Language of document : ECLI:EU:C:2018:173

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

8 marzo 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 25 – Esistenza di una clausola attributiva di competenza – Accordo orale senza conferma per iscritto – Clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita menzionate in alcune fatture – Articolo 7, punto 1, lettera b) – Contratto di concessione di vendita fra società stabilite in due Stati membri diversi e avente ad oggetto il mercato di un terzo Stato membro – Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino – Determinazione dell’autorità giurisdizionale competente – Luogo di esecuzione dell’obbligazione caratteristica di siffatto contratto»

Nella causa C‑64/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto, Portogallo), con decisione del 10 novembre 2016, pervenuta in cancelleria il 7 febbraio 2017, nel procedimento

Saey Home & Garden NV/SA

contro

Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da A. Rosas, presidente di sezione, C. Toader (relatore) ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e P. Lacerda, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin, P. Costa de Oliveira e M. Heller, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 7, punto 1, e dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la SAEY Home & Garden NV/SA, con sede in Belgio, e la Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA (in prosieguo: la «Lusavouga»), con sede in Portogallo, relativamente ad una domanda di risarcimento afferente alla risoluzione del contratto di concessione di vendita, concluso fra le summenzionate società, e riguardante il mercato spagnolo.

 Contesto normativo

3        L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 dispone quanto segue:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

4        L’articolo 7 di tale regolamento così recita:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a)      in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–      nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

–      nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)      la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(…)

5)      qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata;

(…)».

5        Nella sezione 7 del capo II del medesimo regolamento, intitolata «Proroga di competenza», è collocato l’articolo 25, così formulato:

«1.      Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:

a)      concluso per iscritto o provato per iscritto;

b)      in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o

c)      nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

(…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6        Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la Lusavouga è stabilita a Cacia, Aveiro (Portogallo) e che i suoi locali sono ubicati in detto Stato membro. La sua attività consiste nell’importare, esportare e commercializzare all’ingrosso macchinari, utensili ed altri attrezzi. La sua rete commerciale copre in particolare il territorio spagnolo, nel quale non ha né succursali né stabilimenti.

7        La Saey Home & Garden è una società la cui sede si trova a Courtrai (Belgio), e si occupa di fabbricazione e vendita, in particolare, di attrezzi e utensili per la cucina recanti il marchio «Barbecook». Nemmeno la società in parola dispone di succursali o stabilimenti nel territorio spagnolo.

8        Alla fine del 2013 o all’inizio del 2014, le parti di cui al procedimento principale hanno concluso un contratto di concessione di vendita, il cui oggetto consisteva nella promozione e nella distribuzione in esclusiva (con l’eccezione di un cliente), in Spagna, presso dettaglianti e consumatori finali, di prodotti fabbricati con il marchio summenzionato.

9        Sebbene non sia stato redatto alcun atto scritto che attesti la conclusione del contratto in parola, il giudice del rinvio considera acclarata la sussistenza di tale contratto. Nel contesto di quest’ultimo la Lusavouga, dal mese di gennaio al mese di luglio 2014, ha trasmesso ordini dei prodotti in discussione alla Saey Home & Garden e li ha commercializzati in Spagna.

10      Con messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2014, la Saey Home & Garden ha informato la Lusavouga della sua decisione di porre termine alla loro collaborazione commerciale.

11      Il 19 giugno 2015, la Lusavouga ha convenuto in giudizio la Saey Home & Garden dinanzi al Tribunal de Comarca de Aveiro (Tribunale circondariale di Aveiro, Portogallo) al fine di ottenere la condanna di quest’ultima a pagarle, in particolare, un importo pari a EUR 24 000 corrispondente, da un lato, all’importo di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno risultante dalla condotta della Saey Home & Garden nonché dalla rottura prematura e improvvisa del contratto di concessione di vendita e, dall’altro, all’importo di EUR 14 000 a titolo di indennità di clientela.

