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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal correctionnel de Saint-Brieuc- Chambre détachée de Guingamp (Francia) il 12 febbraio 2018 – Procureur de la République / Tugdual Carluer e a.

(Causa C-115/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc - Chambre détachée de Guingamp

Parti

Ricorrente: Procureur de la République

Convenuti: Tugdual Carluer, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschof, Brigitte Plunian, Rozenn Marechal

Questioni pregiudiziali

Se il regolamento europeo n. 1107/2009 1 sia conforme al principio di precauzione dal momento che esso non definisce con precisione la nozione di sostanza attiva, lasciando al richiedente il compito di scegliere ciò che lo stesso denomina sostanza attiva nel suo prodotto, e lasciandogli la possibilità di concentrare il suo intero fascicolo di domanda su un’unica sostanza, mentre il suo prodotto finito commercializzato ne contiene molteplici.

Se il principio di precauzione e l’imparzialità dell’autorizzazione alla commercializzazione siano garantiti qualora i test, le analisi e le valutazioni necessarie all’istruzione del fascicolo siano effettuati dai soli richiedenti che possono essere parziali nella loro presentazione senza alcuna controanalisi indipendente.

Se il principio di precauzione e l’imparzialità dell’autorizzazione alla commercializzazione siano garantiti senza che siano pubblicati i rapporti di richieste d’autorizzazione a motivo dell’addotta protezione del segreto industriale.

Se il regolamento europeo n. 1107/2009 sia conforme al principio di precauzione dal momento che non tiene in alcun modo conto delle molteplicità di sostanze attive e del loro impiego cumulativo, in particolare giacché non prevede alcuna analisi specifica completa a livello europeo delle combinazioni di sostanze attive in uno stesso prodotto.

5)    Se il regolamento europeo n. 1107/2009 sia conforme al principio di precauzione dal momento che esso, nei capi 3 e 4, prevede un’esenzione, dalle analisi di tossicità [genotossicità, esame di cancerogenicità, esame degli interferenti endocrini (...)] per i prodotti pesticidi nelle loro formulazioni commerciali quali immesse sul mercato e alle quali sono esposti i consumatori e l’ambiente, e impone solo test sommari che sono sempre effettuati dal richiedente.

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1 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, pag. 1).