sufficiente affinché la persona interessata sia considerata in possesso di una autorizzazione di soggiorno ai sensi della menzionata disposizione.

11.
    Ai sensi dell'art. 1 della convenzione europea sull'assistenza sociale e sanitaria, adottata dal Consiglio d'Europa l'11 dicembre 1953 e in vigore in Germania dal 1956 e in Spagna dal 1983, «ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a far beneficiare ai cittadini delle altre Parti Contraenti in regolare soggiorno su qualsiasi parte del suo territorio al quale si applica la presente convenzione e che sono prive di risorse sufficienti, al pari dei propri cittadini e alle medesime condizioni, dell'assistenza sociale e sanitaria prevista dalla legislazione in vigore nella parte del territorio considerato».

12.
    Ai sensi dell'art. 6, lett. a), di tale convenzione, «una Parte Contraente non può rimpatriare un cittadino di un'altra Parte Contraente, residente in regolare soggiorno sul suo territorio, per il solo motivo che l'interessato ha bisogno di assistenza».

La controversia nel procedimento a quo

13.
    La signora Martínez Sala, nata l'8 febbraio 1956, è una cittadina spagnola che dal maggio 1968 risiede in Germania. In tale paese esercitava varie attività lavorative subordinate durante il periodo intercorrente, comprese le interruzioni, tra il 1976 e il 1986 e, successivamente, tra il 12 settembre 1989 e il 24 ottobre 1989. A partire da questo momento beneficiava di un aiuto sociale versato dalla città di Norimberga e dal Landratsamt Nürnberg Land, ai sensi del Bundessozialhilfegesetz (legge federale sull'assistenza sociale).

14.
    Fino al 19 maggio 1984, la signora Martínez Sala otteneva dalle competenti autorità vari permessi di soggiorno, che si succedevano praticamente senza interruzione. Successivamente otteneva soltanto il rilascio di documenti attestanti che era stata presentata domanda di proroga del suo permesso di soggiorno. Nell'ordinanza di rinvio, il Bayerisches Landessozialgericht rileva che, tuttavia, la convenzione europea sull'assistenza sociale e sanitaria dell'11 dicembre 1953 ostava

all'espulsione dell'interessata. Il 19 aprile 1994 le veniva rilasciato un titolo di soggiorno che scadeva il 18 aprile 1995 e che, il 20 aprile successivo, veniva prorogato nuovamente per un anno.

15.
    Nel gennaio 1993, vale a dire nel periodo durante il quale non disponeva di un permesso di soggiorno, la signora Martínez Sala richiedeva al Fristaat Bayern un'indennità di educazione per il proprio figlio, nato durante quest'ultimo mese.

16.
    Con decisione 21 gennaio 1993, il Freistaat Bayern respingeva la detta domanda per il motivo che l'interessata non possedeva né la cittadinanza tedesca né un'autorizzazione o permesso di soggiorno.

17.
    Con sentenza 21 marzo 1994, il Sozialgericht Nürnberg respingeva il ricorso proposto il 13 luglio 1993 dalla signora Martínez Sala avverso la detta decisione, con la motivazione secondo cui l'interessata non era in possesso di una carta di soggiorno.

18.
    L'8 giugno 1994 la signora Martínez Sala interponeva appello avverso tale sentenza dinanzi al Bayerisches Landessozialgericht.

19.
    Ritenendo che non fosse da escludersi che l'interessata potesse avvalersi dei regolamenti nn. 1408/71 e 1612/68 per ottenere un diritto all'indennità di educazione, il Bayerisches Landessozialgericht sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)    Se ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 o del combinato disposto degli artt. 2 e 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 potesse ancora qualificarsi, nel 1993, ”lavoratrice” una cittadina spagnola residente in Germania, la quale sino al 1986 aveva svolto, con varie interruzioni, attività di lavoro dipendente e in seguito, fatta eccezione per una breve parentesi lavorativa nel 1989, aveva goduto di sussidi ai sensi del Bundessozialhilfegesetz (legge federale in materia di assistenza sociale).

