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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) il 17 maggio 2018 – Hampshire County Council / C.E., N.E.

(Causa C-325/18)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: Hampshire County Council

Resistenti: C.E., N.E.

Questioni pregiudiziali

Ove si adduca che dei minori sono stati trasferiti illecitamente dal loro Stato di residenza abituale dai genitori e/o da altri familiari in violazione di una decisione giudiziaria ottenuta da una pubblica autorità di tale Stato, se quest’ultima possa chiedere l’esecuzione di una decisione giudiziaria che dispone il rientro dei minori nel suddetto Stato ai giudici di un altro Stato membro conformemente alle disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 2201/2003 1 del Consiglio, oppure se ciò costituirebbe un’illegittima elusione dell’articolo 11 del regolamento citato e della Convenzione dell’Aia del 1980 ovvero un abuso di diritti o della legge da parte della menzionata autorità.

Se, in una controversia riguardante le disposizioni sull’esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, sia consentita la proroga dei termini ai fini dell’articolo 33, paragrafo 5, nel caso in cui i ritardi siano sostanzialmente minimi e la proroga sarebbe stata altrimenti concessa sulla base del diritto processuale nazionale.

Ferma restando la questione [2], nel caso in cui una pubblica autorità straniera sottragga i minori, cui si riferisce la controversia, alla competenza di uno Stato membro in forza di un titolo esecutivo emesso su istanza inaudita altera parte conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, ma prima della notifica di tale titolo ai genitori, privando così questi ultimi del diritto di chiederne la sospensione in pendenza dell’opposizione, se siffatto comportamento pregiudichi il contenuto essenziale del diritto conferito ai «genitori» dall’articolo 6 della CEDU o dall’articolo 47 della Carta, cosicché debba essere comunque concessa una proroga dei termini (ai fini dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento citato).

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1 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).