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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 22 giugno 2018 – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo / Banca d’Italia

(Causa C-414/18)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Resistente: Banca d’Italia

Questione pregiudiziale

Se l’art. 5 paragrafo 1, in particolare alle lettere a) ed f) del Regolamento n. 2015/631 , interpretato alla luce dei principi rinvenibili all’interno di tale fonte normativa, nonché nella Direttiva n. 2014/592 , nel Regolamento n. 2014/8063 e nell’art. 120 del Trattato sul Funzionamento dell’UE e in base alle regole fondamentali di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità di cui all’art. 21 della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché del divieto di doppia contribuzione , ai fini del calcolo dei contributi di cui all’art. 103 par. 2 della Direttiva 2014/59, osti ad un’applicazione del regime previsto delle passività infragruppo anche nel caso di gruppo “di fatto” o, comunque, nel caso di interconnessioni esistenti tra un ente ed altre banche di un medesimo sistema; se, invece, sempre alla luce dei suddetti principi, il trattamento di favore riservato alle passività agevolate nel medesimo art. 5 possa trovare applicazione, per via analogica, anche alle passività di una banca cd. «di secondo livello» verso le altre banche del sistema (del Credito Cooperativo) o se quest’ultima caratteristica di un ente, concretamente operante come istituto centrale all’interno di una compagine interconnessa ed integrata di piccole banche, anche nei rapporti con la BCE e con il mercato finanziario, debba comunque condurre, in base alla disciplina vigente, a qualche correttivo nella prospettazione dei dati finanziari da parte dell’Autorità Nazionale di Risoluzione agli Organismi Comunitari e nella determinazione dei contributi dovuti dall’ente al Fondo di Risoluzione in forza delle sue effettive passività e del suo concreto profilo rischio.

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1     Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

2     Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, pag. 190).

3     Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225, pag. 1).