2)    Se l'indennità di educazione di cui al Gesetz über die Gewährung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub (legge in materia di indennità e congedo di educazione; il ”BErzGG”) possa ritenersi ”prestazione familiare” ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) n.1408/71, alla quale, in forza dell'art. 3, n. 1, del medesimo regolamento, hanno diritto, al pari dei cittadini nazionali, i cittadini spagnoli residenti in Germania.

3)    Se l'indennità di educazione, cui si ha diritto ai sensi del BErzGG, possa ritenersi un ”vantaggio sociale” ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68.

4)    Se il BErzGG sia conforme al diritto dell'Unione europea laddove impone, per la concessione di un'indennità di educazione ai cittadini di uno Stato membro, il possesso di una formale autorizzazione di soggiorno, sebbene sia consentito a tali persone di risiedere in Germania».

20.
    Occorre innanzi tutto rispondere alla seconda e alla terza questione, quindi alla prima questione e per ultimo alla quarta questione.

Sulle questioni seconda e terza

21.
    Con la seconda e la terza questione il giudice a quo vuole in sostanza sapere se una prestazione come l'indennità di educazione prevista dal BErzGG, attribuita automaticamente alla persone che rispondono a determinati criteri obiettivi prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e destinata a compensare gli oneri familiari, debba essere equiparata ad una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1612/68.

22.
    Nella sentenza 10 ottobre 1996, Hoever e Zachow (causa C-245/94 e C-312/94, Racc. pag. I-4895), la Corte ha già statuito che una prestazione come l'indennità di educazione prevista dal BErzGG, attribuita automaticamente alle persone che rispondono a determinati criteri obiettivi prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali e destinata a compensare gli oneri familiari, deve essere equiparata ad una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1. lett. a) del regolamento n. 1408/71.

23.
    Il governo tedesco sostiene che la Corte dovrebbe ritornare su tale interpretazione e rinvia, nelle sue osservazioni scritte, alle osservazioni da esso presentate nella causa sopra menzionata e, nel corso dell'udienza, alle osservazioni che aveva sottoposto alla Corte nella causa Mille-Wilsmann, iscritta nel ruolo con il numero C-16/96. Tale causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza 14 aprile 1997, a seguito dell'annullamento dell'ordinanza di rinvio da parte del Bundessozialgericht conseguentemente alla pronuncia della sentenza Hoever e Zachow.

24.
    Dal momento che il governo tedesco non ha ulteriormente precisato gli aspetti della sentenza Hoever e Zachow sopra menzionata che, a suo parere, debbono essere rivisti, né le ragioni che giustificherebbero siffatta revisione, occorre ribadire che una prestazione quale l'indennità di educazione prevista dal BErzGG, attribuita automaticamente alle persone che rispondono a determinati criteri obiettivi prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e destinata a compensare gli oneri familiari, deve essere equiparata ad una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71.

25.
    Per quanto riguarda la nozione di vantaggio sociale alla quale fa riferimento l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, questa, secondo una costante giurisprudenza, copre tutti i vantaggi che, connessi o meno ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali in relazione, principalmente, alla loro qualifica obiettiva di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare pertanto atta a facilitare la loro mobilità all'interno della Comunità (sentenza 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx, Racc. pag. 973, punto 20).

26.
    L'indennità di educazione controversa è un vantaggio che è riconosciuto, tra gli altri, ai lavoratori che svolgono un'attività lavorativa a tempo parziale. Essa costituisce pertanto un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.

27.
    Si deve aggiungere che, data la portata generale del regolamento n. 1612/68 per quanto concerne la libera circolazione dei lavoratori, l'art. 7, n. 2, dello stesso può applicarsi ai vantaggi sociali che sono, nello stesso tempo, soggetti alla disciplina specifica del regolamento n. 1408/71 (sentenza 10 marzo 1993, causa C-111/91, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-817, punto 21).

28.
    La seconda e la terza questione vanno pertanto risolte nel senso che una prestazione come l'indennità di educazione prevista dal BErzGG, attribuita automaticamente alle persone che rispondono a determinati criteri obiettivi prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e destinata a compensare gli oneri familiari, rientra nel campo di applicazione rationae materiae del diritto comunitario in quanto prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71 e in quanto vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.

