Language of document : ECLI:EU:C:2014:2072

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 10 luglio 2014 (1)

Causa C‑212/13

František Ryneš

contro

Úřad pro ochranu osobních údajů

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca)]

«Ravvicinamento delle legislazioni – Trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Ambito di applicazione – Deroghe – Articolo 3, paragrafo 2 – Nozione di “esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico” – Registrazione, con una camera di videosorveglianza, dell’entrata della casa della persona che utilizza il sistema di registrazione, dello spazio pubblico e dell’accesso a una casa vicina»





I –    Introduzione

1.        La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), disciplina il settore in parola in modo ampio. Tuttavia, a norma del suo articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, la suddetta direttiva non si applica ai trattamenti dei dati personali «effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico» (3).

2.        La Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca) chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione della suddetta eccezione nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Ryneš all’Úřad pro ochranu osobních údajů (Ufficio per la protezione dei dati personali; in prosieguo: l’«Ufficio») in riferimento alla decisione con cui quest’ultimo ha accertato che il sig. Ryneš ha commesso molteplici infrazioni in materia di protezione dei dati personali per il fatto di aver installato, sotto il cornicione della sua casa, una telecamera di sorveglianza che filmava non solo la sua abitazione, ma anche la strada pubblica e la casa di fronte.

3.        Se non erro, la Corte non si è mai occupata di una causa in cui essa abbia riscontrato la sussistenza delle condizioni di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46, benché l’applicabilità di tale norma sia stata invocata in particolare nella causa Lindqvist (4). Tenuto conto dell’approccio alla base della giurisprudenza della Corte e in particolare delle recenti sentenze Digital Rights Ireland e Seitlinger e a. (5) nonché Google Spain e Google (6), che riconoscono la prevalenza dei diritti fondamentali sulla protezione dei dati personali, proporrò nelle presenti conclusioni di statuire che la suddetta eccezione non copre situazioni come quella oggetto del caso di specie e che trova applicazione pertanto la direttiva 95/46.

4.        Occorre sottolineare che la questione se le azioni compiute dal sig. Ryneš «allo scopo di proteggere la proprietà, la salute e la vita dei proprietari della casa» rientrino o meno nel campo di applicazione della direttiva 95/46 non preclude in termini assoluti la possibilità di svolgere una tale attività di sorveglianza. La presente causa è volta soltanto a precisare quale sia il contesto giuridico applicabile a questo proposito.

II – Contesto normativo

A –    Diritto dell’Unione

5.        L’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») stabilisce che «[o]gni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

6.        L’articolo 8, paragrafo 1, della Carta prevede che «[o]gni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano». I suoi paragrafi 2 e 3 forniscono le seguenti precisazioni:

«2.      [I dati di carattere personale] devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

3.      Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente» (7).

7.        I considerando 12 e 16 della direttiva 95/46 enunciano quanto segue:

«(12) (...) Deve essere escluso il trattamento di dati effettuato da una persona fisica nell’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico quali la corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi;

(16)      (...) Nel campo d’applicazione della presente direttiva non rientra il trattamento di dati in forma di suoni e immagini, quali i dati di controllo video, finalizzato alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o all’esercizio di attività dello Stato nella sfera del diritto penale o di altre attività che esulano dal campo d’applicazione del diritto comunitario».

8.        L’articolo 3 della direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», prevede quanto segue:

«1.      Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.

2.      Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali:

–        effettuati per l’esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull’Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;

–        effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico».

B –    La normativa ceca

9.        L’articolo 3, paragrafo 3, della legge n. 101/2000 Sb., relativa alla protezione dei dati personali e recante modifica ad alcune leggi (in prosieguo: la «legge n. 101/2000») prevede quanto segue:

«La presente legge non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per un uso esclusivamente personale».

10.      A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), della suddetta legge, il trattamento dei dati personali è ammesso, in linea di principio, solo con il consenso della persona interessata. In mancanza di un tale consenso, il suddetto trattamento può aver luogo se esso si rende necessario ai fini della protezione dei diritti e degli interessi tutelati dalla legge del responsabile del trattamento, del destinatario o di un altro interessato. Tale trattamento tuttavia non deve ledere il diritto dell’interessato al rispetto della sua vita privata e familiare.

11.      L’articolo 44, paragrafo 2, della suddetta legge disciplina la responsabilità del responsabile dei dati personali, che commette un’infrazione trattando dati personali senza il consenso dell’interessato, non fornendo al medesimo le informazioni rilevanti e non adempiendo l’obbligo di notifica all’autorità competente.

III – Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

12.      Nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2007 e l’11 aprile 2008, il sig. Ryneš ha utilizzato una videocamera collocata sotto la cornice del tetto della sua casa. Si trattava di una videocamera fissa, senza possibilità di rotazione, che riprendeva l’entrata della sua casa, la strada pubblica e altresì l’entrata dell’abitazione sita di fronte. Il sistema permetteva soltanto di effettuare la registrazione di un video che veniva memorizzato su un dispositivo di registrazione a ciclo continuo, vale a dire su un disco rigido. Una volta raggiunta la sua capacità massima, le riprese erano cancellate da una nuova registrazione. Presso il dispositivo di registrazione non era installato un monitor, cosicché non era possibile esaminare direttamente le immagini. Soltanto il sig. Ryneš aveva accesso diretto al sistema e ai dati registrati.

13.      Il giudice del rinvio osserva che l’unica ragione dell’impiego di tale videocamera da parte del sig. Ryneš era proteggere la proprietà, la salute e la vita sua e della sua famiglia. Infatti, sia lui che la sua famiglia erano stati oggetto, nel corso di diversi anni, di aggressioni da parte di uno sconosciuto che non era stato possibile identificare. Le finestre della casa, di proprietà di sua moglie, erano state inoltre mandate in frantumi in più occasioni tra il 2005 e il 2007.

14.      Nel corso della notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007, una finestra della casa del sig. Ryneš è stata mandata in frantumi con un colpo di fionda. Grazie al sistema di videosorveglianza di cui trattasi è stato possibile identificare due sospetti. Le registrazioni sono state consegnate alla polizia e sono state successivamente utilizzate come mezzi di prova nel corso del procedimento penale.

15.      Uno dei sospetti ha chiesto la verifica del sistema di videosorveglianza del sig. Ryneš e l’Ufficio, con decisione del 4 agosto 2008, ha constatato che il sig. Ryneš aveva violato la legge n. 101/2000 in quanto:

–        in qualità di responsabile del trattamento, aveva raccolto, mediante un sistema di videocamera, dati personali di persone che circolavano sulla strada di fronte alla casa e che entravano nella casa dall’altra parte della strada, e ciò senza il loro consenso;

–        gli interessati non erano stati informati del trattamento dei suddetti dati personali, della portata e delle finalità di tale trattamento, della persona che effettuava il trattamento, delle modalità di trattamento e delle persone che potevano avere accesso ai dati personali;

–        quale responsabile del trattamento, il sig. Ryneš non aveva adempiuto l’obbligo di notificare il trattamento di cui trattasi all’Ufficio.

16.      Con sentenza del 25 aprile 2012, il Městský soud di Praga ha respinto il ricorso proposto dinanzi ad esso dal sig. Ryneš contro la suddetta decisione. Il sig. Ryneš ha proposto ricorso in cassazione avverso la suddetta sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

17.      Tanto premesso, con decisione del 20 marzo 2013, il Nejvyšší správní soud ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il fatto di tenere in funzione un sistema di videocamera installato su un’abitazione familiare allo scopo di proteggere la proprietà, la salute e la vita dei proprietari possa essere classificato come trattamento di dati personali “effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46 (...), sebbene detto sistema riprenda anche spazi pubblici».

18.      Hanno presentato osservazioni scritte il sig. Ryneš, l’Ufficio, i governi ceco, spagnolo, italiano, austriaco, polacco, portoghese e del Regno Unito, nonché la Commissione europea. All’udienza del 20 marzo 2014 erano rappresentati l’Ufficio, i governi ceco, austriaco, polacco e del Regno Unito, nonché la Commissione.

IV – Analisi

A –    Osservazioni preliminari

1.      Sui contorni della causa

19.      Occorre in primis osservare che, nella presente causa, la questione pregiudiziale è formulata in modo ben preciso e si concentra sull’interpretazione dell’espressione «per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico», da cui dipende l’applicabilità della direttiva 95/46 all’attività di videosorveglianza svolta dal sig. Ryneš. La risposta a tale domanda d’interpretazione non può dipendere dal fatto che la videosorveglianza ha portato al risultato voluto, ossia al riconoscimento degli aggressori. La risposta dovrà essere la stessa cui si perverrebbe nel caso in cui la videosorveglianza non avesse avuto esito e avesse portato solo all’effettuazione delle riprese, poi cancellate e quindi non utilizzate, di persone che si trovavano nello spazio pubblico dinanzi all’abitazione del sig. Ryneš.

20.      In secondo luogo, la causa verte essenzialmente sulla qualificazione della videosorveglianza di cui trattasi ai fini dell’applicazione della direttiva 95/46. Di conseguenza, a mio avviso, l’ulteriore utilizzo delle immagini registrate non è determinante al fine di rispondere alla questione sull’applicabilità stessa della direttiva (8). La qualificazione giuridica dell’attività di videosorveglianza da parte del sig. Ryneš non può cambiare a seconda che le immagini siano state successivamente cancellate o conservate.

