Language of document : ECLI:EU:C:2011:442

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

30 giugno 2011 (*)

«Direttiva 92/100/CEE – Diritti d’autore e diritti connessi – Prestito da parte di istituzioni pubbliche – Remunerazione degli autori – Reddito adeguato»

Nel procedimento C‑271/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Raad van State (Belgio) con decisione 17 maggio 2010, pervenuta in cancelleria il 31 maggio 2010, nella causa

Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA)

contro

Belgische Staat,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. D. Šváby, presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, J. Malenovský (relatore) e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 marzo 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA), dagli avv.ti Y. Nelissen Grade e S. Verbeke, advocaten;

–        per il governo belga, dai sigg. T. Materne e J.-C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti C. Doutrelepont e K. Lemmens, avocats;

–        per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, dal sig. M. van Beek e dalla sig.ra J. Samnadda, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nozione di «remunerazione» corrisposta ai titolari dei diritti d’autore per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), divenuto art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto dalla Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA), contrapposta al Belgische Staat (Stato belga), in merito al regio decreto 25 aprile 2004, relativo ai diritti di remunerazione per il prestito da parte di istituzioni pubbliche degli autori, degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole (in prosieguo: il «regio decreto»).

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        I ‘considerando’ settimo, quattordicesimo, quindicesimo e diciottesimo della direttiva 92/100 sono redatti come segue:

«considerando che le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore attività creativa ed artistica e che gli investimenti occorrenti, segnatamente quelli richiesti per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati; che per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti;

(…)

considerando che, quando un prestito effettuato da un’istituzione aperta al pubblico dà luogo a un pagamento il cui importo non supera il corrispettivo necessario a coprire le spese di funzionamento dell’istituzione, non vi sono vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti ai sensi della presente direttiva;

considerando che è necessario introdurre un regime che assicuri che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori ricevano un’irrinunciabile equa remunerazione (…);

(…)

considerando che è anche necessario proteggere almeno i diritti degli autori, per quanto riguarda il prestito pubblico, prevedendo un regime specifico; che tuttavia ogni misura basata sull’articolo 5 della presente direttiva deve essere conforme alla normativa comunitaria, in particolare all’articolo 7 del Trattato».

4        L’art. 1, nn. 1‑3, della direttiva 92/100 precisa quanto segue:

«1.      Nell’osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono, fatto salvo l’articolo 5, il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore e di altre realizzazioni indicate all’articolo 2, paragrafo 1.

2.      Ai sensi della presente direttiva per “noleggio” si intende la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

3.      Ai sensi della presente direttiva, per “prestito” si intende la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico».

5        Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 92/100:

«Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all’originale o copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio».

6        L’art. 5, nn. 1‑3, della direttiva 92/100 enuncia quanto segue:

«1.      Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all’articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.

2.      Qualora gli Stati membri non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui all’articolo 1 per quanto riguarda i fonogrammi, le pellicole ed i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione.

3.      Gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2».

7        A norma dell’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100:

«Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione (…)».

 La normativa nazionale

 La legge 30 giugno 1994

8        La legge 30 giugno 1994, relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi (Moniteur belge del 27 luglio 1994, pag. 19297), nella sua versione in vigore dal 2005 (in prosieguo: la «legge 30 giugno 1994»), recepisce la direttiva 92/100.

9        L’art. 23, n. 1, di tale legge è formulato nei seguenti termini:

«L’autore non può vietare il prestito di opere letterarie, di banche dati, di opere fotografiche, di partiture di opere musicali, di opere sonore e audiovisive qualora tale prestito sia organizzato con uno scopo educativo e culturale da parte di istituzioni riconosciute o organizzate ufficialmente a tal fine dai pubblici poteri».

10      L’art. 47, n. 1, della suddetta legge stabilisce quanto segue:

«L’artista interprete o esecutore e il produttore non possono vietare il prestito di fonogrammi o di prime fissazioni di pellicole qualora tale prestito sia organizzato con uno scopo educativo e culturale da istituzioni riconosciute o organizzate ufficialmente a tal fine dai pubblici poteri».

