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Ricorso presentato il 29 giugno 2018 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-434/18)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, G. Gattinara, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

constatare che, nel non aver trasmesso alla Commissione il programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, la Repubblica italiana è venuta meno all’obbligo di cui all’art. 15, par. 4, in combinato disposto con l’art. 13, par. 1, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi1 ;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L’art. 15, par. 4, in combinato disposto con l’art. 13, par. 1, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi stabilisce che gli Stati membri notificano alla Commissione “al più presto” e comunque entro il 23 agosto 2015 per la prima volta il contenuto del loro programma nazionale riguardante tutte le voci di cui all’articolo 12 della stessa.

La Commissione ritiene che dagli elementi forniti dalla Repubblica italiana nel corso della fase pre-contenziosa della procedura risulti che detta trasmissione non ha mai avuto luogo, nella misura in cui le Autorità italiane non hanno ancora trasmesso alla Commissione il testo definitivo del programma nazionale adottato per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

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1     GU L 199, pag. 48.