21.      In terzo luogo, la causa alla base del rinvio pregiudiziale si differenzia dai casi in cui la videosorveglianza è esercitata da autorità pubbliche o da persone giuridiche. Per quanto attiene alle autorità pubbliche, la direttiva 95/46 è applicabile, eccezion fatta per le situazioni previste nell’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, di detta direttiva. Per quanto attiene alle persone giuridiche, la direttiva 95/46 è applicabile senza restrizioni. Per questo motivo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, tutto sommato molto copiosa in materia, non sembra fornire indicazioni direttamente applicabili (9).

22.      Appare infine chiaro che, nel caso di specie, trova applicazione la Carta, in particolare i suoi articoli 7 e 8. La fattispecie è idonea a creare un conflitto tra i diritti fondamentali del responsabile del trattamento dei dati (in inglese: «data controller») e quelli dell’interessato (in inglese: «data subject»). Nel caso di specie si tratta di un conflitto che contrappone il sig. Ryneš agli aggressori identificati. Tuttavia, nel quadro dell’applicabilità della direttiva 95/46 in generale, si tratta di un conflitto tra il diritto alla protezione della vita privata riconosciuto a ogni persona fisica che eserciti un’attività di videosorveglianza di uno spazio pubblico e il diritto al rispetto dei dati personali di tutti gli interessati che vi si trovano.

23.      Qualora la Corte ritenga che la direttiva 95/46 sia applicabile nel caso di specie, occorrerà procedere a un contemperamento dei diversi diritti e interessi coinvolti nell’ambito delle disposizioni sostanziali di detta direttiva e in particolare del suo articolo 7, lettera f) (10). Tengo a precisare che competerà, se del caso, al giudice del rinvio procedervi, dal momento che ciò oltrepassa il quadro definito dal presente rinvio pregiudiziale (11).

2.      Sui dettami giurisprudenziali in materia di protezione dei dati personali

24.      La direttiva 95/46 è volta a garantire un elevato grado di tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare della loro vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali (12).

25.      Nell’interpretare il diritto dell’Unione la Corte si ispira alla Carta. La giurisprudenza ha altresì collegato la direttiva 95/46 ai principi generali del diritto e, in tal modo, all’articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (13) (in prosieguo: la «CEDU»). Essa ha altresì stabilito che la direttiva 95/46 rappresenta un punto di equilibrio, stabilito dal legislatore, tra i differenti diritti fondamentali coinvolti (14).

26.      Nella sentenza Google Spain e Google (15), la Corte ha così sottolineato l’importanza dell’efficacia pratica della direttiva 95/46 e di una tutela efficace e completa delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche che detta direttiva mira a garantire (16), segnatamente il diritto al rispetto della loro vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali, al quale detta direttiva riconosce un’importanza particolare, come confermato segnatamente dall’articolo 1, paragrafo 1, e dai considerando 2 e 10 della direttiva medesima (17).

27.      A questo proposito la Corte ha già statuito che le disposizioni della direttiva 95/46, disciplinando il trattamento di dati personali che possono arrecare pregiudizio alle libertà fondamentali e, segnatamente, al diritto alla vita privata, devono necessariamente essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali che, secondo una costante giurisprudenza, formano parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l’osservanza e che sono ormai iscritti nella Carta (18).

28.      Più precisamente nella sentenza Google Spain e Google, la Corte ha osservato che «l’articolo 7 della Carta garantisce il diritto al rispetto della vita privata, mentre l’articolo 8 della Carta proclama espressamente il diritto alla protezione dei dati personali. I paragrafi 2 e 3 di quest’ultimo articolo precisano che i dati suddetti devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge, che ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica, e che il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente. Tali prescrizioni ricevono attuazione in particolare mediante gli articoli 6, 7, 12, 14 e 28 della direttiva 95/46» (19).

29.      Osservo che le disposizioni da ultimo citate, con l’eccezione dell’articolo 28, si applicano anche ai rapporti orizzontali tra i responsabili del trattamento dei dati che non sono autorità pubbliche e gli interessati.

3.      Sulla videosorveglianza alla luce degli obiettivi della direttiva 95/46

a)      Sulla videosorveglianza

30.      La videosorveglianza è caratterizzata dal fatto di operare in modo continuo e sistematico a prescindere dalla durata, variabile, dell’eventuale conservazione delle registrazioni (20). Sottolineo che la presente questione pregiudiziale si riferisce a un sistema fisso di sorveglianza che comprende lo spazio pubblico e la porta della casa di fronte e permette di identificare un numero indefinito di persone che vi si trovano senza che esse siano state preventivamente avvertite della sorveglianza. Di contro, le questioni giuridiche attinenti alle registrazioni compiute a mezzo telefoni portatili, videocamere e fotocamere digitali sono di natura diversa, cosicché le presenti conclusioni non intendono occuparsene.