11      Ai termini dell’art. 62, nn. 1 e 2, della legge 30 giugno 1994:

«1.      In caso di prestito di opere letterarie, di banche dati, di opere fotografiche o di partiture di opere musicali, alle condizioni di cui all’art. 23, l’autore e l’editore hanno diritto ad una remunerazione.

2.      In caso di prestito di opere sonore o audiovisive, alle condizioni di cui agli artt. 23 e 47, l’autore, l’artista interprete o l’esecutore e il produttore hanno diritto ad una remunerazione».

12      L’art. 63, primo e terzo comma, della predetta legge dispone quanto segue:

«Previa consultazione delle istituzioni e delle società di gestione dei diritti, il Re fissa l’importo delle remunerazioni di cui all’art. 62. (…)

(...)

Previa consultazione delle Comunità e, se del caso, su loro iniziativa, il Re stabilisce per talune categorie di istituzioni riconosciute o organizzate dai pubblici poteri un’esenzione o un prezzo forfettario per ogni prestito al fine di determinare la remunerazione prevista dall’art. 62».

 Il regio decreto

13      Il regio decreto recepisce l’art. 5 della direttiva 92/100.

14      L’art. 4, primo e terzo comma, del regio decreto è del seguente tenore:

«L’importo delle remunerazioni di cui all’art. 62 della legge [30 giugno 1994] è fissato forfettariamente ad 1 [euro] all’anno per ogni maggiorenne iscritto nelle istituzioni di prestito di cui all’art. 2, sempreché nel periodo di riferimento la persona in questione abbia usufruito di almeno un prestito.

L’importo delle remunerazioni di cui all’art. 62 della legge [30 giugno 1994] è fissato forfettariamente a 0,50 [euro] all’anno per ogni minorenne iscritto nelle istituzioni di prestito di cui all’art. 2, sempreché nel periodo di riferimento la persona in questione abbia usufruito di almeno un prestito.

Allorché una persona è iscritta presso più di un’istituzione di prestito, l’importo della remunerazione per detta persona è dovuto una sola volta».

 Causa principale e questione pregiudiziale

15      La VEWA è una società belga di gestione di diritti d’autore.

16      Il 7 luglio 2004, la VEWA ha proposto un ricorso di annullamento avverso il regio decreto dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato belga).

17      A sostegno del suo ricorso, la VEWA afferma in particolare che l’art. 4 del regio decreto, stabilendo una remunerazione forfettaria di 1 euro all’anno e per persona, viola le disposizioni della direttiva 92/100 che richiedono il versamento di un’«equa remunerazione» per un prestito o un noleggio.

18      Il giudice del rinvio evidenzia che gli artt. 4, n. 1, e 8, n. 2, della direttiva 92/100 fanno riferimento ad un’«equa remunerazione», mentre l’art. 5, n. 1, della medesima direttiva menziona soltanto una «remunerazione». Esso aggiunge che, sebbene la Corte abbia già avuto modo di interpretare la nozione di «equa remunerazione», di cui all’art. 8, n. 2, della suddetta direttiva (sentenza 6 febbraio 2003, causa C‑245/00, SENA, Racc. pag. I‑1251), e di statuire sull’art. 5, n. 3, della direttiva 92/100, relativo alla possibilità di esonerare talune categorie di istituzioni dall’obbligo di versare una remunerazione (sentenza 26 ottobre 2006, causa C‑36/05, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑10313), tuttavia essa non si è ancora mai pronunciata sulla nozione di «remunerazione» contenuta nell’art. 5, n. 1, della direttiva in parola.

19      Ciò posto, il Raad van State ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 5, n. 1, della direttiva [92/100], divenuto art. 6, n. 1, della direttiva [2006/115], osti ad una disposizione nazionale che stabilisce a titolo di remunerazione un importo forfettario di 1 [euro] all’anno per ogni maggiorenne e di 0,50 [euro] all’anno per ogni minorenne».

