Language of document : ECLI:EU:C:2011:545

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

VERICA TRSTENJAK

presentate il 6 settembre 2011 (1)

Causa C‑277/10

Martin Luksan

contro

Petrus van der Let

[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria)]

«Direttiva 93/83/CEE — Direttiva 2006/116/CE — Direttiva 2001/29/CE — Direttiva 2006/115/CE — Diritto d’autore del regista principale su un’opera cinematografica — Attribuzione dei diritti di sfruttamento esclusivo al produttore del film — Condizioni — Art. 14 bis della Convenzione di Berna — Art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Equa remunerazione dell’autore — Art. 5, n. 2 lett. b), della direttiva 2001/29/CE — Diritti alla remunerazione per copie ad uso privato — Equo compenso»






Indice


I — Introduzione

II — Il diritto applicabile

A — Il diritto internazionale

B — Il diritto dell’Unione

1. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

2. La direttiva 93/83

3. La direttiva 93/98

4. La direttiva 2001/29

5. La direttiva noleggio e prestito

a) La direttiva 92/100

b) La direttiva 2006/115

C — Il diritto nazionale

III — Fatti, procedimento dinanzi al giudice nazionale e questioni pregiudiziali

A — I fatti

B — Il procedimento dinanzi al giudice nazionale

1. I diritti di sfruttamento esclusivi

2. I diritti alla remunerazione legali

C — Le questioni pregiudiziali

IV — Il procedimento dinanzi alla Corte

V — La prima questione pregiudiziale e la prima parte della seconda questione pregiudiziale

A — Principali argomenti delle parti

B — Valutazione in diritto

1. La qualità di autore del regista principale di un’opera cinematografica

a) La direttiva 93/83

b) La direttiva 2001/29

c) Conclusione provvisoria

2. I diritti di sfruttamento esclusivi debbono essere attribuiti ab origine al regista principale in quanto autore del film?

a) L’attribuzione a priori dei diritti di sfruttamento esclusivi all’autore del film

b) La facoltà di limitare i diritti di sfruttamento esclusivi dell’autore del film

c) La liceità dell’attribuzione ab origine dei diritti di sfruttamento esclusivi al produttore del film

d) Conclusione provvisoria

3. Le condizioni di un’attribuzione ab initio dei diritti di sfruttamento esclusivi al produttore del film

a) Impossibilità di stabilire un’analogia con l’art. 3, nn. 4 e 5, della direttiva 2006/115

b) Le prescrizioni del diritto dell’Unione

i) Conclusione di un contratto

ii) Possibilità di prevedere stipulazioni contrarie

iii) Diritto ad un’equa remunerazione

— Il diritto del regista principale in quanto autore del film: un diritto di proprietà protetto dai diritti fondamentali

— Condizioni che giustificano una lesione a tale diritto di proprietà

iv) Conclusione provvisoria

4. La questione della compatibilità di una disposizione di diritto nazionale quale l’art. 38, n. 1, prima frase, dell’UrhG con le prescrizioni del diritto dell’Unione

VI — La seconda parte della seconda questione pregiudiziale nonché la terza e quarta questione pregiudiziale

A — Principali argomenti delle parti

B — Valutazione in diritto

1. Nota preliminare

2. L’equo compenso ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29

a) Chi ha diritto ad un equo compenso?

b) Altre prescrizioni

3. La questione della compatibilità di una disposizione nazionale quale l’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG con le prescrizioni del diritto dell’Unione

VII — Osservazione complementare

VIII — Conclusione

I —     Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Handelsgericht Wien (in prosieguo: il «giudice del rinvio») verte sul settore del diritto d’autore e solleva in sostanza tre questioni relative ai diritti dell’autore e del produttore di un film.

2.        Innanzitutto, il giudice del rinvio vorrebbe sapere se l’art. 2, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata) (2) (in prosieguo: la «direttiva 2006/116») definisca la nozione di autore del film solo ai fini di tale direttiva o se il campo di applicazione di tale definizione ecceda l’ambito della direttiva.

3.        Inoltre, il giudice del rinvio vuole sapere se una disposizione nazionale che prevede che i diritti di sfruttamento esclusivi di riproduzione, di trasmissione via satellite e di altra comunicazione al pubblico, in particolare mediante la messa a disposizione del pubblico, spettino «ab origine» al produttore e non all’autore o agli autori del film. Il giudice del rinvio pone tale questione con riferimento all’art. 2, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (3) (in prosieguo: la «direttiva 93/83»), nonché agli artt. 2 e 3, della direttiva del Parlamento e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (4) (in prosieguo: la «direttiva 2001/29»). Secondo queste disposizioni, tali diritti di sfruttamento esclusivo spettano a priori all’autore dell’opera cinematografica.

4.        Infine, nella fattispecie, occorre chiedersi a chi spetti l’equo compenso previsto dall’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 qualora gli Stati membri limitino, in forza dell’art. 2 di tale direttiva, il diritto di riproduzione di film trattandosi di copie destinate ad uso privato.

II — Il diritto applicabile

A —    Il diritto internazionale

5.        L’art. 14 bis della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi 1971) (5) (in prosieguo la «Convenzione di Berna») è così formulato:

«1) Senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera eventualmente adattata o riprodotta, l’opera cinematografica è protetta come un’opera originale. Il titolare del diritto d’autore sull’opera cinematografica gode degli stessi diritti dell’autore di un’opera originale, inclusi i diritti contemplati nell’articolo precedente.

2) a) Spetta alla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta di stabilire i titolari del diritto d’autore sull’opera cinematografica.

b) Tuttavia, nei Paesi dell’Unione la cui legislazione comprende fra i titolari gli autori dei contributi apportati alla realizzazione dell’opera cinematografica, questi, se si sono impegnati a fornire tali contributi, non potranno, salvo stipulazione contraria o particolare, opporsi alla riproduzione, alla messa in circolazione, alla rappresentazione ed esecuzione pubbliche, alla trasmissione per filo al pubblico, alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico, all’aggiunta di sottotitoli e al doppiaggio dei testi dell’opera cinematografica.

c) Spetta alla legislazione del Paese dell’Unione dove il produttore dell’opera cinematografica ha sede o residenza abituale di stabilire se per l’applicazione del comma b), il suddetto impegno debba rivestire la forma del contratto scritto o d’altro equivalente atto scritto. È tuttavia riservata alla legislazione del Paese dell’Unione dove la protezione è richiesta la facoltà di esigere che questo impegno sia un contratto scritto o altro atto scritto equivalente. I Paesi che fanno uso di questa facoltà dovranno notificarlo al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta che egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi dell’Unione.

d) Per stipulazione contraria o particolare devesi intendere qualsiasi condizione restrittiva contemplata in detto impegno.

