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Impugnazione proposta il 21 giugno 2018 da H avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 aprile 2018, causa T-271/10 RENV, H / Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-413/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: H (rappresentante: M. Velardo, avvocatessa)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza dell’11 aprile 2018, causa T-271/10 RENV, H/Consiglio dell’Unione europea, nella parte in cui respinge la domanda della ricorrente diretta all’annullamento della decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale della Missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, con cui la ricorrente è stata riassegnata al posto di «Criminal Justice Adviser-Prosecutor» presso l’ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) e, in subordine, della decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capo della Missione previsto all’articolo 6 della decisione 2009/906/PESC 1 del Consiglio, dell’8 dicembre 2009, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina e nella misura in cui respinge la richiesta di risarcimento danni fondata sull’illegittimità delle summenzionate decisioni;

pronunciarsi sulla causa e, se del caso, rinviare la causa al Tribunale;

condannare il convenuto in primo grado a sostenere le spese relative alla causa C-455/14 P nonché quelle relative al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 216 del regolamento di procedura del Tribunale e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la sentenza impugnata è stata adottata da una sezione composta parzialmente dagli stessi giudici che hanno emesso l’ordinanza annullata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Quanto alla facoltà del capo della missione di adottare decisioni relative alla riassegnazione del personale e al ruolo dello Stato membro di origine nell’ambito del trasferimento del personale distaccato, la ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 61, paragrafo II, dello Statuto della Corte, in quanto il giudice di primo grado non si è conformato alla sentenza nella causa rinviata dalla Corte.

Snaturamento degli elementi di prova.

Violazione dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento, in quanto la ricorrente non è stata sentita relativamente a taluni documenti e osservazioni scritte forniti dal Consiglio nel corso del procedimento di primo grado.

Violazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in quanto la ricorrente è stata condannata a sostenere le spese del procedimento nella causa C-455/14 P, nella quale è risultata vittoriosa.

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1 GU 2009, L 322, pag. 22.