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Ricorso proposto il 13 giugno 2018 – Commissione europea / Repubblica di Croazia

(Causa C-391/18)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Mataija e M. Patakia, agenti)

Convenuta: Repubblica di Croazia

Conclusioni della ricorrente

che sia dichiarato che, non avendo notificato alla Commissione il suo programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, la Repubblica di Croazia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 15, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199, del 2.8.2011, pag. 48);

che la Repubblica di Croazia sia condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom dispone che gli Stati membri informino la Commissione dei loro programmi nazionali per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché di ogni successiva modifica significativa, mentre l’articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che gli Stati membri trasmettano per la prima volta alla Commissione il contenuto del loro rispettivo programma nazionale al più presto e comunque non oltre il 23 agosto 2015.

La Repubblica di Croazia non ha ancora adottato il programma nazionale al quale si riferiscono le disposizioni menzionate e, in ogni caso, ancora non l’ha notificato alla Commissione. Di conseguenza, la Repubblica di Croazia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 15, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom.

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