Sulla prima questione

29.
    Con la prima questione, il giudice a quo vuole in sostanza sapere se un cittadino di uno Stato membro che risiede in un altro Stato membro dove ha svolto attività lavorative subordinate e dove, successivamente, ha beneficiato di un aiuto sociale rivesta la qualità di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1612/68 o del regolamento n. 1408/71.

30.
    Si deve preliminarmente ricordare che, in forza del BErzGG, la concessione di un'indennità di educazione è subordinata, in particolare, alla condizione che l'interessato non svolga alcuna attività lavorativa o che non svolga attività lavorativa a tempo pieno. Questa condizione è idonea a restringere il numero delle persone che possono contemporaneamente fruire della indennità di educazione ed essere qualificate come lavoratori ai sensi del diritto comunitario.

31.
    Si deve poi rilevare che la nozione di lavoratore nel diritto comunitario non è univoca, ma varia a seconda del settore di applicazione considerato. Così, la

nozione di lavoratore utilizzata nel contesto dell'art. 48 del Trattato CE e del regolamento 1612/68 non coincide necessariamente con quella che ricorre nel campo di applicazione dell'art. 51 del Trattato CE e del regolamento n. 1408/71.

La qualità di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato e del regolamento n. 1612/68

32.
    Nell'ambito dell'art. 48 del Trattato e del regolamento n. 1612/68 deve considerarsi lavoratore la persona che esegue per un certo tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di questa prestazioni in contropartita delle quali percepisce una remunerazione. Una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde, in linea di principio, la qualità di lavoratore, fermo tuttavia restando che, da un lato, questa qualifica può produrre taluni effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, dall'altro, una persona alla effettiva ricerca di un impiego deve pure essere qualificata lavoratore (v., in tal senso, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121, punto 17; 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair, Racc. pag. 3161, punti 31-36 e 26 febbraio 1991 causa C-292/89, Antonissen, Racc. pag. I-745, punti 12 e 13).

33.
    Inoltre, si deve ricordare che i discendenti di un cittadino di uno Stato membro che ha lavorato nel territorio di un altro Stato membro e continua a dimorarvi dopo aver ottenuto una pensione di vecchiaia non conservano il diritto alla parità di trattamento, risultante dall'art. 7 del regolamento n. 1612/68, per quel che riguarda una prestazione sociale contemplata dalla normativa dello Stato membro ospitante quando abbiano compiuto i 21 anni, non siano più a suo carico e non siano lavoratori (sentenza 18 giugno 1987, causa 316/85, Lebon, Racc. pag. 2811).

34.
    Nella fattispecie, il giudice a quo non ha fornito elementi sufficienti per consentire alla Corte di verificare se, tenuto conto delle considerazioni che precedono, una persona che si trova nella situazione della ricorrente nella causa a qua rivesta la qualità di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato e del regolamento n. 1612/68, in ragione, per esempio, della circostanza che sia alla ricerca di un impiego. Spetta pertanto al giudice a quo procedere a tale valutazione.

La qualità di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71

35.
    A tenore del suo art. 2, il regolamento n. 1408/71 si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari.

36.
    Talché una persona possiede la qualità di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71 quando è assicurata, sia pure contro un solo rischio, in forza di un'assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale generale o speciale, menzionato nell'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, e ciò indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro (v., in tal senso, sentenze

31 maggio 1979, causa 182/78, Pierik II, Racc. pag. 1977, punti 4 e 7, e 9 luglio 1987, cause riunite 82/86 e 103/86, Laborero e Sabato, Racc. pag. 3401, punto 17).

37.
    La Commissione ritiene di conseguenza che la ricorrente vada considerata lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71 per il semplice fatto che ha beneficiato dell'assicurazione pensionistica obbligatoria in Germania o che l'ente di assistenza sociale l'ha iscritta con i suoi figli all'assicurazione malattia e ha preso a carico i relativi contributi.

