Language of document : ECLI:EU:T:2018:138

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

14 marzo 2018 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Corea del Nord allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Elenco delle persone e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Iscrizione del nome dei ricorrenti – Prova della fondatezza dell’iscrizione nell’elenco – Obbligo di motivazione»

Nelle cause riunite T‑533/15 e T‑264/16,

Il-Su Kim, residente in Pyongyang (Corea del Nord), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (1), rappresentati da M. Lester, S. Midwinter, QC, T. Brentnall e A. Stevenson, solicitors,

ricorrenti nella causa T‑533/15,

Korea National Insurance Corporation, con sede in Pyongyang, rappresentata da M. Lester, S. Midwinter, T. Brentnall e A. Stevenson,

ricorrente nella causa T‑264/16,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente da A. de Elera-San Miguel Hurtado e A. Vitro, successivamente da A. Vitro e F. Naert, in qualità di agenti,

e

Commissione europea, rappresentata, nella causa T‑533/15, da L. Havas, S. Bartelt e D. Gauci, in qualità di agenti, e, nella causa T‑264/16, da L. Havas e S. Bartelt, in qualità di agenti, poi, nella causa T‑533/15, da L. Havas e D. Gauci, in qualità di agenti e, nella causa T‑264/16, da L. Havas, in qualità di agente,

convenuti

sostenuti da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente da V. Kaye, successivamente da S. Brandon, poi da S. Brandon e C. Crane e infine da S. Brandon, in qualità di agenti,

interveniente nella causa T-533/15,

avente ad oggetto, nella causa T‑533/15, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica la decisione n. 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2015, L 174, pag. 25), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1062 della Commissione, del 2 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2015, L 174, pag. 16), della decisione (PESC) 2016/475 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione n. 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2016, L 85, pag. 34), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/659 della Commissione, del 27 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2016, L 114, pag. 9), della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione n. 2013/183/PESC (GU 2016, L 141, pag. 79), e di qualsiasi regolamento di esecuzione del Consiglio che vi si riferisca, nella parte in cui questi atti riguardano i ricorrenti, e, nella causa T‑264/16, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2016/475, del regolamento di esecuzione n. 2016/659, della decisione 2016/849 e di qualsiasi regolamento di esecuzione del Consiglio che vi si riferisca, nella parte in cui questi atti riguardano la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, V. Kreuschitz e N. Półtorak (relatore), giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente nella causa T‑264/16, la Korea National Insurance Corporation (in prosieguo: «KNIC»), è una società nordcoreana che opera nel settore delle assicurazioni.

2        I ricorrenti nella causa T‑533/15, il sig. Kim Il‑Su e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, hanno intrattenuto rapporti con la KNIC o con una delle sue succursali.

 Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

3        Le presenti cause si collocano nel contesto delle misure restrittive istituite per fare pressioni sulla Repubblica popolare democratica di Corea affinché quest’ultima ponga fine alle attività di proliferazione nucleare.

4        Tali attività sono state qualificate come minaccia per la pace e la sicurezza internazionali dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: «CSNU») in una serie di risoluzioni, in particolare le risoluzioni 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013).

5        Il 20 novembre 2006 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sul fondamento dell’articolo 15 TUE, la posizione comune 2006/795/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2006, L 322, pag. 32), al fine, in particolare, di dare attuazione alle risoluzioni 1695 (2006) e 1718 (2006) del CSNU. Gli articoli 1 e 2 vietavano, in sostanza, la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti, alla Corea del Nord, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri o in provenienza da esso di determinate tecnologie e di articoli di lusso. Ai sensi dell’articolo 3 di tale testo, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio alle persone, nonché ai loro familiari, indicate dal comitato per le sanzioni o dal CSNU, il cui elenco figurava in allegato alla posizione comune 2006/795, come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della Repubblica popolare democratica di Corea in relazione ai programmi legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa. Infine, l’articolo 4 prevedeva il congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti a persone o a entità indicate dal comitato per le sanzioni o dal CSNU come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa, o appartenenti a persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, nonché di tutti i fondi e risorse economiche che tali persone o entità possedevano, detenevano o controllavano, direttamente o indirettamente.

6        Poiché un’azione della Comunità europea era necessaria al fine di attuare determinate misure previste dalla posizione comune 2006/795, il Consiglio, in base agli articoli 60 e 301 CE, ha adottato, il 27 marzo 2007, il regolamento (CE) n. 329/2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2007, L 88, pag. 1), il cui contenuto è sostanzialmente identico a quello di detta posizione comune.

7        Il 27 luglio 2009 il Consiglio ha adottato, fondandosi sull’articolo 15 TUE, la posizione comune 2009/573/PESC, che modifica la posizione comune 2006/795 (GU 2009, L 197, pag. 111).Da un lato, tale testo mira ad attuare la risoluzione 1874 (2009) del CSNU. Dall’altro, detto testo prevedeva l’estensione del campo di applicazione delle misure menzionate al precedente punto 5. In particolare, dai considerando 13 e 14 di tale testo risulta che dovevano applicarsi restrizioni all’ammissione nei confronti delle persone indicate dall’Unione europea e doveva applicarsi il congelamento dei fondi o delle risorse economiche nei confronti delle persone ed entità indicate dall’Unione. Gli articoli 3 e 4 della posizione comune 2006/795 sono stati di conseguenza modificati. Inoltre, dal combinato disposto di tali disposizioni e dell’articolo 1, punto 8, della posizione comune 2009/573, risulta che l’elenco delle persone di cui all’allegato I di tale testo era stabilito dal comitato per le sanzioni o dal CSNU, mentre l’elenco delle persone di cui agli allegati II e III di detto testo era redatto dal Consiglio. Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la posizione comune 2009/1002/PESC, che modifica la posizione comune 2006/795 (GU 2009, L 346, pag. 47). Detta decisione modificava, in particolare, gli allegati II e III della posizione comune 2006/795.

8        Di conseguenza, il Consiglio, sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, ha adottato, il 22 dicembre 2009, il regolamento (UE) n. 1283/2009, che modifica il regolamento n. 329/2007 (GU 2009, L 346, pag. 1).

9        Il 22 dicembre 2010 il Consiglio, sulla base dell’articolo 29 TUE, ha adottato la decisione 2010/800/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la posizione comune 2006/795/PESC (GU 2010, L 341, pag. 32). Se le disposizioni di tale testo erano sostanzialmente identiche a quelle della posizione comune 2006/795, esse miravano altresì a includere negli elenchi presenti in allegato i nomi di altre persone ed entità individuate dal Consiglio che dovevano costituire l’oggetto di misure restrittive nonché a cambiare la procedura di modifica degli allegati I e II, di modo che le persone e le entità indicate fossero informate delle motivazioni del loro inserimento nell’elenco, che fosse data loro la possibilità di presentare osservazioni e che il Consiglio, in presenza di osservazioni o di nuove prove sostanziali, potesse riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne la persona o l’entità interessata.

10      Di conseguenza, lo stesso giorno, la Commissione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 1251/2010, che modifica il regolamento n. 329/2007 (GU 2010, L 341, pag. 15).

 Misure restrittive adottate nei confronti dei ricorrenti

11      Il 22 aprile 2013 il Consiglio, sulla base dell’articolo 29 TUE, ha adottato la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800 (GU 2013, L 111, pag. 52). Questo testo era inteso in particolare a tener conto delle disposizioni della risoluzione 2094 (2013) del CSNU.

12      Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della decisione 2013/183, sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a persone ed entità, così come tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone o entità che «prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa; o che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate» (in prosieguo: i «criteri di inserimento»).

13      Dal combinato disposto degli articoli 15 e da 19 a 21 della decisione 2013/183 risulta che l’elenco delle persone indicate nell’allegato I di tale testo era redatto dal comitato per le sanzioni o dal CSNU, mentre l’elenco delle persone indicate nell’allegato II di detto testo era redatto dal Consiglio.

14      Di conseguenza, il 22 luglio 2013 il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 215 TFUE, il regolamento (UE) n. 696/2013, che modifica il regolamento n. 329/2007 (GU 2013, L 198, pag. 22). L’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 329/2007, come modificato dal regolamento n. 696/2013, prevedeva il congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone, entità o organismi di cui all’allegato V, così come tutti i fondi e le risorse economiche che tali persone, entità e organismi possedevano, detenevano o controllavano. Esso precisava che l’allegato V comprendeva le persone, le entità e gli organismi non inclusi nell’allegato IV e che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2013/183, sono stati riconosciuti dal Consiglio come «responsabili della prestazione di servizi finanziari o del trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell’Unione, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari nel territorio dell’Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, o le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano».

15      Il 2 luglio 2015 il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione (PESC) 2015/1066, che modifica la decisione 2013/183 (GU 2015, L 174, pag. 25), e, di conseguenza, la Commissione, in pari data, ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1062, che modifica il regolamento n. 329/2007 (GU 2015, L 174, pag. 16) (in prosieguo, congiuntamente: i «primi atti impugnati»).

16      Con la decisione 2015/1066, i nomi dei ricorrenti nella causa T‑533/15 sono stati inseriti nell’elenco, redatto dal Consiglio, delle persone soggette a misure restrittive di cui all’allegato II, sezione II, punto A, della decisione 2013/183. Tale inserimento si basava sui seguenti motivi (in prosieguo: i «primi motivi concernenti i ricorrenti nella causa T‑533/15»):

«KIM Il-Su – Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Amburgo – Data di nascita: 2.9.1965 – Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC – Rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC GmbH, designata dall’UE, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

KANG Song-Nam – Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Amburgo – Data di nascita: 5.7.1972 – Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC – Rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC GmbH, designata dall’UE, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

CHOE Chun-Sik – Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Amburgo – Data di nascita: 23.12.1963 – Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC – Passaporto n. 745132109, validità fino al 12.2.2020 – Rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC GmbH, designata dall’UE, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

SIN Kyu-Nam – Data di nascita: 12.9.1972 – Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC – Passaporto n. PO472132950 – Capo dipartimento della sede centrale della KNIC a Pyongyang ed ex rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC GmbH di Amburgo. Agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

PAK Chun-San – Data di nascita: 18.12.1953 – Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC – Passaporto n. PS 472220097 – Capo dipartimento della sede centrale della KNIC a Pyongyang ed ex rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC GmbH di Amburgo. Agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

SO Tong Myong – Data di nascita: 10.9.1956 – Amministratore delegato della KNIC GmbH di Amburgo che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC».

17      Per tener conto delle modifiche apportate alla decisione 2013/183, i nomi dei ricorrenti nella causa T‑533/15 sono stati altresì inseriti nell’allegato V, sezione C, del regolamento n. 329/2007, come modificato dal regolamento di esecuzione 2015/1062, per motivi in sostanza identici a quelli di cui al punto 16 supra.

18      Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione (PESC) 2016/475, che modifica la decisione 2013/183 (GU 2016, L 85, pag. 34), e, di conseguenza, la Commissione, il 27 aprile 2016, ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/659, che modifica il regolamento n. 329/2007 (GU 2016, L 114, pag. 9) (in prosieguo, congiuntamente: i «secondi atti impugnati»).

19      Con la decisione 2016/475, il nome della KNIC è stato inserito nell’elenco, redatto dal Consiglio, delle entità soggette a misure restrittive di cui all’allegato II, sezione II, punto B, della decisione 2013/183. Tale inserimento si basava sui seguenti motivi (in prosieguo: i «motivi concernenti la KNIC»):

«Korea National Insurance Corporation (KNIC) e le sue succursali (alias Korea Foreign Insurance Company) – Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC – Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburg – Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londra SE30LW – La Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera ingenti introiti in valuta estera che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all’Office 39 del Partito dei Lavoratori della Corea, un’entità designata».

20      Il regolamento n. 2016/659 ha aggiunto il nome della KNIC all’allegato V, punto D, del regolamento n. 329/2007. L’inserimento del nome della KNIC era, in sostanza, basato su motivi identici a quelli riprodotti al punto 19 supra.

21      Con la decisione 2016/475, le voci riguardanti i ricorrenti nella causa T‑533/15 di cui all’allegato II, sezione II, punto A, della decisione 2013/183 sono stati modificate come segue (in prosieguo: i «secondi motivi concernenti i ricorrenti nella causa T‑533/15»):

«KIM Il-Su – Data di nascita: 2.9.1965 – Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC – Dirigente presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

KANG Song-Sam – Data di nascita: 5.7.1972 – Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC – Ex mandatario della Korea National Insurance Corporation (KNIC) di Amburgo, che continua ad agire per conto o sotto la direzione della KNIC.

CHOE Chun-Sik – Data di nascita: 23.12.1963 – Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC – Passaporto n. 745132109 – valido fino al 12.2.2020 – Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

SIN Kyu-Nam – Data di nascita: 12.9.1972 – Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC – Passaporto n. PO472132950 – Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

PAK Chun-San – Data di nascita: 18.12.1953 – Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC – Passaporto n. PS 472220097 – Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang almeno fino a dicembre 2015 ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per o per conto della KNIC.

SO Tong Myong – Data di nascita: 10.9.1956 – Presidente della Korea National Insurance Corporation (KNIC) che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC».

22      Per tener conto delle modifiche apportate alla decisione 2013/183, le voci riguardanti i ricorrenti nella causa T‑533/15 di cui all’allegato V, punto C, del regolamento n. 329/2007 sono state modificate dal regolamento n. 2016/659. Tali voci erano, in sostanza, identiche a quelle riportate al precedente punto 21.

23      Il 27 maggio 2016 il Consiglio, sulla base dell’articolo 29 TUE, ha adottato la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183 (GU 2016, L 141, pag. 79). Di conseguenza, il 27 maggio 2016, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/841, che modifica il regolamento n. 329/2007 (GU 2016, L 141, pag. 36).

24      Con la decisione 2016/849, il Consiglio, in linea con la risoluzione 2270 (2016) del CSNU, in risposta al test nucleare effettuato il 6 gennaio 2016 dalla Repubblica popolare democratica di Corea, ha deciso di imporre nuove misure restrittive.

25      Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2016/849, (in prosieguo: i «criteri di inserimento modificati»):

«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente dalle seguenti persone ed entità:

(…)

b) persone ed entità che non figurano nell’allegato I, elencate nell’allegato II, che: (…)

ii)      prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate».

26      Dal combinato disposto degli articoli 27 e da 33 a 35 della decisione 2016/849 risulta che l’elenco delle persone designate nell’allegato I di tale testo era redatto dal comitato per le sanzioni o dal CSNU, mentre l’elenco delle persone designate nell’allegato II di detto testo era redatto dal Consiglio.

27      Il nome della KNIC è stato inserito nell’elenco delle entità oggetto delle misure restrittive, di cui all’allegato II, sezione II, punto B, della decisione 2016/849. L’inserimento del nome della KNIC era fondato su motivi sostanzialmente identici a quelli che la riguardavano nella decisione 2016/475, menzionati al precedente punto 19.

28      I nomi dei ricorrenti nella causa T‑533/15 sono stati inseriti nell’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive, di cui all’allegato II, sezione II, punto A, della decisione 2016/849. L’inserimento del nome dei ricorrenti nella causa T‑533/15 era fondato su motivi sostanzialmente identici ai secondi motivi riguardanti i ricorrenti nella causa T‑533/15 di cui al precedente punto 21, contenuti nella decisione 2016/475 (in prosieguo: i «terzi motivi riguardanti i ricorrenti nella causa T‑533/15»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

29      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2015, i ricorrenti nella causa T‑533/15 hanno proposto un ricorso di annullamento contro i primi atti impugnati.

30      Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2015, i ricorrenti nella causa T‑533/15 hanno presentato una richiesta per l’accoglimento delle loro conclusioni e per l’emissione di una sentenza contumaciale ai sensi dell’articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto il controricorso del Consiglio e quello della Commissione sarebbero stati presentati dopo la scadenza del termine per la presentazione di tali controricorsi.

31      Interrogati al riguardo mediante una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura, i ricorrenti nella causa T‑533/15, con lettera del 24 marzo 2016, hanno ritirato la domanda di accoglimento delle conclusioni per quanto concerneva la Commissione.

32      Il 15 marzo 2016, con decisione del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato ammesso a intervenire a sostegno del Consiglio e della Commissione. Con lettera del 27 aprile 2016, tale Stato membro ha rinunciato al deposito della memoria di intervento.

33      A seguito della modifica della composizione del Tribunale, la causa T‑533/15 è stata assegnata ad un nuovo giudice relatore.

34      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 maggio 2016, la KNIC ha proposto un ricorso di annullamento nella causa T‑264/16 contro i secondi atti impugnati.

35      Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 maggio 2016, i ricorrenti nella causa T‑533/15, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura, hanno adattato il ricorso al fine di ricomprendervi anche l’annullamento dei secondi atti impugnati, nelle parti a loro afferenti.

36      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 3 giugno 2016, i ricorrenti nella causa T‑533/15, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura, hanno adattato il ricorso una seconda volta al fine di ricomprendervi anche l’annullamento della decisione 2016/849, per la parte a loro afferente, nonché di «ogni altro regolamento di esecuzione del Consiglio in relazione con tale decisione».

37      Con lettera del 3 giugno 2016 la KNIC, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura, ha, nella causa T‑264/16, adattato il ricorso al fine di ricomprendervi anche l’annullamento della decisione 2016/849, nella parte in cui la riguarda, e di «ogni altro regolamento di esecuzione del Consiglio pertinente».

38      Il Consiglio e la Commissione, nella causa T‑533/15, hanno formulato osservazioni sugli adattamenti del ricorso mediante atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2016.

