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Ricorso proposto il 29 aprile 2014 – Portnov / Consiglio

(Causa T-290/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Andriy Portnov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Andriy Portnov;

annullare il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nella parte relativa al ricorrente;

annullare la decisione n. 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nella parte relativa al ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le spese in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un ricorso effettivo garantiti dai principi fondamentali del diritto europeo, dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Secondo motivo, relativo all’insufficienza di motivazione degli atti impugnati.

Terzo motivo, riguardante il mancato rispetto del criterio sanzionatorio definito nell’articolo 1 della decisione n. 2014/119/PESC e nel quarto considerando del regolamento (UE) n. 208/2014.

Quarto motivo, concernente l’esistenza di un errore di fatto, poiché il sig. Portnov, alla data di adozione degli atti impugnati, non era soggetto ad alcuna indagine penale in Ucraina per fatti come quelli stabiliti contro di lui dal Consiglio.

Quinto motivo, riguardante la violazione del diritto fondamentale al rispetto della proprietà, principio fondamentale del diritto comunitario tutelato dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali