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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg - Germania) – Leyla Ecem Demirkan / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-221/11)1

(Accordo di associazione CEE-Turchia – Protocollo addizionale – Articolo 41, paragrafo 1 – Clausola di “standstill” – Obbligo di disporre di un visto per l’ammissione nel territorio di uno Stato membro – Libera prestazione dei servizi – Diritto di un cittadino turco di entrare in uno Stato membro al fine di far visita ad un suo familiare e di fruire, potenzialmente, di prestazioni di servizi)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: Leyla Ecem Demirkan

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – Interpretazione dell'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale del 23 novembre 1970 allegato all’accordo che crea un’Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU 1972, L 293, pag. 4) – Interpretazione della nozione di «libera prestazione di servizi» contenuta in tale disposizione – Inclusione eventuale della libera prestazione di servizi «passiva» – Diritto di un cittadino turco di recarsi in uno Stato membro per una visita ad un membro della sua famiglia e di beneficiare ipoteticamente di prestazioni di servizi

Dispositivo

La nozione di «libera prestazione dei servizi» di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità mediante il regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, deve essere interpretata nel senso che essa non include la libertà per i cittadini turchi, destinatari di servizi, di recarsi in uno Stato membro per fruire ivi di una prestazione di servizi.

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1 GU C 232 del 6.8.2011.