39      In tali osservazioni, il Consiglio e la Commissione hanno chiesto la sospensione del procedimento nella causa T‑533/15 e la riunione con la causa T‑264/16.

40      Con lettera del 18 luglio 2016, i ricorrenti nella causa T‑533/15 hanno ammesso l’esistenza di un nesso tra le cause T‑533/15 e T‑264/16, che poteva giustificare la riunione di queste ultime. Per contro, non si sono pronunciati sull’opportunità di sospendere la causa T‑533/15.

41      Con lettera del 18 luglio 2016 la KNIC ha presentato le sue osservazioni sulla riunione e sulla sospensione eventuale del procedimento nella causa T‑533/15.

42      Con lettera del 21 luglio 2016, i ricorrenti nella causa T‑533/15 hanno formulato osservazioni supplementari, allegando lettere trasmesse al Consiglio attraverso le quali avevano contestato la veridicità degli elementi di prova sui quali si fondavano i primi atti impugnati.

43      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 agosto 2016, il Consiglio ha formulato osservazioni sull’adattamento del ricorso nella causa T‑264/16.

44      Con decisione del 6 settembre 2016, il presidente dell’Ottava Sezione ha deciso di non sospendere il procedimento nella causa T‑533/15.

45      A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione, alla quale sono state pertanto attribuite le presenti cause.

46      Con decisione del 9 marzo 2017 del presidente della Terza Sezione, le cause sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento.

47      Il 13 marzo 2017, le parti nelle cause T‑533/15 e T‑264/16 sono state invitate, con misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura, a pronunciarsi sulla riunione delle cause ai fini della decisione conclusiva del giudizio.

48      Con lettera del 20 marzo 2017, i ricorrenti nella causa T‑533/15 e la KNIC (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti») hanno dichiarato di preferire che le cause non fossero riunite. Con lettere del 27 marzo 2017, il Consiglio e la Commissione hanno rispettivamente dichiarato di essere a favore della riunione delle cause ai fini della decisione conclusiva del giudizio e di non esprimere un parere in proposito.

49      Con lettera del 20 marzo 2017, il Regno Unito ha rinunciato a partecipare all’udienza.

50      Con decisione del 4 aprile 2017 del presidente della Terza Sezione, le cause T‑533/15 e T‑264/16 sono state riunite ai fini della decisione conclusiva del giudizio.

51      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 4 maggio 2017.

52      I ricorrenti nella causa T‑533/15 chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione 2015/1066, il regolamento di esecuzione n. 2015/1062, la decisione 2016/475, il regolamento di esecuzione n. 2016/659, la decisione 2016/849 e qualsiasi regolamento di esecuzione del Consiglio relativo a quest’ultima decisione, nella parte a loro afferente;

–        condannare alle spese il Consiglio e la Commissione.

53      Nella causa T‑264/16, la KNIC conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione 2016/475, il regolamento di esecuzione n. 2016/659, la decisione 2016/849 e qualsiasi regolamento di esecuzione del Consiglio che vi si riferisca, nella parte in cui la riguardano;

–        condannare alle spese il Consiglio e la Commissione.

54      Nelle cause riunite T‑533/15 e T‑264/16, il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

55      Nelle cause riunite T‑533/15 e T‑264/16, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

56      In sede di udienza, in risposta ai quesiti del Tribunale, i ricorrenti nella causa T‑533/15 hanno dichiarato che l’espressione «qualsiasi regolamento di esecuzione del Consiglio in relazione con tale decisione» di cui al secondo adattamento del ricorso del 3 giugno 2016, significava che essi impugnavano solo gli atti espressamente menzionati e non le misure connesse a tali atti, circostanza di cui è stato preso atto nel verbale d’udienza.

57      Inoltre, in risposta a un quesito del Tribunale, i ricorrenti nella causa T‑533/15, in sede di udienza, hanno ritirato la richiesta di accoglimento delle loro conclusioni riguardanti il Consiglio, circostanza di cui è stato preso atto nel verbale d’udienza.

58      Nella causa T‑264/16, la KNIC ha dichiarato, nel corso dell’udienza, che l’espressione «qualsiasi regolamento di esecuzione del Consiglio pertinente» presente nell’adattamento del ricorso del 3 giugno 2016, significava che essa contestava unicamente gli atti menzionati esplicitamente e non le misure connesse a tali atti, circostanza di cui è stato preso atto nel verbale d’udienza.

 In diritto

 Sulle conseguenze procedurali dell’abrogazione e della sostituzione della decisione 2013/183

59      Come risulta dai loro ricorsi, i ricorrenti chiedono, rispettivamente, nella causa T‑533/15, l’annullamento delle decisioni 2015/1066 e 2016/475 e, nella causa T‑264/16, l’annullamento della decisione 2016/475.

60      Come emerge dai fatti di causa, la decisione 2013/183 è stata abrogata e sostituita dalla decisione 2016/849.

61      Il 3 giugno 2016, i ricorrenti, in entrambe le cause, hanno adattato i loro ricorsi al fine di ottenere anche l’annullamento della decisione 2016/849 nella parte a loro afferente.

62      A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante in materia di ricorsi diretti contro misure successive di congelamento dei capitali, la parte ricorrente conserva un interesse ad ottenere l’annullamento di una decisione che dispone misure restrittive abrogata e sostituita da una decisione restrittiva successiva, in quanto l’abrogazione di un atto di un’istituzione non equivale ad un’ammissione della sua illegittimità e produce un effetto ex nunc, a differenza di una sentenza di annullamento, in forza della quale l’atto annullato è eliminato retroattivamente dall’ordinamento giuridico ed è considerato come mai esistito (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, T‑228/02, EU:T:2006:384, punto 35, e del 23 ottobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio, T‑256/07, EU:T:2008:461, punti da 45 a 48).

63      Ne consegue che i ricorrenti conservano un interesse ad agire e a chiedere l’annullamento delle decisioni 2015/1066 e 2016/475 e che, di conseguenza, i ricorsi nelle cause T‑533/15 e T‑264/16 conservano il proprio oggetto con riferimento a tali decisioni.

 Sull’ordine di trattazione delle cause T533/15 e T264/16

64      Il Tribunale ritiene che occorra esaminare, in un primo tempo, il ricorso nella causa T‑264/16 e in un secondo tempo, il ricorso nella causa T‑533/15.

 Sul ricorso nella causa T264/16

65      La KNIC deduce quattro motivi a sostegno del proprio ricorso, vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, su un errore manifesto di valutazione, sulla violazione dei principi in materia di protezione dei dati e sulle restrizioni sproporzionate dei diritti fondamentali.

66      Orbene, dal momento che, da un lato, tali motivi riguardano indistintamente tutti gli atti impugnati nella presente causa e, dall’altro, i criteri sui quali si basa l’inserimento del nome della KNIC negli elenchi contestati di cui all’articolo 15 della decisione 2013/183, all’articolo 6 del regolamento n. 329/2007 e all’articolo 27 della decisione 2016/849 sono sostanzialmente identici, così come i motivi di inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi, il Tribunale ritiene opportuno esaminare congiuntamente i motivi dedotti nei confronti dei secondi atti impugnati e della decisione 2016/849, inclusa in seguito all’adattamento del ricorso del 3 giugno 2016.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

67      La KNIC sostiene che il Consiglio e la Commissione hanno violato il loro obbligo di esporre motivi chiari, univoci e specifici che consentano l’inserimento del suo nome negli elenchi contestati. Essa contesta in generale tutta la motivazione a sostegno del suo inserimento.In particolare, la KNIC sostiene che quest’ultimo è basato su due elementi mancanti tra i criteri di inserimento, ossia sull’asserito controllo dello Stato della Corea del Nord e sul legame con l’Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea (in prosieguo: l’«Office 39»).

68      Il Consiglio e la Commissione contestano gli argomenti della KNIC.

69      Secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivare un atto lesivo, obbligo che costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consenta di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di rendere possibile a quest’ultimo esercitare il suo controllo di legittimità su tale atto (v. sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 49 e giurisprudenza citata; sentenze del 18 febbraio 2016, Consiglio/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, punto 74, e dell’8 settembre 2016, Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio, C‑459/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:646, punto 23).

70      Per quanto riguarda le misure restrittive, senza arrivare a imporre di rispondere in dettaglio alle osservazioni presentate dall’interessato, l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 TFUE esige in qualsiasi circostanza che tale motivazione identifichi non soltanto la base giuridica di tale misura, ma anche le ragioni individuali, specifiche e concrete, per le quali le autorità competenti ritengono che il soggetto in questione debba essere sottoposto a tali misure. Il giudice dell’Unione deve dunque, in particolare, verificare il carattere sufficientemente preciso e concreto dei motivi dedotti (v. sentenza del 18 febbraio 2016, Consiglio/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, punto 76 e giurisprudenza citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 5 maggio 2015, Petropars Iran e a./Consiglio, T‑433/13, EU:T:2015:255, punto 35 e giurisprudenza citata).

71      La motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale questo è stato adottato. La necessità di motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. Non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la sufficienza di una motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 53 e giurisprudenza citata).

72      Occorre altresì ricordare che un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza del 18 febbraio 2016, Consiglio/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, punto 75 e giurisprudenza citata).

73      L’obbligo di motivare un atto costituisce una formalità sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza dei motivi, attinente, quest’ultima, alla legalità sostanziale dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di un atto consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale atto. Qualora dette ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito dell’atto, ma non la motivazione di quest’ultimo, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v. sentenza del 4 febbraio 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio, T‑174/12 e T‑80/13, EU:T:2014:52, punto 86 e giurisprudenza citata).

74      Nel caso di specie, la KNIC sostiene che i secondi atti impugnati e la decisione 2016/849 non sono sufficientemente motivati nella parte in cui riguardano il suo inserimento, poiché la motivazione controversa è vaga e infondata.

75      A tal proposito, va rilevato che i considerando da 1 a 12 della decisione 2013/183 ricordano gli elementi che hanno caratterizzato il clima politico in cui le misure restrittive di cui trattasi sono state adottate. Inoltre, risulta dal primo considerando del regolamento n. 329/2007 che, a seguito dell’esperimento nucleare del 9 ottobre 2006, il CSNU ha ritenuto che vi fosse una chiara minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Tali atti, che i secondi atti impugnati mirano a modificare e che pertanto rientrano in un contesto noto alla KNIC, descrivono quindi la situazione complessiva che ha condotto alla loro adozione e gli obiettivi generali che si propongono di raggiungere. Allo stesso modo, per quanto riguarda la situazione d’insieme che ha condotto all’adozione della decisione 2016/849, il considerando 6 di tale decisione rammenta in particolare che le azioni della Repubblica popolare democratica di Corea all’inizio del 2016 sono considerate una grave minaccia per la pace internazionale e la sicurezza nella regione e oltre.

76      Occorre inoltre ricordare che i motivi che giustificano l’inserimento del nome della KNIC negli elenchi in questione devono essere letti congiuntamente e alla luce dei criteri di inserimento di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della decisione 2013/183, all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 329/2007, nonché all’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2016/849. Dalle suddette disposizioni emerge, infatti, che sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone ed entità di cui all’allegato II della decisione 2013/183, all’allegato V, punto D, del regolamento n. 329/2007 e all’allegato II della decisione 2016/849. Orbene, la KNIC è stata menzionata nell’allegato II, sezione II, punto B, della decisione 2013/183, come modificata dalla decisione 2016/475, e nell’allegato V, punto D, del regolamento n. 329/2007, nella versione modificata dal regolamento n. 2016/659, e nell’allegato II, sezione II, punto B, della decisione 2016/849.

77      Peraltro, è giocoforza constatare che i titoli degli allegati in questione rinviano chiaramente a tali disposizioni in cui sono elencati senza ambiguità i criteri che costituiscono la base giuridica dell’inserimento del nome della KNIC negli elenchi contestati.

78      I motivi dedotti a sostegno dell’inserimento del nome della KNIC negli elenchi contestati sono quelli esposti al precedente punto 19. Ne consegue che la KNIC è stata inserita sulla base del motivo che è una società pubblica e controllata dallo Stato, la quale genera ingenti introiti in valuta estera che possono contribuire ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea, legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa (in prosieguo: la «proliferazione nucleare»). Da ciò deriva parimenti che la sede della KNIC a Pyongyang è legata all’Office 39, un’entità designata.

79      Pertanto, nonostante il carattere conciso di tale motivazione, la KNIC è stata pienamente in grado di comprendere la sostanza dei fatti posti a suo carico dal Consiglio e dalla Commissione e di difendersi in maniera adeguata, il che è confermato dagli argomenti dedotti nell’ambito del secondo motivo. Il Consiglio e la Commissione hanno infatti chiarito le ragioni specifiche e concrete per le quali hanno considerato che i criteri di inserimento fossero applicabili alla KNIC.

80      Infatti, da un lato, tale motivazione si fonda su una base giuridica chiaramente identificata e che rinvia ai criteri di inserimento e, dall’altro, detta motivazione contiene motivi collegati direttamente alla KNIC, che le permettono di capire le ragioni che hanno giustificato l’inserimento del suo nome negli elenchi in questione.

81      Analogamente, i motivi dedotti ed esposti dal Consiglio e dalla Commissione consentono al Tribunale di esercitare il controllo di legittimità degli atti contestati dalla KNIC.

82      Per quanto riguarda l’argomento della KNIC secondo il quale essa deduce l’insufficienza di motivazione del presunto legame tra la sua sede e l’Office 39, risulta, in primo luogo, dalla formulazione dei motivi riguardanti la KNIC, che le indicazioni quanto al nesso tra questa e l’Office 39, sono presentate a titolo complementare. In secondo luogo, il riferimento al nesso tra la sede della KNIC e l’Office 39 si ricollega ai criteri di inserimento di cui all’articolo 15 della decisione 2013/183 e all’articolo 6 del regolamento n. 329/2007, nonché all’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2016/849. In terzo luogo, non era necessario che il Consiglio e la Commissione chiarissero in dettaglio la natura di tale collegamento, poiché la KNIC poteva comprendere la motivazione controversa alla lettura dei motivi e tenuto conto del contesto che ha dato luogo all’inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi. Infatti, secondo la giurisprudenza citata, non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la sufficienza di una motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. La questione se tale collegamento sia sufficientemente dimostrato sarà oggetto dell’analisi del secondo motivo del presente ricorso.

83      In tali circostanze, occorre respingere il primo motivo di ricorso nella causa T‑264/16.

 Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

84      Con il suo secondo motivo, la KNIC sostiene che il Consiglio e la Commissione hanno commesso un errore nel ritenere che, per quanto la riguardava, i criteri di inserimento fossero soddisfatti. Secondo la KNIC, il suo inserimento nell’elenco delle entità oggetto delle sanzioni non poggia su alcun fondamento di fatto. La KNIC addebita al Consiglio e alla Commissione un’insufficienza probatoria.

85      Pertanto, la KNIC sostiene che essa non fornisce servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi di armamento della Repubblica popolare democratica di Corea, come intesi dai criteri di inserimento di cui trattasi. Essa sarebbe una compagnia di assicurazione che offre assicurazioni al dettaglio in Corea del Nord. La KNIC non sarebbe controllata da tale Stato, ma costituirebbe un’impresa pubblica indipendente. La KNIC non genererebbe ingenti introiti in valuta estera.

86      Parimenti, secondo la KNIC, il Consiglio e la Commissione non hanno prodotto alcun elemento di prova a sostegno del fatto che i suoi introiti siano stati o saranno utilizzati per i programmi della Repubblica popolare democratica di Corea concernenti la proliferazione nucleare e non hanno dedotto argomenti che spieghino come le somme da essa «generate» potrebbero dare un contributo sostanziale a tali programmi. Essa pone l’accento sul fatto che trasferisce al governo solo somme corrispondenti ai «pagamenti delle imposte ordinarie», circostanza che in ogni caso non sarebbe sufficiente per giustificare la sua designazione.

87      In tale contesto, secondo la KNIC, il riferimento a un «contributo» ai programmi di armamento inclusi nei criteri di inserimento in oggetto dovrebbe essere interpretato nel senso che richiede o un pagamento diretto, o dei pagamenti di rilevanza tale che, senza di essi, il programma sarebbe pregiudicato materialmente. La KNIC rinvia, a tal proposito, alle sentenze del 12 maggio 2016, Bank of Industry and Mine/Consiglio (C‑358/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:338), e del 16 luglio 2014, National Iranian Oil Company/Consiglio (T‑578/12, non pubblicata, EU:T:2014:678).

88      Inoltre, la KNIC contesta al Consiglio di equiparare a torto la presente controversia a un caso in cui sarebbe stato sufficiente dimostrare che l’entità in questione sostiene il governo della Repubblica popolare democratica di Corea per giustificare la sua designazione. Essa fa riferimento alla sentenza del 3 maggio 2016, Iran Insurance/Consiglio (T‑63/14, non pubblicata, EU:T:2016:264). Inoltre, la KNIC contesta di esser legata all’Office 39.

89      Infine, essa rimette in discussione sia il valore probatorio sia la veridicità degli elementi di prova presentati relativi alle presunte attività fraudolente, qualificandole come «false accuse e maldicenze su Internet».