31.      Il fatto che una videosorveglianza con registrazione di immagini rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46, nella misura in cui è essa stessa un trattamento automatizzato (come avviene nel caso delle registrazioni digitali) o dà luogo a un tale trattamento, risulta in primis dal considerando 16 della direttiva in esame.

32.      Osservo, a questo proposito, che il giudice del rinvio s’interroga sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46. Reputo quindi che il giudice in parola ritenga implicitamente, ma necessariamente, che il trattamento oggetto della fattispecie del procedimento principale soddisfi i criteri previsti nell’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva (21).

33.      Il giudice del rinvio non fornisce una descrizione dettagliata del contenuto delle registrazioni video di cui trattasi. Si può tuttavia ritenere, in linea con la giurisprudenza della Corte, che registrazioni di tal tipo «pres[e] nel loro complesso, possono permettere di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata delle persone i cui dati sono stati conservati, come le abitudini quotidiane, i luoghi di soggiorno permanente o temporaneo, gli spostamenti giornalieri e non, le attività svolte, le relazioni sociali di queste persone e gli ambienti sociali da esse frequentati» (22).

34.      D’altra parte, «[l]a conservazione dei dati affinché le autorità nazionali competenti possano eventualmente accedervi», come nel procedimento principale, «riguarda in modo specifico e diretto la vita privata e, di conseguenza, i diritti garantiti dall’articolo 7 della Carta. Inoltre, tale conservazione dei dati rientra altresì nell’articolo 8 di quest’ultima, poiché costituisce un trattamento dei dati di carattere personale ai sensi del suddetto articolo e deve, pertanto, necessariamente rispondere ai requisiti di protezione dei dati derivanti da tale articolo» (23).

b)      Sugli obiettivi della direttiva 95/46

35.      La Corte ha osservato che dai considerando 3, 7 e 8 della direttiva 95/46 risulta chiaramente che, attraverso l’armonizzazione delle disposizioni nazionali a tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, la direttiva in parola mira principalmente a garantire la libera circolazione di tali dati fra Stati membri, necessaria all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, CE (24).

36.      In linea con il suo titolo, la direttiva 95/46 risponde anche a un altro obiettivo, ossia alla «tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali». La direttiva crea così un quadro all’interno del quale è garantita la tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali.

37.      D’altro canto, è vero che la libera circolazione dei dati personali può ledere il diritto alla vita privata come riconosciuto in particolare dall’articolo 8 della CEDU (25) e dai principi generali del diritto dell’Unione (26).

38.      Per tale ragione, e come emerge segnatamente dal considerando 10 e dall’articolo 1 della direttiva 95/46, quest’ultima mira inoltre non a indebolire la tutela accordata dalle disposizioni di legge nazionali esistenti, ma al contrario a garantire all’interno dell’Unione un elevato grado di tutela delle libertà e dei diritti fondamentali riguardo al trattamento dei dati personali (27).

39.      È chiaro che, per quanto riguarda il rispetto della vita privata, «la protezione di tale diritto fondamentale, secondo la costante giurisprudenza della Corte, richiede in ogni caso che le deroghe e le restrizioni alla tutela dei dati personali debbano operare entro i limiti dello stretto necessario» (28) e che, a tal proposito, «la tutela dei dati personali, risultante dall’obbligo esplicito previsto all’articolo 8, paragrafo 1, della Carta, riveste un’importanza particolare per il diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della stessa» (29).

B –    Sull’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva 95/46 prevista all’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino

40.      Il procedimento principale solleva la questione se il sig. Ryneš sia escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 95/46 in ragione dell’eccezione prevista al suo articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, relativa ai trattamenti «effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico». La disposizione in parola non si riferisce alla finalità di trattamento dei dati personali come descritta nella questione pregiudiziale, ossia la protezione della «proprietà, [del]la salute e [del]la vita dei proprietari della casa».

41.      Tengo a precisare che il procedimento principale non verte né sulla sicurezza dello Stato, né sulle attività dello Stato in materia di diritto penale, che potrebbero rientrare nell’eccezione prevista all’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 95/46, e ciò benché i dati raccolti nel caso di specie siano stati alla fine trasmessi alle autorità (30). Il sig. Ryneš ha agito infatti come persona privata vittima di un reato e non come agente delle forze dell’ordine.

