Language of document : ECLI:EU:C:2016:816

Causa C‑290/15

Patrice D’Oultremont e altri

contro

Région wallonne

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Conseil d’État (Belgique)]

«Rinvio pregiudiziale – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Articolo 2, lettera a), e articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Presupposti, fissati con decreto regolamentare, per l’installazione di impianti eolici – Disposizioni riguardanti in particolare misure di sicurezza, di controllo, di ripristino e di salvaguardia, nonché norme relative al livello acustico, definite in considerazione della destinazione delle zone»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 ottobre 2016

Ambiente – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Direttiva 2001/42 – Piano o programma – Nozione – Presupposti, fissati con decreto regolamentare, per l’installazione di impianti eolici – Inclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, artt. 2, a), e 3, § 2, a)]

L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che un decreto regolamentare contenente varie disposizioni relative all’installazione di impianti eolici, che devono essere osservate nell’ambito del rilascio di autorizzazioni amministrative relative all’installazione e alla gestione di tali impianti, rientra nella nozione di «piani e programmi», ai sensi della direttiva medesima.

Infatti, l’esame dei criteri esposti nelle disposizioni suddette, al fine di determinare se un decreto possa ricadere in tale nozione, dev’essere realizzato, in particolare, alla luce dell’obiettivo della direttiva medesima, che consiste nel sottoporre a valutazione ambientale le decisioni atte a produrre effetti notevoli sull’ambiente.

Peraltro, occorre evitare possibili strategie di elusione degli obblighi enunciati dalla direttiva 2001/42 che possono concretizzarsi in una frammentazione dei provvedimenti, atta così a ridurre l’effetto utile della direttiva stessa. Alla luce di tale obiettivo, va osservato che la nozione di «piani e programmi» si riferisce a qualsiasi atto che fissi, definendo norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente.

Al riguardo, le norme tecniche, le modalità di gestione, la prevenzione degli incidenti e degli incendi, le norme relative al livello acustico, il ripristino nonché la messa in sicurezza degli impianti eolici presentano un’importanza e un’estensione sufficientemente significative per la determinazione delle condizioni applicabili al settore di cui trattasi e le scelte, in particolare di ordine ambientale, adottate mediante le norme suddette sono chiamate a determinare le condizioni in cui i progetti concreti di installazione e di sfruttamento dei siti eolici potranno essere autorizzati per il futuro.

(V. punti 47-50, 54 e disp.)