90      Il Consiglio e la Commissione contestano gli argomenti della KNIC.

91      Anzitutto, occorre ribadire che le misure di congelamento di capitali emesse nei confronti di una persona o entità, sulla base delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, costituiscono misure preventive mirate, intese a contrastare le minacce per la pace e la sicurezza internazionali. La loro adozione si inserisce nell’ambito rigoroso delle condizioni giuridiche definite da una decisione adottata sulla base dell’articolo 29 TUE e da un regolamento fondato sull’articolo 215, paragrafo 2, TFUE che attua tale decisione nell’ambito di applicazione del Trattato FUE. Per la loro natura cautelare e la loro finalità preventiva, tali misure si distinguono, in particolare, dalle sanzioni penali (v. sentenza del 16 luglio 2014, National Iranian Oil Company/Consiglio, T‑578/12, non pubblicata, EU:T:2014:678, punto 105 e giurisprudenza citata).

92      Nel caso di specie, occorre ricordare che, come risulta dai considerando della decisione 2013/183 e della decisione 2016/849, il Consiglio ha istituito misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea in risposta a diversi test nucleari effettuati da tale Stato, test condannati dalle risoluzioni del CSNU e considerati una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione e oltre. Inoltre, bisogna tener conto dell’importanza che l’obiettivo di mantenere la pace e la sicurezza internazionali riveste per l’Unione.

93      Per quanto riguarda la portata del controllo giurisdizionale, occorre distinguere due tipi di elementi all’interno di un atto recante misure restrittive come quelle di cui alla presente causa. Un tale atto è costituito, da un lato, da norme generali che definiscono le modalità di attuazione delle misure restrittive ivi previste e, dall’altro, da una serie di provvedimenti di applicazione delle suddette norme generali a specifiche entità (v., per analogia, sentenza del 9 luglio 2009, Melli Bank/Consiglio, T‑246/08 e T‑332/08, EU:T:2009:266, punto 44).

94      Per quanto riguarda le norme generali che definiscono le modalità di attuazione delle misure restrittive, il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare sanzioni economiche e finanziarie ai sensi dell’articolo 215 TFUE, conformemente a una decisione adottata in base al titolo V, capo 2, del Trattato UE, in particolare all’articolo 29 TUE. Poiché il giudice dell’Unione non può sostituire la propria valutazione delle prove, dei fatti e delle circostanze che giustificano l’adozione di tali misure a quella svolta dal Consiglio, il controllo che esso esercita dev’essere limitato alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti nonché dell’assenza di un manifesto errore di valutazione dei fatti e di sviamento di potere. Tale controllo ristretto si applica, in particolare, alla valutazione delle considerazioni di opportunità sulle quali sono fondate decisioni siffatte (v. sentenza del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio, T‑720/14, EU:T:2016:689, punto 70 e giurisprudenza citata).

95      Tuttavia, sebbene il Consiglio disponga quindi di un ampio margine di discrezionalità circa i criteri generali da considerare ai fini dell’adozione di misure restrittive, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esige che, nell’ambito del controllo della legittimità delle motivazioni su cui si fonda la decisione di iscrivere o di mantenere il nome di una determinata persona in un elenco di persone sottoposte a misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che detta decisione, la quale riveste portata individuale per tale persona, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò implica una verifica dei fatti addotti nella motivazione sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limita alla valutazione dell’astratta verosimiglianza della motivazione dedotta, ma consiste invece nell’accertare che la motivazione, o per lo meno uno dei suoi elementi, considerato di per sé sufficiente a suffragare la decisione medesima, abbiano un fondamento sufficientemente preciso e concreto (sentenze del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punti 41 e 45; del 26 ottobre 2015, Portnov/Consiglio, T‑290/14, EU:T:2015:806, punto 38, e del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio, T‑720/14, EU:T:2016:689, punto 71).

96      A tal fine, spetta al giudice dell’Unione procedere a detto esame, chiedendo, se necessario, all’autorità competente dell’Unione di produrre informazioni o elementi probatori, riservati o meno, pertinenti ai fini di un siffatto esame (v. sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punto 65 e giurisprudenza citata).

97      In caso di contestazione, infatti, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi addebitati alla persona o all’entità interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova dell’infondatezza di tali motivi (v. sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punto 66 e giurisprudenza citata).

98      Inoltre, secondo la giurisprudenza, per valutare la natura, la modalità e l’intensità della prova che può essere richiesta al Consiglio, si deve tenere conto della natura e della portata specifica delle misure restrittive e delle loro finalità (sentenza del 30 giugno 2016, CW/Consiglio, T‑224/14, non pubblicata, EU:T:2016:375, punto 138; v. anche, in tal senso, sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punti da 74 a 85, e conclusioni dell’avvocato generale Bot nelle cause Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P e C‑630/13 P, EU:C:2015:1, paragrafo 111).

99      Infine, va parimenti ricordato che, nel caso in cui il Consiglio definisca in termini astratti i criteri atti a giustificare l’iscrizione del nome di una persona o di un’entità nell’elenco dei nomi delle persone o delle entità destinatarie di misure restrittive adottate in base agli articoli 75 e 215 TFUE, spetta al Tribunale verificare, tenuto conto dei motivi dedotti o, eventualmente, rilevati d’ufficio, se il suo caso corrisponda ai criteri astratti definiti dal Consiglio (sentenza del 18 settembre 2014, Georgias e a./Consiglio e Commissione, T‑168/12, EU:T:2014:781, punto 74).

100    È alla luce di tale giurisprudenza che occorre verificare, da un lato, la qualificazione adottata dal Consiglio nella motivazione riguardante la KNIC nei secondi atti impugnati e nella decisione 2016/849, oltre alla pertinenza di tali motivi in base ai criteri di inserimento e a quelli modificati e dall’altro, il carattere sufficiente delle prove apportate dal Consiglio a sostegno di tali motivi.

101    Nei limiti in cui, con il suo secondo motivo, la KNIC mira a rimettere in discussione la qualificazione adottata dal Consiglio nella motivazione che la riguarda rispetto ai criteri di inserimento e a quelli modificati, occorre rilevare quanto segue.

102    Per quanto riguarda l’argomento con il quale la KNIC critica la rilevanza di un motivo fondato sul controllo statale rispetto ai criteri di inserimento di cui trattasi, è sufficiente rilevare che il controllo statale non costituisce un motivo di inserimento distinto, ma uno dei motivi riguardanti la KNIC che si ricollega ai criteri di inserimento in questione. Infatti, è chiaro che i criteri di inserimento, nonché i criteri di inserimento modificati riguardano tutte le entità che assicurano il trasferimento dei fondi o dei beni finanziari che potrebbero contribuire alle attività di proliferazione nucleare, indipendentemente dalla loro natura d’impresa pubblica o dalla loro struttura patrimoniale. Pertanto, i motivi riguardanti la KNIC nella parte in cui fanno riferimento alla nozione di controllo statale sono in linea con i criteri di inserimento.

103    Per quanto riguarda l’argomento con il quale la KNIC fa valere che essa non fornisce servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi di armamento della Repubblica popolare democratica di Corea come quelli considerati dai criteri di inserimento in questione, è sufficiente rilevare che tali criteri, così come anche quelli modificati, la cui formulazione è molto generale, concernono non solo gli enti che forniscono servizi finanziari, ma anche quelli che assicurano il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri di attività finanziarie o altre attività economiche che possono contribuire ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea legati alla proliferazione nucleare.

104    Orbene, il termine «servizi finanziari» non è utilizzato nei motivi che riguardano la KNIC, poiché questi ultimi si riferiscono al fatto che la KNIC genererebbe ingenti introiti in valuta estera. Tale argomento della KNIC non può quindi essere accolto.

105    In tali condizioni, si deve constatare che gli argomenti relativi all’irrilevanza dei motivi riguardanti la KNIC rispetto ai criteri di inserimento in questione non possono essere accolti. La messa in discussione dell’interpretazione dei criteri d’inserimento, presentata dalla KNIC nel contesto degli addebiti basati sull’insufficienza delle prove, sarà oggetto dell’analisi effettuata in prosieguo in risposta a tali addebiti.

106    Nei limiti in cui, con il suo secondo motivo, la KNIC contesta al Consiglio e alla Commissione un’insufficienza di prove, si deve constatare che i motivi che il Consiglio e la Commissione sono tenuti a sostenere nel caso di specie, alla luce dei criteri di inserimento, sono quelli attinenti, in primo luogo, al carattere pubblico della KNIC, in secondo luogo, al fatto che la KNIC genera consistenti introiti in valuta estera e, in terzo luogo, al fatto che tali introiti potrebbero contribuire ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea legati alla proliferazione nucleare.

107    A tal proposito, non è senza importanza ricordare, come rilevato dalla Commissione, che, in assenza di poteri di indagine in paesi terzi, la valutazione delle autorità dell’Unione deve, di fatto, basarsi su fonti di informazione accessibili al pubblico, come rapporti, articoli di stampa, relazioni dei servizi segreti o altre fonti di informazione simili.

108    Orbene, secondo la giurisprudenza, gli articoli di stampa possono essere utilizzati per corroborare l’esistenza di taluni fatti quando sono sufficientemente concreti, precisi e concordanti in merito ai fatti ivi descritti (v. sentenza del 25 gennaio 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Consiglio, T‑255/15, non pubblicata, EU:T:2017:25, punto 147 e giurisprudenza citata).

109    Ciò avviene nel caso di specie, poiché il Consiglio e la Commissione hanno prodotto diversi documenti pubblici e articoli di stampa internazionale che fanno riferimento alle attività della KNIC in modo circostanziato.

110    In primo luogo, risulta dai documenti presentati dal Consiglio e dalla Commissione che la KNIC è un’impresa pubblica appartenente allo Stato.

111    Com’è stato sottolineato dalla Commissione in udienza, ai sensi dell’articolo 21 della Costituzione della Repubblica popolare democratica di Corea, le poste e le telecomunicazioni, nonché le fabbriche, le imprese, le banche e i porti importanti sono di proprietà esclusiva dello Stato. Ai sensi della medesima disposizione, lo Stato dà priorità alla protezione e all’estensione della sua proprietà che svolge un ruolo preponderante nello sviluppo economico del paese.

112    Orbene, nella specie, si evince dagli elementi di prova sottoposti al Tribunale che la KNIC è in situazione di monopolio nel settore dell’assicurazione e che, pertanto, è un’impresa di grandi dimensioni.

113    Alla luce delle informazioni presentate dalla Commissione e pubblicate sul sito internet della KNIC, quest’ultima è l’«unico assicuratore nella [Corea del Nord]» e «[e]ssa ha più di 10 filiali provinciali e comunali e più di 200 uffici distrettuali (district) e cantonali, diretti dai suoi uffici coreani e da quelli di rappresentanza all’estero».

114    Inoltre, le informazioni fornite dalla KNIC, che è la parte maggiormente in grado di produrre prove che rimettano in discussione quelle fornite dal Consiglio e dalla Commissione, non contraddicono, ma anzi confermano, il riconoscimento del suo carattere di impresa pubblica appartenente allo Stato.

115    A tale riguardo e in via preliminare, si deve rilevare che, se la legittimità degli atti con cui le istituzioni dell’Unione adottano misure restrittive può, in linea di principio, essere valutata esclusivamente alla luce degli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali tali atti sono stati adottati, ciò non toglie che un elemento comunicato in quanto elemento a discarico da parte della persona oggetto delle misure restrittive può essere preso in considerazione dal giudice dell’Unione per confermare la valutazione della legittimità degli atti contestati basata sugli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali tali atti sono stati adottati (v., per analogia, sentenze del 3 maggio 2016, Iran Insurance/Consiglio, T‑63/14, non pubblicata, EU:T:2016:264, punto 109, e del 3 maggio 2016, Post Bank Iran/Consiglio, T‑68/14, non pubblicata, EU:T:2016:263).

116    Nel caso di specie, quindi, dal documento intitolato «Statuto e regolamento della società», presentato al Tribunale, risulta che tale società occupa una posizione monopolistica sul mercato delle assicurazioni in Corea del Nord. Ai sensi della «Nota esplicativa relativa alla gestione interna», presentata sempre dalla KNIC, «[g]li utili della società sono investiti in altre società di Stato e il supplemento è versato al fondo di riserva». Tali utili «possono essere utilizzati anche per coprire le esigenze finanziarie del governo, come garanzia delle obbligazioni, per l’ulteriore sviluppo della società e per il benessere di tutto il popolo della [Corea del Nord]».

117    Allo stesso modo, secondo tale «Nota esplicativa relativa alla gestione interna», la KNIC è detenuta dalla Repubblica popolare democratica di Corea. Il punto A del medesimo documento indica che la «Korea Insurance presenta ogni anno un proprio rapporto di attività al governo», che «[n]on esiste un’assemblea generale degli azionisti, in quanto non vi sono azionisti» e che «[la] società appartiene a tutto il popolo della Corea del Nord]». Analogamente, al punto E di detto documento, si precisa che tutti i libri contabili della società sono verificati ogni anno dal governo. Inoltre, durante l’udienza, i rappresentanti della KNIC non sono stati in grado di rispondere a una quesito del Tribunale inteso a comprendere chi nominasse i membri del consiglio di amministrazione della KNIC.

118    Da quanto precede risulta che il Consiglio non ha commesso alcun errore di fatto affermando che la KNIC era una «impresa pubblica appartenente allo Stato».

119    In secondo luogo, la KNIC sostiene che il Consiglio e la Commissione hanno commesso un errore affermando che essa «genera ingenti introiti in valuta estera». La KNIC non genererebbe valuta estera. Le uniche operazioni in valuta estera alle quali avrebbe partecipato sarebbero, da un lato, la riscossione di premi in euro di importo esiguo dalle ambasciate nella Repubblica popolare democratica di Corea per le loro assicurazioni nel ramo automobilistico e, dall’altro, il suo programma di riassicurazione, che gli costerebbe in premi in euro più di quello che percepisce.

120    Dal documento COREU CFSP/0229/15 dell’11 novembre 2015 risulta che, secondo informazioni segrete considerate affidabili dal Consiglio, la KNIC è incaricata di ottenere valuta estera al fine di sostenere e stabilizzare il regime della Repubblica popolare democratica di Corea. Ne risulta altresì che tali importi sono significativi.

121    A questo proposito, è importante sottolineare che la KNIC non contesta la propria redditività globale. Per contro, essa contesta il fatto che una parte di tale utile sia prodotta in valuta estera attraverso le sue attività di riassicurazione.

122    Orbene, innanzitutto, è necessario ricordare che un regolamento che prevede misure restrittive dev’essere interpretato alla luce non solo della decisione adottata nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, di cui all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, ma anche del contesto storico in cui si iscrivono le disposizioni adottate dall’Unione e in cui tale regolamento s’inserisce (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 75, e ordinanza del 1o dicembre 2015, Georgias e a./Consiglio e Commissione, C‑545/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:791, punto 33). Ciò è vero anche nel caso di una decisione adottata nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, che dev’essere interpretata prendendo in considerazione il contesto in cui essa s’inserisce (sentenze del 1o marzo 2016, National Iranian Oil Company/Consiglio, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, punto 78, e del 12 maggio 2016, Bank of Industry and Mine/Consiglio, C‑358/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:338, punto 50).

123    Nella fattispecie, dal considerando 11 della decisione 2013/183 risulta che la risoluzione del CSNU 2094 (2013) stabilisce che gli Stati debbano impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento verso il, attraverso il o dal loro territorio di attività o risorse finanziarie o di altro tipo, comprese grandi masse di contanti, in relazione ad attività che potrebbero contribuire ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni del CSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013), o all’aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni.

124    Analogamente, risulta dai considerando 14 e 15 della decisione 2016/849 che la risoluzione del CSNU 2270 (2016) amplia l’ambito di applicazione delle misure applicabili al settore finanziario. Nel contesto delle misure applicabili al settore finanziario, il Consiglio ritiene opportuno vietare il trasferimento di fondi da e verso la Corea del Nord, salvo previa autorizzazione esplicita, nonché gli investimenti della Repubblica popolare democratica di Corea nei territori rientranti nella giurisdizione degli Stati membri e gli investimenti di cittadini o entità degli Stati membri nella Corea del Nord.

125    Alla luce di quanto precede, i motivi riguardanti la KNIC devono essere letti anche alla luce dei criteri di inserimento di cui trattasi, che sono formulati in maniera molto generica e fanno riferimento alle nozioni di «attività o risorse finanziarie o di altro tipo». Peraltro, i criteri di inserimento in questione si basano anche sul trasferimento verso il, attraverso il o dal territorio degli Stati membri e occorre tenerne conto ai fini dell’interpretazione del termine «generare introiti in valuta estera» che figura nei motivi di inserimento della KNIC.

126    Di conseguenza, l’espressione «generare introiti in valuta estera», che figura nei motivi riguardanti la KNIC, deve essere interpretata conformemente al suo tenore letterale e alla sua finalità, non come un concetto riguardante i profitti ottenuti dalla KNIC in valuta estera, ma riguardante invece qualsiasi risorsa finanziaria in valuta estera generata dall’entità interessata in virtù delle proprie attività.

127    Inoltre, per quanto riguarda l’espressione che figura nei motivi riguardanti la KNIC secondo la quale essa genererebbe ingenti introiti in valuta estera, il Consiglio e la Commissione si sono basati, a tal riguardo, su fonti pubblicamente accessibili che concernono le attività della KNIC, quali il sito Internet di quest’ultima, l’estratto del registro delle imprese relativo alla Korea National Insurance Corporation Zweigniederlassung Deutschland (in prosieguo: la «KNIC ZD»), succursale della KNIC in Germania, nonché su articoli di stampa. Dal complesso di tali informazioni risultava che la KNIC svolge attività sul territorio dell’Unione, in particolare, stipulando contratti con operatori economici di grandi dimensioni nel settore assicurativo e che è nell’ambito di quest’ultima attività che la KNIC genera introiti in valuta estera.

