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Impugnazione proposta il 2 luglio 2018 dalla Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 aprile 2018 nella causa T-675/15: Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione europea

(Causa C-436/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (rappresentanti: E. Vermulst, J. Cornelis, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Eurofer, Association Européenne de l’Acier, ASBL

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 nella causa T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione europea;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/14291 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese nella parte in cui concerne la ricorrente; e

condannare la Commissione europea alle spese della ricorrente relative alla presente impugnazione nonché al procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-675/15.

In subordine,

rinviare la causa al Tribunale; e

riservare le spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale e in sede di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.

In primo luogo, la sentenza impugnata interpretava in modo illegittimo la seconda frase del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/20092 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, individuando in tale disposizione un requisito per la selezione del paese di riferimento non presente nel testo.

In secondo luogo, statuendo che, in linea di principio, non è possibile apportare adeguamenti al valore normale quando si applica l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009, la sentenza impugnata viola quest’ultima disposizione.

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1 GU 2015, L 224, pag. 10.

2 GU 2009, L 343, pag. 51.