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Ricorso proposto il 16 marzo 2018 – Ilmārs Rimšēvičs / Repubblica di Lettonia

(Causa C-202/18)

Lingua processuale: il lettone

Parti

Ricorrente: Ilmārs Rimšēvičs (rappresentanti: S. Vārpiņš, I. Pazare, M. Kvēps, avvocati)

Convenuta: Repubblica di Lettonia

Conclusioni della ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

dichiarare che il medesimo è stato sollevato illegittimamente dall’incarico di governatore della Banca di Lettonia con la decisione adottata il 19 febbraio 2018 dal Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Ufficio per il contrasto e la prevenzione della corruzione) in nome della Repubblica di Lettonia, concernente l’applicazione di misure interdittive;

dichiarare illegittima la misura interdittiva comportante il divieto di esercitare determinate attività professionali ― con la quale gli è stato vietato di svolgere le funzioni di governatore della Banca di Lettonia e di esercitare i diritti attribuitigli in quanto tale ― cui è stato sottoposto in forza della decisione adottata il 19 febbraio 2018 dall’Ufficio per il contrasto e la prevenzione della corruzione in nome della Repubblica di Lettonia, concernente l’applicazione di misure interdittive;

dichiarare illegittime le restrizioni all’esercizio delle funzioni di membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea e dei diritti attribuitigli in quanto tale, alle quali è stato sottoposto a seguito della decisione adottata il 19 febbraio 2018 dall’Ufficio per il contrasto e la prevenzione della corruzione in nome della Repubblica di Lettonia, concernente l’applicazione di misure interdittive.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione illegittima adottata il 19 febbraio 2018 dall’autorità cui sono affidate le indagini dello Stato lettone ― l’Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione, il quale rientra nella struttura del potere esecutivo ― che ha disposto la revoca a tempo indeterminato dal suo incarico di governatore della Banca di Lettonia. La decisione di sollevarlo dall’incarico è stata adottata in nome dello Stato lettone. Quando è stato sollevato dall’incarico di governatore della Banca di Lettonia, il ricorrente ha inoltre perso d’ufficio l’incarico di membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Nel sollevare il ricorrente dall’incarico, sono state commesse almeno le violazioni qui di seguito considerate.

In primo luogo, nel sollevare il ricorrente dai suoi incarichi di governatore della Banca di Lettonia e di membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, è stato violato l’articolo 14.2 del protocollo n. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, poiché, al momento della revoca dall’incarico, non era soddisfatta nessuna delle condizioni di cui allo stesso articolo per il sollevamento dall’incarico dei governatori delle banche centrali nazionali (che il governatore non soddisfi più alle condizioni richieste per l’espletamento delle sue funzioni o si sia reso colpevole di gravi mancanze).

In secondo luogo, nel sollevare il ricorrente dal suo incarico di governatore della Banca di Lettonia, è stato inoltre violato l’articolo 22 del likums «Par Latvijas Banku» (Legge sulla Banca di Lettonia), vale a dire l’atto giuridico con il quale si dà attuazione al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Al momento dell’adozione della citata decisione non era soddisfatta nessuna delle condizioni previste da tale articolo per la revoca dall’incarico del governatore della Banca di Lettonia (in primo luogo, le dimissioni dell’interessato; in secondo luogo, la condizione di cui all’articolo 14.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea relativa alla commissione di gravi mancanze, nel cui caso il Parlamento può decidere in merito alla revoca dalla carica del governatore della Banca di Lettonia dopo che la sentenza di condanna sia divenuta definitiva; o, in terzo luogo, le altre condizioni enunciate dal summenzionato articolo 14.2). Inoltre, sebbene ai sensi della citata legge [sulla Banca di Lettonia] il solo ad avere il potere di sollevare dall’incarico il governatore della Banca di Lettonia sia il parlamento della Repubblica di Lettonia, non è stato quest’ultimo a sollevare dall’incarico il ricorrente, ma l’autorità della Repubblica di Lettonia cui sono affidate le indagini, la quale rientra nella struttura del potere esecutivo.

In terzo luogo, nel sollevare il ricorrente dal suo incarico di governatore della Banca di Lettonia, l’Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione ha applicato un’interpretazione errata del diritto dell’Unione, in quanto ha affermato che il ricorrente, nel Consiglio direttivo della Banca centrale europea, non agiva in maniera indipendente e nell’interesse della Banca centrale Europea, ma esercitava i poteri di governatore della Banca di Lettonia e agiva nell’interesse di quest’ultima. Tuttavia, l’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dispone che la Banca centrale europea è un’istituzione dell’Unione europea.

Nell’esercizio delle loro funzioni, i funzionari delle istituzioni dell’Unione europea possono esercitare unicamente i poteri previsti dalla normativa dell’Unione e possono agire soltanto nell’interesse di tali istituzioni. Non spetta alla normativa nazionale stabilire le attività dei funzionari delle istituzioni dell’Unione europea e, pertanto, nello svolgimento delle funzioni di un funzionario delle istituzioni dell’Unione europea, non è possibile esercitare poteri conferiti con atti giuridici nazionali.

L’articolo 130 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il quale garantisce l’indipendenza della Banca centrale europea, esclude che il governatore della Banca di Lettonia, nell’esercizio delle sue funzioni di membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, possa agire in veste di rappresentante della Banca di Lettonia e strettamente nell’interesse di quest’ultima o della Repubblica di Lettonia.

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