12      La Saey Home & Garden ha fatto valere un’eccezione di incompetenza dei giudici portoghesi a conoscere della controversia cui al procedimento principale, deducendo, da un lato, che i prodotti in discussione erano stati caricati in Belgio e che la Lusavouga si era occupata del trasporto, e, dall’altro, che il punto 20 delle condizioni generali cui erano soggette le vendite di tali prodotti conteneva una clausola attributiva della competenza giurisdizionale, la quale precisava che le controversie sarebbero state decise dai tribunali di Kortrijk (Courtrai, Belgio).

13      Il Tribunal de Comarca de Aveiro (Tribunale circondariale di Aveiro) ha respinto l’eccezione di incompetenza e ha ritenuto che i giudici portoghesi fossero competenti a livello internazionale sul fondamento dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n.°1215/2012.

14      La Saey Home & Garden ha impugnato la decisione summenzionata dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto, Portogallo), facendo valere, in particolare, che il contratto di concessione di vendita di cui al procedimento principale comporta l’esecuzione di una prestazione di servizi in Spagna, e quest’ultimo Stato membro sarebbe pertanto il luogo di esecuzione degli obblighi contrattuali. Inoltre, secondo la Saey Home & Garden, la risoluzione illegittima di un contratto rientra nell’ambito della «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n.°1215/2012, il che esclude la competenza dei giudici portoghesi.

15      Il giudice del rinvio pone in evidenza che la questione da definire consiste nell’accertare quali fra i giudici portoghesi, belgi o spagnoli abbiano una competenza internazionale a conoscere della controversia di cui al procedimento principale. Peraltro, qualora le autorità giurisdizionali portoghesi risultassero incompetenti a conoscere della controversia in parola, detto giudice ritiene di dover stabilire a quali autorità giurisdizionali, belghe o spagnole, spetti la competenza a conoscere di tale controversia.

16      Ritenendo che la definizione del procedimento principale dinanzi ad esso pendente dipenda dall’interpretazione di talune disposizioni del regolamento n. 1215/2012, il Tribunal da Relação do Porto (Corte d’appello di Porto) ha disposto la sospensione del procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici belgi, ai sensi del principio di base previsto nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, giacché il Belgio è il paese in cui la convenuta ha la propria sede ed è effettivamente domiciliata.

2)      Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici portoghesi, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e c), del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto di concessione di vendita e il Portogallo è il paese in cui dovevano essere eseguite le obbligazioni reciproche derivanti dal contratto.

3)      Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici spagnoli, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e c), del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto di concessione di vendita e la Spagna è il paese in cui dovevano essere eseguite le obbligazioni reciproche derivanti dal contratto.

4)      Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici portoghesi, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e b), primo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto quadro di concessione di vendita che, per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e la convenuta, si suddivide in molteplici contratti di compravendita e tutti i beni venduti dovevano essere consegnati in Portogallo, dove sono stati di fatto consegnati il 21 gennaio 2014.

5)      Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici belgi, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e b), primo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto quadro di concessione di vendita che, per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e la convenuta, si suddivide in molteplici contratti di compravendita e tutti i beni venduti sono stati consegnati dalla convenuta alla ricorrente in Belgio.

6)      Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici spagnoli, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e b), primo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto quadro di concessione di vendita che, per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e la convenuta, si suddivide in molteplici contratti di compravendita e tutti i beni venduti erano destinati ad essere consegnati in Spagna, nell’ambito di attività imprenditoriali realizzate in tale paese.

7)      Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici portoghesi, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto quadro di concessione di vendita che, per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e la convenuta, consiste in una prestazione di servizi eseguita dalla ricorrente a favore della convenuta, laddove la ricorrente promuove attività imprenditoriali che interessano indirettamente la convenuta.

8)      Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici spagnoli, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto quadro di concessione di vendita che, per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e la convenuta, consiste in una prestazione di servizi eseguita dalla ricorrente a favore della convenuta, laddove la ricorrente promuove attività imprenditoriali che interessano indirettamente la convenuta mediante un’attività che si svolge in Spagna.

9)      Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici portoghesi, ai sensi dell’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto di concessione di vendita e la controversia tra la ricorrente e la convenuta può essere equiparata a una controversia tra un mandante (leggasi: «preponente») e un agente situato in Portogallo.

10)      Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici spagnoli, ai sensi dell’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto di concessione di vendita e la controversia tra la ricorrente e la convenuta può essere equiparata a una controversia tra un mandante (leggasi: «preponente») e un agente che si ritiene abbia sede in Spagna, dal momento che le obbligazioni di quest’ultimo derivanti dal contratto devono essere eseguite in tale paese.

11)      Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici belgi, in particolare dinanzi a un Tribunale di Kortrijk (Courtrai), ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), dal momento che al punto 20 delle condizioni generali applicabili a tutte le vendite tra la convenuta e la ricorrente le parti hanno previsto una clausola attributiva di competenza, per iscritto e pienamente valida ai sensi del diritto belga, secondo la quale “qualsiasi controversia, di qualsiasi natura, sarà di competenza esclusiva dei giudici di Courtrai” (“any dispute of any nature wathsoever shall be the exclusive jurisdiction of the courts of Kortrijk”).

12)      Se, ai sensi di quanto previsto nel capo II, sezioni da 2 a 7, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici portoghesi, giacché i principali criteri di collegamento del rapporto contrattuale tra la ricorrente e la convenuta riguardano il territorio e l’ordinamento giuridico del Portogallo.

13)      Se, ai sensi di quanto previsto nel capo II, sezioni da 2 a 7, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici spagnoli, giacché i principali criteri di collegamento del rapporto contrattuale tra la ricorrente e la convenuta riguardano il territorio e l’ordinamento giuridico della Spagna».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

17      Nelle rispettive osservazioni scritte il governo portoghese e la Commissione europea esprimono dubbi quanto alla ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, con le motivazioni, in particolare, che la stessa presenterebbe talune lacune, quali, segnatamente, una presentazione ellittica dei fatti in discussione nella controversia di cui al procedimento principale, la mancanza di presa di posizione del giudice del rinvio relativamente alle considerazioni che l’hanno spinto a proporre la presente domanda nonché la reiterazione di alcune delle questioni poste.

18      A tale riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutarsi di statuire su una questione pregiudiziale sottoposta da un giudice nazionale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, soltanto qualora, segnatamente, non siano rispettati i requisiti relativi al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale indicati nell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, o appaia in modo manifesto che l’interpretazione o l’esame della validità di una norma dell’Unione, richiesti dal giudice nazionale, non hanno alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, oppure quando il problema sia di natura ipotetica (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punti 50 e 155 e la giurisprudenza ivi citata).

19      Risulta parimenti da costante giurisprudenza che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni da lui sollevate o che esso, perlomeno, spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve inoltre indicare le ragioni precise che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale (sentenza del 14 giugno 2017, Online Games e a., C‑685/15, EU:C:2017:452, punto 43 e giurisprudenza ivi citata.

20      Nella fattispecie, l’interpretazione richiesta di talune disposizioni del regolamento n.°1215/2012 presenta un collegamento reale e diretto con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, il quale è adeguatamente illustrato, e le risposte che la Corte potrà fornire alle questioni presentate consentiranno al giudice del rinvio di risolvere i suoi dubbi e decidere la controversia di cui trattasi.

21      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale dev’essere dichiarata ricevibile.

 Nel merito

22      La competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro, convenuta dai contraenti e racchiusa in una clausola attributiva di competenza è, secondo la formulazione letterale dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n.°1215/2012, in via di principio esclusiva. Occorre dunque rispondere in primo luogo all’undicesima questione, vertente sulla sussistenza di una competenza giurisdizionale in forza di una clausola siffatta.

 Sull’undicesima questione

23      Con la questione posta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n.°1215/2012 debba essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza giurisdizionale stipulata nelle condizioni generali di vendita, le quali sono menzionate in fatture emesse da una delle parti contraenti, soddisfa i requisiti della disposizione summenzionata.