 Sulla questione pregiudiziale

20      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 5, n. 1, della direttiva 92/100 osti ad una normativa, come quella di cui trattasi nella causa principale, che istituisce un sistema secondo cui la remunerazione dovuta agli autori, in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, viene calcolata esclusivamente in funzione del numero di persone che fruiscono di un prestito iscritte in dette istituzioni, sulla base di una somma forfettaria annua fissata per ogni persona che fruisce di un prestito.

21      Va anzitutto ricordato che, in forza dell’art. 1, n. 1, della direttiva 92/100, gli autori godono di un diritto esclusivo di autorizzare o di vietare il prestito. Tuttavia, per quanto riguarda più specificamente il prestito da parte di istituzioni pubbliche, l’art. 5, n. 1, della direttiva 92/100 consente agli Stati membri di derogare a siffatto diritto esclusivo.

22      Poiché l’attuazione di tale deroga facoltativa lede il diritto esclusivo degli autori in quanto questi si vedono privati del loro diritto di autorizzare o di vietare una forma precisa di prestito, tale facoltà è subordinata all’ottenimento di una remunerazione da parte degli autori per siffatto prestito.

23      Al fine di precisare, anzitutto, su quali soggetti incomba versare la remunerazione spettante agli autori in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, va sottolineato che il prestito è definito dall’art. 1, n. 3, della direttiva 92/100 come la cessione in uso di oggetti, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico. Da tale definizione nonché dall’obiettivo della direttiva in parola si può dedurre che l’attività che fa sorgere l’obbligo di versare la remunerazione spettante agli autori è la cessione in uso di oggetti da parte di istituzioni pubbliche che rendono possibile il loro prestito e non il prestito effettivo di taluni oggetti da parte delle persone iscritte presso tali istituzioni. Pertanto, in linea di principio, spetta agli organismi che operano tale cessione in uso versare la remunerazione dovuta agli autori.

24      Tale conclusione è implicitamente avvalorata dall’art. 5, n. 3, della direttiva 92/100, che consente agli Stati membri di esonerare talune categorie di istituzioni di prestito dal pagamento della remunerazione.

25      Per quanto riguarda, poi, la nozione di remunerazione, la Corte ha già statuito che tanto l’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto il principio di uguaglianza esigono che una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Comunità, ad un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenze 9 novembre 2000, causa C‑357/98, Yiadom, Racc. pag. I‑9265, punto 26, e SENA, cit., punto 23).

26      Lo stesso vale per la nozione di «remunerazione» di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 92/100, che non viene definita da quest’ultima (per quanto riguarda la nozione di «equa remunerazione», v., per analogia, sentenza SENA, cit., punto 24).

27      Per quanto riguarda il contesto in cui rientra la nozione di remunerazione, va rilevato che la direttiva 92/100 non costituisce l’unico atto in materia di proprietà intellettuale e che, tenuto conto dei requisiti inerenti all’unità e alla coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, tale nozione di remunerazione deve essere interpretata alla luce delle norme e dei principi sanciti da tutte le direttive relative alla proprietà intellettuale, quali interpretati dalla Corte.

28      A tal riguardo, in occasione dell’interpretazione della nozione di «equo compenso» in materia di riproduzione di copie private di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), la Corte ha già dichiarato che tale compenso è volto ad indennizzare adeguatamente gli autori per l’uso delle loro opere protette effettuato senza autorizzazione, sicché esso dev’essere considerato come corrispettivo del pregiudizio subìto dall’autore per effetto dell’atto di riproduzione (v., in tal senso, sentenza 21 ottobre 2010, causa C‑467/08, Padawan, Racc. pag. I-10055, punti 39 e 40).