3) Tranne diversa norma della legislazione nazionale, le disposizioni dell’alinea 2 b) non sono applicabili agli autori di scenari, dialoghi ed opere musicali, creati per la realizzazione dell’opera cinematografica, né al realizzatore principale di essa. Tuttavia, i Paesi dell’Unione, la cui legislazione non prevede l’applicazione dell’alinea 2 b) al predetto realizzatore, dovranno notificarlo al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta ch’egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi dell’Unione».

B —    Il diritto dell’Unione

1.      La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

6.        L’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») così dispone:

«1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta».

2.      La direttiva 93/83

7.        Il ventiquattresimo e il ventiseiesimo «considerando» della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993 93/837/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (in prosieguo: la «direttiva 93/83») sono così formulati:

«(24) Considerando che l’armonizzazione delle legislazioni prevista dalla presente direttiva comporta l’armonizzazione delle disposizioni che assicurano un grado elevato di protezione degli autori, degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione; che questa armonizzazione non consentirà più ad un organismo di radiodiffusione di approfittare delle disparità dei livelli di produzione trasferendo altrove le proprie attività a detrimento della produzione audiovisiva.

(25)      Considerando che la tutela prevista per i diritti connessi dovrà essere allineata su quella contenuta nella direttiva del Consiglio 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, ai fini della comunicazione al pubblico via satellite; che in particolare essa dovrà assicurare che agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi sia garantito un compenso adeguato per la comunicazione al pubblico via satellite delle loro esecuzioni o fonogrammi.

(26)      Considerando che le disposizioni dell’art. 4 non impediscono agli Stati membri di estendere le presunzioni di cui all’art. 2, n. 5 della direttiva 92/100/CEE ai diritti esclusivi inclusi in detto art. 4; che inoltre l’art. 4 non impedisce agli Stati membri di prevedere una presunzione semplice di autorizzazione di sfruttamento dei diritti esclusivi degli artisti interpreti o esecutori, previsti in detto articolo, purché tale presunzione sia compatibile con la Convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione».

8.        L’art. 1° della direttiva 93/83 contiene delle definizioni. Il suo n. 5 è così formulato:

«Ai fini della presente direttiva, il regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva è considerato suo autore o coautore. Gli Stati membri possono prevedere che altre persone siano considerate coautori dell’opera».

9.        L’art. 2 della direttiva 93/83 si trova nel capo relativo alla radiodiffusione via satellite e regola il diritto di emissione. Esso così dispone:

«In conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono all’autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d’autore».

10.      L’art. 4 della direttiva 93/83 verte sui diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione. Esso così dispone:

«1. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione sono protetti in conformità delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 10 della direttiva 92/100/CEE.

2. Ai fini del paragrafo 1, la “radiodiffusione via etere” di cui alla direttiva 92/100/CEE del Consiglio va considerata comprensiva della comunicazione al pubblico via satellite.

3. Per quanto concerne l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1, si applicano l’articolo 2, paragrafo 7 e l’articolo 12 della direttiva 92/100/CEE».

3.      La direttiva 93/98

11.      Il quarto «considerando» della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (in prosieguo: la «direttiva 93/98») è così formulato:

«Considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata l’applicazione, da parte degli Stati membri, dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, lettere b), c) e d) e paragrafo 3 della convenzione di Berna».

12.      L’art. 2 di tale direttiva verte sulle opere cinematografiche o audiovisive ed è così formulato:

«1. Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva. Gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere altri coautori.

2. La durata di protezione di un’opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi settant’anni dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l’autore della sceneggiatura, l’autore del dialogo e il compositore della musica specificatamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o audiovisiva».

13.      La direttiva 2006/116 ha codificato la direttiva 93/98. In prosieguo farò riferimento alla direttiva 2006/116. Tuttavia, siccome non vi sono differenze tra le due direttive, per quanto riguarda le sopra citate disposizioni, le mie osservazioni valgono anche per la direttiva 93/98.

4.      La direttiva 2001/29

14.      Il ventesimo «considerando» della direttiva 2001/29 è così formulato:

«La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive 91/250/CEE, 92/100/CEE, 93/83/CEE, 93/98/CEE e 96/9/CE, e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell’informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente previsto nella presente direttiva».

15.      L’art. 1, n. 2, della direttiva 2001/29 così dispone:

«Salvo i casi di cui all’articolo 11, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:

(…)

b)      diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale;

c)      diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;

d)      durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi;

(...)».

16.      L’art. 2 della direttiva 2001/29 è così formulata:

«Diritto di riproduzione

Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b)      agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c)      ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

e)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

17.      L’art. 3 della direttiva 2001/29 così dispone:

«Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a)      gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

b)      ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

c)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

d)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

18.      L’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 così dispone:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(…)

b)      le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati».

5.      La direttiva noleggio e prestito

a)      La direttiva 92/100

19.      L’art. 2 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (6) verte sui titolari e sugli oggetti del diritto di noleggio e di prestito. Il n. 2 di tale disposizione così prevede:

«Ai fini della presente direttiva si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva. Gli Stati membri possono disporre affinché altre persone siano considerate coautori».

b)      La direttiva 2006/115

20.      La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, 2006/115, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) (7) (in prosieguo: la «direttiva 2006/115») ha codificato la direttiva 92/100.

21.      L’art. 2 di tale direttiva è intitolato «Definizioni». I nn. 1 e 2 così dispongono:

«1. Ai sensi della presente direttiva, s’intende per:

(…)

2. Il regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva si considera come suo autore o uno dei suoi autori. Gli Stati membri possono disporre che altre persone siano considerate coautori».

22.      L’art. 3, nn. 4 e 5, della direttiva 2006/115 recita:

«4. Fatto salvo il paragrafo 6, allorché un contratto riguardante una produzione cinematografica viene stipulato, individualmente o collettivamente, tra artisti interpreti o esecutori e un produttore, si presume, salvo clausola contrattuale contraria, che l’artista interprete o esecutore contemplato da detto contratto abbia trasferito il suo diritto di noleggio, fatto salvo l’articolo 5.

