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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 20 aprile 2018 – Verein für Konsumenteninformation / TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG

(Causa C-272/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Obersten Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Resistente: TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG

Questioni pregiudiziali

Se l’esclusione dall’ambito di applicazione prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della Convenzione di Roma, del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in prosieguo: la «Convenzione») e dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in prosieguo: il «regolamento Roma I») 1 riguardi anche gli accordi tra un fiduciante e un fiduciario, il quale detenga una partecipazione in una società in accomandita per conto del fiduciante, in particolare nel caso in cui sussista una connessione tra l’atto costitutivo della società e il contratto fiduciario.

Nel caso in cui la risposta alla prima questione fosse negativa:

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva clausole») 2 debba essere interpretato nel senso che sia abusiva una clausola contenuta in un contratto fiduciario stipulato tra un professionista e un consumatore concernente la gestione di una partecipazione in una società in accomandita, che non è stata oggetto di negoziato individuale e stabilisce l’applicabilità della legge dello Stato in cui ha sede la società in accomandita, allorché l’unico scopo del contratto fiduciario è costituito dalla gestione della partecipazione nella società e al fiduciante spettano i diritti e gli obblighi di un azionista diretto.

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione:

Se la risposta sia diversa nel caso in cui il professionista non debba recarsi nel paese del consumatore ai fini della prestazione dei servizi dovuti, ma sia tenuto a distribuire gli utili e altri vantaggi patrimoniali derivanti dalla partecipazione, nonché a fornire al consumatore informazioni inerenti all’andamento della partecipazione. Se la soluzione sia diversa a seconda che sia applicabile il regolamento Roma I oppure la Convenzione.

In caso di risposta affermativa alla terza questione:

Se tale risposta non muti nel caso in cui, segnatamente, la domanda di sottoscrizione del consumatore sia stata firmata nel suo paese di residenza, il professionista metta a disposizione informazioni sulla partecipazione anche su internet e sia stato istituito nel paese del consumatore un organismo di pagamento, cui il consumatore deve versare l’importo della partecipazione, sebbene il professionista non sia autorizzato a disporre del relativo conto bancario Se la soluzione sia diversa a seconda che sia applicabile il regolamento Roma I oppure la Convenzione.

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1 GU 2008, L  177, pag. 6.

2 GU 1993, L  95, pag. 29.