Language of document : ECLI:EU:C:2014:2428

Causa C‑212/13

František Ryneš

contro

Úřad pro ochranu osobních údajů

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Tutela delle persone fisiche – Trattamento dei dati personali – Nozione di “esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 dicembre 2014

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Ambito di applicazione – Dati personali – Nozione – Immagine di una persona registrata da una telecamera che consente di identificare tale persona – Inclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, artt. 2, a), e 3, § 1]

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Ambito di applicazione – Trattamento dei dati personali – Nozione – Sorveglianza effettuata mediante una registrazione video delle persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua quale un disco duro – Inclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, considerando 15 e 16 e artt. 2, b), e 3, § 1]

3.        Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Ambito di applicazione – Deroghe – Interpretazione restrittiva alla luce dei diritti fondamentali – Trattamento dei dati effettuato per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico – Nozione – Utilizzo di un sistema di videocamera che porta a una registrazione video delle persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua quale un disco duro, installato da una persona fisica sulla sua abitazione familiare per proteggere i beni, la salute e la vita dei proprietari dell’abitazione, e che sorveglia parimenti lo spazio pubblico – Esclusione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, considerando 10 e artt. 1 e 3, § 2, secondo trattino)

1.        La nozione di «dati personali» che compare all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, comprende, conformemente alla definizione che figura nell’articolo 2, lettera a), di detta direttiva, «qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile». È considerata identificabile «la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento (...) ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica». Di conseguenza, l’immagine di una persona registrata da una telecamera costituisce un dato personale ai sensi di quest’ultima disposizione se e in quanto essa consente di identificare la persona interessata.

(v. punti 21, 22)

2.        Una sorveglianza effettuata mediante una registrazione video delle persone, immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua, ossia in un disco duro, costituisce, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, un trattamento di dati personali automatizzato. La nozione di «trattamento di dati personali», infatti, è definita dall’articolo 2, lettera b), di detta direttiva come «qualsiasi operazione o insieme di operazioni (…) applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, (…) la conservazione». Come si ricava segnatamente dai considerando 15 e 16 della direttiva, la videosorveglianza rientra, in linea di principio, nella sfera d’applicazione di tale direttiva se e in quanto costituisce un trattamento automatizzato.

(v. punti 23‑25)

3.        L’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretato nel senso che l’utilizzo di un sistema di videocamera, che porta a una registrazione video delle persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua quale un disco duro, installato da una persona fisica sulla sua abitazione familiare per proteggere i beni, la salute e la vita dei proprietari dell’abitazione, sistema che sorveglia parimenti lo spazio pubblico, non costituisce un trattamento dei dati effettuato per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

Come si ricava infatti dall’articolo 1 e dal considerando 10 della direttiva 95/46, quest’ultima mira a garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, particolarmente del loro diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali. A questo proposito, la tutela del diritto fondamentale alla vita privata, garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, impone che le deroghe alla tutela dei dati personali e le limitazioni della stessa devono avvenire nei limiti dello stretto necessario. Posto che le disposizioni della direttiva 95/46, in quanto disciplinano il trattamento di dati personali suscettibile di ledere le libertà fondamentali e, in particolare, il diritto alla vita privata, devono necessariamente essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali sanciti da detta Carta, la deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, di tale direttiva dev’essere interpretata in senso restrittivo.

Inoltre, quest’interpretazione restrittiva trova il suo fondamento anche nel dettato stesso di tale disposizione, che sottrae all’applicazione della direttiva 95/46 il trattamento dei dati effettuato per l’esercizio di attività non semplicemente personali o domestiche, bensì «esclusivamente» personali o domestiche. Pertanto, un trattamento di dati personali rientra nella deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46 unicamente quando è effettuato nella sfera esclusivamente personale o domestica della persona che procede a tale trattamento. Allorché una videosorveglianza si estende, anche se solo parzialmente, allo spazio pubblico, e pertanto è diretta verso l’esterno della sfera privata della persona che procede al trattamento dei dati con tale modalità, essa non può essere considerata un’attività esclusivamente «personale o domestica» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46.

(v. punti 27‑31, 33, 35 e dispositivo)