5. Gli Stati membri possono prevedere che una presunzione analoga a quella di cui al paragrafo 4 si applichi agli autori».

23.      L’art. 5, nn. 1‑3, della direttiva 2006/115 così dispone:

«Diritto irrinunciabile a un’equa remunerazione

1. Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all’originale o alla copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio.

2. Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio.

3. La gestione del diritto di ottenere un’equa remunerazione può essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentano autori o artisti interpreti o esecutori».

C —    Il diritto nazionale

24.      L’art. 16a, n. 5 della legge austriaca relativa al diritto di autore sulle opere letterarie e artistiche e ai diritti connessi (Urheberrechtsgesetz, in prosieguo: la «UrhG») così dispone:

«Qualora il titolare del diritto di sfruttamento dell’opera o il produttore del film, titolare dei diritti ai sensi dell’art. 38, n. 1, autorizzi ad altri dietro remunerazione, il noleggio o il prestito delle opere, l’autore dispone, nei confronti del titolare del diritto di sfruttamento dell’opera o del produttore del film, del diritto ad un’equa parte di tale remunerazione alla quale non può essere rinunciato. Qualora in forza di una legge o di un contratto, il diritto alla remunerazione per il prestito di opere spetti ad altri, l’autore dispone di un diritto ad un’equa parte della remunerazione alla quale non può essere rinunciato».

25.      L’art. 38, n. 1, dell’UrhG recita:

«I diritti di sfruttamento su opere cinematografiche prodotte commercialmente spettano, salva la limitazione prevista dall’art. 39, n. 4, al titolare dell’impresa (produttore del film). I diritti alla remunerazione dell’autore stabiliti dalla legge spettano al produttore del film e all’autore a ciascuno per la metà se sono rinunciabili salvo diversi accordi tra il produttore del film e l’autore. La presente disposizione lascia impregiudicati i diritti d’autore esistenti sulle opere impiegate nella realizzazione dell’opera cinematografica».

26.      L’art. 39, n. 1, dell’UrhG così dispone:

«Chiunque abbia contribuito alla creazione di un’opera cinematografica prodotta commercialmente in modo che ciò conferisca alla concezione d’insieme dell’opera la qualifica di creazione intellettuale propria, può pretendere dal produttore di essere citato quale autore dell’opera cinematografica nel film o nei relativi annunci».

27.      L’art. 42 b, n. 1 dell’UrhG prevede:

«Se per la sua natura è dato di attendersi che un’opera radiodiffusa, un’opera messa a disposizione del pubblico o un’opera fissata su un videogramma o fonogramma prodotta a fini commerciali venga riprodotta, mediante fissazione su un videogramma o fonogramma conformemente all’art. 42, nn. 2‑7 a uso personale o privato, l’autore ha diritto ad un’equa remunerazione (remunerazione delle riproduzioni effettuate su supporti di registrazione, Leerkassettenvergütung letteralmente “remunerazione per cassette vergini”), qualora il supporto sia commercializzato a livello nazionale a scopi commerciali e a titolo oneroso; sono considerati supporti di registrazione i videogrammi o fonogrammi vergini adatti per tali riproduzioni o altri videogrammi o fonogrammi a tal fine destinati».

III — Fatti, procedimento dinanzi al giudice nazionale e questioni pregiudiziali

A —    I fatti

28.      Il ricorrente nella causa principale è sceneggiatore e regista principale del film documentario, intitolato «Fotos von der Front - Foto dal fronte» che ha ad oggetto la fotografia di guerra tedesca durante la Seconda Guerra mondiale. Tale film fa una presentazione critica dell’ambivalenza della fotografia di guerra. Per realizzare tali film il ricorrente ha selezionato egli stesso le foto tra l’importante documentazione fonografica. Tale documentario costituisce un’opera cinematografica.

29.      Il convenuto è produttore e produce commercialmente opere cinematografiche e altre opere audiovisive. È il produttore (commerciale) del film di cui qui trattasi.

30.      Il 13 marzo 2008 le parti concludevano un «contratto regia e autore» in base al quale l’autore avrebbe assunto il ruolo di sceneggiatore e di regista principale mentre il convenuto avrebbe prodotto e sfruttato il film.

31.      Il ricorrente cedeva al convenuto tutti i diritti d’autore e/o diritti connessi su tale film, ad eccezione dei propri diritti morali d’autore. Tuttavia, tale cessione escludeva il diritto di mettere a disposizione del pubblico su reti digitali, nonché il diritto di diffusione mediante Closed Circuit TV, e Pay-TV, cioè la diffusione presso gruppi chiusi di utenti e la diffusione (codificata) in contropartita di un pagamento separato. Il contratto non conteneva alcuna esplicita disposizione circa i diritti di remunerazione legali.

32.      Il ricorrente nella causa principale, aveva previamente, cioè prima della conclusione del «contratto regia e autore» ceduto i diritti di remunerazione legale ad una società di gestione affinché questa li esercitasse a titolo fiduciario.

33.      Il film veniva per la prima volta presentato il 14 maggio 2009. Veniva diffuso una prima volta sulla BR-alpha il 7 settembre 2009; esso è altresì disponibile sotto forma di video, su DVD.

34.      Il convenuto ha altresì reso il film di cui trattasi accessibile su Internet e a tal fine ha ceduto i diritti alla «Movieeurope.com. Il film può essere anche scaricato a partire da tale piattaforma sotto forma di Video-on-Demand». Il convenuto ha altresì reso il trailer del film accessibile su «Internet mediante YouTube». Ha avuto altresì a disposizione diritti di Pay-TV cedendoli alla «Scandinavia.tv».

B —    Il procedimento dinanzi al giudice nazionale

35.      Il ricorrente ha promosso un’azione nei confronti del convenuto nella causa principale dinanzi al giudice del rinvio.

1.      I diritti di sfruttamento esclusivi

36.      Il ricorrente nella causa principale considera che lo sfruttamento che il convenuto ha fatto del film o la cessione di diritti costituiscono una violazione dei diritti di sfruttamento che il contratto gli riserva e dei suoi diritti d’autore. Chiede in primo luogo che sia constatato che siccome ha scritto la sceneggiatura e realizzato il film in quanto regista principale, a lui spettano il diritto di mettere a disposizione del pubblico (Video-on-Demand) nonché il diritto di diffusione presso gruppi chiusi di utenti mediante Pay-TV.

