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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italia) il 22 gennaio 2018 – Meca Srl / Comune di Napoli

(Causa C-41/18)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Parti nella causa principale

Ricorrente: Meca Srl

Resistente: Comune di Napoli

Questione pregiudiziale

Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ed i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, la proporzionalità e la effettività, di cui alla direttiva 2014/24/UE1 , nonché la disposizione di cui all’art. 57 comma 4 lettere c) e g) di detta direttiva, ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dall’art. 80, comma 5, lettera c), del D. Lg.vo n. 50/2016, secondo la quale la contestazione in giudizio di significative carenze evidenziate nell’esecuzione di un pregresso appalto, che hanno condotto alla risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto, preclude ogni valutazione alla stazione appaltante circa l’affidabilità del concorrente, sino alla definitiva statuizione del giudizio civile, e senza che la ditta abbia dimostrato la adozione delle misure di self cleaning volte a porre rimedio alle violazioni e ad evitare la loro reiterazione.

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1     Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).