128    Secondo le informazioni estratte da detto sito Internet e presentate dalla Commissione, la KNIC opera nel settore dell’assicurazione vita e non vita, nonché nel settore della riassicurazione, tra le altre attività quali operazioni commerciali. Da detto sito Internet si evince che la KNIC genera un utile annuo considerevole [11,5 miliardi di won nordcoreani (circa EUR 80,5 milioni) per il solo anno 2014].

129    Come rileva giustamente la Commissione poiché il denaro è fungibile, anche se, come sostenuto dalla KNIC, il ramo della «riassicurazione» è deficitario, esso continua a rappresentare per la KNIC una fonte di valuta estera e, quanto alle perdite, queste possono essere facilmente compensate da utili in altri settori di attività della KNIC.

130    In aggiunta, le informazioni fornite dalla KNIC non contraddicono la constatazione secondo cui essa genera introiti in valuta estera.

131    Pur affermando che il programma di riassicurazione le costa in premi più di quanto essa riceve dalle indennità di assicurazione, la KNIC spiega, fornendo parimenti a sostegno delle sue affermazioni un’analisi quantitativa, che, negli ultimi cinque anni, essa ha versato un totale di EUR 441 060 102 di premi ai riassicuratori e ha ricevuto un totale di EUR 324 412 306 di indennità di riassicurazione.

132    In tal modo, la KNIC stessa ammette di aver ricevuto somme in valuta estera di importo superiore a EUR 300 000 000. È opportuno considerare ingente tale importo.

133    Inoltre, la KNIC non contesta le informazioni della Commissione secondo la quale essa svolge attività di riassicurazione con compagnie di assicurazione internazionali, alcune delle quali situate nel territorio dell’Unione. Peraltro, nella replica, la KNIC conferma che essa effettua operazioni in valuta estera. Dalla lettera della KNIC del 16 giugno 2016 risulta ugualmente che essa è portata a «convertire in euro una parte dei suoi proventi in won coreani (…) per poter versare i premi ai riassicuratori».

134    La KNIC insiste anche sulla circostanza che essa è stata sottoposta a un procedimento giudiziario nel Regno Unito per presunti casi di false richieste di indennizzo di riassicurazione. Orbene, alla luce dell’articolo del Washington Post presentato dal Consiglio, in esito a tali procedimenti dinanzi ai giudici del Regno Unito, la KNIC avrebbe ricevuto 58 milioni di dollari.

135    La KNIC critica fortemente le informazioni in merito alle possibili frodi nell’ambito della riassicurazione.

136    A tal proposito, è sufficiente rilevare che la problematica della frode è estranea tanto ai criteri di inserimento quanto ai criteri di inserimento modificati. Siffatta problematica non figura neppure tra i motivi riguardanti la KNIC. Pertanto, non occorre pronunciarsi in relazione agli argomenti della KNIC vertenti su tale questione.

137    Alla luce di quanto precede, si deve considerare che il Consiglio non ha commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che la KNIC generi ingenti introiti in valuta estera.

138    In terzo luogo, per quanto riguarda le critiche della KNIC secondo le quali gli introiti che essa genera non possono contribuire ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea legati alla proliferazione nucleare, occorre distinguere due elementi nella tesi della KNIC.

139    Da un lato, la KNIC sostiene che l’espressione «contribuire ai programmi» figurante tra i criteri di inserimento in questione deve essere interpretata nel senso che richiede un pagamento diretto o un pagamento quantitativamente rilevante, di modo che senza di essi il programma di armamento sarebbe sostanzialmente compromesso.

140    A tal riguardo va notato che la KNIC non ha affatto sollevato un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, in relazione all’asserito carattere sproporzionato dei criteri di inserimento in questione. Per contro, con i suoi argomenti, la KNIC critica l’interpretazione dei criteri di inserimento in questione del Consiglio e della Commissione.

141    Orbene, innanzitutto si deve ricordare che il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la definizione generale e astratta dei criteri giuridici e delle modalità di adozione delle misure restrittive (v., in tal senso, sentenze del 28 novembre 2013, Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 120, e del 29 aprile 2015, Bank of Industry and Mine/Consiglio, T‑10/13, EU:T:2015:235, punti da 75 a 80, 83, 84 e 88).

142    Nella fattispecie, né i criteri di inserimento né i criteri di inserimento modificati prevedono che pagamenti diretti o pagamenti quantitativamente rilevanti siano versati ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea legati alla proliferazione nucleare.

143    Infatti, i termini utilizzati nel quadro giuridico applicabile nel caso di specie sono chiaramente quelli delle risorse e attività economiche «che possono contribuire a tali programmi».

144    Contrariamente a quanto sostiene la KNIC, i criteri di inserimento in questione non riguardano tutte le entità aventi legami con la Repubblica popolare democratica di Corea, o l’insieme dei contribuenti nordcoreani, ma, in sostanza, riguardano le persone ed entità che forniscono servizi finanziari o assicurano il trasferimento verso il, attraverso il o dal territorio degli Stati membri, di attività finanziarie o altre attività economiche che possono contribuire ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea legati alla proliferazione nucleare.

145    Infatti, alla luce della finalità, della natura e dell’oggetto stesso delle misure restrittive di cui trattasi, si deve interpretare il criterio del «possono contribuire», quale previsto dai criteri di inserimento e da quelli modificati, come riguardante le persone e le entità le cui attività – anche se non hanno, in quanto tali, alcun legame diretto o indiretto con la proliferazione nucleare – possono contribuire, dato il loro status, al regime in questione.

146    Orbene, come risulta dai precedenti punti da 130 a 137, nell’ambito delle proprie attività la KNIC genera ingenti introiti in valuta estera e la sua redditività complessiva supera gli 80 milioni di euro all’anno. Pertanto, essa non rientra, in ogni caso, nella categoria dei contribuenti ordinari alla quale essa si riferisce.

147    Peraltro, gli argomenti della KNIC fondati sulle sentenze del 12 maggio 2016, Bank of Industry and Mine/Consiglio (C‑358/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:338), e del 16 luglio 2014, National Iranian Oil Company/Consiglio (T‑578/12, non pubblicata, EU:T:2014:678) – secondo i quali il riferimento a un «contributo» ai programmi di armamento indicati nei criteri di inserimento in oggetto dovrebbe essere interpretato nel senso che si richiede un pagamento diretto, o pagamenti di rilevanza tale che, senza di essi, il programma sarebbe sostanzialmente compromesso – non possono rimettere in discussione tali constatazioni.

148    Infatti, l’interpretazione dei criteri di inserimento di cui trattasi, come proposta nel caso di specie, è conforme proprio alle indicazioni in materia di interpretazione richiamate dalla Corte nella sentenza del 1o marzo 2016, National Iranian Oil Company/Consiglio (C‑440/14 P, EU:C:2016:128). In tal senso, è stato dichiarato che un regolamento che prevede misure restrittive dev’essere interpretato alla luce non solo della decisione adottata nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, di cui all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, ma anche del contesto storico in cui si iscrivono le disposizioni adottate dall’Unione e in cui tale regolamento s’inserisce. Ciò è vero anche nel caso di una decisione adottata nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, che dev’essere interpretata prendendo in considerazione il contesto in cui essa s’inserisce (sentenza del 1o marzo 2016, National Iranian Oil Company/Consiglio, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, punto 78).

149    Orbene, com’è già stato sottolineato al precedente punto 92, le misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea sono state istituite in risposta a vari test nucleari effettuati da quest’ultima, i quali sono stati condannati dalle risoluzioni del CSNU e considerati come una grave minaccia per un obiettivo importante dell’Unione, vale a dire il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

150    In tale contesto, se, come sostiene la KNIC, le misure restrittive di cui trattasi riguardano soltanto le entità o le persone aventi un legame diretto con le attività di proliferazione nucleare e che contribuiscono direttamente a tali attività, e non anche le entità e le persone «che possono contribuire» a dette attività, allora la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal Consiglio verrebbe meno, posto che un sostegno alle attività di proliferazione nucleare può facilmente essere fornito, anche dal punto di vista finanziario, da parte di altre entità o persone aventi un nesso indiretto con tali attività.

151    Ne consegue che il Consiglio poteva legittimamente ritenere che la formulazione dei criteri di inserimento in questione e l’adozione di misure restrittive nei confronti della KNIC fosse di natura tale da contribuire a esercitare pressioni sul regime nordcoreano, idonea a porre fine alle attività di proliferazione nucleare o ad attenuarle (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio, T‑307/12 e T‑408/13, EU:T:2014:926, punti 147 e 148).

152    D’altra parte, nei limiti in cui la KNIC deduce l’insufficienza delle prove e contesta la circostanza che le entrate che essa genera contribuiscono alle attività della Repubblica popolare democratica di Corea legate alla proliferazione nucleare, è sufficiente constatare che, alla luce dei criteri di inserimento in questione, il Consiglio non è tenuto a presentare le prove che indichino che le risorse di un’entità interessata in questione siano state utilizzate direttamente ai fini dei programmi della Repubblica popolare democratica di Corea legati alla proliferazione nucleare, ma esso è tenuto a motivare la sua decisione nel modo migliore possibile con una serie di prove secondo le quali tali risorse possono contribuire a tal fine (v., per analogia, sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, punto 53).

153    Un’interpretazione diversa sarebbe in contrasto non soltanto con la formulazione dei criteri di inserimento in questione, ma soprattutto con l’oggetto e la finalità del regime delle misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. Inoltre, in assenza di poteri di indagine in paesi terzi, fornire le prove del contributo concreto alle attività nucleari in tale Stato è, quantomeno, eccessivamente difficile.

154    Nella fattispecie, innanzitutto, occorre sottolineare che la KNIC ha ammesso di aver versato allo Stato della Corea del Nord delle imposte ordinarie, senza tuttavia precisarne l’importo.

155    Occorre inoltre ricordare, come risulta dagli elementi d’analisi di cui ai precedenti punti da 112 a 114, 120, 121 e da 130 a 137, che la KNIC è un’impresa redditizia, in situazione di monopolio sul mercato dell’assicurazione, che genera ingenti introiti in valuta estera.

156    Infine, come emerge dagli elementi di analisi di cui ai precedenti punti da 110 a 118, la KNIC è un’entità statale, di proprietà dello Stato nordcoreano.

157    Tenuto conto di tutti questi elementi, si deve ritenere che, come sostiene correttamente la Commissione, la circostanza che la KNIC è un’entità statale tende a indicare che gli introiti in valuta estera generati dalla ricorrente possono contribuire al programma statale di proliferazione nucleare, posto che lo Stato nordcoreano può decidere il modo in cui sono utilizzati gli introiti della KNIC. Pertanto, il Consiglio e la Commissione non hanno commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che i proventi della KNIC possono contribuire ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea legati alla proliferazione nucleare.

158    Alla luce di quanto precede, si deve considerare che l’insieme degli elementi di cui sopra costituisce un insieme d’indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che permettono di dimostrare con ogni probabilità che la KNIC è un’impresa pubblica appartenente allo Stato e che essa genera ingenti introiti in valuta estera che possono contribuire ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea legati alla proliferazione nucleare.

159    In tali circostanze, si deve considerare che il Consiglio e la Commissione non hanno commesso alcun errore di valutazione, indicando, nei motivi che riguardano la KNIC, che quest’ultima è un’impresa pubblica appartenente allo Stato e che essa genera ingenti introiti in valuta estera che possono contribuire ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea legati alla proliferazione nucleare.

160    In quarto luogo, per quanto riguarda l’esistenza di un nesso tra la KNIC e l’Office 39, che la KNIC contesta, occorre rilevare, alla luce del fascicolo sottoposto al Tribunale, che, in assenza di qualsiasi informazione o prova per quanto riguarda la natura e l’esistenza di tale legame, il Consiglio e la Commissione non hanno suffragato sufficientemente tale elemento della motivazione.

161    Tuttavia, il fatto che il Consiglio e la Commissione non abbiano sufficientemente suffragato, dinanzi al Tribunale, tale elemento dei motivi contestati non può rimettere in discussione la legittimità di detti motivi. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che, qualora almeno uno dei motivi illustrati nella motivazione sia sufficientemente preciso e concreto, sia comprovato e costituisca di per sé una base sufficiente per sostenere tale atto, la circostanza che altri elementi della motivazione non lo siano non è sufficiente per giustificare l’annullamento della decisione (v., per analogia, sentenza del 14 gennaio 2015, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, T‑127/09 RENV, EU:T:2015:4, punto 68 e giurisprudenza citata).

162    Orbene, nella fattispecie, la constatazione secondo la quale la KNIC è una società pubblica posseduta dallo Stato, che genera ingenti introiti in valuta estera che possono contribuire ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea legati alla proliferazione nucleare, costituisce di per sé una base sufficiente per giustificare l’inserimento del nome della KNIC negli elenchi contestati.

163    Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi in materia di protezione dei dati

164    Con il suo terzo motivo, la KNIC fa valere che il Consiglio e la Commissione sono tenuti, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1), a garantire che i dati personali siano trattati in modo corretto e lecito, siano precisi e aggiornati e siano, in caso contrario, cancellati o rettificati. Alla luce degli articoli 14 e 16 del suddetto regolamento, l’interessato avrebbe il diritto di pronta rettifica dei dati inesatti e alla loro cancellazione se il trattamento cui sono stati sottoposti si rivela illecito.

165    Orbene, secondo la KNIC, il Consiglio e la Commissione hanno pubblicato dati inesatti nella presente causa, suggerendo una sua partecipazione a un’attività illecita connessa allo sviluppo illegale di armi di distruzione di massa, in violazione di tali articoli. Tale pubblicazione avrebbe gravi conseguenze per la KNIC. L’effetto negativo sulla sua reputazione sarebbe, o dovrebbe essere, evidente. Il fatto di formulare accuse infondate di gravi irregolarità di questo tipo potrebbe anche avere conseguenze pratiche.

166    Il Consiglio e la Commissione contestano gli argomenti della KNIC rilevando che essi non possono incidere sulla legittimità dei secondi atti impugnati e della decisione 2016/849.

167    Con il presente motivo, la KNIC contesta, in sostanza, al Consiglio e alla Commissione la violazione degli articoli 4, 10, 14 e 16 del regolamento n. 45/2001.

168    È opportuno porre l’accento sul fatto che, pur limitandosi a elencare le disposizioni del regolamento n. 45/2001 nonché dei passaggi del parere del Garante europeo della protezione dei dati, la KNIC sostiene sostanzialmente che il Consiglio e la Commissione hanno pubblicato dati inesatti, suggerendo una partecipazione della stessa ad attività illecite.

169    Secondo la KNIC, a meno che il Consiglio e la Commissione non dimostrino che l’inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi è fondato, l’iscrizione comporta la violazione dei principi relativi alla protezione dei dati.

170    A questo proposito, basti constatare che alla luce dell’esame del secondo motivo del presente ricorso, i motivi riguardanti la KNIC non sono viziati da errore di valutazione e che, di conseguenza, il Consiglio e la Commissione non hanno pubblicato dati inesatti suggerendo una partecipazione della KNIC ad attività illecite.

171    Conseguentemente, il presente motivo non può essere accolto.

172    In ogni caso, tale motivo è inconferente.

173    Infatti, anche supponendo che il Consiglio e la Commissione abbiano trattato dati personali relativi alla KNIC in modo non conforme al regolamento n. 45/2001, tale circostanza non potrebbe portare all’annullamento dei secondi atti impugnati e della decisione 2016/849. Per contro, se la KNIC riuscisse a provare l’esistenza di un tale trattamento, potrebbe invocare la violazione del detto regolamento, nell’ambito di un’azione risarcitoria (v., in tal senso, sentenze del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio, T‑720/14, EU:T:2016:689, punto 140, e del 22 novembre 2017, HD/Parlamento, T‑652/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:828, punti 33 e 34).

174    Ciò considerato, il presente motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul quarto motivo, vertente sulla limitazione sproporzionata dei diritti fondamentali

175    Con il suo quarto motivo, la KNIC invoca una limitazione sproporzionata del diritto di proprietà e della libertà d’impresa ai sensi dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali. Essa ricorda che il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria reputazione sono protetti dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). La KNIC si basa al riguardo sul principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione.

176    Secondo la KNIC, i secondi atti impugnati e la decisione 2016/849 limitano drasticamente la sua capacità di gestire i propri beni. Come dimostrerebbe la testimonianza del sig. Paek Ju Hyok, tali atti hanno per effetto pratico la reticenza dei terzi a concludere affari con la KNIC. Ciò avrebbe come conseguenza che essa non potrebbe più aderire a una copertura riassicurativa, recuperare i debiti dei suoi partner stranieri nei suoi confronti, avere accesso ai propri averi internazionali o continuare a operare con i partner internazionali.

177    Il pregiudizio causato dai secondi atti impugnati e dalla decisione 2016/849 sarebbe, sotto ogni profilo, totalmente sproporzionato rispetto ai loro obiettivi, in quanto la KNIC non genererebbe alcun reddito per la Repubblica popolare democratica di Corea. Pertanto, non sarebbe né adeguato né necessario congelare i beni della KNIC per perseguire lo scopo di impedire alla Repubblica popolare democratica di Corea di sviluppare i programmi di proliferazione nucleare.

178    Il Consiglio e la Commissione contestano tali argomenti.

179    Con il suo quarto motivo, la KNIC deduce, in sostanza, la limitazione sproporzionata del suo diritto di proprietà e della sua libertà d’impresa. Dato che il riferimento alla violazione dell’articolo 8 della CEDU non è supportato da alcun argomento, occorre respingere tale censura in quanto irricevibile, dal momento che essa non soddisfa i requisiti di trasparenza di cui all’articolo 76 del regolamento di procedura.