37.      Per contro, il convenuto considera che a lui spetti la totalità dei diritti di sfruttamento esclusivi sul film di cui trattasi in quanto produttore del film. In ragione della cessione legale prevista dall’art. 38, n. 1, prima frase dell’UrhG, i diritti di sfruttamento esclusivi di cui il convenuto si avvale non spettano a quest’ultimo ma a lui stesso «ab origine». Per tale ragione la riserva prevista a favore del ricorrente nel «contratto regia e autore» sarebbe nulla.

38.      A questo proposito, il giudice del rinvio osserva che, secondo l’art. 38, n. 1, prima frase, dell’UrhG, i diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche commercialmente prodotte spettano al produttore del film. La giurisprudenza del giudice supremo non considererebbe la cessione legale come un trasferimento di diritto (presunto), ma come un’attribuzione ab origine e diretta dei diritti al solo produttore del film. Sulla base di tale interpretazione dell’art. 38, n. 1, prima frase, dell’UrhG, sarebbero nulle le convenzioni in deroga e non sarebbero neppure revocabili i diritti degli autori del film.

39.      Il giudice del rinvio dubita che siffatta interpretazione dell’art. 38, n. 1, prima e seconda frase, dell’UrhG sia compatibile con il diritto dell’Unione.

2.      I diritti alla remunerazione legali

40.      Il ricorrente nella causa principale chiede, in secondo luogo, di constatare che i diritti alla remunerazione legali previsti dall’UrhG gli spettano per metà e in particolare la «remunerazione delle riproduzioni effettuate su supporti di registrazione» prevista dall’art. 42 dell’UrhG.

41.      Per contro, il convenuto nella causa principale sostiene che, in quanto produttore, gli spettano i diritti alla remunerazione legali previsti dall’UrhG, e in particolare la «remunerazione delle riproduzioni effettuate su supporti di registrazione», poiché questi condividono la sorte dei diritti di sfruttamento. Ciò riguarderebbe non solo la metà che spetterebbe al produttore del film in forza dell’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG, ma anche l’altra metà che spetterebbe all’autore del film in forza di tale disposizione. Una convenzione in deroga alla disposizione legale sarebbe consentita e prevista dal contratto concluso dalle parti.

42.      Il giudice del rinvio osserva che secondo l’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG, i diritti alla remunerazione legali spettano per metà rispettivamente al produttore e all’autore del film purché sia possibile rinunciarvi e il produttore del film non abbia altrimenti convenuto con l’autore. Secondo l’art. 16 b, n. 5, dell’UrhG, l’impossibilità di rinunciare ai diritti alla remunerazione menzionata all’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG, riguardano soltanto la remunerazione del prestito ai sensi dell’art. 5 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (in prosieguo: la «direttiva 92/100»). Sarebbe possibile rinunciare agli altri diritti alla remunerazione, in particolare alla «remunerazione delle riproduzioni effettuate su supporto di registrazione».

43.      Certo il giudice del rinvio considera che la disposizione di cui all’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG, che concede la metà dei diritti alla remunerazione legali all’autore del film, è equa. Tuttavia, dubita che tale disposizione sia compatibile con il diritto dell’Unione, poiché non è consentito derogare a tale diritto dell’autore del film.

C —    Le questioni pregiudiziali

44.      Nella domanda di pronuncia pregiudiziale pervenuta presso la cancelleria della Corte il 3 giugno 2010 il giudice del rinvio ha sottoposto le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, qualora le disposizioni del diritto dell’Unione europea in materia di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, in particolare le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 2, 5 e 6, della direttiva 92/100, all’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 93/83, e all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/98, in combinato disposto con l’articolo 4 della direttiva 92/100, l’articolo 2 della direttiva 93/83, e gli articoli 2 e 3, nonché 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, siano da interpretare nel senso che i diritti di sfruttamento della riproduzione, della diffusione via satellite e di altra comunicazione al pubblico, mediante la messa a disposizione del pubblico, spettino in ogni caso, in virtù della legge, direttamente (ab origine) al regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di pellicole, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, e non — direttamente (ab origine) e in via esclusiva — al produttore della pellicola, violino il diritto dell’Unione europea le leggi degli Stati membri che attribuiscono i diritti di sfruttamento, in virtù della legge, direttamente (ab origine) e in via esclusiva al produttore della pellicola.

In caso di risposta positiva della prima questione:

2) a)      Se, in base all’ordinamento dell’Unione europea, anche riguardo a diritti diversi dal diritto di noleggio e di prestito, per i diritti di sfruttamento spettanti al regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di pellicole, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, ai sensi [della questione di cui al punto 1], sia riservato al legislatore degli Stati membri prevedere una presunzione di legge a favore di un trasferimento di tali diritti al produttore della pellicola e se — in caso di soluzione positiva — siano da rispettare le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 5 e 6, della direttiva 92/100, in combinato disposto con l’articolo 4 della medesima direttiva.

b)      Se l’originaria titolarità del diritto, con riferimento al regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di pellicole, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, si debba applicare anche ai diritti ad un’equa remunerazione, garantiti dal legislatore di uno Stato membro, come la cosiddetta “remunerazione delle cassette vuote”, di cui all’articolo 42 b dell’UrhG, o ai diritti ad un equo compenso, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

In caso di risposta positiva della seconda questione, [lettera b)]:

3)      Se, in base all’ordinamento dell’Unione europea, sia riservato al legislatore degli Stati membri prevedere, riguardo ai diritti spettanti al regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di pellicole, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, ai sensi [della questione di cui al punto 2, lettera b)], una presunzione legale a favore di un trasferimento, al produttore della pellicola, di tali diritti alla remunerazione e se — in caso di soluzione positiva — si debbano rispettare le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 5 e 6, della direttiva 92/100, in combinato disposto con l’articolo 4 della medesima direttiva.

In caso di risposta positiva della terza questione:

4)      Se sia in linea con le disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea in materia di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, citate in precedenza, la norma di una legge di uno Stato membro in base alla quale viene certamente riconosciuto al regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di pellicole, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, un diritto alla metà dei diritti alla remunerazione previsti dalla legge, ma senza che tale diritto sia indisponibile e, quindi, non irrinunciabile».