24      Secondo costante giurisprudenza, le disposizioni dell’articolo 25 del regolamento n.°1215/2012, poiché escludono sia la competenza determinata dal principio generale del foro del convenuto, sancita all’articolo 4 di detto regolamento, sia le competenze speciali di cui agli articoli da 7 a 9 dello stesso, vanno interpretate restrittivamente per quanto concerne le condizioni ivi fissate (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2017, Leventis e Vafeias, C‑436/16, EU:C:2017:497, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

25      Più specificamente, il giudice adito ha l’obbligo di esaminare, in limine litis, se la clausola attributiva di competenza sia stata effettivamente oggetto di pattuizione inter partes, che deve manifestarsi in modo chiaro e preciso, in quanto le forme richieste dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 hanno, al riguardo, la funzione di garantire che il consenso sia stato effettivamente prestato (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2017, Leventis e Vafeias, C‑436/16, EU:C:2017:497, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

26      L’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n.°1215/2012 prevede che l’accordo attributivo di competenza può essere concluso per iscritto o provato per iscritto.

27      Inoltre, occorre rilevare che, allorché una clausola attributiva di giurisdizione è stipulata nell’ambito di condizioni generali, la Corte ha dichiarato che una simile clausola è lecita qualora, nel testo stesso del contratto firmato dalle due parti, sia fatto un richiamo espresso a condizioni generali contenenti la clausola medesima (sentenza del 7 luglio 2016, Hőszig, C‑222/15, EU:C:2016:525, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

28      Nella fattispecie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il contratto di concessione di vendita di cui al procedimento principale è stato concluso in forma orale, senza ulteriore conferma per iscritto, e che le condizioni generali che contengono la clausola attributiva della competenza in discussione sono state menzionate unicamente nelle fatture emesse dalla convenuta nel procedimento principale.

29      Alla luce di tali elementi, e in considerazione della giurisprudenza rammentata al punto 27 della presente sentenza, una clausola attributiva di competenza, come quella in discussione nel procedimento principale, non soddisfa i requisiti dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n.°1215/2012, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

30      Secondo il giudice del rinvio, è peraltro pacifico che l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale concerne un contratto di concessione di vendita con riguardo al quale è chiesto il risarcimento del danno risultante dalla rottura prematura e improvvisa, nonché un’indennità di clientela per il mancato rispetto del requisito di esclusiva al medesimo relativo. È pertanto d’uopo verificare, circostanza che del pari spetta al giudice del rinvio, che la clausola attributiva di competenza in discussione nel procedimento principale riguardi tale rapporto giuridico. Difatti, una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto può, in linea di principio, esplicare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro accordo alla stipulazione di tale contratto (sentenza del 7 febbraio 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 29).

31      Occorre aggiungere che, al di fuori delle due opzioni previste all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n.°1215/2012, detto articolo 25, paragrafo 1, dispone, ai punti b) e c), che una clausola attributiva di competenza può altresì essere conclusa, rispettivamente, in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro o in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere. Spetterebbe, eventualmente, al giudice del rinvio verificare se una clausola attributiva di competenza è stata conclusa fra le parti di cui al procedimento principale in una delle due suddette forme.

32      Ne consegue che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n.°1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, una clausola attributiva di competenza, come quella in discussione nel procedimento principale, stipulata in condizioni generali di vendita menzionate in fatture emesse da una delle parti contraenti, non soddisfa i requisiti previsti dalla disposizione in parola.

 Sulle questioni dalla seconda all’ottava

33      Con tali questioni, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio si pone degli interrogativi, sostanzialmente, sull’interpretazione da fornire all’articolo 7, punto 1, del regolamento n.°1215/2012, al fine di determinare quale autorità giurisdizionale sia competente a conoscere di una domanda di risarcimento dei danni relativa alla risoluzione di un contratto di concessione di vendita, concluso fra due società stabilite e operanti ciascuna in uno Stato membro diverso, per la commercializzazione di prodotti sul mercato nazionale di un terzo Stato membro, nel territorio del quale nessuna delle due suddette società ha succursali o stabilimenti.