38.
    Nel corso dell'udienza il governo francese ha parimenti sostenuto che la ricorrente nella causa a qua poteva essere considerata lavoratore ai sensi del diritto comunitario della previdenza sociale poiché è stata —e forse può ancora essere — affiliata in un modo o nell'altro ad un regime pensionistico tedesco.

39.
    Il governo tedesco osserva tuttavia che, a tenore dell'allegato I, punto 1, parte C («Germania») del regolamento n. 1408/71, nel settore delle prestazioni familiari tra le quali rientra l'indennità di cui trattasi, solo la persona assicurata a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione o la persona che ottiene, in seguito a tale assicurazione, prestazioni in denaro dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe può essere qualificata lavoratore.

40.
    Nel corso dell'udienza, la Commissione ha altresì sottolineato che, nella sentenza 30 gennaio 1997, cause riunite C-4/95 e C-5/95, Stöber e Piosa Pereira (Racc. pag. I-511), era stata messa in discussione la tesi secondo la quale l'assicurazione contro uno solo dei rischi previsti dal regolamento n. 1408/71 è sufficiente per conferire la qualità di lavoratore ai sensi di tale regolamento.

41.
    Si deve a questo proposito rilevare che, al punto 36 della citata sentenza Stöber e Piosa Pereira, la Corte ha affermato che nulla osta a che gli Stati membri limitino il beneficio degli assegni familiari alle persone che appartengono ad una comunità solidaristica costituita da un particolare regime di assicurazione, in quel caso il regime di assicurazione vecchiaia per i lavoratori autonomi.

42.
    Così, secondo l'allegato I, punto I, parte C («Germania»), al quale l'art. 1, lett. a), punto ii), del regolamento 1408/71 fa rinvio, soltanto le persone assicurate a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione o le persone che ottengono, in seguito a tale assicurazione, prestazioni in denaro dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe possono essere considerate, ai fini della concessione di prestazioni familiari, conformemente al titolo III, capitolo 7, del regolamento n. 1408/71, come lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 1, lett. a), punto ii), di questo stesso regolamento (sentenza 12 giugno 1997, causa C-266/95, Merino García, (Racc. pag. I-3279).

43.
    Come risulta chiaramente dal tenore di tale disposizione, l'allegato I, punto I, parte C, ha precisato o limitato il concetto di lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 1, lett. a), punto ii), di questo regolamento unicamente ai fini della

concessione delle prestazioni familiari ai sensi del titolo III, capitolo 7, del regolamento n. 1408/71.

44.
    Poiché la situazione di una persona, come la ricorrente nella causa a qua, non è considerata da alcuna delle disposizioni del titolo III, capitolo 7, la limitazione contemplata all'allegato I, punto I, parte C, non può esserle applicata, di modo che la sua qualità di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71 deve essere determinata con riferimento al solo art. 1, lett. a), punto ii), di questo stesso regolamento. Tale persona potrà pertanto beneficiare dei diritti ricollegati a tale qualità qualora risulti che essa è assicurata, sia pure contro un solo rischio, in base ad un regime di assicurazione obbligatorio o facoltativo presso un regime generale o speciale di previdenza sociale menzionato nell'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

45.
    Non constando nell'ordinanza di rinvio elementi sufficienti che consentano alla Corte di tenere in considerazione tutte le circostanze della fattispecie controversa nella causa a qua eventualmente rilevanti, spetta al giudice a quo accertare se una persona come la ricorrente nella causa a qua rientri nel campo di applicazione rationae personae dell'art. 48 del Trattato e del regolamento n. 1612/68 o del regolamento n. 1408/71.

Sulla quarta questione

46.
    Con la quarta questione, il giudice a quo vuol sapere se il diritto comunitario ostia che uno Stato membro esiga dai cittadini degli altri Stati membri di produrre un regolare documento di soggiorno per potere beneficiare di una indennità di educazione.

47.
    Tale questione è basata sul presupposto che la ricorrente nella causa a qua è stata autorizzata a risiedere nello Stato membro di cui trattasi.