IV — Il procedimento dinanzi alla Corte

45.      Il ricorrente e il convenuto nella causa principale, i governi austriaco e spagnolo, nonché la Commissione hanno presentato osservazioni nell’ambito della fase scritta del procedimento.

46.      All’udienza tenutasi il 5 maggio 2011 hanno partecipato rappresentanti del ricorrente e del convenuto nella causa principale, nonché del governo austriaco e della Commissione; essi hanno completato le loro osservazioni e risposto a quesiti.

V —    La prima questione pregiudiziale e la prima parte della seconda questione pregiudiziale

47.      Il giudice del rinvio dubita della compatibilità di una disposizione di diritto nazionale quale l’art. 38, n. 1, prima frase, dell’UrhG con il diritto dell’Unione. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale aggiunge che la dottrina e la giurisprudenza non considerano tale disposizione del diritto nazionale come un trasferimento presunto del diritto di sfruttamento, ma come un’attribuzione originaria e diretta dei diritti di sfruttamento al solo produttore del film.

48.      La prima questione pregiudiziale e la prima parte della seconda questione pregiudiziale sono collegate a tale disposizione.

49.      Il giudice del rinvio vorrebbe innanzitutto sapere se, dall’art. 2, n. 2, della direttiva 92/100/CEE, dall’art. 1, n. 5, della direttiva 93/83, dall’art. 2, n. 1, della direttiva 93/98, dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 risulti, per gli Stati membri, un obbligo di attribuire i diritti di sfruttamento della riproduzione della diffusione via satellite e di ogni altra comunicazione al pubblico e in ogni caso mediante la messa a disposizione del pubblico, ex lege, direttamente «ab origine» al regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori del film determinati dal legislatore degli Stati membri e non direttamente «ab origine» ed esclusivamente al produttore del film.

50.      Inoltre, qualora dovesse esistere un siffatto obbligo di attribuzione ab origine all’autore del film, il giudice del rinvio vorrebbe sapere se una disposizione nazionale che prevede una presunzione legale di cessione dei diritti di sfruttamento sopra citati, spettante al regista principale del film in quanto autore, al produttore del film o che conferisce a quest’ultimo diritti di sfruttamento equivalenti sia compatibile con le prescrizioni del diritto dell’Unione.

51.      Qualora una siffatta presunzione legale fosse compatibile con il diritto dell’Unione, il giudice del rinvio vorrebbe poi sapere a quali condizioni siffatta presunzione debba essere subordinata e se a questo proposito occorra se del caso fare ricorso alle prescrizioni dell’art. 2, nn. 5 e 6, della direttiva.

A —    Principali argomenti delle parti

52.      Secondo il ricorrente nella causa principale e il governo spagnolo, una disposizione di diritto nazionale quale l’art. 38, n. 1, prima frase, dell’UrhG non è compatibile con quanto prescritto dal diritto dell’Unione.

53.      Secondo le disposizioni del diritto dell’Unione citate dal giudice del rinvio, uno Stato membro sarebbe tenuto ad attribuire ab origine i diritti di sfruttamento esclusivi all’autore del film.

54.      Per quanto riguarda diritti esclusivi di produzione e di comunicazione al pubblico, in particolare, di messa a disposizione del pubblico, che spetterebbero a un autore in forza degli artt. 2 e 3, della direttiva 2001/29, ciò risulterebbe dall’art. 2, n. 1, della direttiva 93/98. Secondo tale disposizione, il regista principale sarebbe comunque autore dell’opera cinematografica. A differenza delle corrispondenti disposizioni dell’art. 2, n. 2, della direttiva 2006/115 e dell’art. 2, n. 5, della direttiva 93/83, tale disposizione non sarebbe limitata ai fini della direttiva 93/98, e avrebbe al contrario una portata orizzontale, cioè generale.

55.      A questo proposito, il ricorrente nella causa principale osserva innanzitutto che all’art. 2, n. 1, lett. d), della direttiva 2006/116 non sarebbe indicato che la portata di tale disposizione è limitata ai fini di tale direttiva. Inoltre, una siffatta interpretazione poiché limita la portata di tale disposizione ai fini della direttiva 2006/116, limiterebbe considerevolmente il suo effetto utile. Infatti dall’art. 2, n. 2, di tale direttiva risulterebbe che la durata della protezione non dipende dalla determinazione dell’autore del film. Inoltre, sarebbe paradossale accordare diritti connessi agli artisti interpreti o esecutori in forza della direttiva 2006/115 e non concedere alcun diritto al regista principale di un film.

56.      Per quanto riguarda il diritto esclusivo di trasmissione via satellite, ciò risulterebbe dall’art. 1, n. 5 e dell’art. 2, della direttiva 93/83.

57.      Secondo il ricorrente nella causa principale, una disposizione di diritto nazionale che attribuisce i diritti di sfruttamento esclusivi di un’opera cinematografica al produttore del film svuoterebbe di ogni significato le disposizioni del diritto dell’Unione. Il governo spagnolo osserva che gli Stati membri potrebbero certamente concedere un diritto di autore sull’opera cinematografica al produttore del film. Tuttavia, se potrebbe spettargli un diritto d’autore su un’opera cinematografica, esso non potrebbe mai spettargli esclusivamente.

58.      Tuttavia, secondo il ricorrente nella causa principale e il governo spagnolo, una disposizione del diritto nazionale che presuma che il regista principale abbia ceduto contrattualmente i corrispondenti diritti di sfruttamento al produttore del film sarebbe compatibile con le prescrizioni del diritto dell’Unione.

59.      Certamente, né la direttiva 2006/115, nè la direttiva 93/83 conterrebbero disposizioni che autorizzano presunzioni legali. Tuttavia, si deve tener conto del fatto che siffatte presunzioni faciliterebbero ampiamente il commercio dei diritti di proprietà nel settore cinematografico. Altrimenti, una volta terminata la produzione del film, il produttore rischierebbe di non disporre dei diritti necessari per sfruttare l’opera cinematografica, il che costituirebbe un ostacolo agli investimenti nella produzione del film.

