Language of document :

Impugnazione proposta il 6 aprile 2018 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 1° febbraio 2018, causa T-506/15, Repubblica ellenica / Commissione europea

(Causa C-252/18 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou e E. Chroni)

Altra parta nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia accogliere la sua impugnazione, annullare la sentenza impugnata del Tribunale del 1° febbraio 2018, causa T-506/15, secondo quanto specificamente esposto nella sua impugnazione, accogliere il ricorso proposto dalla Repubblica ellenica il 29 agosto 2015 conformemente alla sua impugnazione, annullare la decisione della Commissione 2015/1119/UE del 22 giugno 2015 nella parte in cui quest’ultima impone a) rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie pari a EUR 313 483 531,71 per gli anni di domande 2009, 2010 e 2011 nel settore degli aiuti diretti connessi alla superficie e b) una rettifica finanziaria forfettaria del 2%, per quanto riguarda la condizionalità, nell’anno di domanda 2011, nonché condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi:

A. Per la parte in cui la sentenza impugnata esamina il primo e il secondo motivo di ricorso, riguardanti la rettifica del 25% degli aiuti alla superficie (punti 48-140 della sentenza impugnata).

Il primo motivo di impugnazione attiene all’erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, per quanto riguarda la definizione di pascolo, e all’erronea applicazione dell’articolo 296 TFUE, nonché all’insufficiente e inadeguata motivazione della sentenza impugnata.

Il secondo motivo di impugnazione attiene all’erronea interpretazione e applicazione degli orientamenti (documento VI/5530/1997) e riguarda la sussistenza delle condizioni di applicazione di una rettifica finanziaria del 25%, all’erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 296 TFUE e degli articoli 43, 44 e 137 del regolamento n. 73/2009, all’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, alla violazione del principio di parità delle armi e all’alterazione della relazione di sintesi.

B. Per la parte in cui la sentenza impugnata esamina il terzo motivo di ricorso, riguardante l’imposizione di una correzione finanziaria del 5% per inadempienze del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) (punti 141-162 della sentenza impugnata).

Il terzo motivo di impugnazione attiene alla violazione del principio di legalità, della buona amministrazione, dei diritti di difesa dell’amministrato, alla violazione del principio di proporzionalità, all’erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 296 TFUE e all’insufficienza della motivazione.

C. Per la parte in cui la sentenza impugnata esamina il quarto motivo di ricorso, attinente all’imposizione di una correzione finanziaria del 2% (punti 163-183 della sentenza impugnata).

Il quarto motivo di impugnazione attiene all’erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1122/2009 e dell’articolo 27 del regolamento n. 796/2004, all’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, nonché a uno snaturamento del contenuto del ricorso.

D. Per la parte in cui la sentenza impugnata esamina il quinto motivo di ricorso, attinente al regime della condizionalità (punti 184-268 della sentenza impugnata).

Il quinto motivo di impugnazione attiene all’erronea interpretazione e applicazione degli articoli 11 del regolamento n. 885/2006 e 31 del regolamento n. 1290/2005, nonché all’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata.

____________