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Impugnazione proposta il 7 maggio 2018 da Bruno Gollnisch avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 marzo 2018, causa T-624/16, Gollnisch / Parlamento

(Causa C-330/18 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Gollnisch (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Conclusioni dedotte contro la sentenza impugnata:

annullare la sentenza del Tribunale del 7 marzo 2018, T-624/16;

statuire sulle questioni sollevate a fini giurisprudenziali;

rinviare la causa al Tribunale per una nuova decisione;

ordinare il versamento al ricorrente della somma di EUR 12 500 a titolo di spese del procedimento di impugnazione;

condannare il Parlamento alle spese.

Conclusioni formulate in caso di accoglimento dell’impugnazione:

qualora la Corte ritenga di essere sufficientemente edotta, esaminare la controversia nel merito;

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 1º luglio 2016; la notifica e le misure d’esecuzione contenute nella lettera del Direttore generale delle finanze del 6 luglio 2016, nonché la nota di addebito n. 2016-914 del 5 luglio 2016;

accogliere le conclusioni formulate dal ricorrente in primo grado;

ordinare il versamento al ricorrente della somma di EUR 20 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

condannare il Parlamento alla totalità delle spese.

Conclusioni subordinate:

ordinare la sospensione del procedimento fino alla conclusione dei procedimenti penali avviati in Francia;

ordinare la sospensione, per il medesimo intervallo di tempo, dell’esecuzione della decisione del Segretario generale e disporre la restituzione integrale al ricorrente delle somme prelevate a tale titolo.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sul difetto di competenza del Segretario generale e sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento

La sentenza impugnata attribuisce al Segretario generale una competenza decisionale che gli consente di dichiarare autonomamente l’esistenza di un indebito, mentre, ai sensi della normativa e della giurisprudenza precedente, egli ha solamente competenze istruttorie, di proposta ed esecutive.

Secondo motivo, vertente sul mancato rispetto dei principi «una via electa» e «le pénal tient le civil en état» (principio di prevalenza del diritto penale su quello civile)

La sentenza impugnata ritiene erroneamente che il principio invocato rientri nell’ambito del diritto nazionale e non del diritto europeo, e che la controversia di cui trattasi non presenti alcun elemento di rilievo penale.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa

La sentenza impugnata 1) non ha reintegrato il ricorrente nel suo diritto fondamentale a essere ascoltato, benché egli ne sia stato privato durante l’intero procedimento; 2) ha avallato la qualifica di semplici sospetti attribuita dall’amministrazione del Parlamento, sebbene si trattasse di censure, per di più infondate, formulate nei confronti del ricorrente nel corso di detto procedimento e sebbene il carattere mutevole e impreciso di tali censure costituisse un impedimento dirimente alla presentazione di una difesa utile; 3) non ha tenuto conto delle conseguenze del silenzio serbato dall’amministrazione a fronte della corrispondenza del ricorrente che le poneva interrogativi sulla natura esatta delle prove del lavoro del suo assistente che ci si aspettava egli producesse.

Quarto motivo, vertente su un trattamento discriminatorio e sul fumus persecutionis, nonché su un’illegittima inversione dell’onere della prova

La sentenza impugnata non ha qualificato come tali gli indizi di un trattamento discriminatorio e di fumus persecutionis e ha escluso che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente possa applicarsi per analogia ai casi di discriminazione politica.

Quinto motivo, vertente su una carenza di motivazione e sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali

La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che i documenti intermedi del procedimento di ripetizione dell’indebito fossero privi di valore giuridico per quanto attiene alla validità di tale procedimento e, di conseguenza, del suo atto conclusivo. La sentenza impugnata non ha dunque tratto alcuna conseguenza dal fatto che tanto l’incertezza della motivazione quanto il silenzio serbato dall’amministrazione sulle richieste di chiarimenti del ricorrente non hanno consentito a quest’ultimo di sapere come dimostrare l’assenza della violazione.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento

La sentenza impugnata ha considerato che l’esigenza per un deputato di conservare le prove del lavoro dei suoi assistenti non abbia carattere retroattivo né vincolante.

Settimo motivo, vertente su un’errata qualificazione delle prove, su uno snaturamento dei fatti e sulla contraddittorietà della motivazione

La sentenza impugnata ha elaborato unilateralmente, a posteriori, senza base giuridica e senza coerenza, una teoria dei mezzi di prova del lavoro dell’assistente riconosciuti e ammissibili, ha ignorato in modo arbitrario quelli presentati dal ricorrente e ha contestato a quest’ultimo di non averne introdotti in giudizio di nuovi.

Ottavo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità

La sentenza impugnata afferma, da un lato, che le misure di attuazione non lasciano al Segretario generale alcun margine discrezionale per una decisione e, dall’altro, che il ricorrente non ha addotto argomenti sufficienti contro le misure di attuazione o i testi su cui queste ultime si fondano.

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