60.      Peraltro, una siffatta presunzione sarebbe consentita solo a condizione di riprendere le prescrizioni previste agli artt. 2, nn. 5 e 6, della direttiva 2006/115. Secondo il ricorrente nella causa principale il fatto che, secondo il diciannovesimo «considerando» di tale direttiva, tali disposizioni debbano applicarsi, non solo al diritto di noleggio e di prestito, ma anche ai diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori in forza di tale direttiva, depone a favore della loro applicazione in via analogica. Esse dovrebbero a maggior ragione applicarsi al diritto di autore di un regista principale. Inoltre, nella sentenza Infopaq (8) la Corte avrebbe egualmente proceduto per analogia, cosicché tale modo di procedere sarebbe egualmente consentito a livello del diritto derivato.

61.      Di conseguenza, in primo luogo, dovrebbe esistere un rapporto contrattuale tra il regista e il produttore del film. In secondo luogo, la presunzione dovrebbe essere superabile. In terzo luogo, dovrebbe prevedere un diritto ad una remunerazione cui non può rinunciarsi ai sensi dell’art. 4, della diretta 2006/115.

62.      Nel corso dell’udienza, il ricorrente nella causa principale ha fornito precisazioni circa le ragioni per le quali la direttiva 20006/115 è la sola a contenere disposizioni circa la presunzione. Sarebbe stato necessario prevedere tali regole espressamente in tale direttiva, poiché l’art. 14 bis della Convenzione di Berna non sarebbe applicabile ai diritti di noleggio e di prestito.

63.      Per contro, il convenuto nella causa principale, il governo austriaco e la Commissione considerano che una disposizione quale l’art. 38, n. 1, prima frase, dell’UrhG è compatibile con le prescrizioni del diritto dell’Unione.

64.      Secondo il convenuto nella causa principale, le citate disposizioni del diritto dell’Unione, le quali concedono un diritto d’autore al regista principale, hanno un ambito di applicazione limitato al settore disciplinato dalla direttiva nella quale si trovano.

65.      In subordine, sostiene che le disposizioni di diritto nazionale, che prevedono una presunzione di trasferimento dei diritti di sfruttamento del regista principale al produttore del film sono compatibili con il diritto dell’Unione.

66.      Del resto, per quanto riguarda siffatte disposizioni, non esisterebbero prescrizioni del diritto dell’Unione comparabili a quelle dell’art. 2, nn. 5 e 6, della direttiva 2006/115, poiché la direttiva 2006/116 non conterrebbe siffatte prescrizioni.

67.      Secondo il governo austriaco, le disposizioni del diritto dell’Unione citate dal giudice del rinvio non impongono d’attribuire ab origine i diritti di sfruttamento di cui trattasi all’autore del film. Infatti, esse non disciplinerebbero in maniera definitiva le questioni del titolare del diritto d’autore e dell’acquisizione ab origine del diritto.

68.      In primo luogo, tale concezione sarebbe conforme al rapporto della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sulla questione della titolarità delle opere cinematografiche e/o audiovisive nella Comunità [COM(2002) 691 def.] del 6 dicembre 2002. Secondo tale rapporto gli Stati membri potrebbero basarsi sull’art. 14 bis, nn. 2 e 3, della Convenzione di Berna. Orbene, secondo l’art. 14 bis, n. 2, lett. a), della Convenzione di Berna, la determinazione dei titolari del diritto d’autore sull’opera cinematografica è riservata alle parti contraenti.

69.      In secondo luogo, il fatto che all’art. 2, n. 1, della direttiva 2006/116 il legislatore dell’Unione abbia rinunciato a limitare la portata della definizione ai «fini della direttiva», non significherebbe necessariamente che si tratta di un’armonizzazione che eccede il settore della durata della protezione. Infatti, la limitazione alla direttiva 2006/116 della portata della definizione dell’autore risulterebbe dal fatto che, per calcolare la durata di protezione, occorrerebbe determinare l’autore dell’opera cinematografica.

70.      In terzo luogo, l’art. 1, n. 4, della direttiva 2006/116 rimanderebbe a casi ipotetici nei quali lo Stato membro prevederebbe disposizioni particolari in materia di diritto d’autore, quando si tratta di un’opera collettiva o quando il titolare dei diritti è una persona giuridica. Quindi, riconoscerebbe agli Stati membri la facoltà di prevedere, in tali casi ipotetici, disposizioni specifiche che regolano la determinazione del titolare dei diritti. Sarebbe paradossale se ciò non fosse consentito per le opere cinematografiche quando queste richiederebbero proprio una concentrazione dei diritti presso il produttore.

71.      In subordine, il governo austriaco sostiene che le disposizioni del diritto nazionale che prevedono presunzioni di trasferimento dei diritti di sfruttamento al produttore del film sono compatibili con il diritto dell’Unione. Siffatte presunzioni non sarebbero regolate in modo limitativo dalle disposizioni del diritto dell’Unione citate dal giudice del rinvio. Il quinto «considerando» della direttiva 2006/115 farebbe riferimento all’art. 14 bis, nn. 2 e 3, della Convenzione di Berna, sui quali potrebbero fondarsi disposizioni divergenti in materia di presunzione di trasferimento di diritti. La direttiva 2001/29 nulla avrebbe cambiato a tal riguardo.

72.      Inoltre, soltanto la direttiva 2006/115 conterrebbe prescrizioni che regolano le modalità di applicazione delle presunzioni, come per esempio, l’obbligo di prevedere un diritto alla remunerazione. Perciò, in altri settori non esisterebbero prescrizioni corrispondenti del diritto dell’Unione.

73.      Inoltre, nel corso dell’udienza, il governo austriaco ha sostenuto che l’art. 38, n. 1, dell’UrhG non osta ad una convenzione in deroga conclusa tra il produttore e l’autore del film. Di conseguenza il produttore e l’autore del film potrebbero convenire che i diritti di esclusiva spettino all’autore del film.

74.      La Commissione sostiene, in primo luogo, che la direttiva 2006/115 non sarebbe pertinente. Per tale ragione, la disposizione di cui all’art. 2, n. 2, della suddetta direttiva relativa alla determinazione dell’autore di un’opera cinematografica avrebbe scarsa rilevanza poiché riguarderebbe solo tale direttiva. Se a questo proposito la direttiva 2006/115 è meno precisa della direttiva 92/100, la prima costituirebbe semplicemente una codificazione della seconda e non intenderebbe introdurre modifiche sostanziali.