180    In primo luogo, nell’ipotesi in cui, con tale motivazione molto generale, la KNIC contesti la proporzionalità dei criteri di inserimento adducendo che l’inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi e il danno arrecato dai secondi atti impugnati e dalla decisione 2016/849 sono sproporzionati rispetto agli obiettivi di tali atti, è sufficiente constatare che la KNIC non ha invocato alcuna eccezione di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nei confronti dei criteri di inserimento e dei criteri di inserimento modificati.

181    Orbene, la KNIC non può contestare la proporzionalità dei criteri di inserimento senza invocare la loro illegittimità per mezzo di un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 20 febbraio 2013, Melli Bank/Consiglio, T‑492/10, EU:T:2013:80, punti 58 e 59, e del 20 marzo 2013, Bank Saderat/Consiglio, T‑495/10, non pubblicata, EU:T:2013:142, punti da 53 a 59).

182    Inoltre, e in ogni caso, occorre rilevare che gli argomenti invocati dalla KNIC nell’ambito del presente motivo non possono rimettere in discussione la legittimità di detti criteri di inserimento. Infatti, tali argomenti sono fondati su circostanze specifiche della KNIC, in quanto essi sono stati formulati con riferimento alla sua situazione concreta e si basano sul danno asserito che l’inserimento del suo nome negli elenchi in questione avrebbe causato e non sull’assenza di proporzionalità di tali criteri in quanto tali.

183    In secondo luogo, la KNIC fonda il suo argomento vertente sul carattere sproporzionato delle misure restrittive che la riguardano sulla premessa secondo la quale essa non genererebbe alcun reddito per la Repubblica popolare democratica di Corea. Essa ne deduce che non possa essere appropriato e necessario congelare i suoi beni al fine di perseguire l’obiettivo volto a impedire alla Repubblica popolare democratica di Corea di sviluppare i suoi programmi di proliferazione nucleare.

184    Orbene, come risulta dall’esame del secondo motivo nell’ambito del presente ricorso, i motivi riguardanti la KNIC non sono viziati da errore di valutazione.

185    Pertanto occorre respingere il presente motivo.

186    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il ricorso della KNIC nella causa T‑264/16 nel suo insieme.

 Sul ricorso nella causa T533/15

 Sul ricorso dei ricorrenti nella causa T533/15, nella parte relativa ai primi atti impugnati

–       Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

187    Con il loro primo motivo, i ricorrenti nella causa T‑533/15 sostengono che il Consiglio e la Commissione hanno violato il loro obbligo di esporre motivi chiari, univoci e specifici che consentano l’inserimento del loro nome negli elenchi in questione.

188    Secondo i ricorrenti nella causa T‑533/15 i primi atti impugnati non indicano quale elemento preciso dei criteri di inserimento che figura nei primi atti impugnati è fatto valere nei confronti di ciascuno di essi. Peraltro, il sig. Kang Song-Sam fa valere che, designando una persona che non esiste, vale a dire Kang Song-Nam, i primi atti impugnati avrebbero violato l’obbligo di motivazione.

189    I ricorrenti nella causa T‑533/15 contestano l’affermazione secondo cui essi avrebbero agito «per conto della KNIC». Infatti, si porrebbe la questione se con tale espressione s’intenda un’entità esistente come la KNIC ZD o la KNIC. Orbene, in quest’ultima ipotesi, si tratterebbe di un’entità non designata, circostanza che non può essere rilevante con riferimento ai primi criteri di inserimento. Per contro, se con tale espressione s’intendesse l’entità inesistente, ossia la «KNIC GmbH», si tratterebbe di azioni in nome di un’entità che non esiste. Peraltro, i nomi dei sigg. Sin Kyu-Nam e Pak Chun-San sarebbero inclusi negli elenchi di cui trattasi a torto, sulla base del fatto che essi sono «ex» rappresentanti plenipotenziari autorizzati della KNIC GmbH.

190    Il Consiglio e la Commissione contestano gli argomenti dei ricorrenti nella causa T‑533/15.

191    Il Consiglio ribadisce che la motivazione riguardante i ricorrenti nella causa T‑533/15 menziona il fatto che essi esercitano funzioni nell’ambito della KNIC ZD e agiscono per conto o sotto la direzione della KNIC. Peraltro, la Commissione osserva che è sufficiente che il Consiglio e la Commissione spieghino in quale funzione tali persone, in qualità di rappresentanti della KNIC ZD, avrebbero agito per conto o sotto la direzione della KNIC.

192    Com’è stato ricordato in precedenza, pur se la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, onde consentire all’interessato di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati e al giudice competente di esercitare il suo controllo, una siffatta motivazione, tuttavia, deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto in cui è stato adottato. A tal riguardo, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Di conseguenza, un atto lesivo è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 122 e giurisprudenza citata).

193    Nel caso di specie, va rilevato che i considerando da 1 a 12 della decisione 2013/183 ricordano gli elementi che hanno caratterizzato il clima politico in cui le misure restrittive di cui trattasi sono state adottate. Inoltre, risulta dal primo considerando del regolamento n. 329/2007 che, a seguito dell’esperimento nucleare eseguito il 9 ottobre 2006, il CSNU ha ritenuto che vi fosse una chiara minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Tali atti, che i primi atti impugnati mirano a modificare e che rientrano quindi in un contesto noto ai ricorrenti nella causa T‑533/15, descrivono quindi la situazione complessiva che ha condotto alla loro adozione e gli obiettivi generali che si propongono di raggiungere.

194    I primi motivi concernenti i ricorrenti nella causa T‑533/15 sono esposti al precedente punto 16.

195    In tale contesto, i ricorrenti nella causa T‑533/15 contestano alla Commissione di sostituire tacitamente i motivi su cui si fondano i primi atti impugnati al fine di trattare i motivi dedotti nei confronti della KNIC GmbH come se fossero stati dedotti nei confronti della sede centrale della KNIC. Essi rilevano di essere tenuti a indovinare cosa significano i motivi invocati dalla Commissione e dal Consiglio a sostegno della loro designazione e in che modo si è affermato che tali motivi corrispondono ai criteri di inserimento.

196    Certamente occorre osservare che i primi motivi sono viziati da un certo grado d’inesattezza, in quanto essi fanno riferimento all’entità «KNIC GmbH» come entità nei confronti della quale i ricorrenti nella causa T‑533/15 erano chiamati a esercitare le proprie funzioni. Orbene, come risulta dalle spiegazioni del Consiglio e della Commissione, la voce relativa alla «KNIC GmbH» costituisce un errore nella denominazione dell’entità che il Consiglio intendeva perseguire, vale a dire la KNIC ZD, succursale della KNIC ad Amburgo in Germania. Il riferimento alla «KNIC GmbH» deve quindi essere inteso come riguardante la KNIC ZD.

197    Tuttavia, i primi motivi riguardanti i ricorrenti nella causa T‑533/15, hanno permesso loro di capire che il Consiglio, per giustificare l’inserimento dei loro nomi negli elenchi in questione, si è basato sull’esercizio delle funzioni presso la KNIC ZD. Infatti, innanzitutto, occorre rilevare che le parti concordano sul fatto che l’entità denominata KNIC GmbH non esiste. Inoltre, si deve sottolineare che la voce «KNIC GmbH» è stata accompagnata da un riferimento ad Amburgo o all’indirizzo dell’entità «KNIC GmbH» di Amburgo che corrispondeva all’indirizzo della KNIC ZD. In più, tenuto conto delle funzioni svolte dai ricorrenti nella causa T‑533/15 all’interno della KNIC o della succursale della KNIC in Germania, essi non potevano ignorare che la KNIC svolge la sua attività economica in Germania tramite la sua succursale, cioè la KNIC ZD. Pertanto, i ricorrenti nella causa T‑533/15, nonostante l’errore di denominazione, hanno potuto capire che l’indicazione «KNIC GmbH» corrispondeva alla KNIC ZD.

198    Per quanto riguarda i sigg. Kim Il‑Su, Choe Chun‑Sik, Sin Kyu‑Nam, Pak Chun‑San e So Tong Myong, come risulta dalle loro testimonianze e dagli argomenti esposti nell’ambito del secondo motivo del presente ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione, le imprecisioni dei primi atti impugnati non hanno loro impedito di comprendere che erano stati inclusi in ragione dell’esercizio di funzioni presso la KNIC in Germania e delle loro azioni per conto o sotto la direzione della KNIC.

199    Per quanto riguarda la persona identificata dai primi atti impugnati come «Kang Song-Nam», come sostenuto dalla Commissione, è sufficiente constatare che la traslitterazione dal coreano all’inglese dà spesso luogo a diverse traduzioni possibili e accettabili. Pertanto, tale errore non impedisce affatto la comprensione da parte del sig. Kang Song-Sam dei primi atti impugnati con i quali il Consiglio lo includeva in ragione delle sue funzioni, ossia la sua qualità di ex rappresentante autorizzato della KNIC ZD, il che è del resto confermato tanto dall’introduzione del presente ricorso da parte del sig. Kang Song-Sam quanto dal fatto che egli si avvale, nell’ambito del secondo motivo, di errori manifesti di valutazione.

200    I primi motivi concernenti i ricorrenti nella causa T‑533/15, che specificano per ciascun ricorrente la natura della relazione esistente con le entità designate, consentono ai ricorrenti stessi di comprendere ciò che viene loro effettivamente addebitato, di modo che essi sono in grado di verificare la fondatezza di tale affermazione e di contestarla con precisione. Si deve pertanto ritenere che la motivazione sia sufficiente.

201    Tenuto conto delle considerazioni sin qui esposte, occorre respingere il motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la fondatezza dei motivi di cui si è avvalso il Consiglio nei primi atti impugnati nei confronti dei ricorrenti nella causa T‑533/15 deve essere valutata nell’ambito del secondo motivo.

–       Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

202    Con il loro secondo motivo, i ricorrenti nella causa T‑533/15 sostengono che il Consiglio e la Commissione hanno manifestamente commesso un errore nel ritenere che, per quanto concerneva loro, i primi criteri di inserimento fossero soddisfatti.

203    Essi ribadiscono il loro argomento secondo cui la KNIC GmbH non esiste. L’agenzia della KNIC in Germania sarebbe la KNIC ZD, che è una succursale e non una società controllata dalla KNIC. A causa dell’inesistenza della KNIC GmbH, i motivi dedotti nei primi atti impugnati non possono applicarsi nei loro confronti o essere fondati.

204    In sostanza, i ricorrenti nella causa T‑533/15 sostengono di non rappresentare più o di non aver mai rappresentato la KNIC ZD o la KNIC.

205    Il Consiglio fa valere che i ricorrenti nella causa T‑533/15 esercitano funzioni presso la KNIC ZD e agiscono per conto o sotto la direzione della KNIC. Secondo la Commissione, è pacifico che i ricorrenti nella causa T‑533/15 agiscono per conto o sotto la direzione della KNIC o sotto il suo controllo.

206    In primo luogo, occorre rilevare che il controllo della fondatezza dell’iscrizione del nome dei ricorrenti nella causa T‑533/15 negli elenchi allegati ai primi atti impugnati deve essere compiuto valutando se le rispettive situazioni costituiscono una giustificazione sufficiente per dimostrare che tali ricorrenti soddisfano i criteri generali fissati dal Consiglio all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della decisione 2013/183, per delimitare la cerchia delle persone che possono essere oggetto di tali misure. Tale valutazione deve essere compiuta esaminando gli elementi di prova non in maniera isolata, bensì nel contesto nel quale essi si inseriscono (v., per analogia, sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punto 50 e giurisprudenza citata).

207    Sul piano generale, si deve rilevare che, nel contesto delle misure restrittive adottate per esercitare pressioni sulla Repubblica popolare democratica di Corea, i criteri di inserimento di cui alla normativa applicabile al momento dell’adozione dei primi atti impugnati riguardavano il coinvolgimento diretto nei programmi della Repubblica popolare democratica di Corea basati sulla partecipazione o sostegno ai programmi legati alla proliferazione nucleare [articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2013/183]; la responsabilità per tali programmi [articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto i) della decisione 2013/183]; la fornitura dei servizi finanziari che possono contribuire ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea [articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto ii) della decisione 2013/183] e la fornitura di armamenti [articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della decisione 2013/183]. La normativa applicabile prevedeva analogamente, all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto ii) della decisione 2013/183, i criteri di inserimento che possono costituire la base giuridica dell’iscrizione delle entità o persone fisiche basati sui legami con una persona o un’entità che presta servizi finanziari o che assicura il trasferimento di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possono contribuire ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea.

208    I ricorrenti nella causa T‑533/15 rientrano nella categoria delle persone che agiscono per conto o sotto la direzione di persone o entità ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della decisione 2013/183 e dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 329/2007, come modificato dal regolamento n. 696/2013.

209    Nel caso di specie, occorre pertanto esaminare la validità dell’inserimento dei ricorrenti nella causa T‑533/15 alla luce dei legami con le entità a nome delle quali essi devono agire.

210    In secondo luogo, si deve rilevare che, nei primi motivi riguardanti i ricorrenti nella causa T‑533/15, il Consiglio ha sottolineato il legame tra quest’ultimi e la KNIC GmbH, nonché il legame tra detti ricorrenti e la KNIC.

211    A tal riguardo, innanzitutto, per quanto riguarda l’esercizio da parte dei ricorrenti nella causa T‑533/15 di diverse funzioni all’interno della KNIC GmbH, risulta dai precedenti punti 196 e 197 che l’errore nella denominazione dell’entità che il Consiglio intendeva considerare non ha loro impedito di comprendere il significato e la portata dei primi motivi. Pertanto, dagli argomenti dei ricorrenti nella causa T‑533/15 dedotti nell’ambito del presente ricorso risulta che il riferimento alla «KNIC GmbH» dev’essere, ed è stato, inteso come riguardante la KNIC ZD, un’entità designata.

212    In ogni caso, l’inserimento dell’entità chiamata «KNIC GmbH», che deve essere interpretata come riguardante le attività della succursale della KNIC in Germania, non è oggetto del presente ricorso.

213    Inoltre, per quanto riguarda le azioni per conto o sotto la direzione della KNIC, è pacifico che quest’ultima non è un’entità designata dai primi atti impugnati.

214    Tuttavia, occorre rilevare che, per quanto riguarda la KNIC, i primi motivi che riguardano i ricorrenti nella causa T‑533/15 non si basano sull’esercizio di funzioni precise, ma sul fatto che essi «agi[scono] per conto o sotto la direzione della KNIC». Il Consiglio, infatti, afferma che i primi motivi si basano sul fatto che i ricorrenti nella causa T‑533/15 esercitano funzioni presso la KNIC ZD e agiscono per conto o sotto la direzione della KNIC. Peraltro, la Commissione osserva che è sufficiente che il Consiglio e la Commissione spieghino in quale funzione tali persone, in qualità di rappresentanti della KNIC ZD, avrebbero agito per conto o sotto la direzione di KNIC.

215    Orbene, risulta dal registro tedesco delle società presentato dal Consiglio, che figura all’allegato B.4 del controricorso, che la KNIC ZD è una succursale della KNIC, società di diritto nordcoreano. Come risulta dalla testimonianza del sig. Paek Ju Hyok, vicepresidente della KNIC, figurante all’allegato A.10 al ricorso, la KNIC ZD è un ufficio di rappresentanza della KNIC in Germania, il cui obiettivo è di stabilire un punto di contatto per le compagnie di riassicurazione.

216    A tale riguardo, nel caso di specie, il riferimento alla KNIC nei primi motivi concernenti i ricorrenti nella causa T‑533/15 deve essere inteso come un rafforzamento della motivazione che stabilisce il legame tra le attività dei suddetti ricorrenti e la KNIC nella sua qualità di entità che controlla le attività della KNIC ZD in Germania. In altri termini, come risulta dalle spiegazioni fornite dal Consiglio in udienza, la KNIC ZD è stata designata per includere le attività della KNIC in Germania tramite la sua succursale. Ciò è del resto confermato dal testo dei secondi atti impugnati, che hanno designato nominalmente la KNIC e le sue succursali.

217    In ogni caso, com’è stato confermato da tutte le parti in occasione dell’udienza, alla luce della finalità, della natura e dell’oggetto stesso delle misure restrittive di cui trattasi, deve essere possibile inserire il nome di un’entità o di una persona fisica «che agisce per conto o sotto la direzione» delle entità di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2013/183 e dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 329/2007, come modificato dal regolamento n. 696/2013, senza che queste ultime entità siano state designate.

218    Pertanto, occorre considerare che, al fine di dimostrare che una persona sia stata debitamente designata in quanto agisce «per conto o sotto la direzione della KNIC», il Consiglio era tenuto a provare i legami tra i ricorrenti nella causa T‑533/15 e la KNIC o la KNIC ZD, secondo quanto previsto nei primi motivi riguardanti detti ricorrenti.

219    In terzo luogo, per quanto riguarda le prove concernenti i legami tra i ricorrenti nella causa T‑533/15 e la KNIC o la KNIC ZD, occorre rilevare quanto segue.

220    In tale contesto, va osservato anzitutto che gli stessi ricorrenti nella causa T‑533/15 confermano i loro legami con la KNIC ZD e la KNIC, sottolineando di aver interrotto questi legami prima dell’adozione dei primi atti impugnati o in ragione della loro adozione.

