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Impugnazione proposta il 22 novembre 2017 dalla Bayerischen Motoren Werke AG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 settembre 2017, causa T-671/14, Bayerische Motoren Werke AG/Commissione

(Causa C-654/17 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bayerische Motoren Werke AG (rappresentanti: M. Rosenthal, G. Drauz e M. Schütte, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Freistaat Sachsen

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.     annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Quinta Sezione) del 12 settembre 2017, causa T-671/14,

2.     annullare la decisione pronunciata dalla convenuta il 9 luglio 2014 nel procedimento SA.32009 (2011/C) ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato interno l’importo di EUR 28 257 273, corrispondente alla quota dell’aiuto di EUR 45 257 273 richiesta eccedente l’importo di EUR 17 milioni; se e nei limiti in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea dovesse ritenere di non essere in grado di deliberare in maniera definitiva a tal riguardo chiede, in subordine, il rinvio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea;

3.     in subordine, annullare la decisione pronunciata dalla convenuta il 9 luglio 2014 nel procedimento SA.32009 (2011/C) ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella parte in cui essa vieta la concessione di qualsivoglia aiuto esente da notifica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento generale di esenzione per categoria, nella versione del 6 agosto 2008, per il progetto di investimento della ricorrente e dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno, nel misura in cui questo eccede l’importo di 17 milioni,

4.     condannare la convenuta alle spese, ai sensi degli articoli 138, paragrafo 2, 184, paragrafi 1 e 2 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i seguenti motivi:

1.    Primo motivo di impugnazione: violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

La sentenza viola l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, ove il Tribunale, sulla base di una valutazione giuridica corretta della decisione impugnata, sarebbe dovuto giungere alla conclusione secondo cui la mancanza di un esame separato, per determinare se e in che misura la concessione dell’aiuto abbia un effetto distorsivo della concorrenza, costituisce una violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

La sentenza impugnata non terrebbe conto del fatto che la convenuta non poteva limitare il suo esame al semplice rilevamento dei costi aggiuntivi del progetto nel luogo svantaggiato valutati ex ante e “presumere” la distorsione della concorrenza per ogni aiuto eccedente ( prescindendo completamente dall’effettiva posizione sul mercato della ricorrente.

2.    Secondo motivo di impugnazione: violazione dell’articolo 288 TFUE, degli articoli 3 e 13, paragrafo 1, RGEC 2008, e del divieto di discriminazione.

La sentenza viola l’articolo 288 TFUE e gli articoli 3 e 13, paragrafo 1, del regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC), ove il Tribunale, sulla base di una valutazione giuridica corretta, non avrebbe potuto procedere, con decisione, ad una nuova attribuzione alla convenuta della competenza quanto all’esame degli aiuti né alla dichiarazione di incompatibilità, dal momento che tali aiuti - entro i limiti della soglia di cui all’articolo 6, paragrafo 2, RGEC 2008 -, erano già stati dichiarati sostanzialmente compatibili con il mercato interno, in base al diritto derivato dell’Unione di rango superiore. La conseguenza della sentenza impugnata è, inoltre, che attraverso il divieto di ottenere un aiuto eccedente l’importo di EUR 17 milioni, entro i limiti della soglia del RGEC 2008, la ricorrente è oggetto di discriminazione rispetto ai suoi concorrenti. Infatti, ogni concorrente – ivi compreso un concorrente che si trovi in posizione dominante – in una situazione analoga e per un investimento di un importo comparabile - avrebbe potuto ottenere un aiuto in forza della InvZulG (legge tedesca sugli incentivi agli investimenti) per un importo pari alla soglia.

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