42.      Il sig. Ryneš e i governi ceco, italiano, polacco e del Regno Unito ritengono che l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza quale quello oggetto del procedimento principale, volto a tutelare la proprietà, la salute e la vita dei proprietari della casa, rientri nell’ambito dell’attività a carattere esclusivamente personale o domestico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46, benché il sistema in parola sorvegli anche lo spazio pubblico. Al contrario, l’Ufficio, i governi austriaco, portoghese e spagnolo, oltre alla Commissione, ritengono che, in un caso come quello in esame, in cui il sistema sorveglia anche lo spazio pubblico, l’eccezione succitata non trovi applicazione.

a)      La presa in considerazione della finalità del trattamento come criterio di applicabilità della direttiva 95/46

43.      In udienza è stata ampiamente discussa la questione se l’applicazione dell’eccezione possa dipendere dalle intenzioni della persona in esame. Si tratta, più precisamente, di stabilire se il carattere «esclusivamente personale o domestico» del trattamento dei dati possa essere stabilito riguardo alla finalità perseguita dal responsabile del trattamento dei dati.

44.      Secondo il giudice del rinvio, il sig. Ryneš aveva compiuto l’attività di sorveglianza «allo scopo di proteggere la proprietà, la salute e la vita dei proprietari della casa». A mio avviso, non è escluso che un’attività caratterizzata da una tale finalità soggettiva possa soddisfare le condizioni di cui all’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, il che renderebbe legittimo il trattamento dei dati personali nell’ambito di essa. Non è tuttavia questa la questione sottoposta alla Corte. La questione pregiudiziale in esame verte sul campo di applicazione della direttiva 95/46, il che precede necessariamente ogni quesito attinente all’interpretazione delle sue disposizioni sostanziali.

45.      Tanto premesso, occorre stabilire se il trattamento dei dati personali effettuato dal sig. Ryneš esuli dall’ambito di applicazione della direttiva in considerazione della sua finalità soggettiva, dal momento che tale finalità potrebbe essere considerata come integrante un carattere esclusivamente personale o domestico del trattamento dei dati in questione.

46.      A tal proposito ricordo che la funzione della disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46 consiste nel definire l’ambito di applicazione di tale direttiva escludendo determinate situazioni in cui un’attività, che pure soddisfa i criteri definiti da detta direttiva, resta tuttavia esclusa dal suo campo di applicazione. A mio avviso, il campo di applicazione di un atto del diritto dell’Unione non può dipendere dalla finalità soggettiva dell’interessato, nel caso di specie del responsabile del trattamento, posto che tale finalità non è né verificabile in modo oggettivo sulla base di fattori esterni, né rilevante per gli interessati i cui diritti e interessi sono lesi dall’attività di cui trattasi.

47.      La finalità del trattamento dei dati personali non può infatti essere determinante nei confronti di un pedone che cammina sulla pubblica via e che è oggetto di videosorveglianza sotto il profilo della sua esigenza di tutela da parte di precise disposizioni di legge che ne definiscono la posizione giuridica rispetto al responsabile dei dati personali. Di contro, la finalità del trattamento può essere presa in considerazione nel valutare la legittimità dello stesso. L’ambito di applicazione della direttiva deve essere quindi individuato sulla base di criteri oggettivi.

b)      Attività a carattere esclusivamente personale o esclusivamente domestico

48.      Per illustrare il contenuto dell’eccezione di cui trattasi, la direttiva 95/46 cita due esempi: la corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi (31). Evidentemente, in quanto eccezione, essa richiede un’interpretazione restrittiva, come conferma la giurisprudenza sulla direttiva 95/46 (32).

49.      La delimitazione molto precisa di tale eccezione contribuisce infatti a prevenire la raccolta non regolamentata di dati personali che può essere effettuata al di fuori del contesto disciplinato dal diritto dell’Unione e, di conseguenza, senza essere soggetta alle prescrizioni derivanti dall’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della Carta (33).

50.      La causa Lindqvist, come la fattispecie qui in esame, verteva sul trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica. L’avvocato generale Tizzano riteneva che nella categoria delle «attività a carattere esclusivamente personale o domestico» rientrassero soltanto attività come «la corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi (...), e cioè attività chiaramente private e riservate, destinate a restare confinate nella sfera personale o domestica degli interessati» e che, nella fattispecie in esame, l’eccezione di cui al secondo trattino non fosse applicabile (34).

51.      A mio avviso, le «attività personali» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46 sono attività strettamente e oggettivamente legate alla vita privata di una persona che non incidono in modo sensibile sulla sfera personale altrui. Tali attività possono tuttavia aver luogo al di fuori del domicilio. Le «attività domestiche» sono legate alla vita familiare e si svolgono, di norma, all’interno del domicilio o in altri luoghi condivisi dai membri della famiglia, quali una residenza secondaria, una camera d’albergo o un’autovettura. Esse sono tutte collegate alla protezione della vita privata prevista all’articolo 7 della Carta.

