Language of document : ECLI:EU:F:2013:150

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

17 ottobre 2013

Causa F‑77/12

Vasil Vasilev

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Bando di concorso EPSO/AD/208/11 – Impossibilità di utilizzare nella prova preliminare la tastiera cui il candidato era abituato – Diniego di ammissione alle prove di valutazione – Parità di trattamento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Vasilev chiede, in particolare, l’annullamento della decisione del 10 maggio 2012 con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/208/11 ha rifiutato di ammetterlo a partecipare alle prove di valutazione del detto concorso.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Vasilev sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Ricorso diretto contro una decisione di non ammissione alle prove di un concorso – Possibilità di far valere l’irregolarità dello svolgimento del concorso

(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91)

2.      Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Impossibilità, per il candidato, di cambiare il tipo di tastiera nel corso della prova preliminare – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, artt. 1 quinquies e 27, comma 1)

1.      Tenuto conto del carattere complesso della procedura di reclutamento che è composta da una successione di decisioni molto strettamente connesse tra loro, un ricorrente ha il diritto di far valere irregolarità intervenute nello svolgimento di un concorso in occasione di un ricorso diretto contro una decisione individuale successiva, come una decisione di non ammissione alle prove di valutazione.

(v. punto 15)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 21 marzo 2013, Taghani/Commissione, F‑93/11 (punto 38)

2.      Il principio di parità di trattamento, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato. Pertanto, si ha violazione del principio di parità di trattamento, applicabile al diritto della funzione pubblica dell’Unione, qualora due categorie di persone al servizio dell’Unione, le cui situazioni di fatto e di diritto non presentino alcuna differenza sostanziale, si vedano applicare un trattamento diverso e una tale disparità di trattamento non sia obiettivamente giustificata.

Il fatto che un candidato ad un concorso generale per la costituzione di una riserva di assunzione di giuristi linguisti di lingua bulgara abbia utilizzato, anteriormente al concorso, una tastiera fonetica anziché una tastiera BDS e non si sia familiarizzato con la tastiera BDS pur essendo stato informato che tale tastiera sarebbe stata utilizzata per le prove configura una circostanza propria al candidato che non può costituire una differenza tale da comportare una violazione del principio di parità di trattamento.

Tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la commissione giudicatrice quanto al contenuto e alle modalità delle prove di un concorso, il trattamento identico di tutti i candidati e l’utilizzazione per tutti della sola tastiera BDS sono giustificati dalla natura e dalla finalità del concorso, trattandosi di un concorso specializzato, volto a selezionare un certo numero di giuristi linguisti altamente qualificati per la Corte di giustizia, in cui tutti i giuristi linguisti bulgari utilizzano la tastiera normalizzata BDS.

(v. punti 26, 31, 35 e 36)

Riferimento:

Corte: 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., C‑127/07 (punto 23)

Tribunale di primo grado: 5 aprile 2005, Hendrickx/Consiglio, T‑376/03 (punto 33)

Tribunale della funzione pubblica: 25 febbraio 2010, Pleijte/Commissione, F‑91/08 (punto 36); 28 marzo 2012, Marsili/Commissione, F‑19/10 (punto 20, e giurisprudenza ivi citata)