Language of document : ECLI:EU:C:2005:542

Causa C-176/03

Commissione delle Comunità europee

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento — Articoli 29 UE, 31, lett. e), UE, 34 UE e 47 UE — Decisione quadro 2003/80/GAI — Protezione dell’ambiente — Sanzioni penali — Competenza della Comunità — Fondamento normativo — Articolo 175 CE»

Massime della sentenza

Ambiente — Protezione — Competenza della Comunità — Sanzioni penali — Decisione quadro 2003/80, relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale — Fondamento normativo adeguato — Art. 175 CE — Decisione che si basa sul titolo VI del Trattato sull’Unione europea — Violazione dell’art. 47 UE

(Artt. 135 CE, 175 CE e 280, n. 4, CE; art. 47 UE; decisione quadro del Consiglio 2003/80, artt. 1-7)

La decisione quadro 2003/80, relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, in quanto basata sul titolo VI del Trattato sull’Unione europea, pregiudica le competenze attribuite alla Comunità dall’art. 175 CE e viola quindi nel suo insieme, a causa della sua indivisibilità, l’art. 47 UE. Infatti, gli artt. 1-7 della detta decisione quadro, i quali regolano una parziale armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda gli elementi costitutivi di vari reati contro l’ambiente, avrebbero potuto validamente essere adottati in base all’art. 175 CE nella misura in cui, a causa tanto della loro finalità quanto del loro contenuto, essi mirano soprattutto alla tutela dell’ambiente, che costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità.

A questo proposito, anche se, in linea di principio, la legislazione penale, così come le norme di procedura penale, non rientra nella competenza della Comunità, ciò non può tuttavia impedire al legislatore comunitario, allorché l’applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritenga necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell’ambiente. Tale competenza del legislatore comunitario nell’ambito dell’attuazione della politica dell’ambiente non può essere messa in discussione dal fatto che gli artt. 135 CE e 280, n. 4, CE riservino, rispettivamente nel settore della cooperazione doganale e della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, l’applicazione del diritto penale nazionale e l’amministrazione della giustizia agli Stati membri.

(v. punti 41-42, 47-48, 51-53)