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Impugnazione proposta il 9 aprile 2018 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2018, causa T-91/16, Italia / Commissione

(Causa C-247/18 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La Repubblica Italiana ricorre a codesta Ecc.ma Corte di giustizia affinché voglia annullare ai sensi degli artt. 56 e 58 Statuto della Corte di giustizia la sentenza 25 gennaio 2018, notificata il 29 gennaio 2018, pronunciata dal Tribunale dell’Unione europea nella causa T-91/16, e avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione C(2015)9413 del 17.12.2015, notificata il 18.12.2015, relativa alla riduzione del contributo del Fondo Sociale Europeo per il Programma Operativo Sicilia che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall’obiettivo n. 1 in Italia (POR Sicilia 2000-2006); e affinché voglia annullare tale ultima decisione.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica italiana ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia la sentenza 25 gennaio 2018, causa T-91/16, con cui il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso dell’Italia avverso la decisione della Commissione C(2015)9413 del 17.12.2015, notificata il 18.12.2015, relativa alla riduzione del contributo del Fondo Sociale Europeo per il Programma Operativo Sicilia che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall’obiettivo n. 1 in Italia (POR Sicilia 2000-2006)

Primo motivo. Violazione degli artt. 39 regolamento 1260/991 ; 4, 6 e 10 regolamento 438/[2001]2 ; 317 TFUE; e del principio dell’onere della prova.

Il Tribunale non ha rilevato che dagli stessi fatti da esso accertati risultava che la verifica riaperta dalla Commissione nel 2008 riguardava le stesse spese già verificate nel 2005 e 2006 con esito positivo, senza che fossero emersi fatti nuovi.

Secondo motivo. Violazione degli artt. 39 regolamento 1260/99; 100 regolamento 1083/20063 ; 145 regolamento 1303/20134 ; e dei principi di buona amministrazione, contraddittorio e affidamento.

Il Tribunale ha ritenuto giustificata, senza che ve ne emergesse il motivo, una durata complessiva della procedura di rettifica di oltre sette anni, nella quale la Commissione ha operato in sostanza in modo da far decorrere il termine perentorio di sei mesi dall’audizione previsto per adottare la decisione finale, in un momento da essa discrezionalmente stabilito, vanificandone la perentorietà.

Terzo motivo. Violazione dell’art. 39 paragrafi 2 e 3 regolamento 1260/99 e dell’art. 10 regolamento 438/2001. Travisamento dei fatti.

Il Tribunale ha accertato che il tasso di errore rilevato nella fattispecie era sostanzialmente diverso nel tempo per i periodi ante e post il 31.12.2006; e quanto all’oggetto per le spese relative a progetti “coerenti” o, invece, ad altri progetti. Tuttavia, ha ritenuto illegittimamente corretta una rettifica basata sull’estrapolazione di unico tasso di errore del 32,65% riferito indistintamente a tutti gli anni di programmazione e a tutti i tipi di progetto. Così violando i principi di proporzionalità delle rettifiche e di rappresentatività dei campioni.

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1     Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).

2     Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU L 63, pag. 21).

3     Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).

4     Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347, pag. 320).