48.
    Ai sensi della BErzGG, per aver diritto alla prestazione parentale controversa, l'interessato deve avere, se è in possesso degli altri requisiti materiali per la sua concessione, il domicilio o il luogo di residenza abituale nel territorio tedesco.

49.
    Il cittadino di un altro Stato membro che è autorizzato a risiedere nel territorio tedesco e che ivi risiede soddisfa tale condizione. Egli si trova, sotto questo aspetto, nella medesima situazione di un cittadino tedesco che risiede nel territorio tedesco.

50.
    Tuttavia il BErzGG dispone che, a differenza dei cittadini tedeschi, «qualsiasi straniero», ivi compreso il cittadino di un altro Stato membro, deve, per beneficiare della prestazione controversa, possedere un determinato tipo di titolo di soggiorno. E' pacifico che la semplice attestazione dell'avvenuta prestazione di una domanda

di titolo di soggiorno non è sufficiente, anche se siffatta attestazione certifichi che il soggiorno è legittimo.

51.
    Il giudice a quo rileva inoltre che «il ritardo nella concessione [di un siffatto titolo di soggiorno] dovuto a mere lungaggini burocratiche, può portare a concrete lesioni dei diritti dei cittadini dell'Unione europea».

52.
    Anche se il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro imponga ai cittadini degli altri Stati membri legalmente residenti nel suo territorio di essere sempre in possesso di un documento che attesti il loro diritto di soggiorno, in quanto un obbligo identico è imposto ai suoi cittadini per quel che riguarda le loro carte d'identità (v. in tal senso sentenze 27 aprile 1989, causa 321/87, Commissione/Belgio, Racc. pag. 997, punto 12, e 30 aprile 1998, causa C-24/97, Commissione/Germania, Racc. pag. I-0000, punto 13), altrettanto non vale necessariamente quando uno Stato membro esiga dai cittadini degli altri Stati membri che, per fruire di un'indennità di educazione, siano obbligatoriamente in possesso di un titolo di soggiorno il cui rilascio incombe all'amministrazione.

53.
    Invero, ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno, la carta di soggiorno può avere solo un valore dichiarativo e probatorio (v. in tal senso sentenza 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 50). Per contro, emerge dagli atti che, ai fini della concessione della prestazione controversa, la carta di soggiorno assume un valore costitutivo.

54.
    Ne consegue che il fatto che uno Stato membro esiga da un cittadino di un altro Stato membro, che intenda fruire di una prestazione come l'indennità controversa, la produzione di un documento avente un valore costitutivo rilasciato dalla propria amministrazione, mentre nessun documento di tale tipo è richiesto ai propri cittadini, si risolve in una disparità di trattamento.

55.
    Nell'ambito di applicazione del Trattato e in mancanza di giustificazione siffatta disparità di trattamento costituisce una discriminazione vietata dall'art. 6 del Trattato CE.

56.
    Nel corso dell'udienza, il governo tedesco, pur riconoscendo che la condizione imposta dal BErzGG costituiva un trattamento disuguale ai sensi dell'art. 6 del Trattato, ha argomentato che i fatti controversi nella causa a qua non rientrano nell'ambito di applicazione ratione materiae né in quello ratione personae del Trattato, di modo che la ricorrente nella causa a qua non potrebbe avvalersi di tale disposizione.

57.
    Per quanto riguarda l'ambito di applicazione ratione materiae, occorre fare riferimento alle soluzioni date alla prima, alla seconda e alla terza questione, da cui risulta che l'indennità di educazione controversa nella causa a qua rientra incontrovertibilmente nel campo di applicazione ratione materiae del diritto comunitario.

58.
    Quanto al campo di applicazione ratione personae, qualora il giudice a quo dovesse ritenere, alla luce dei criteri forniti nella soluzione data alla prima questione pregiudiziale, che la ricorrente nella causa a qua abbia la qualità di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato e del regolamento n. 1612/68, ovvero ai sensi del regolamento n. 1408/78, la disparità di trattamento controversa sarebbe incompatibile con gli artt. 48 e 51 del Trattato.