75.      In secondo luogo, nulla nella direttiva 93/83 starebbe ad indicare che questa conferisca un diritto d’autore armonizzato al regista principale di un film. Tale direttiva conterrebbe unicamente disposizioni facenti rinvio a regole di diritto materiale da rispettare in caso di comunicazione al pubblico via satellite o di una trasmissione via cavo.

76.      Innanzitutto, l’art. 2, di tale direttiva prevederebbe certo il diritto esclusivo dell’autore e quindi conformemente all’art. 1, n. 5, della detta direttiva anche del regista principale di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite dell’opera cinematografica. Tuttavia, esso non comporterebbe alcuna espressa prescrizione che indichi se debba concedersi tale esclusività tramite un diritto d’autore o un altro diritto esclusivo.

77.      Inoltre, l’art. 8, n. 1, della direttiva 93/83 imporrebbe soltanto agli Stati membri «il rispetto dei pertinenti diritti d’autore e dei diritti connessi» nel caso di una comunicazione transfrontaliera via cavo. Ciò è quanto risulterebbe dal ventisettesimo «considerando» il quale rinvia alle disposizioni esistenti in materia di diritto d’autore e diritti connessi. Per quanto riguarda la definizione dei diritti materiali applicabili, l’art. 4 della direttiva farebbe egualmente rinvio alle disposizioni pertinenti della direttiva 2006/115.

78.      A questo proposito la Commissione sostiene altresì che prima dell’adozione della direttiva 93/83, il diritto materiale pertinente degli autori non era ancora disciplinato dal diritto dell’Unione, ma dagli artt. 11 bis‑14 bis della Convenzione di Berna. Attualmente, l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 disciplinerebbe un diritto di comunicazione al pubblico esteso, che abbraccerebbe anche la comunicazione al pubblico via satellite ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 93/83. È per questa ragione che occorrerebbe chiedersi se il regista principale disponga di un siffatto diritto unicamente in forza della direttiva 2001/29 e non in forza della direttiva 93/83.

79.      In terzo luogo, la disposizione relativa alla determinazione dell’autore di opere cinematografiche dell’art. 2, n. 1, della direttiva 2006/116 non potrebbe essere interpretata nel senso che armonizzerebbe l’insieme dell’acquis dell’Unione per quanto riguarda l’autore di un’opera cinematografica. Tale disposizione riguarderebbe solo la questione della durata della protezione. Dato il gran numero di possibili autori di un’opera cinematografica, per quanto riguarda una disposizione che disciplina la durata della protezione fondata sul decesso dell’autore, occorrerebbe determinare gli autori interessati.

80.      In quarto luogo, è vero, la direttiva 2001/29 riguarderebbe i diritti controversi. Tuttavia, gli artt. 2, 3 e 5, n. 2, di tale direttiva non fornirebbero alcuna indicazione, poiché non determinerebbero chi è l’autore e il titolare di un determinato diritto. Nulla consentirebbe fondarsi sulle definizioni dell’art. 2, n. 2, della direttiva 2006/115, dell’art. 2, n. 1, della direttiva 2006/116 e dell’art. 1, n. 5, della direttiva 93/83. L’art. 1, n. 2, della direttiva 2001/29 che prevede di lasciare intatte tali direttive, regola limitativamente i rapporti con queste.

81.      Infine, la Commissione rileva che le sue osservazioni sarebbero conformi al suo rapporto sulla questione della titolarità delle opere cinematografiche o audiovisive nella Comunità del 6 dicembre 2002, dove sarebbe pervenuta alla conclusione che le disposizioni del diritto dell’Unione non hanno armonizzato in toto la nozione di autore di opere cinematografiche o audiovisive.

B —    Valutazione in diritto

82.      Il giudice del rinvio vuole innanzitutto sapere se le citate disposizioni del diritto dell’Unione impongano di attribuire ab origine taluni diritti di sfruttamento esclusivi al regista principale di un film. Qualora tale questione dovesse essere risolta in senso affermativo, il suddetto giudice vorrebbe inoltre sapere se e a quali condizioni una disposizione del diritto nazionale che prevede una presunzione di trasferimento di tali diritti di sfruttamento al produttore del film sia compatibile con le predette disposizioni del diritto dell’Unione.

83.      Procederò ad esaminare le questioni sollevate dal giudice del rinvio come segue: innanzitutto esaminerò se ai fini delle disposizioni del diritto dell’Unione pertinenti nella specie, il regista principale di un film debba essere considerato autore di un’opera cinematografica (1). Siccome tale è il caso, passerò ad esaminare se il diritto dell’Unione imponga obbligatoriamente un’attribuzione ab initio dei diritti di esclusiva di cui trattasi (2). A mio avviso, tale non è il caso; tuttavia, uno Stato membro che non attribuisca ab origine i diritti di esclusiva di cui trattasi al regista principale in quanto autore del film, deve rispettare talune prescrizioni (3). Per terminare, passerò ad esaminare a quali condizioni una disposizione del diritto nazionale quale l’art. 38, n. 1, prima frase, dell’UrhG sia compatibile con le prescrizioni del diritto dell’Unione (4).

1.      La qualità di autore del regista principale di un’opera cinematografica

84.      Ci si deve innanzitutto chiedere se il regista principale di un film debba esserne considerato l’autore, per quanto riguarda i diritti esclusivi nella specie controversi. Si deve a questo proposito distinguere tra i diritti di esclusiva disciplinati dalla direttiva 93/83 e quelli disciplinati dalla direttiva 2001/29.

a)      La direttiva 93/83

85.      Il giudice del rinvio ha fatto in particolare riferimento al diritto di comunicazione al pubblico via satellite dell’opera cinematografica. Secondo l’art. 2 della direttiva 93/83 tale diritto spetta all’autore o agli autori dell’opera cinematografica. La determinazione dell’autore ai sensi di tale disposizione è data dall’art. 1, n. 5, di tale direttiva. Secondo tale disposizione ai fini della presente direttiva, il regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva è considerato come l’autore o uno degli autori. Gli Stati membri possono prevedere che altre persone siano considerate coautori.

b)      La direttiva 2001/29

86.      Laddove il giudice del rinvio vi fa riferimento ai diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico, tali diritti sono disciplinati dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2001/29. Secondo tali disposizioni i suddetti diritti spettano all’autore. Tuttavia, nella direttiva la nozione di autore non è definita.