29      È vero che, nell’ambito della direttiva 92/100, in caso di deroga al diritto esclusivo degli autori, il legislatore comunitario ha impiegato il termine «remunerazione» anziché quello di «compensazione» previsto dalla direttiva 2001/29. Tuttavia, tale nozione di «remunerazione» ha altresì lo scopo di introdurre un indennizzo per gli autori, in quanto interviene in una situazione analoga, essendo le opere utilizzate nell’ambito del prestito da parte di istituzioni pubbliche senza l’autorizzazione degli autori, causando così un pregiudizio a questi ultimi.

30      Inoltre, va rilevato che l’art. 5, n. 1, della direttiva 92/100 contempla soltanto una «remunerazione», mentre l’art. 4, n. 1, di questa stessa direttiva, relativa al noleggio, fa sistematicamente riferimento ad un’«equa remunerazione». La nozione di «equa remunerazione» compare altresì all’art. 8, n. 2, di tale direttiva, relativo alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico. Già questa differenza nella redazione implica che le due nozioni citate non debbano essere interpretate in modo identico.

31      Dal diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 92/100 emerge parimenti che è necessario prevedere un regime specifico per il prestito pubblico al fine di proteggere i diritti degli autori. Di conseguenza, si ritiene che il regime del prestito pubblico si distingua dagli altri regimi definiti nella direttiva in parola. Lo stesso deve valere per quanto riguarda i vari elementi di detti regimi, compresi quelli attinenti all’indennizzo degli autori.

32      Per quanto riguarda, infine, l’importo della remunerazione, va rilevato che la Corte ha già statuito, in merito alla nozione di «equa remunerazione», di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100, che tale remunerazione implica che il suo carattere equo sia, segnatamente, analizzato alla luce del valore dell’uso di un oggetto protetto negli scambi economici (v., in tal senso, sentenza SENA, cit., punto 37).

33      Orbene, come ricordato al punto 23 della presente sentenza, conformemente all’art. 1, n. 3, della direttiva 92/100, il prestito non ha un carattere economico o commerciale diretto o indiretto. Ciò posto, l’uso di un oggetto protetto, in caso di prestito da parte di istituzione pubbliche, non può essere analizzato alla luce del suo valore negli scambi economici. Di conseguenza, l’importo della remunerazione sarà necessariamente inferiore a quello corrispondente ad un’equa remunerazione o potrà persino essere fissato forfettariamente per compensare la cessione in uso di tutti gli oggetti protetti di cui trattasi.

34      Ciò premesso, la remunerazione da fissare deve poter permettere agli autori, conformemente a quanto previsto dal settimo ‘considerando’ della direttiva 92/100, di percepire un reddito adeguato. Il suo importo non può pertanto essere puramente simbolico.

35      Per quanto riguarda, più in particolare, i criteri di determinazione dell’importo della remunerazione spettante agli autori in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, va ricordato che non esiste alcuna ragione obiettiva che giustifichi la fissazione da parte del giudice comunitario di precise modalità per la determinazione di una remunerazione uniforme che indurrebbe necessariamente la Corte a sostituirsi agli Stati membri, ai quali la direttiva 92/100 non impone alcun particolare criterio. Spetta quindi ai soli Stati membri determinare, nell’ambito del loro territorio, i criteri più pertinenti per assicurare, entro i limiti imposti dal diritto comunitario, e segnatamente della direttiva 92/100, il rispetto di tale nozione comunitaria (v., per analogia, sentenza SENA, cit., punto 34).

36      A tale proposito, la formulazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 92/100 riserva un ampio potere discrezionale agli Stati membri. Infatti, questi ultimi possono fissare l’importo della remunerazione spettante agli autori, in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, in funzione dei propri obiettivi di promozione culturale.

