Language of document : ECLI:EU:C:2015:555

Causa C‑105/14

Procedimento penale

a carico di

Ivo Taricco e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Tribunale di Cuneo)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 325 TFUE – Normativa nazionale che prevede termini assoluti di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati – Potenziale lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea – Obbligo per il giudice nazionale di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 settembre 2015

1.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente non pertinenti, questioni ipotetiche sollevate in un contesto che esclude una risposta utile e questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale

(Art. 267 TFUE)

2.        Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Reati tributari in materia di imposta sul valore aggiunto – Normativa nazionale che prevede una limitazione della durata totale della prescrizione in materia penale in caso di interruzione e che può condurre all’impunità in numerosi casi – Inammissibilità – Verifica incombente al giudice nazionale

(Art. 4, § 3, TUE; art. 325, §§ 1 e 2, TFUE; direttiva del Consiglio 2006/112)

3.        Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Reati tributari in materia di imposta sul valore aggiunto – Valutazione da parte del giudice nazionale della conformità di un regime di prescrizione che comporta una limitazione della prolungazione successiva a un’interruzione – Incidenza degli articoli 101 TFUE, 107 TFUE e 119 TFUE – Insussistenza

(Art. 4, § 3, TUE; artt. 101 TFUE, 107 TFUE, 119 TFUE e 325 TFUE)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 29, 30)

2.        Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato, che prevede che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comporti il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale, è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE.

Infatti, in materia di imposta sul valore aggiunto, in base al combinato disposto della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri hanno non solo l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative idonee a garantire che l’imposta sul valore aggiunto dovuta nei loro rispettivi territori sia interamente riscossa, ma devono anche lottare contro la frode. Quindi, se è pur vero che gli Stati membri dispongono di una libertà di scelta delle sanzioni applicabili, che possono assumere la forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione delle due, al fine di assicurare la riscossione di tutte le entrate provenienti dall’imposta sul valore aggiunto e tutelare, in tal modo, gli interessi finanziari dell’Unione conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/112 e all’articolo 325 TFUE, possono tuttavia essere indispensabili sanzioni penali per combattere in modo effettivo e dissuasivo determinate ipotesi di gravi frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.

(v. punti 36, 39, 58, dispositivo 1)

3.        Un regime della prescrizione applicabile a reati commessi in materia di imposta sul valore aggiunto, il quale prevede termini di prescrizione assoluti che non possono essere prolungati, in caso di interruzione, di più di un quarto della loro durata iniziale, non può essere valutato alla luce degli articoli 101 TFUE, 107 TFUE e 119 TFUE.

Infatti, in primo luogo, un’attuazione eventualmente carente delle disposizioni penali nazionali in materia di imposta sul valore aggiunto non ha una necessaria incidenza su possibili comportamenti collusivi tra imprese, contrari all’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE. In secondo luogo, se il carattere non effettivo e/o non dissuasivo delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto può eventualmente procurare un vantaggio finanziario alle imprese interessate, l’applicazione dell’articolo 107 TFUE non può tuttavia assumere rilievo, dal momento che tutte le transazioni sono soggette al regime di imposta sul valore aggiunto e che qualsiasi reato in tale materia è penalmente sanzionato, a prescindere da casi particolari nei quali il regime della prescrizione potrebbe privare determinati reati di conseguenze penali. In terzo luogo, la questione riguardante la conformità al principio di finanze pubbliche sane delle disposizioni di diritto nazionale che possono lasciare impuniti determinati reati in materia di imposta sul valore aggiunto non rientra nella sfera di applicazione dell’articolo 119 TFUE, dato che il collegamento tra tale questione e il suddetto obbligo gravante sugli Stati membri è molto indiretto.

(v. punti 60, 62, 64, 65, dispositivo 2)