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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 7 giugno 2018 – Slovenské elektrárne, a.s. / Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Causa C-376/18)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente in primo grado: Slovenské elektrárne, a.s.

Resistente in primo grado: Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 2009/72/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE («Terza direttiva sull’energia elettrica»), debba essere interpretata nel senso che è contraria al suo obiettivo e, in particolare, al suo articolo 3 una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce una misura speciale consistente in un prelievo obbligatorio a carico dei soggetti regolamentati, inclusi i titolari di un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica accordata dalla competente autorità di regolamentazione dello Stato membro interessato («Ufficio» e «soggetto regolamentato»), fissato in funzione del risultato economico che abbiano realizzato non solo a livello nazionale, ma anche esercitando attività all’estero, prelievo il quale:

i)    influenzi la libertà dei soggetti regolamentati di determinare un prezzo pienamente competitivo per la fornitura di energia elettrica sui mercati esteri dell’energia elettrica e, pertanto, anche il processo di concorrenza su detti mercati;

ii)    affievolisca la competitività dei soggetti regolamentati rispetto ai fornitori di energia elettrica stranieri attivi sul mercato slovacco dell’energia elettrica, quando entrambi riforniscano di energia elettrica anche un dato mercato estero, in quanto per la fornitura di energia elettrica all’estero l’operatore straniero non è assoggettato a un tale prelievo obbligatorio;

iii)    scoraggi l’accesso di nuovi concorrenti al mercato della fornitura di energia elettrica nella Repubblica slovacca nonché all’estero, giacché un tale prelievo obbligatorio si applicherebbe parimenti ai redditi derivanti dalle loro attività non regolamentate, e ciò persino quando, in seguito, per un determinato lasso di tempo, essi conseguissero sì un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica, ma i redditi che traessero da tale fornitura fossero pari a zero;

iv)    possa indurre i soggetti regolamentati slovacchi a chiedere all’Ufficio [slovacco] ̶ ovvero i fornitori di energia elettrica stranieri a chiedere all’autorità di regolamentazione del rispettivo Stato di origine che l’abbia loro rilasciata ̶ di revocare l’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica, considerato che, per un soggetto che non voglia che anche i proventi delle sue altre attività siano assoggettati al prelievo in questione, la revoca di detta autorizzazione rappresenta l’unica via per liberarsi dello status di soggetto regolamentato previsto dalla normativa controversa.

Se la Terza direttiva sull’energia elettrica debba essere interpretata nel senso che non è annoverabile tra le misure che la Terza direttiva sull’energia elettrica permette a uno Stato membro di adottare, anche quando risultino in conflitto con l’obiettivo che detta direttiva persegue, una misura speciale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente in un prelievo obbligatorio a carico dei soggetti regolamentati, inclusi i titolari di un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica accordata da un Ufficio, fissato in funzione del loro risultato economico, compresi i risultati realizzati esercitando attività all’estero, atteso che tale misura non costituisce uno strumento per contrastare il cambiamento climatico e non serve a garantire l’approvvigionamento di energia elettrica, né tantomeno persegue una qualsivoglia altra finalità della Terza direttiva sull’energia elettrica.

Se la Terza direttiva sull’energia elettrica debba essere interpretata nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce una misura speciale consistente in un prelievo obbligatorio a carico dei soggetti regolamentati, inclusi i titolari di un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica accordata da un Ufficio, fissato in funzione del loro risultato economico, compresi i risultati realizzati esercitando attività all’estero, non risponde ai requisiti di trasparenza, di non discriminazione e di parità di accesso ai consumatori ai sensi dell’articolo 3 di detta direttiva, dal momento che – trattandosi di un soggetto regolamentato – colpisce anche i redditi realizzati (a titolo della fornitura di energia elettrica o ad altro titolo) all’estero, mentre – trattandosi del titolare di un’autorizzazione alla fornitura di energia elettrica sul fondamento di un’autorizzazione «passaporto» alla fornitura di energia elettrica accordata nel proprio Stato di origine – colpisce unicamente i redditi realizzati nella Repubblica slovacca.

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1 GU 2009, L 211, pag. 55.