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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Reus (Spagna) il 30 maggio 2018 – Jaime Cardus Suárez / Catalunya Caixa S.A.

(Causa C-352/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Reus

Parti

Attore: Jaime Cardus Suárez

Convenuta: Catalunya Caixa S.A.

Questioni pregiudiziali

1.1 Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 1 debba essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale contenente un indice ufficiale, l’IRPH, disciplinato da una disposizione legislativa, non sia soggetta alle disposizioni della direttiva anche nel caso in cui detto indice non si applichi obbligatoriamente, a prescindere dalla circostanza che sia stato scelto, e nemmeno abbia carattere suppletivo in mancanza di un accordo tra le parti.

    1.2 Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale contenente un indice ufficiale, l’IRPH, peraltro disciplinato da una disposizione legislativa, sia soggetta alle disposizioni della direttiva, qualora detta clausola modifichi la previsione contenuta nella disposizione amministrativa che definisce l’indice IRPH, in relazione al differenziale negativo da applicare quando il menzionato indice sia utilizzato come tasso contrattuale, per allineare il TAEG dell’operazione ipotecaria al tasso di mercato, e possa quindi presumersi che sia stato alterato l’equilibrio contrattuale stabilito dal legislatore nazionale.

2.1 Se, il fatto che l’indice di riferimento, l’IRPH, inserito dal professionista nella clausola di un contratto di mutuo, sia disciplinato da disposizioni legislative o regolamentari, escluda il dovere del giudice di verificare che siano stati comunicati al consumatore tutti gli elementi concernenti tale indice idonei ad incidere sulla portata del suo impegno, affinché si possa ritenere che detta clausola sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

2.2 Se la direttiva 93/13 osti a una linea giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di trasparenza si considera soddisfatto con il mero riferimento all’indice ufficiale contenuto nella clausola predisposta, senza che si possa imporre al professionista che la predispone nessuna ulteriore informazione al riguardo o se, al contrario, per adempiere all’obbligo di trasparenza il soggetto predisponente debba fornire informazioni sulla configurazione, [sulla] portata e [sul] funzionamento specifico del meccanismo di tale indice di riferimento.

2.3 Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che la mancata comunicazione al consumatore di informazioni relative alla configurazione, [al] funzionamento e [all’] andamento nel passato dell’IRPH, nonché al prevedibile andamento futuro dello stesso, almeno a breve o medio termine, tenuto conto delle conoscenze di tali elementi di cui disponeva il professionista al momento di stipulare il contratto, consenta di ritenere che la clausola relativa al suddetto indice non sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

2.4 Se il requisito di trasparenza della clausola di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva vada interpretato nel senso che impone che il consumatore debba essere stato informato sulle specifiche disposizioni regolamentari a disciplina dell’indice di riferimento e del suo contenuto, in quanto informazioni rilevanti ai fini della comprensione dell’importanza economica e giuridica che rivestiva la clausola contenente tale indice.

2.5 Se la pubblicità e l’informazione offerta dal predisponente, che sia idonea a indurre in errore il consumatore al momento di stipulare il proprio contratto di mutuo parametrato all’IRPH, possa costituire un elemento sul quale il giudice può basare la propria valutazione circa il carattere abusivo della clausola contrattuale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

3)    3.1. Se, qualora si accertasse l’abusività della clausola, talché il mutuo debba essere rimborsato senza corresponsione degli interessi, il fatto che, in conseguenza della nullità e dell’eliminazione della clausola relativa all’interesse variabile, sarebbe venuto meno il fondamento per la stipulazione del contratto esclusivamente dal punto di vista dell’ente creditizio, si debba ammettere la possibilità di integrare tale contratto modificando il contenuto della clausola abusiva, con l’applicazione di qualsiasi altro indice di riferimento in sostituzione di quello dichiarato nullo. Se, in tal caso, una siffatta interpretazione e integrazione del contratto risulterebbe contraria all’articolo 6 della direttiva 93/13.

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1     Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).