221    Per quanto riguarda il sig. Kim Il-Su, egli è stato designato dai primi atti impugnati in ragione della sua qualità di rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC GmbH, designata dall’Unione, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

222    Il sig. Kim Il-Su afferma di aver lavorato per la KNIC ZD dal febbraio 2009 al giugno 2015. Egli continuerebbe a lavorare per la KNIC, ma non sarebbe un rappresentante della KNIC ZD, plenipotenziario o altro, come spiega la sua testimonianza.

223    Risulta dall’estratto del registro delle imprese relativo alla KNIC ZD del 30 giugno 2015, che figura all’allegato B.4 del controricorso del Consiglio, che il sig. Kim Il-Su era la persona abilitata a rappresentare la KNIC ZD. È stato nominato a seguito del sig. Pak Chun-San, rappresentante della KNIC ZD mediante un certificato della KNIC indirizzato all’Amtsgericht Hamburg (Tribunale distrettuale di Amburgo) datato 28 luglio 2009, inserito nell’allegato B.7 del controricorso della Commissione. Inoltre, nella sua testimonianza, figurante all’allegato A.4 del ricorso, egli non contesta di aver ripreso nel 2009 la funzione di rappresentante della KNIC ZD assicurata in precedenza dal sig. Pak Chun-San, ma, al contrario, conferma tale circostanza.

224    Quanto alla testimonianza del sig. Kim Il-Su, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, per l’attività della Corte e del Tribunale vale il principio della libera valutazione delle prove e soltanto l’attendibilità delle prove prodotte è decisiva per la valutazione delle stesse. Inoltre, per valutare l’efficacia probatoria di un documento si deve verificare la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta e considerare, in particolare, la provenienza del documento, le circostanze in cui esso è stato elaborato, il suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, Shell Petroleum e a./Commissione, T‑343/06, EU:T:2012:478, punto 161 e giurisprudenza citata).

225    Orbene, si deve osservare che la testimonianza del sig. Kim Il-Su è stata fatta specificamente per il presente ricorso e che, essendo effettuata da una persona oggetto delle misure restrittive di cui trattasi, tale testimonianza ha solo scarso valore probatorio. Il Consiglio e la Commissione potevano dunque validamente basarsi sull’estratto del registro delle imprese riguardante la KNIC, in data 30 giugno 2015, e sul certificato della KNIC indirizzato all’Amtsgericht Hamburg (Tribunale distrettuale di Amburgo), che erano documenti pubblici disponibili al momento dell’adozione dei primi atti impugnati, e usarli come prova dell’esercizio delle funzioni da parte del sig. Kim Il-Su.

226    Infine, l’affermazione del sig. Kim Il-Su secondo cui egli ha cessato di esercitare detta funzione nel gennaio 2015 è contraddetta dall’estratto del registro delle imprese del 16 marzo 2016, presentato dalla Commissione nell’allegato F.1 delle sue osservazioni sulla memoria di adattamento, da cui risulta che il sig. Kim Il-Su figurava in tale estratto come la persona abilitata a rappresentare la KNIC ZD.

227    I motivi del suo inserimento non sono quindi viziati da errore di valutazione.

228    Quanto alla situazione del sig. Kang Song-Sam, egli è stato designato dai primi atti impugnati in ragione della sua qualità di rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC GmbH, entità designata dall’Unione, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

229    Il sig. Kang Song-Sam afferma di continuare ad agire in veste di rappresentante della KNIC ZD, e non della KNIC GmbH, che non esiste. Il suo status di rappresentante della società non sarebbe di per sé sufficiente a giustificare il suo inserimento nell’elenco in questione.

230    Orbene, è giocoforza rilevare che, con tali argomenti, nonché con la sua testimonianza, figurante all’allegato A.5 del ricorso, il sig. Kang Song-Sam non contesta e non mette in discussione le affermazioni del Consiglio e della Commissione secondo cui egli era rappresentante della KNIC, presso la succursale di Amburgo, al momento dell’adozione dei primi atti impugnati. Pertanto, da detta testimonianza emerge che egli ha ricoperto tale incarico dal dicembre 2013 e ha sostituito il sig. Sin Kyu-Nam. Dalla sua testimonianza di cui all’allegato E.7 della memoria di adattamento delle conclusioni, risulta altresì che egli occupava tale posto alla KNIC ZD ad Amburgo fino al settembre 2015. I motivi della sua iscrizione non sono quindi viziati da errore di valutazione.

231    Per quanto riguarda il sig. Choe Chun‑Sik, egli è stato designato dai primi atti impugnati in ragione della sua qualità di rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC GmbH, designata dall’Unione, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

232    Il sig. Choe Chun-Sik indica che, nel gennaio 2015, la KNIC gli ha chiesto di diventare il principale rappresentante della succursale di Amburgo, in sostituzione del rappresentante precedente, il sig. Kim Il-Su. Tuttavia egli fa valere che, come spiegato nella sua testimonianza, figurante all’allegato A.6 del ricorso, egli non ha mai agito in tale qualità a causa del rifiuto di visto da parte delle autorità tedesche di cui è stato oggetto.

233    A tale proposito, occorre rilevare che il sig. Choe Chun-Sik non contesta di essere stato scelto dalla KNIC per diventare suo rappresentante presso la KNIC ZD in Germania. L’impossibilità di assumere effettivamente le sue funzioni ad Amburgo a causa del rifiuto di visto non significa che egli non è legato alle attività della KNIC ZD o della KNIC e, di conseguenza, ciò non incide affatto sulla sua qualità di persona che agisce per conto della KNIC e della sua direzione nel contesto della generazione di valuta estera da parte della KNIC.

234    Infatti, da un lato, come afferma lo stesso sig. Choe Chun-Sik, egli occupa il posto di direttore nel dipartimento Riassicurazione della KNIC a Pyongyang, che è un’attività svolta dalla KNIC in Europa in esito alla quale percepisce valute estere.

235    Dall’altro lato, com’è stato sottolineato al precedente punto 215, dalla testimonianza del sig. Paek Ju Hyok, vicepresidente della KNIC, figurante all’allegato A.10 al ricorso, risulta che la KNIC ZD era un ufficio di rappresentanza della KNIC in Germania, il cui obiettivo era di stabilire un punto di contatto per le compagnie di riassicurazione.

236    Inoltre, dal precedente punto 216 risulta, da un lato, che la KNIC è un’entità che dirige e controlla le attività della KNIC ZD in Germania e, dall’altro, dal fascicolo presentato al Tribunale e in particolare dalla testimonianza del sig. Kim Il-Su riportata nell’allegato A 4 del ricorso risulta che la succursale della KNIC in Germania era un punto di contatto tra la KNIC, le compagnie di riassicurazione e gli intermediari europei, che essa non poteva sottoscrivere un contratto, emettere o ricevere pagamenti e che non disponeva di un conto bancario. Pertanto, le persone che esercitano funzioni dirigenziali all’interno del dipartimento Riassicurazione della KNIC possono essere considerate coinvolte nella generazione di valuta estera di cui ai motivi controversi riguardanti KNIC ZD e della KNIC.

237    I motivi dell’inserimento del sig. Choe Chun-Sik per quanto riguarda le sue azioni «per conto o sotto la direzione della KNIC» non sono quindi viziati da errore di valutazione.

238    Per quanto riguarda il sig. Sin Kyu-Nam, egli è stato designato dai primi atti impugnati in ragione della sua qualità di capo dipartimento della sede della KNIC a Pyongyang ed ex rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC GmbH di Amburgo. Egli ha agito per conto della KNIC o sotto la sua direzione.

239    Il sig. Sin Kyu-Nam indica che, come illustrato dalla sua testimonianza, figurante all’allegato A.7 del ricorso, egli ha ricoperto la carica di rappresentante presso la succursale della KNIC ad Amburgo dal giugno 2008 al novembre 2013. Egli continuerebbe a lavorare per la KNIC, ma non sarebbe un rappresentante della KNIC ZD. Analogamente, egli non sarebbe «capo dipartimento della sede della KNIC a Pyongyang», in quanto il capo dipartimento sarebbe il direttore generale, mentre il ricorrente sarebbe solo direttore del dipartimento.

240    A tal riguardo, è giocoforza constatare che il sig. Sin Kyu-Nam non contesta di aver ricoperto la carica di rappresentante presso la succursale della KNIC ad Amburgo dal giugno 2008 al novembre 2013.

241    Inoltre, occorre rilevare che il fatto di aver cessato di svolgere la funzione di rappresentante della KNIC ad Amburgo non significa che egli non sia legato alle attività della KNIC ZD o della KNIC.

242    Innanzitutto, come risulta dall’allegato 5 della lettera del 21 luglio 2016 presentata al Tribunale, il sig. Sin Kyu-Nam riconosce e conferma non solo di aver esercitato funzioni all’interno della KNIC ZD, ma anche di avere in seguito ricoperto la carica di direttore presso il dipartimento Riassicurazione della KNIC. La veridicità dei motivi sui quali si basa l’inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi non può essere messa in discussione.

243    Inoltre, il sig. Sin Kyu-Nam sostiene di occupare la carica di direttore del dipartimento Riassicurazione della KNIC, e che la riassicurazione è un’attività condotta dalla KNIC in Europa.

244    Peraltro, come emerge dai precedenti punti 235 e 236, le persone che occupano posti presso la KNIC possono essere considerate coinvolte nella generazione di valuta estera descritta nei motivi controversi riguardanti la KNIC ZD e la KNIC.

245    Alla luce di quanto precede, i motivi dell’inserimento del sig. Sin Kyu-Nam non sono viziati da errore di valutazione.

246    Per quanto riguarda il sig. Pak Chun-San, egli è stato designato dai primi atti impugnati in ragione della sua qualità di capo dipartimento della sede della KNIC a Pyongyang ed ex rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC GmbH, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

247    Il sig. Pak Chun-San afferma di aver lavorato presso la KNIC ZD dal settembre 2005 al gennaio 2009. Egli continuerebbe a lavorare per la KNIC, ma non sarebbe un rappresentante della KNIC ZD. Inoltre, egli non sarebbe «capo dipartimento della sede della KNIC a Pyongyang», in quanto il capo dipartimento sarebbe il direttore generale, mentre il ricorrente sarebbe solo direttore del dipartimento.

248    A tal riguardo, occorre rilevare che risulta dalla delega di potere dell’8 agosto 2006, che figura all’allegato B.6 del controricorso della Commissione, che il sig. Pak Chun-San è stato nominato rappresentante principale autorizzato della KNIC ad Amburgo. Risulta inoltre dai documenti figuranti all’allegato B.8 del controricorso della Commissione che il sig. Pak Chun-San ha ricevuto la delega del potere di rappresentanza della KNIC ZD e che la sua firma è stata certificata conforme con atto notarile dell’11 luglio 2008 ad Amburgo. Inoltre, nella sua testimonianza del 10 settembre 2015, di cui all’allegato A.8 al ricorso, egli non contesta di essere stato il rappresentante principale della KNIC ZD e della KNIC stessa in Germania dal settembre 2005 al gennaio 2009. In tale testimonianza del 2015 egli afferma altresì di aver occupato, dopo il suo ritorno in Germania, in cui operava in qualità di rappresentante della «KNIC Germania», un posto dirigenziale importante all’interno della KNIC a Pyongyang. In una deposizione successiva, egli sostiene di essere andato in pensione anticipatamente nel dicembre 2015, senza tuttavia suffragare la sua affermazione con alcuna prova documentale.

249    Infine, il fatto che egli abbia cessato di svolgere la funzione di rappresentante della KNIC ad Amburgo non significa che egli non sia legato alle attività della KNIC ZD o della KNIC.

250    Innanzitutto, come risulta dall’allegato A 8 del ricorso, il sig. Pak Chun-San riconosce e conferma non solo di aver esercitato funzioni all’interno della KNIC ZD, ma di aver anche in seguito occupato un posto dirigenziale importante all’interno della KNIC a Pyongyang. La veridicità dei motivi sui quali si basa l’inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi non può essere messa in discussione.

251    Inoltre, il sig. Pak Chun-San indica, all’allegato 4 della lettera del 21 luglio 2016 presentata al Tribunale, di aver ricoperto cariche nel dipartimento Riassicurazione della KNIC, e che la riassicurazione è un’attività condotta dalla KNIC in Europa.

252    Ancora, come emerge dai precedenti punti 235 e 236, le persone che occupano posti presso la KNIC possono essere considerate coinvolte nella generazione di valuta estera descritta nei motivi controversi riguardanti la KNIC ZD e la KNIC.

253    I motivi dell’iscrizione del sig. Pak Chun-San non sono pertanto viziati da un errore di valutazione.

254    Infine, per quanto riguarda il sig. So Tong Myong, egli è stato designato dai primi atti impugnati in ragione della sua qualità di amministratore delegato della KNIC GmbH, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

255    Il sig. So Tong Myong sostiene di aver lasciato la KNIC nel 2014 e di non avere più alcun rapporto con tale società. Egli non avrebbe mai agito come amministratore delegato della KNIC ZD. L’asserzione secondo la quale egli è «Amministratore delegato della KNIC [ZD] di Amburgo che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC» sarebbe errata.

256    A tal proposito, sulla base dei documenti presentati al Tribunale, si può affermare che, tra il 1o ottobre 2007 e il mese di maggio 2012, il sig. So Tong Myong era menzionato in diversi documenti in qualità di presidente-direttore della KNIC. Tale circostanza, non contestata dall’interessato, è, inoltre, confermata dalla sua testimonianza, figurante all’allegato A.9 del ricorso, in cui ha precisato che il suo mandato di presidente della KNIC è durato dal 2007 all’ottobre 2014.

257    Del resto, l’affermazione del sig. So Tong Myong secondo cui egli avrebbe abbandonato la KNIC nel 2014 è contraddetta dall’estratto del registro delle imprese dell’Amtsgericht Hamburg (Tribunale distrettuale di Amburgo) del 16 marzo 2016, prodotto dalla Commissione, da cui risulta che l’interessato, in tale data, era ancora presidente in carica della KNIC. Le contestazioni del valore probatorio dell’estratto del registro non possono essere accolte poiché il sig. So Tong Myong non ha presentato alcun elemento di prova tranne la propria testimonianza.

258    Orbene, com’è stato precedentemente ricordato, secondo giurisprudenza costante, per l’attività della Corte e del Tribunale vale il principio della libera valutazione delle prove e soltanto l’attendibilità delle prove prodotte è decisiva per la valutazione delle stesse. Inoltre, per valutare l’efficacia probatoria di un documento si deve verificare la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta e considerare, in particolare, la provenienza del documento, le circostanze in cui esso è stato elaborato, il suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile. (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, Shell Petroleum e a./Commissione, T‑343/06, EU:T:2012:478, punto 161 e giurisprudenza citata).

259    Si deve osservare che la testimonianza del sig. So Tong Myong è stata fatta specificamente per il presente ricorso e che, essendo effettuata dalla persona oggetto delle misure restrittive di cui trattasi, tale testimonianza ha solo scarso valore probatorio.

260    Ciò vale in particolare quando una testimonianza è contraddetta da un documento pubblico, presentato dalla Commissione, come l’estratto del registro delle imprese di Amburgo.

261    I motivi dell’inserimento del sig. So Tong Myong non sono pertanto viziati da un errore di valutazione.

262    In tale situazione, si deve ritenere che i collegamenti, l’esercizio delle funzioni e le azioni in questione, quali risultano dai primi motivi riguardanti i ricorrenti nella causa T‑533/15, sono stati sufficientemente dimostrati e non sono stati contraddetti in maniera circostanziata da parte di tali ricorrenti.

263    Si deve quindi respingere il presente motivo.

–       Sul terzo motivo, vertente sulla violazione della protezione dei dati

264    Con il loro terzo motivo, i ricorrenti nella causa T‑533/15 fanno valere, in sostanza, la violazione degli articoli 4, 10, 14 e 16 del regolamento n. 45/2001.

265    A questo proposito, occorre rilevare che, pur limitandosi ad elencare le disposizioni del regolamento n. 45/2001 nonché i passaggi del parere del Garante europeo della protezione dei dati, i ricorrenti nella causa T‑533/15 sostengono, in sostanza, che il Consiglio e la Commissione hanno pubblicato dati inesatti. In tal modo il Consiglio e la Commissione avrebbero lasciato intendere che i ricorrenti nella causa T‑533/15 hanno partecipato ad attività illecite connesse allo sviluppo illegale di armi di distruzione di massa.

266    A questo proposito, basti constatare che alla luce dell’esame del secondo motivo del presente ricorso, i primi motivi riguardanti i ricorrenti nella causa T‑533/15 non sono viziati da errore di valutazione e che, di conseguenza, il Consiglio e la Commissione non hanno pubblicato dati inesatti suggerendo una partecipazione dei ricorrenti ad attività illecite.

267    Conseguentemente, il presente motivo non può essere accolto.

268    In ogni caso, tale motivo è inconferente.

269    Infatti, anche supponendo che il Consiglio abbia trattato dati personali riguardanti i ricorrenti nella causa T‑533/15 in modo non conforme al regolamento n. 45/2001, tale circostanza non potrebbe portare all’annullamento dei primi atti impugnati. Per contro, se i ricorrenti nella causa T‑533/15 riuscissero a provare l’esistenza di un tale trattamento, potrebbero invocare la violazione di detto regolamento, nell’ambito di un’azione risarcitoria (v., in tal senso, sentenze del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio, T‑720/14, EU:T:2016:689, punto 140, e del 22 novembre 2017, HD/Parlamento, T‑652/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:828, punti 33 e 34).