52.      Ritengo infatti, in linea con il governo del Regno Unito, che l’eccezione in parola permetta, nel quadro giuridico attuale, vale a dire quello creato dalla direttiva 95/46, di garantite la protezione prevista dall’articolo 7 della Carta a favore di chi tratta dati personali nell’ambito della sua vita privata e familiare.

53.      Tuttavia, nel quadro della direttiva 95/46, affinché tale eccezione possa operare, non è sufficiente che le attività considerate presentino un collegamento con le attività personali e domestiche, ma occorre che si tratti di un legame esclusivo. Aggiungo a questo proposito che, a mio avviso, non vi è dubbio che la condizione di esclusività si applichi sia alle attività a carattere personale che alle attività a carattere domestico.

54.      Osservo che la videosorveglianza altrui, vale a dire una sorveglianza sistematica dei luoghi mediante un apparecchio che produce un segnale video registrato ai fini dell’identificazione di persone, anche se all’interno di una casa, non può essere considerato come avente carattere esclusivamente personale, ma ciò non esclude che esso possa rientrare nella nozione di attività a carattere domestico.

55.      Per contro, è vero, come sostiene il governo del Regno Unito, che la protezione dell’inviolabilità di un’abitazione domestica e la protezione di essa contro il furto e contro tutti gli atti illeciti costituiscono attività essenziali per ogni famiglia e, per tale ragione, possono essere considerate come attività domestiche.

56.      Tuttavia, a mio parere, una videosorveglianza che coinvolge spazi pubblici non può essere considerata un’attività a carattere esclusivamente domestico, perché si estende a persone che non hanno alcun legame con la famiglia in questione e che desiderano mantenere il loro anonimato. Come osservato dalla Corte, «il fatto che la conservazione dei dati e l’utilizzo ulteriore degli stessi siano effettuati senza che» gli interessati nel caso di specie «ne siano informati può ingenerare nelle persone interessate, (...), la sensazione che la loro vita privata sia oggetto di costante sorveglianza» (35).

57.      La videosorveglianza sistematica di uno spazio pubblico da parte di persone fisiche non si sottrae così alle esigenze di protezione dei dati personali che sono applicabili alla videosorveglianza da parte delle persone giuridiche e delle autorità pubbliche. Tale interpretazione permette, dopo tutto, di non accordare un trattamento privilegiato alle persone che effettuano una videosorveglianza di uno spazio pubblico dinanzi a un’abitazione unifamiliare rispetto alla sorveglianza compiuta attorno ad altri immobili in comproprietà, poiché tutti i responsabili del trattamento di dati personali, persone fisiche o giuridiche, sono così soggetti ai medesimi requisiti (36).

58.      Concludo che un trattamento dei dati personali come quello compiuto dal sig. Ryneš non rientra nella nozione di «esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico» e che, di conseguenza, detto trattamento non beneficia dell’eccezione in esame e rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46.

c)      Considerazioni integrative

59.      A fini di completezza, tengo a precisare che, anche se in giurisprudenza la «pubblicazione» dei dati personali è spesso indicata tra gli elementi considerati per riconoscere l’inapplicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46 (37), la mancanza di pubblicazione non rende, a contrario, detta eccezione applicabile. Infatti, la registrazione e la conservazione di dati personali costituiscono di per sé un’ingerenza nei diritti garantiti dall’articolo 7 della Carta (38).

60.      Osservo peraltro che i dati personali registrati dal sig. Ryneš sono stati oggetto di una comunicazione alle autorità nell’ambito di un procedimento penale. A tal proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, «l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati costituisce un’ingerenza supplementare in tale diritto fondamentale» (39).

61.      Se la Corte riterrà, come propongo, che la direttiva 95/46 sia applicabile, l’attività compiuta dal sig. Ryneš dovrà essere esaminata nel quadro della direttiva in parola, la quale mira a creare e a garantire un equilibrio tra i diritti fondamentali e gli interessi delle persone.

62.      In tal caso, occorrerà verificare la «legittimità» del trattamento dei dati in esame (40). A questo proposito occorre ricordare che, fatte salve le deroghe ammesse ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 95/46, segnatamente per la «protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui», qualsiasi trattamento di dati personali deve, da un lato, essere conforme ai principi relativi alla qualità dei dati, enunciati all’articolo 6 di detta direttiva, e, dall’altro, rispondere ad uno dei principi relativi alla legittimazione dei trattamenti di dati, elencati all’articolo 7 della direttiva stessa (41).

63.      Quanto alla legittimazione di un trattamento come quello oggetto del procedimento principale, ritengo che il trattamento in parola possa risultare legittimo in ragione dell’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46.