59.
    Nell'ipotesi in cui tale non fosse il caso, la Commissione sostiene che, ad ogni modo, a partire dal 1° novembre 1993, data di entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, la ricorrente nella causa a qua acquista un diritto di soggiorno dall'art. 8 A del Trattato CE, a tenore del quale «ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso». Ai sensi dell'art. 8, n. 1, del Trattato CE, è cittadino dell'Unione europea chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

60.
    Si deve tuttavia sottolineare che, in un caso come quello oggetto della causa a qua, non è necessario esaminare se l'interessata possa far valer l'art. 8 A del Trattato perché le sia riconosciuto un nuovo diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, essendo pacifico che essa è già stata autorizzata a risiedervi benché le sia stato rifiutato il rilascio di una carta di soggiorno.

61.
    In quanto cittadino di uno Stato membro legalmente residente nel territorio di un altro Stato membro, la ricorrente nella causa a qua rientra nel campo di applicazione ratione personae delle disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza europea.

62.
    Orbene, l'art. 8, n. 2, del Trattato ricollega lo status di cittadino dell'Unione i doveri e i diritti contemplati dal Trattato, tra cui quello, previsto all'art. 6 del Trattato, di non subire discriminazioni in base alla nazionalità nel campo di applicazione rationae materiae del Trattato.

63.
    Ne consegue che un cittadino dell'Unione europea che, come la ricorrente nella causa a qua, risiede legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante può avvalersi dell'art. 6 del Trattato in tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione rationae materiae del diritto comunitario, ivi compresa la situazione in cui tale Stato membro ritardi o rifiuti di concederle una prestazione che viene attribuita a chiunque risieda legalmente nel territorio di tale Stato, per il motivo che non sia in possesso di un documento che non è richiesto ai cittadini di questo stesso Stato e il cui rilascio può essere ritardato o rifiutato dalla sua amministrazione.

64.
    Il trattamento disuguale di cui trattasi, poiché rientra nel campo di applicazione del Trattato, non può considerarsi giustificato. Infatti si tratta di una discriminazione

praticata direttamente in ragione della cittadinanza della ricorrente e, del resto, non è stato addotto dinanzi alla Corte alcun elemento che giustifichi siffatta disparità di trattamento.

65.
    La quarta questione va pertanto risolta nel senso che il diritto comunitario osta che uno Stato membro esiga dai cittadini degli altri Stati membri autorizzati a risiedere nel suo territorio che essi producano una carta regolare di soggiorno, rilasciata dall'amministrazione nazionale, per poter beneficiare di un'indennità di educazione, mentre i propri cittadini siano tenuti soltanto ad avere il loro domicilio o il loro luogo di residenza abituale in tale Stato membro.

Sulle spese

66.
    

Le spese sostenute dai governi tedesco, spagnolo, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bayerisches Landessozialgericht, con ordinanza 2 febbraio 1996, dichiara:

1.
    Una prestazione come l'indennità di educazione prevista dal Bundeserziehungsgeldgesetz, attribuita automaticamente alle persone che rispondono a determinati criteri obiettivi prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e destinata a compensare gli oneri familiari, rientra nel campo di applicazione rationae materiae del diritto comunitario in quanto prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) Consiglio 14, 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio, 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, e in quanto vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

2.
    Spetta al giudice a quo accertare se una persona come la ricorrente nella causa a qua rientri nel campo di applicazione rationae personae dell'art. 48 del Trattato (CE) e del regolamento n. 1612/68 o del regolamento n. 1408/71.

3.
    Il diritto comunitario osta che uno Stato membro esiga dai cittadini degli altri Stati membri autorizzati a risiedere nel suo territorio che essi producano una regolare carta di soggiorno, rilasciata dall'amministrazione nazionale, per poter beneficiare di un'indennità di educazione, mentre i propri cittadini siano tenuti soltanto ad avere il loro domicilio o il loro luogo di residenza abituale in tale Stato membro.

Rodríguez        Iglesias        Gulmann        Ragnemalm    Wathelet

Mancini

Moitinho de Almeida
Kapteyn

Murray

Edward
Puissochet

Hirsch

Jann
Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 maggio 1998.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias


1: Lingua processuale: il tedesco.