270    Ciò considerato, il presente motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

–       Sul quarto motivo, vertente sulla violazione sproporzionata dei diritti fondamentali

271    Con il loro quarto motivo, i ricorrenti nella causa T‑533/15 fanno valere una limitazione sproporzionata del diritto di proprietà e della libertà d’impresa ai sensi dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali nonché del diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della reputazione ai sensi dell’articolo 8 della CEDU.

272    Secondo i ricorrenti nella causa T‑533/15, l’inserimento de loro nome negli elenchi in questione non avrebbe alcuno scopo utile, anche se fosse opportuno inserire la KNIC ZD stessa. Essi non sosterrebbero la KNIC ZD, né contribuirebbero a generare introiti. Al di fuori del sig. Kang Song‑Sam, detti ricorrenti non rappresenterebbero la KNIC ZD. In tali condizioni, si tratterebbe chiaramente di una restrizione sproporzionata della loro libertà.

273    Il Consiglio e la Commissione contestano tali argomenti.

274    In primo luogo, nell’ipotesi in cui, con tale motivazione molto generale, i ricorrenti nella causa T‑533/15 contestino la proporzionalità dei criteri di inserimento adducendo che l’inclusione del loro nome negli elenchi di cui trattasi e il danno arrecato dai primi atti impugnati sono sproporzionati rispetto agli obiettivi di tali atti, è sufficiente constatare che i ricorrenti nella causa T‑533/15 non hanno invocato alcuna eccezione di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nei confronti dei criteri di inserimento.

275    Orbene, i ricorrenti nella causa T‑533/15 non possono contestare la proporzionalità dei criteri di inserimento senza invocare la loro illegittimità per mezzo di un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 20 febbraio 2013, Melli Bank/Consiglio, T‑492/10, EU:T:2013:80, punti 58 e 59, e del 20 marzo 2013, Bank Saderat/Consiglio, T‑495/10, non pubblicata, EU:T:2013:142, punti da 53 a 59).

276    Inoltre, e in ogni caso, occorre sottolineare che gli argomenti dedotti dai ricorrenti nella causa T‑533/15 nell’ambito del presente motivo non possono rimettere in discussione la legittimità dei criteri di inserimento in questione. Infatti, tali argomenti sono fondati su circostanze specifiche a tali ricorrenti, in quanto essi sono stati formulati con riferimento alla loro situazione concreta e si basano sul danno asserito che l’inserimento del loro nome negli elenchi in questione avrebbe causato e non sull’assenza di proporzionalità di detti criteri in quanto tali.

277    In secondo luogo, i ricorrenti nella causa T‑533/15 fondano la loro argomentazione sul fatto che la KNIC ZD non produce alcun reddito per la Repubblica popolare democratica di Corea e che essi non sosterrebbero la KNIC ZD, né contribuirebbero a generare introiti. A tal riguardo, occorre rilevare che risulta dall’esame del secondo motivo nell’ambito del presente ricorso che i primi motivi concernenti i ricorrenti nella causa T‑533/15 derivano dal fatto che essi agivano per conto o sotto la direzione della KNIC e, quindi, non sono viziati da errore di valutazione.

278    Pertanto, il presente motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul ricorso nella causa T533/15 per quanto riguarda i secondi atti impugnati e la decisione 2016/849

279    Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 27 maggio e il 3 giugno 2016, i ricorrenti nella causa T‑533/15 hanno adattato il ricorso al fine di ricomprendervi anche l’annullamento dei secondi atti impugnati e della decisione 2016/849, nella parte a loro afferente.

280    Quando hanno adattato il ricorso al fine di considerare i secondi atti impugnati, i ricorrenti nella causa T‑533/15 hanno mantenuto i quattro motivi dedotti nei confronti dei primi atti impugnati, pur presentando alcune argomentazioni aggiuntive attinenti in particolare al fatto che il Consiglio, nei secondi atti impugnati, aveva parzialmente modificato i motivi sui quali si basava l’inserimento del loro nome negli elenchi in questione. Quando hanno adattato il ricorso al fine di ricomprendervi anche la decisione 2016/849, i ricorrenti nella causa T‑533/15 hanno mantenuto i quattro motivi invocati in precedenza, senza presentare argomenti aggiuntivi.

281    Si deve osservare che, con i secondi atti impugnati, le voci e i motivi riguardanti i ricorrenti nella causa T‑533/15 sono stati leggermente modificati senza che i criteri di inserimento applicabili siano stati cambiati. Per quanto riguarda la decisione 2016/849, sui criteri di inserimento delle persone fisiche, va osservato che essi sono stati leggermente modificati, senza che tali modifiche redazionali possano tuttavia incidere sul merito dell’analisi. Inoltre, i motivi di inserimento dedotti nella decisione 2016/849 nei confronti dei ricorrenti nella causa T‑533/15 sono in sostanza identici a quelli dedotti nei secondi atti impugnati.

282    In tale contesto, il Tribunale ritiene che, tenuto conto delle lievi differenze tra i motivi controversi, occorre esaminare congiuntamente il ricorso nella parte in cui è diretto contro i secondi atti impugnati e la decisione 2016/849.

–       Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

283    Per quanto riguarda le modifiche apportate ai motivi che riguardano i ricorrenti nella causa T‑533/15, questi ultimi sostengono che la cancellazione del nome della KNIC GmbH dagli elenchi di cui trattasi e la modifica dei motivi che giustificano l’inserimento del loro nome negli atti impugnati costituiscono un implicito riconoscimento da parte del Consiglio e della Commissione del fatto che la designazione della KNIC GmbH era errata e che i motivi addotti per giustificare la designazione delle persone oggetto dei primi atti impugnati non erano adeguati. Secondo i ricorrenti nella causa T‑533/15, nonostante la modifica dei motivi, questi ultimi rimangono poco chiari.

284    Secondo i ricorrenti nella causa T‑533/15, i secondi atti impugnati non contengono alcuna informazione tale da consentire loro di comprendere su quale base si sostiene che essi possano influire sulle azioni della KNIC generando ingenti introiti in valuta estera che possono contribuire ai programmi di armamenti della Repubblica popolare democratica di Corea.

285    Il Consiglio e la Commissione contestano tali affermazioni.

286    Nel caso di specie, è giocoforza constatare che i secondi e terzi motivi riguardanti i ricorrenti nella causa T‑533/15 e presenti nei secondi atti impugnati e nella decisione 2016/846 soddisfano pienamente l’obbligo di motivazione quale interpretato dalla giurisprudenza richiamata in precedenza.

287    I secondi e terzi motivi riguardanti i ricorrenti nella causa T‑533/15, pur soddisfacendo i criteri di inserimento e i criteri di inserimento modificati, identificano in modo chiaro e comprensibile le funzioni di tali persone presso la KNIC ZD o presso la KNIC nonché le azioni loro addebitate presso la KNIC.

288    Peraltro, né i secondi né i terzi motivi riguardanti i ricorrenti nella causa T‑533/15 contengono un riferimento errato alla KNIC GmbH. Pertanto, gli argomenti dei ricorrenti nella causa T‑533/15 che fanno riferimento sia all’inserimento della KNIC GmbH sia alla problematica della natura dei motivi riguardanti la KNIC sono inconferenti. Infine, il nome del sig. Kang Song-Sam è scritto correttamente, contrariamente a quanto affermato da quest’ultimo.

289    In tali circostanze, si deve constatare che la lettura dei motivi indicati nei secondi atti impugnati e nella decisione 2016/849 ha consentito ai ricorrenti nella causa T‑533/15 di comprendere che i loro nomi sono stati mantenuti negli elenchi di cui trattasi in virtù delle loro funzioni presso la KNIC, il che è confermato dal fatto che, nell’ambito del secondo motivo, essi contestano proprio la fondatezza del ragionamento seguito dal Consiglio a tale riguardo. Peraltro, dal momento che le ragioni della scelta del Consiglio sono state chiaramente indicate nei secondi atti impugnati e nella decisione 2016/849, il Tribunale è in grado di valutarne la fondatezza.

290    Pertanto occorre respingere il presente motivo.

–       Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

291    I ricorrenti nella causa T‑533/15 sostengono che i motivi addotti nei secondi atti impugnati non sono sufficienti per inserire i loro nomi negli elenchi in questione. In particolare, il sig. So Tong Myong avrebbe lasciato la KNIC nel 2014 e non avrebbe più alcun rapporto con tale società. L’affermazione secondo la quale egli è «presidente» della KNIC sarebbe errata. Se l’intenzione era di designarlo sulla base di un ruolo precedente, spetterebbe al Consiglio spiegare le ragioni per cui tale nomina sarebbe ancora opportuna e giustificata.

292    Peraltro, secondo i ricorrenti nella causa T‑533/15 i motivi dedotti nei loro confronti si limitano, salvo per quanto riguarda il sig. So Tong Myong, alla constatazione secondo la quale dette persone lavorano per la KNIC. Orbene, ciò non sarebbe sufficiente alla luce dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2013/183. Sarebbe spettato al Consiglio dimostrare tramite prove chiare e precise, che ciascuno di essi era in grado di influenzare la KNIC nello svolgimento delle sue attività, il che avrebbe giustificato l’inserimento del loro nome negli elenchi in questione.

293    In risposta agli argomenti secondo i quali i sigg. So Tong Myong e Pak Chun‑San sono andati in pensione e non esercitano più alcuna funzione all’interno della KNIC, il primo già prima dell’adozione dei primi atti impugnati e il secondo a seguito di tali atti, il Consiglio rileva che tali argomenti sono contraddetti dalle informazioni in suo possesso relative ai ricorrenti nella causa T‑533/15 e che sono state loro comunicate (v. allegati B.1, B.2, B.3 e B.4 del controricorso). Inoltre, secondo il Consiglio, il semplice fatto che tali persone sostengano di essere andate in pensione non significa che ciò sia effettivamente avvenuto. Infine, anche se fossero ufficialmente in pensione, ciò non significherebbe che esse non possono più agire in nome della KNIC, la cui sede è in Corea del Nord.

294    Per quanto riguarda i sigg. Kim Il‑Su, Kang Song‑Sam, Choe Chun‑Sik e Sin Kyu‑Nam, il Consiglio sottolinea che, secondo le informazioni che sono all’origine del loro inserimento e che figurano negli allegati B.1, B.2, B.3 e B.4 del controricorso, il nome di tali persone non è stato inserito nell’elenco per il solo motivo che essi erano alle dipendenze della KNIC, ma perché agivano in nome di tale entità o sotto la sua direzione.

295    Secondo la Commissione, il fatto che alcuni soggetti, per i quali è dimostrato che occupavano cariche importanti all’interno dell’unica compagnia di assicurazione della Corea del Nord, sostengano di essere andati in pensione, anticipata o meno, a seguito delle sanzioni applicate, senza presentare la minima prova al riguardo, non è sufficiente a contraddire l’ipotesi secondo cui tali persone agiscono per conto o sotto la direzione della KNIC. La Commissione contesta la veridicità delle affermazioni relative al pensionamento del sig. So Tong Myong e alla cessazione delle funzioni del sig. Pak Chun‑San.

296    In conclusione, secondo la Commissione, i ricorrenti nella causa T‑533/15 con le loro testimonianze suffragano i motivi del loro inserimento.

297    In primo luogo, per quanto riguarda le contestazioni riguardanti l’insufficienza delle prove circa l’esercizio delle funzioni all’interno della KNIC, occorre constatare che le informazioni pertinenti presentate dal Consiglio costituiscono prove del carattere circostanziato dei secondi e terzi motivi riguardanti i ricorrenti nella causa T‑533/15. In particolare, l’allegato B.3 contiene la descrizione dettagliata delle funzioni svolte dai ricorrenti nella causa T‑533/15 presso la KNIC. La Commissione ha presentato altresì al Tribunale certificati ufficiali, tra cui lettere di nomina. Questi ultimi documenti si riferiscono principalmente al periodo precedente l’adozione dei secondi atti impugnati.

298    Così, per quanto riguarda il sig. Kim Il-Su, egli è identificato dai secondi e terzi motivi riguardanti i ricorrenti nella causa T‑533/15 in quanto quadro all’interno del dipartimento Riassicurazione della KNIC, impiegato nella sede di Pyongyang ed ex rappresentante principale autorizzato della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

299    A tal proposito, occorre ricordare che, dalla valutazione della legittimità dei primi atti impugnati, emerge che i motivi di inserimento del nome del sig. Kim Il-Su in tali atti, vale a dire la sua qualità di rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC ad Amburgo, designata dall’Unione, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC, non erano viziati da errore. Inoltre, nella sua testimonianza, figurante all’allegato A.4 al ricorso nonché all’allegato 9 alla lettera del 21 luglio 2016, egli non contesta – ma, al contrario, conferma – di aver assunto nel 2009 la funzione di rappresentante, assicurata in precedenza dal sig. Pak Chun-San, e di averla esercitata dal gennaio 2009 al gennaio 2015. Infine, tale circostanza è analogamente confermata dall’estratto del registro delle imprese datato 16 marzo 2016, presentato dalla Commissione nell’allegato F.1 delle sue osservazioni sulla memoria di adattamento, da cui risulta che il sig. Kim Il-Su figurava in tale registro come la persona abilitata a rappresentare la KNIC ZD. Le contestazioni relative a tale estratto non possono essere accolte, posto che esse risultano e si basano unicamente sulla testimonianza del sig. Kim Il-Su.

300    Peraltro, il sig. Kim Il-Su, nella sua testimonianza, figurante all’allegato 8 della lettera del 21 luglio 2016, conferma di aver esercitato la funzione di manager nel dipartimento Riassicurazione della KNIC dopo il suo ritorno in Germania.

301    Infine, il fatto che egli abbia cessato di esercitare la funzione di rappresentante della KNIC ad Amburgo non significherebbe che egli non sia legato alle attività della KNIC ZD.

302    Infatti, da un lato, risulta dai punti precedenti che il sig. Kim Il-Su non solo ha esercitato funzioni all’interno della KNIC ZD, ma egli ha anche successivamente occupato un posto dirigenziale importante all’interno del dipartimento Riassicurazione della KNIC a Pyongyang, essendo la riassicurazione un’attività condotta dalla KNIC in Europa. La veridicità dei motivi sui quali si basa l’inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi non può essere messa in discussione.

303    Dall’altro lato, come emerge dai precedenti punti 235 e 236, le persone che occupano posti presso la KNIC possono essere considerate coinvolte nella generazione di valuta estera descritta nei motivi controversi riguardanti la KNIC ZD e la KNIC.

304    I motivi dell’iscrizione del nome del sig. Kim Il-Su negli elenchi controversi non sono pertanto viziati da errore di valutazione.

305    Quanto alla situazione del sig. Kang Song-Sam, egli è stato identificato nei secondi atti impugnati come ex rappresentante autorizzato della KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per nome, per conto o sotto la direzione di KNIC.

306    A tal proposito, si deve ricordare che emerge dalla valutazione di legittimità dei primi atti impugnati che i motivi di inserimento del nome del sig. Kang Song‑Sam in tali atti, vale a dire la sua qualità di rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC ad Amburgo, entità designata dall’Unione, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC, non erano viziati da errore. Pertanto, l’inserimento del suo nome negli elenchi in esame per il fatto di essere l’ex rappresentante autorizzato della KNIC ad Amburgo non può essere rimesso in discussione.

307    Inoltre, gli elementi contenuti nelle testimonianze prodotte dal sig. Kang Song‑Sam ai fini del procedimento giurisdizionale non smentiscono la fondatezza di tali motivi. Pertanto, egli indica nella sua testimonianza, figurante all’allegato A.5 del ricorso, che egli è «attualmente impiegato, in qualità di rappresentante della [KNIC], nella succursale di Amburgo, Germania». Egli occuperebbe tale carica dal dicembre 2013 e sarebbe subentrato al sig. Sin Kyu-Nam. Inoltre, nella sua testimonianza, figurante all’allegato 7 della lettera del 21 luglio 2016 presentata al Tribunale, il sig. Kang Song-Sam afferma di occupare il posto di manager nel dipartimento Riassicurazione. I motivi del suo inserimento non sono quindi viziati da errore di valutazione.

308    Per quanto riguarda il sig. Choe Chun-Sik, egli è stato identificato come direttore del dipartimento Riassicurazione della KNIC, presso la sede di Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.

309    A tal riguardo, si deve rilevare che, nei successivi adattamenti del ricorso in data 27 maggio e 3 giugno 2016, il sig. Choe Chun-Sik fa valere che egli non è mai stato un rappresentante della KNIC ZD, che doveva iniziare a lavorare per la società nel febbraio 2015, ma che la sua domanda di visto è stata rifiutata e che l’affermazione secondo la quale egli è rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC ZD, entità designata dall’Unione, che agisce in nome o sotto la direzione della KNIC, è inesatta. Orbene, tali argomenti non possono rimettere in discussione il motivo dell’inserimento del nome del sig. Choe Chun-Sik negli elenchi controversi, vale a dire, il fatto che egli è direttore del dipartimento Riassicurazione della KNIC, presso la sede di Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

310    Inoltre, lo stesso sig. Choe Chun-Sik conferma di essere legato alla KNIC. Pertanto, egli riconosce nella sua testimonianza, figurante all’allegato A.6 del ricorso, che, nel gennaio 2015, la KNIC gli ha chiesto di diventare il principale rappresentante della succursale di Amburgo, in sostituzione del rappresentante precedente, il sig. Kim Il-Su. Dall’insieme delle testimonianze del sig. Choe Chun-Sik risulta che egli è direttore del dipartimento Riassicurazione della KNIC a Pyongyang. I motivi del suo inserimento non sono quindi viziati da un errore di valutazione.

