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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 17 novembre 2017 – Eurobolt BV

(Causa C-644/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Eurobolt BV

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

a) Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che una ricorrente può contestare la legittimità di una decisione di un’istituzione dell’Unione, che deve essere attuata dalle autorità nazionali, invocando una violazione delle forme sostanziali, una violazione dei trattati o di talune norme di attuazione dei medesimi, oppure per sviamento di potere.

b) Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che le istituzioni dell’Unione coinvolte nell’adozione di una decisione la cui validità viene contestata in un procedimento dinanzi al giudice nazionale, sono tenute a fornire a detto giudice, se questi lo richieda, tutte le informazioni a loro disposizione e che sono state prese in considerazione, o avrebbero dovuto essere prese in considerazione, nell’adozione della decisione in parola.

c) Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva comporta che il giudice verifica senza riserve se ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 1 . Se il detto articolo 47 comporti, segnatamente, che tale giudice ha la facoltà di valutare pienamente se l’accertamento dei fatti sia stato completo e idoneo a giustificare l’effetto giuridico invocato. Se il medesimo articolo 47 comporti segnatamente anche che il summenzionato giudice è competente a valutare pienamente se avrebbero dovuto essere presi in considerazione fatti che si afferma non essere stati presi in considerazione nella decisione, ma che potrebbero incidere sull’effetto giuridico connesso ai fatti di cui è stato invece tenuto conto.

a) Se l’espressione «elementi d’informazione utili», di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, debba essere interpretata nel senso che tra questi rientra una risposta data alle conclusioni della Commissione da un importatore indipendente stabilito nell’Unione europea delle merci che sono oggetto dell’inchiesta prevista in detta disposizione, qualora detto importatore sia stato informato dalla Commissione dell’inchiesta, abbia fornito alla Commissione le informazioni richieste e, messo in condizione di farlo, abbia risposto tempestivamente alle conclusioni della Commissione.

b) In caso di risposta affermativa alla questione 2.a., se detto importatore possa invocare una violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, qualora la risposta da esso inviata non sia stata messa a disposizione almeno dieci giorni lavorativi precedenti alla riunione del comitato consultivo previsto in detta disposizione.

c) In caso di risposta affermativa alla questione 2.b., se da detta violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009 discenda quindi che la decisione menzionata è illegittima e che deve essere disapplicata.

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1     Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (PB 2009, L 343, pag. 51).