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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) il 2 marzo 2018 – Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon / Minister for Justice and Equality

(Causa C-169/18)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrenti e resistenti in appello: Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon

Resistente e ricorrente in appello: Minister for Justice and Equality

Questioni pregiudiziali

Se, fatte salve le potenziali giustificazioni esposte nelle questioni seconda, terza e quarta, uno Stato membro violi l’obbligo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE 1 (in prosieguo: la «direttiva del 2004») di rilasciare un visto il più rapidamente possibile al coniuge e ai familiari di un cittadino dell’Unione che eserciti diritti di libera circolazione nello Stato membro di cui trattasi o che intenda esercitare tali diritti, allorché i ritardi nel trattare siffatta domanda sono superiori a 12 mesi.

Se, ferma restando la prima questione, i ritardi, nel trattare o nel decidere altrimenti su una domanda di visto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, derivanti dalla necessità di garantire, in particolare mediante controlli dei precedenti personali, che la domanda non sia fraudolenta o non costituisca un abuso di diritto, ivi compresa l’ipotesi di matrimonio fittizio, siano [giustificabili], ai sensi dell’articolo 35 della direttiva del 2004 o altrimenti, e non costituiscano quindi una violazione dell’articolo 5, paragrafo 2.

Se, ferma restando la prima questione, i ritardi, nel trattare o nel decidere altrimenti su una domanda di visto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, derivanti dalla necessità di svolgere accurati controlli dei precedenti personali e di sicurezza su persone provenienti da determinati paesi terzi a causa di specifici problemi di sicurezza riguardanti i viaggiatori provenienti da detti paesi terzi, siano giustificabili, ai sensi dell’articolo 27 o dell’articolo 35 della direttiva del 2004 o altrimenti, e non costituiscano quindi una violazione dell’articolo 5, paragrafo 2.

Se, ferma restando la prima questione, i ritardi, nel trattare o nel decidere altrimenti su una domanda di visto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, derivanti da un aumento improvviso e inatteso di domande siffatte provenienti da determinati paesi terzi che si ritiene presentino problemi concreti di sicurezza, siano giustificabili e non costituiscano quindi una violazione dell’articolo 5, paragrafo 2.

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1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).