311    Per quanto riguarda il sig. Sin Kyu-Nam, egli è stato identificato come direttore del dipartimento Riassicurazione della KNIC, presso la sede di Pyongyang e come ex rappresentante autorizzato della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione di essa.

312    A tal proposito, occorre ricordare che risulta dalla valutazione della legittimità dei primi atti impugnati che i motivi di inserimento del nome del sig. Sin Kyu-Nam in tali atti, vale a dire la sua qualità di capo dipartimento presso la sede della KNIC a Pyongyang ed ex rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC ad Amburgo e il fatto di aver agito per conto e sotto la direzione della KNIC, non erano viziati da errore. Pertanto, l’inserimento del suo nome negli elenchi in esame per il fatto di essere l’ex rappresentante autorizzato della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC, non può essere rimesso in discussione.

313    Come risulta dalla memoria di adattamento delle conclusioni del 27 maggio 2016, il sig. Sin Kyu-Nam non contesta di aver lavorato presso la KNIC ZD dal giugno 2008 al novembre 2013 e di aver poi lavorato presso la sede della KNIC a Pyongyang.

314    Inoltre, è giocoforza constatare che tali fatti sono confermati dal sig. Sin Kyu‑Nam. Egli dichiara, infatti, nella sua testimonianza, figurante all’allegato A.7 del ricorso, di aver ricoperto la carica di rappresentante presso la succursale della KNIC ad Amburgo dal giugno 2008 al novembre 2013. Inoltre, come risulta dall’allegato 5 della lettera del 21 luglio 2016 presentata al Tribunale, il sig. Sin Kyu‑Nam riconosce e conferma non solo di avere esercitato tali funzioni all’interno della KNIC ZD, ma anche di avere in seguito ricoperto la carica di direttore del dipartimento Riassicurazione della KNIC. I motivi del suo inserimento non sono quindi viziati da errore di valutazione.

315    Per quanto riguarda il sig. Pak Chun-San, egli è stato identificato in quanto direttore del dipartimento Riassicurazione della KNIC, in carica presso la sede di Pyongyang almeno fino al dicembre 2015, ed ex rappresentante principale autorizzato della KNIC ad Amburgo, che continua ad agire in nome, per conto o sotto la direzione della KNIC.

316    A tal proposito, si deve innanzitutto ricordare che emerge dalla valutazione di legittimità dei primi atti impugnati, di cui ai precedenti punti da 248 a 252, che i motivi di inserimento del nome del sig. Pak Chun‑San in tali atti, vale a dire la sua qualità di capo dipartimento della sede della KNIC a Pyongyang e di ex rappresentante plenipotenziario autorizzato della KNIC ad Amburgo, entità designata dall’Unione, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC, non erano viziati da errore.

317    Occorre rilevare inoltre che il sig. Pak Chun-San, limitandosi a sostenere che egli non è «capo dipartimento della sede della KNIC a Pyongyang», non contesta di aver lavorato nella sede di Pyongyang, almeno fino a dicembre 2015.

318    Peraltro, occorre rilevare che l’affermazione del sig. Pak Chun-San, secondo cui egli ha lasciato la carica prima dell’adozione dei secondi atti impugnati e della decisione 2016/849, non si basa su alcuna prova documentale, anche se il ricorrente è la persona maggiormente in grado di presentare degli elementi che confutano i motivi del proprio inserimento.

319    Orbene, nel caso di specie, non può ritenersi dimostrato che il sig. Pak Chun-San non lavora più alla KNIC esclusivamente sulla base di testimonianze fatte specificamente per il presente ricorso e rese dalla persona oggetto delle misure restrittive di cui trattasi.

320    Inoltre, il sig. Pak Chun-San ha avuto, per molti anni, legami significativi con la KNIC. Infatti, dal fascicolo risulta che la KNIC ha fatto regolarmente ricorso al sig. Pak Chun-San per coprire posizioni chiave e che quest’ultimo ha lì iniziato una lunga carriera durante la quale ha cumulato varie funzioni importanti in quanto direttore presso il dipartimento Riassicurazione della KNIC ed ex rappresentante principale autorizzato della KNIC ad Amburgo.

321    Alla luce di tali elementi, non può ritenersi dimostrato, in assenza di qualsiasi elemento di prova, che egli non ha più alcun rapporto con la KNIC.

322    I motivi del suo inserimento non sono quindi viziati da errore di valutazione.

323    Per quanto riguarda il sig. So Tong Myong, egli è stato identificato in qualità di presidente della KNIC, che agisce per conto o sotto la direzione della stessa.

324    A tal proposito, dai documenti presentati al Tribunale emerge che, tra il 1o ottobre 2007 e il maggio 2012, il sig. So Tong Myong era indicato in qualità di presidente-direttore della KNIC. Tale circostanza è stata confermata dalla sua testimonianza, figurante all’allegato A.9 del ricorso, in cui ha precisato che il suo mandato di presidente della KNIC è durato dal 2007 all’ottobre 2014.

325    Per quanto concerne gli argomenti esposti dal sig. So Tong Myong il quale afferma di essere andato in pensione nell’ottobre 2014, occorre rilevare che la Commissione produce un estratto del registro delle imprese dell’Amtsgericht Hamburg (Tribunale distrettuale di Amburgo) datato 16 marzo 2016, dal quale emerge che quest’ultimo era ancora presidente in carica della KNIC in quella data.

326    È vero che nell’allegato 2 della lettera del 21 luglio 2016 presentata al Tribunale il sig. So Tong Myong sottolinea che tale informazione è stata esatta solamente tra il 2010 e il 2014, anno in cui egli è andato in pensione.

327    Tuttavia, com’è stato precedentemente indicato, per l’attività della Corte e del Tribunale vale il principio della libera valutazione delle prove e soltanto l’attendibilità delle prove prodotte è decisiva per la valutazione delle stesse. Inoltre, per valutare l’efficacia probatoria di un documento si deve verificare la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta e considerare, in particolare, la provenienza del documento, le circostanze in cui esso è stato elaborato, il suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, Shell Petroleum e a./Commissione, T‑343/06, EU:T:2012:478, punto 161 e giurisprudenza citata).

328    Si deve osservare che la testimonianza del sig. So Tong Myong è stata fatta specificamente per il presente ricorso e che, essendo effettuata dalla persona oggetto delle misure restrittive di cui trattasi, tale testimonianza ha solo scarso valore probatorio, contrariamente a un documento pubblico quale l’estratto del registro delle imprese.

329    Tenuto conto sia dell’assenza di prova documentale fornita dal sig. So Tong Myong sia della funzione di presidente della KNIC di quest’ultimo, non può ritenersi dimostrato che egli non abbia più alcun rapporto con la KNIC e che non agisca in nome o per conto o sotto la direzione della stessa.

330    I motivi del suo inserimento non sono quindi viziati da errore di valutazione.

331    Alla luce di quanto precede, il Consiglio e la Commissione hanno potuto validamente considerare, al momento dell’adozione dei secondi atti impugnati e della decisione 2016/849, che i ricorrenti nella causa T‑533/15 hanno operato sempre per conto o sotto la direzione di KNIC.

332    In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti nella causa T‑533/15 relativo alla mancanza di prove della loro capacità di influenzare le attività della KNIC, è sufficiente rilevare che essi rientrano nell’ambito di un criterio di inserimento che considera «le persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della decisione 2013/183, nonché «le persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione», ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2016/849.

333    Alla luce dei criteri di inserimento e dei criteri di inserimento modificati, la cui legittimità non è stata messa in discussione dai ricorrenti nella causa T‑533/15, essi rientrano nella categoria delle persone che agiscono per conto o sotto la direzione dell’entità designata, la quale può essere coinvolta nella produzione di denaro che può contribuire alle attività della Repubblica popolare democratica di Corea connesse alla proliferazione nucleare.

334    In tali circostanze, tale criterio non richiede necessariamente che i ricorrenti nella causa T‑533/15 siano le persone che decidono sul trasferimento dei beni finanziari che possono contribuire alle attività della Repubblica popolare democratica di Corea legate alla proliferazione nucleare né che essi siano in grado di influenzare tale trasferimento. Per contro, essi devono mantenere un legame con l’attività presa in considerazione nei motivi contestati, letti alla luce dei criteri in questione, vale a dire il fatto di generare entrate in valuta estera che possono contribuire ai programmi nucleari della Repubblica popolare democratica di Corea.

335    Infatti, il Tribunale ha già dichiarato che una persona che esercita funzioni che le conferiscono un potere di direzione su un’entità colpita da misure restrittive può, in linea generale, essere considerata essa stessa implicata nelle attività che hanno giustificato l’adozione delle misure restrittive riguardanti l’entità in questione (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2013, Nabipour e a./Consiglio, T‑58/12, non pubblicata, EU:T:2013:640, punto 110, e del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio, T‑307/12 e T‑408/13, EU:T:2014:926, punto 143).

336    Per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti nella causa T‑533/15 fondato sulla sentenza del 12 dicembre 2013, Nabipour e a./Consiglio, (T‑58/12, non pubblicata, EU:T:2013:640), occorre osservare che, contrariamente al quadro giuridico applicabile alla presente causa, nella sentenza del 12 dicembre 2013, Nabipour e a./Consiglio, T‑58/12, non pubblicata, EU:T:2013:640), l’inserimento del nome della parte ricorrente negli elenchi si basava su criteri diversi da quelli in esame. Se in tale sentenza era stato richiesto che le persone fisiche a cui si applicavano le misure restrittive avessero un legame con le attività di proliferazione nucleare, nel caso di specie è semplicemente richiesto che le persone fisiche a cui si applicano le misure restrittive siano legate all’attività di prestazione di servizi finanziari o al trasferimento di fondi, beni o risorse economiche che possono contribuire ai programmi nucleari della Repubblica popolare democratica di Corea, senza che sia necessario che tali persone siano specificamente legate alle attività di proliferazione nucleare.

337    Di conseguenza, nel caso di specie, né i criteri né i motivi controversi sui quali è basato l’inserimento del nome dei ricorrenti nella causa T‑533/15 negli elenchi controversi richiedono che sia dimostrato un legame tra l’interessato e l’entità che opera nel settore della proliferazione nucleare, ma esigono che sia dimostrato un legame tra la persona interessata e l’entità che fornisce o assicura il trasferimento di beni finanziari che possono contribuire ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea, legati alle attività di proliferazione nucleare.

338    Nel caso di specie, tutti i ricorrenti nella causa T‑533/15, come risulta dai precedenti punti da 298 a 331, hanno svolto funzioni dirigenziali presso la KNIC. Il sig. Kim Il-Su è dirigente del dipartimento Riassicurazione della KNIC ed ex rappresentante principale autorizzato della KNIC ad Amburgo. Il sig. Kang Song‑Sam è l’ex rappresentante autorizzato della KNIC ad Amburgo e occupa il posto di manager nel dipartimento Riassicurazione della KNIC. Il sig. Choe Chun-Sik è direttore del dipartimento Riassicurazione della KNIC. Il sig. Sin Kyu-Nam è direttore del dipartimento Riassicurazione della KNIC ed ex rappresentante autorizzato della KNIC ad Amburgo. Il sig. Pak Chun-San era direttore presso il dipartimento Riassicurazione della KNIC ed ex rappresentante principale della KNIC ad Amburgo. Il sig. So Tong Myong era il presidente della KNIC. Pertanto, si deve ritenere che i rispettivi ruoli nell’attività di riassicurazione della KNIC, come dirigente all’interno del dipartimento Riassicurazione della KNIC, direttore di tale dipartimento o presidente della KNIC, sono sufficienti per sostenere, da un lato, che, agendo per conto della KNIC o sotto la sua direzione, essi hanno un legame con l’attività della KNIC di generazione di valuta estera e, dall’altro, che non è necessario basarsi, oltre alla verifica dell’esattezza dei secondi e terzi motivi concernenti i ricorrenti nella causa T‑533/15, sugli indizi riguardanti le loro azioni individuali al fine di dimostrare che sono stati designati in conformità ai criteri di inserimento stabiliti.

339    Ciò considerato, il presente motivo va pertanto respinto nella sua interezza.

–       Sul terzo motivo, vertente sulla violazione della protezione dei dati

340    Con il loro terzo motivo, i ricorrenti nella causa T‑533/15 sostengono, in sostanza, la violazione degli articoli 4, 10, 14 e 16 del regolamento n. 45/2001.

341    A questo proposito occorre rilevare che, pur limitandosi ad elencare le disposizioni del regolamento n. 45/2001, nonché i passaggi di un parere del Garante europeo della protezione dei dati, i ricorrenti nella causa T‑533/15 sostengono, in sostanza, che il Consiglio e la Commissione hanno pubblicato dati inesatti. In tal modo il Consiglio e la Commissione avrebbero lasciato intendere che i ricorrenti nella causa T‑533/15 hanno partecipato ad attività illecite legate allo sviluppo illegale di armi di distruzione di massa.

342    A questo proposito, basti constatare che alla luce dell’esame del secondo motivo del presente ricorso, i secondi e terzi motivi riguardanti i ricorrenti nella causa T‑533/15 non sono viziati da errore di valutazione e che, di conseguenza, il Consiglio e la Commissione non hanno pubblicato dati inesatti suggerendo una partecipazione dei ricorrenti ad attività illecite.

343    Conseguentemente, il presente motivo non può essere accolto.

344    In ogni caso, tale motivo è inconferente.

345    Infatti, anche supponendo che il Consiglio e la Commissione abbiano trattato dati personali relativi ai ricorrenti in modo non conforme al regolamento n. 45/2001, tale circostanza non potrebbe portare all’annullamento dei secondi atti impugnati e della decisione 2016/849. Per contro, se i ricorrenti potessero provare l’esistenza di un tale trattamento, potrebbero invocare la violazione di detto regolamento, nell’ambito di un’azione risarcitoria (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio, T‑720/14, EU:T:2016:689, punto 140, e del 22 novembre 2017, HD/Parlamento, T‑652/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:828, punti 33 e 34).

–       Sul quarto motivo, vertente sulla violazione sproporzionata dei diritti fondamentali

346    Nel riprendere gli argomenti presentati nei confronti dei primi atti impugnati, i ricorrenti nella causa T‑533/15 aggiungono che il danno causato dai secondi atti impugnati è del tutto sproporzionato.

347    Infatti, secondo i ricorrenti nella causa T‑533/15, essi non incentivano o aiutano la KNIC ZD a generare entrate, non generandone essa alcuna, né attualmente, né quando era in attività. Peraltro, due ricorrenti, i sigg. Pak Chun-San e So Tong Myong, sarebbero in pensione e non lavorerebbero per la KNIC mentre gli altri quattro ricorrenti non genererebbero introiti nell’ambito delle loro varie funzioni presso la KNIC. L’inserimento del loro nome negli elenchi contestati non avrebbe alcuno scopo utile, anche ove fosse opportuno iscrivere la KNIC ZD stessa nell’elenco. In tali condizioni, si tratterebbe chiaramente di una restrizione sproporzionata della loro libertà.

348    Il Consiglio e la Commissione contestano tali affermazioni.

349    Poiché il presente motivo è fondato su argomenti quasi identici a quelli esposti dai ricorrenti nella causa T‑533/15 nell’ambito del quarto motivo sollevato nei confronti dei primi atti impugnati, in base alle argomentazioni di cui ai precedenti punti da 274 a 277, esso deve essere respinto.

350    Alla luce di tutto quanto precede, si deve respingere il ricorso nella causa T‑533/15 in quanto è diretto all’annullamento dei secondi atti impugnati e della decisione 2016/849.

351    Pertanto, nella causa T‑533/15, il ricorso va integralmente respinto.

 Sulle spese

352    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

353    I ricorrenti nella causa T‑533/15, rimasti soccombenti nella presente causa, devono essere condannati alle spese, conformemente alle conclusioni del Consiglio e della Commissione.

354    Nella causa T‑264/16, la KNIC, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni del Consiglio e della Commissione.

355    Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Si deve disporre che il Regno Unito sopporterà le proprie spese nella causa T‑533/15.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      Nella causa T533/15, il sig. Kim Il-Su e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3)      Nella causa T264/16, la Korea National Insurance Corporation è condannata alle spese.

4)      Nella causa T533/15, il Regno Unito supporterà le proprie spese.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 marzo 2018.

Firme



Indice


Fatti

Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Misure restrittive adottate nei confronti dei ricorrenti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulle conseguenze procedurali dell’abrogazione e della sostituzione della decisione 2013/183

Sull’ordine di trattazione delle cause T 533/15 e T264/16

Sul ricorso nella causa T 264/16

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi in materia di protezione dei dati

Sul quarto motivo, vertente sulla limitazione sproporzionata dei diritti fondamentali

Sul ricorso nella causa T 533/15

Sul ricorso dei ricorrenti nella causa T 533/15, nella parte relativa ai primi atti impugnati

– Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

– Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

– Sul terzo motivo, vertente sulla violazione della protezione dei dati

– Sul quarto motivo, vertente sulla violazione sproporzionata dei diritti fondamentali

Sul ricorso nella causa T 533/15 per quanto riguarda i secondi atti impugnati e la decisione 2016/849

– Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

– Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

– Sul terzo motivo, vertente sulla violazione della protezione dei dati

– Sul quarto motivo, vertente sulla violazione sproporzionata dei diritti fondamentali

Sulle spese


*      Lingua processuale: l’inglese.


1      L’elenco degli altri ricorrenti è allegato alla sola versione notificata alle parti.