64.      L’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46 prevede infatti due condizioni cumulative per poter considerare lecito un trattamento dei dati personali, vale a dire, da un lato, che esso sia necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati e, dall’altro, che l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgano. Occorre tener conto del fatto che la seconda di tali condizioni richiede una ponderazione dei contrapposti diritti e interessi in gioco che dipende, in linea di principio, dalle circostanze concrete del caso specifico e nell’ambito della quale la persona o l’istituzione che l’effettua deve tenere conto dell’importanza dei diritti dell’interessato derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta (42). Il suddetto articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46 è spesso la chiave di volta per esaminare la legittimità del trattamento dei dati personali (43).

65.      Nel caso di specie mi sembra che l’attività svolta dal sig. Ryneš sia diretta a proteggere il godimento di altri diritti fondamentali, quali il diritto di proprietà e il diritto alla vita familiare.

66.      L’applicabilità della direttiva 95/46 non pregiudica quindi necessariamente gli interessi del responsabile dei dati personali, a condizione che essi siano effettivamente legittimi a norma dell’articolo 7, lettera f), della direttiva in parola. Non è logico sostenere che, per proteggere i diritti fondamentali del sig. Ryneš, si renda necessario disapplicare una direttiva europea diretta proprio a stabilire un giusto equilibrio tra i diritti di quest’ultimo e quelli di altre persone fisiche, ossia delle persone soggette al trattamento dei dati personali.

67.      L’applicabilità in un tal caso della direttiva 95/46 non comporta, di per sé, l’illiceità dell’attività cui si è dedicato il sig. Ryneš. Occorrerà invece compiere, nel quadro della direttiva 95/46, una ponderazione tra i diritti fondamentali applicabili nel procedimento principale.

V –    Conclusione

68.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Nejvyšší správní soud come segue:

L’utilizzo di un sistema di videocamera installato su un’abitazione familiare allo scopo di proteggere la proprietà, la salute e la vita dei proprietari e che sorveglia allo stesso tempo anche lo spazio pubblico non rientra nel trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      GU L 281, pag. 31.


3 –      Il corsivo è mio.


4 –      C‑101/01, EU:C:2003:596.


5 –      C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238.


6 –      C‑131/12, EU:C:2014:317.


7 –      In base alle spiegazioni relative al suddetto articolo, esso «è stato fondato sull’articolo 286 del trattato che istituisce la Comunità europea, sulla direttiva [95/46] nonché sull’articolo 8 della CEDU e sulla convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981, ratificata da tutti gli Stati membri».


8 –      Ove trovi applicazione la direttiva 95/46, il suddetto ulteriore impiego dei dati personali può assumere una certa importanza, ad esempio, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, lettera f), della direttiva di cui trattasi.


9 –      V., a titolo di esempio della suddetta giurisprudenza, la sentenza della Corte EDU Peck c. Regno Unito, n. 44647/98, § 57, e la giurisprudenza citata, CEDU 2003-I.


10 –      L’articolo 7 della suddetta direttiva è del seguente tenore: «Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando: (...) f) è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1».


11 –      V., sull’applicazione della suddetta disposizione, «Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive», disponibile in lingua inglese all’indirizzo Internet http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm.


12 –      V., in tal senso, sentenza IPI (C‑473/12, EU:C:2013:715, punto 28) e articolo 1 e considerando 10 della direttiva 95/46.


13 –      L’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU è del seguente tenore: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza».


14 –      Nella sentenza Commissione/Bavarian Lager (C‑28/08 P, EU:C:2010:378, punto 63), la Corte ha privilegiato la protezione dei dati personali rispetto all’accesso ai documenti esprimendosi in questi termini: «Ne consegue che, qualora una domanda fondata sul regolamento n. 1049/2001 sia diretta a ottenere l’accesso a documenti che contengono dati personali, le disposizioni del regolamento n. 45/2001, compresi i suoi articoli 8 e 18, sono integralmente applicabili».


15 –      EU:C:2014:317, punto 58.


16 –      V., per analogia, sentenza L’Oréal e a. (C‑324/09, EU:C:2011:474, punti 62 e 63).


17 –      V., in tal senso, sentenze Österreichischer Rundfunk e a. (C‑465/00, C‑138/01 e C‑139/01, EU:C:2003:294, punto 70); Rijkeboer (C‑553/07, EU:C:2009:293, punto 47), e IPI (EU:C:2013:715, punto 28 e la giurisprudenza citata).


18 –      V., in particolare, sentenze Google Spain e Google (EU:C:2014:317, punto 68); Connolly/Commissione (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, punto 37), e Österreichischer Rundfunk e a. (EU:C:2003:294, punto 68).


19 –      EU:C:2014:317, punto 69.