34      Preliminarmente, occorre precisare che i criteri di collegamento al giudice competente di cui all’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 sono applicabili soltanto qualora il giudice nazionale, investito di una controversia sorta tra le parti che hanno instaurato fra loro relazioni commerciali, dovesse concludere che siffatte relazioni sono basate su un contratto di «compravendita di beni» oppure su un contratto di «prestazione di servizi», ai sensi di tale disposizione. Una simile qualificazione escluderebbe l’applicazione della norma sulla competenza prevista all’articolo 7, punto 1, lettera a), del citato regolamento. Infatti, tenuto conto della gerarchia stabilita tra il punto a) e il punto b) dal punto c) di tale disposizione, la norma sulla competenza prevista dalla lettera a) si applica solo in via alternativa e per esclusione rispetto alle norme sulla competenza di cui al punto b) (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, punti 30 e 31 e giurisprudenza ivi citata).

35      In primo luogo, è necessario interpretare l’articolo 7, punto 1, lettera b), primo e secondo trattino, del regolamento n.°1215/2012 al fine di stabilire se un contratto di concessione di vendita, come quello di cui al procedimento principale, costituiscono un «contratto di compravendita di merci» o un «contratto di prestazione di servizi» ai sensi della menzionata disposizione.

36      A tal fine occorre prendere in considerazione l’obbligazione caratteristica di detti contratti quale criterio di collegamento al giudice competente (v, in tal senso, sentenze del 25 febbraio 2010, Car Trim, C‑381/08, EU:C:2010:90, punti 31 e 32, e del 15 giugno 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

37      Un contratto la cui obbligazione caratteristica sia la consegna di un bene deve quindi essere qualificato come «compravendita di beni» ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), primo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

38      Per quanto concerne la questione se un contratto possa essere qualificato come «contratto di prestazione di servizi» ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, va ricordato che la nozione di «servizi» implica, quanto meno, che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

39      Con riguardo al criterio dell’esistenza di un’attività, dalla giurisprudenza della Corte risulta che ciò presuppone il compimento di atti positivi, escludendo meri atti omissivi. Tale criterio corrisponde, nel caso di un contratto di concessione, alla prestazione caratteristica fornita dal concessionario, il quale, garantendo la distribuzione dei prodotti del concedente, contribuisce ad ampliarne la diffusione. Per merito della garanzia di approvvigionamento, di cui beneficia in forza del contratto di concessione, ed eventualmente della sua partecipazione alla strategia commerciale del concedente, in particolare alle operazioni promozionali, elementi la cui constatazione rientra nella competenza del giudice nazionale, il concessionario è in grado di offrire ai clienti servizi e vantaggi che un semplice rivenditore non può offrire e, pertanto, di conquistare, a vantaggio dei prodotti del concedente, una maggiore fetta del mercato locale (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Corman-Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

40      Relativamente al criterio della remunerazione riconosciuta quale corrispettivo per un’attività, si deve sottolineare che ciò non può essere inteso in senso restrittivo come versamento di una somma di denaro. Va tenuto conto, da un lato, del vantaggio concorrenziale conferito al concessionario dal beneficio, stante il contratto concluso fra le parti, di una esclusiva o quasi-esclusiva per vendere i prodotti del concedente in un dato mercato e, dall’altro, di un eventuale aiuto fornito al concessionario in materia di accesso agli strumenti pubblicitari, di trasmissione di know-how per mezzo di attività di formazione, o ancora di agevolazioni di pagamento, potendosi ritenere che il complesso di siffatti vantaggi costituisca una remunerazione del concessionario (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Corman-Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, punti 39 e 40).

41      La Corte ha già giudicato che, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, un contratto di concessione esclusiva o quasi-esclusiva rientra, in via di principio, nell’ambito della nozione di «contratto di prestazione di servizi» (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Corman-Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, punti 27, 28 e 41).