37      Tuttavia, posto che la remunerazione costituisce, come constatato ai punti 28 e 29 della presente sentenza, il corrispettivo del pregiudizio arrecato agli autori dall’utilizzo delle loro opere senza la loro autorizzazione, la determinazione dell’importo di tale remunerazione non può essere completamente dissociata dagli elementi costitutivi di un siffatto pregiudizio. Poiché quest’ultimo deriva dal prestito pubblico, vale a dire la cessione in uso di oggetti protetti da parte di istituzioni aperte al pubblico, l’importo della remunerazione dovuta dovrebbe tenere conto dell’ampiezza di tale cessione in uso.

38      Di conseguenza, quanto più elevato sarà il numero di oggetti protetti ceduti in uso da un’istituzione di prestito pubblico, tanto più ampia sarà la lesione dei diritti d’autore. Ne consegue che l’importo della remunerazione da versare da parte di una siffatta istituzione dovrebbe prendere in considerazione il numero di oggetti ceduti in uso al pubblico e che, pertanto, le grandi istituzioni di prestito pubblico dovrebbero versare una remunerazione maggiore rispetto alle istituzioni più piccole.

39      Inoltre, il pubblico interessato, ossia il numero di persone che fruiscono di prestiti, iscritte presso un’istituzione di prestito, risulta altrettanto rilevante. Infatti, quanto più elevato sarà il numero di persone aventi accesso agli oggetti protetti, tanto più grande sarà la lesione dei diritti degli autori. Ne consegue che l’importo della remunerazione da pagare agli autori dovrebbe essere determinata prendendo in considerazione anche il numero di persone che fruiscono di prestiti, iscritte in tale istituto.

40      Nella causa principale è pacifico che il sistema posto in essere dal regio decreto prende in considerazione il numero delle persone che fruiscono di prestiti, iscritte nelle istituzioni di prestito pubblico, ma non il numero di oggetti ceduti in uso al pubblico. Pertanto, una siffatta presa in considerazione non tiene sufficientemente conto dell’ampiezza del pregiudizio subìto dagli autori, né del principio secondo cui questi ultimi devono ricevere una remunerazione equivalente ad un reddito adeguato, quale menzionato al settimo ‘considerando’ della direttiva 92/100.

41      Inoltre, l’art. 4, n. 3, del decreto in esame prevede che, qualora una persona sia iscritta presso più istituzioni, la remunerazione sia dovuta una sola volta per questa persona. A tal riguardo, la VEWA ha sostenuto, all’udienza pubblica, che l’80% delle istituzioni nella Comunità francese del Belgio fanno valere che gran parte dei loro lettori sono iscritti anche presso altre istituzioni di prestito e che, conseguentemente, tali lettori non sono presi in considerazione nel pagamento della remunerazione dell’autore interessato.

42      Atteso quanto precede, detto sistema può condurre, in concreto, ad una quasi esenzione dall’obbligo di versare qualsiasi remunerazione di numerose istituzioni. Orbene, una tale esenzione di fatto non è conforme all’art. 5, n. 3, della direttiva 92/100, quale interpretato dalla Corte, secondo cui soltanto un numero limitato di categorie di istituzioni potenzialmente tenute a versare una remunerazione in applicazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 92/100 può essere esonerato da tale pagamento (v. sentenza Commissione/Espagne, cit., punto 32).

43      Di conseguenza, alla luce di quanto precede, la questione posta va risolta nel senso che l’art. 5, n. 1, della direttiva 92/100 osta ad una normativa, come quella in esame nella causa principale, che pone in essere un sistema secondo cui la remunerazione spettante agli autori, in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, viene calcolata esclusivamente in funzione del numero di persone che fruiscono di prestiti iscritte presso le istituzioni pubbliche, sulla base di una somma forfettaria annua fissata per ogni persona che fruisce di un prestito.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, osta ad una normativa, come quella in esame nella causa principale, che pone in essere un sistema secondo cui la remunerazione spettante agli autori, in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, viene calcolata esclusivamente in funzione del numero di persone che fruiscono di prestiti iscritte presso le istituzioni pubbliche, sulla base di una somma forfettaria annua fissata per ogni persona che fruisce di un prestito.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.