20 –      L’articolo 29 della direttiva 95/46 istituisce un gruppo di lavoro consultivo indipendente composto, inter alia, da autorità degli Stati membri per la protezione dei dati (in prosieguo: il «gruppo di lavoro “Articolo 29”»). V., sulla questione qui in esame, il parere 4/2004 del suddetto gruppo di lavoro sul trattamento dei dati personali a mezzo videosorveglianza, disponibile all’indirizzo Internet http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm.


21 –      V. altresì il considerando 15 della direttiva 95/46, in base al quale «il trattamento dei suddetti dati rientra nella presente direttiva soltanto se è automatizzato o se riguarda dati contenuti, o destinati ad essere contenuti, in un archivio strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone, in modo da consentire un facile accesso ai dati personali di cui trattasi».


22 –      Sentenza Digital Rights Ireland e Seitlinger e a. (EU:C:2014:238, punto 27).


23 –      Sentenze Digital Rights Ireland e Seitlinger e a. (EU:C:2014:238, punto 29), e Volker und Markus Schecke ed Eifert (C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 47).


24 –      V., in tal senso, sentenze Commissione/Germania (C‑518/07, EU:C:2010:125, punti da 20 a 22), e Österreichischer Rundfunk e a. (EU:C:2003:294, punti 39 e 70).


25 –      V., in tal senso, le sentenze della Corte EDU, Amann c. Svizzera [GC] n. 27798/95, § 69 e 80, CEDU 2000-II, e Rotaru c. Romania [GC] n. 28341/95, § 43 e 46, CEDU 2000-V.


26 –      Sentenza Commissione/Germania (EU:C:2010:125, punto 21).


27 –      Sentenze Commissione/Germania (EU:C:2010:125, punto 22); Österreichischer Rundfunk e a. (EU:C:2003:294, punto 70), nonché Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia (C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 52).


28 –      Sentenze Digital Rights Ireland e Seitlinger e a. (EU:C:2014:238, punto 52), e IPI (EU:C:2013:715, punto 39 e giurisprudenza citata).


29 –      Sentenza Digital Rights Ireland e Seitlinger e a. (EU:C:2014:238, punto 53).


30 –      Sull’eccezione prevista al primo trattino, v. sentenza Lindqvist (EU:C:2003:596, punti 43 e segg.).


31 –      Considerando 12 della direttiva.


32 –      Sentenze Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia (EU:C:2008:727, punti da 38 a 49); Parlamento/Consiglio e Commissione (C‑317/04 e C‑318/04, EU:C:2006:346, punti da 54 a 61), e Lindqvist (EU:C:2003:596, punto 47).


33 –      In base alle suddette disposizioni, i dati di carattere personale «devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. (...) Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente».


34 –      V. conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa Lindqvist (EU:C:2002:513, in particolare i paragrafi 34 e 35; il corsivo è mio). Egli riteneva peraltro che «il trattamento di cui trattasi sia effettuato per l’esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario». La Corte ha tuttavia respinto tale interpretazione.


35 –      Sentenza Digital Rights Ireland e Seitlinger e a. (EU:C:2014:238, punto 37).


36 –      V. parere 4/2004 del gruppo di lavoro «Articolo 29» sul trattamento dei dati personali a mezzo videosorveglianza.


37 –      V., a titolo esemplificativo, sentenza Lindqvist (EU:C:2003:596, punto 47).


38 –      Sentenza Digital Rights Ireland e Seitlinger e a. (EU:C:2014:238, punto 34).


39 –      Ibidem (punto 35). V., per quanto concerne l’articolo 8 della CEDU, Corte EDU, Leander c. Svezia, del 26 marzo 1987, serie A n. 116, § 48; Rotaru c. Romania [GC], n. 28341/95, § 46, CEDU 2000‑V, e Weber e Saravia c. Germania (dec.), n. 54934/00, § 79, CEDU 2006‑XI.


40 –      Sulla legittimazione v,. ad esempio, sentenza Worten (C‑342/12, EU:C:2013:355, punti 33 e segg.).


41 –      Sentenze Google Spain e Google (EU:C:2014:317, punto 71); Österreichischer Rundfunk e a. (EU:C:2003:294, punto 65); ASNEF e FECEMD (C‑468/10 e C‑469/10, EU:C:2011:777, punto 26), e Worten (EU:C:2013:355, punto 33).


42 –      Sentenza ASNEF e FECEMD (EU:C:2011:777, punti 38 e 40).


43 –      In udienza è stata affrontata un’ulteriore questione, ossia come debbano essere valutate le videocamere montate a bordo delle autovetture impiegate per effettuare riprese. Alla luce dell’interpretazione proposta mi sembra chiaro che tali apparecchi di sorveglianza della via pubblica, comprese le persone che vi circolano, non possono rientrare nella suddetta eccezione e che il loro utilizzo è integralmente soggetto alle condizioni previste nella direttiva 95/46.