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Impugnazione proposta il 24 maggio 2018 dal Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 marzo 2018, causa T-130/17, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A./Commissione

(Causa C-342/18 P)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (rappresentante: M. Jeżewski, adwokat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare l’ordinanza impugnata del Tribunale dell’Unione europea, del 15 marzo 2018, con la quale è stato ritenuto irricevibile il ricorso della Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. nella causa T-130/17;

statuire sulla ricevibilità e dichiarare ricevibile il ricorso della Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. nella causa T-130/17, avente per oggetto la domanda, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, di annullamento della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto Opal, concesse a norma della direttiva 2003/55/CE 1 , dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe;

disporre il rinvio della causa al Tribunale affinché statuisca sul merito del ricorso.

Motivi e principali argomenti

1) L’errata interpretazione dell’articolo 263 del Trattato, avendo ritenuto che la ricorrente non sia direttamente interessata dalla decisione della Commissione europea.

Nell’ambito del suddetto motivo la ricorrente rileva che la valutazione del Tribunale, secondo la quale la ricorrente non fosse direttamente interessata dalla decisione della Commissione europea, è errata. L’approccio seguito dal Tribunale non è compatibile con l’attuale giurisprudenza, la quale sostiene l’incidenza diretta delle decisioni della Commissione europea nei confronti dei soggetti che non sono un’autorità nazionale di regolamentazione, destinatari della decisione. In particolare, la ricorrente sostiene che l’autorità tedesca di regolamentazione ha dimostrato manifestamente la volontà di concedere un’esenzione regolamentare.

2) L’errata interpretazione dell’articolo 263 del Trattato, avendo ritenuto che la ricorrente non fosse individualmente interessata dalla decisione della Commissione europea.

Nell’ambito di siffatto motivo, la ricorrente sostiene che la sua situazione consente l’individuazione ai sensi della giurisprudenza relativa alla ricevibilità di un ricorso. La ricorrente, in considerazione della sua posizione di mercato, è individualmente interessata dalla decisione impugnata. Siffatta decisione la concerne anche dal punto di vista della situazione di proprietà relativa al gasdotto Jamał, concorrente del gasdotto OPAL (estensione del gasdotto Nord Stream), nonché della situazione della ricorrente quale soggetto tenuto a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di gas.

3) L’errata interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, in fine, TFUE, avendo ritenuto che la decisione impugnata non costituisse un atto regolamentare.

Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente sostiene che la decisione ha carattere di atto regolamentare e che la valutazione del Tribunale in ordine a tale questione è errata.

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1 Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, GU 2003, L 176, pag. 57.