42      In secondo luogo, con riserva della verifica da parte del giudice del rinvio che il contratto di concessione di vendita di cui al procedimento principale possa essere effettivamente qualificato come «contratto di prestazione di servizi», occorre determinare il luogo di esecuzione dell’obbligazione caratteristica di un simile contratto e l’autorità giurisdizionale competente a conoscere delle controversie allo stesso relative.

43      A tale riguardo, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, il contratto di concessione di vendita di cui al procedimento principale è un contratto di distribuzione in via esclusiva (ad eccezione di un cliente) concluso fra una società stabilita in Belgio e un’altra società stabilita in Portogallo, per la commercializzazione di prodotti sul mercato spagnolo, senza che né l’una né l’altra delle due menzionate società disponga di succursali o stabilimenti nel territorio spagnolo.

44      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in caso di pluralità di luoghi di esecuzione dell’obbligazione caratteristica di un contratto di prestazione di servizi, si deve intendere per luogo di esecuzione della stessa, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n.°1215/2012, il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente, tenendo presente che tale collegamento più stretto si concretizza, di norma, nel luogo della prestazione principale dei servizi (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C‑19/09, EU:C:2010:137, punti 33 e 34).

45      Di conseguenza, il giudice competente, in forza della suddetta disposizione, a conoscere delle pretese fondate sul contratto di prestazione di servizi, in caso di prestazione di servizi in una pluralità di Stati membri, è quello dello Stato membro ove si trova il luogo della prestazione principale dei servizi, quale risultante dalle disposizioni del contratto nonché, in assenza di disposizioni siffatte, dall’esecuzione effettiva del contratto stesso, e, in caso di impossibilità di stabilirlo su tale base, il luogo in cui il prestatore è domiciliato (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C‑19/09, EU:C:2010:137, punto 43).

46      Un’interpretazione del genere, che deve parimenti applicarsi in circostnza come quelle in discussione nel procedimento principale, risponde infatti agli obiettivi di prevedibilità e di prossimità perseguiti dal legislatore dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 2010, Car Trim, C‑381/08, EU:C:2010:90, punto 48 e giurisprudenza ivi citata, e dell’11 marzo 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C‑19/09, EU:C:2010:137, punti 41 e 42).

47      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla seconda all’ottava dichiarando che l’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che il giudice competente, ai sensi di tale disposizione, a conoscere di una domanda risarcitoria relativa alla risoluzione di un contratto di concessione di vendita, concluso fra due società stabilite e operanti in due Stati membri diversi, per la commercializzazione di prodotti sul mercato nazionale di un terzo Stato membro, in cui nessuna delle due suddette società dispone di succursali o di stabilimenti, è quello dello Stato membro in cui si trova il luogo della prestazione principale dei servizi, come si evince dalle disposizioni del contratto nonché, in assenza di disposizioni siffatte, dall’esecuzione effettiva del contratto stesso, e, in caso di impossibilità di determinarlo su tale base, quello del domicilio del prestatore.

 Sulle altre questioni

48      Alla luce delle risposte fornite alle questioni dalla seconda all’ottava nonché all’undicesima questione, non occorre statuire sulla prima, la nona, la decima, la dodicesima e la tredicesima questione.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, una clausola attributiva di competenza, come quella in discussione nel procedimento principale, stipulata in condizioni generali di vendita menzionate in fatture emesse da una delle parti contraenti, non soddisfa i requisiti previsti dalla disposizione in parola.

2)      L’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che il giudice competente, ai sensi di tale disposizione, a conoscere di una domanda risarcitoria relativa alla risoluzione di un contratto di concessione di vendita, concluso fra due società stabilite e operanti in due Stati membri diversi, per la commercializzazione di prodotti sul mercato nazionale di un terzo Stato membro, in cui nessuna delle due suddette società dispone di succursali o di stabilimenti, è quello dello Stato membro in cui si trova il luogo della prestazione principale dei servizi, come si evince dalle disposizioni del contratto nonché, in assenza di disposizioni siffatte, dall’esecuzione effettiva del contratto stesso, e, in caso di impossibilità di determinarlo su tale base, quello del domicilio del prestatore.

Firme


*      Lingua processuale: il portoghese.