87.      Occorre a questo proposito chiedersi se nell’ambito degli artt. 2 e 3 della direttiva 2001/29 sia possibile fare ricorso alla definizione dell’autore del film data dall’art. 2, n. 1, della direttiva 2006/116. Secondo tale disposizione, il regista principale di un’opera cinematografica è considerato come l’autore o uno degli autori, restando gli Stati membri liberi di designare altri coautori.

88.      Sarebbe possibile fare ricorso a tale definizione se, in primo luogo, la direttiva 2001/29 consentisse di fare ricorso ad altre direttive relative ai diritti d’autore e se, in secondo luogo, l’art. 2, n. 1, della direttiva 93/83 contenesse una definizione dell’autore che non fosse limitata ai fini di tale direttiva e di conseguenza valesse egualmente per la direttiva 2001/29.

89.      A mio avviso tali due condizioni sono soddisfatte.

90.      In primo luogo la direttiva 2001/29 consente di fare ricorso ad altre direttive relative ai diritti d’autore.

91.      Ciò risulta dal suo ventesimo «considerando». Secondo tale «considerando» la direttiva 2001/29 si fonda su principi e regole già fissate dalle direttive in vigore in tale settore. A questo proposito viene in particolare citata la direttiva 2006/116. Quindi la direttiva prevede espressamente un ricorso alle disposizioni della direttiva 2006/116.

92.      Contrariamente al punto di vista del governo austriaco e della Commissione, non è dato assolutamente di dedurre il contrario dall’art. 1, n. 2, della direttiva 2001/29. Se è vero che tale disposizione prevede che la direttiva 2001/29 lascia intatte le disposizioni comunitarie esistenti e non incide in alcun modo su di esse, ciò non vuol significare che sia impossibile fare ricorso ai principi e alle disposizioni in essa contenute. Ciò vuol soltanto dire che non si devono interpretare le disposizioni della direttiva 2001/29 nel senso che derogano alle disposizioni contenute nella direttiva 2006/116.

93.      In secondo luogo, l’art. 2, n. 1, della direttiva 2006/116 contiene una definizione che è pure destinata ad essere applicata agli artt. 2 e 3 della direttiva 2001/29.

94.      Innanzitutto la formulazione di tale disposizione depone in tal senso. A differenza delle definizioni peraltro comparabili dell’art. 2, n. 2, della direttiva 2006/115 (9) e dell’art. 1, n. 5, della direttiva 93/83, l’art. 2, n. 1, della direttiva 2006/116 non prevede limitazioni ai fini della presente direttiva della portata della definizione dell’autore del film in essa contenuta.

95.      Inoltre, la ratio della disposizione depone in tal senso. Infatti, contrariamente al parere del governo austriaco e della Commissione, la portata della definizione dell’autore del film fornita nella direttiva 2006/116 non può essere limitata ai fini della suddetta direttiva. Ciò limiterebbe considerevolmente l’effetto utile di tale disposizione. Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione e dal governo austriaco, la definizione dell’autore del film fornita dall’art. 2, n. 1, di tale direttiva è di scarso rilievo per quanto riguarda la durata e l’inizio della tutela conferita in forza dell’art. 2, n. 2, di questa stessa direttiva (10). Infatti, secondo l’art. 2, n. 2, della direttiva 2006/116, il termine di protezione comincia a decorrere dalla morte dell’ultimo sopravvissuto di un gruppo di persone limitativamente definito. Tra tali persone rientrano il regista principale, lo sceneggiatore, l’autore dei dialoghi e il compositore della musica espressamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica, e questo a prescindere dal fatto che tali persone siano o no gli autori.

96.      Inoltre, la genesi della direttiva 2006/116 non depone neppure contro una siffatta tesi. Mentre il primo progetto della Commissione di direttiva relativa all’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore di taluni diritti connessi del 23 marzo 1992 non conteneva ancora disposizioni circa i titolari dei diritti d’autore (11), il Parlamento ha insistito per procedere egualmente ad un’armonizzazione in materia (12). Le domande di modifica del Parlamento prevedevano un sistema che conferisse la qualità di coautore a tutti i creatori intellettuali dell’opera cinematografica che dovevano essere enumerati nel testo della direttiva (13). Tuttavia, nel seguito del procedimento legislativo si è verificato che era impossibile imporre una siffatta enumerazione di tutti i prevedibili creatori dell’opera (14). Per tale ragione il progetto modificato della Commissione 30 gennaio 1993 si limitava alla formulazione ripresa (salvo qualche modifica) all’art. 2, n. 1, della direttiva 2006/116 secondo la quale il regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva è considerato l’autore o uno degli autori e gli Stati membri sono liberi di designare altri coautori (15). Così è invero esatto che l’art. 2, n. 1, della direttiva 2006/115 non determina in modo tassativo gli autori di un’opera cinematografica. Tuttavia da essa è dato certamente di dedurre che tale disposizione impone che il regista principale sia comunque considerato come uno degli autori. Tale interpretazione è confermata dal rapporto della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sulla questione della titolarità delle opere cinematografiche o audiovisive nella Comunità, COM(2002) 691 def. del 6 dicembre 2002. La Commissione ha ivi espressamente indicato che la direttiva 2006/115 avrebbe designato in termini generici il regista principale come autore del film e che, a questo proposito, avrebbe dato corso ad una parziale armonizzazione di tale nozione (16).

97.      A questo proposito si deve osservare a titolo puramente complementare che la direttiva 2006/116 contiene pure altre disposizioni la cui portata va oltre la determinazione della durata di protezione. Così è possibile fare ricorso all’art. 6 della direttiva 2006/116 per sapere quando delle fotografie costituiscono opere idonee ad essere protette ai sensi della direttiva 2001/29 (17).

98.      Di conseguenza, dall’art. 2, n. 1, della direttiva 2006/116 risulta che il regista principale deve considerarsi autore di un film ai sensi degli artt. 2 e 3 della direttiva 2001/29.

c)      Conclusione provvisoria

99.      A titolo di conclusione provvisoria si deve ritenere che per quanto riguarda diritti di esclusiva disciplinati dall’art. 2 della direttiva 93/83 e dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2001/29, il regista principale deve comunque essere considerato autore.

2.      I diritti di sfruttamento esclusivi debbono essere attribuiti ab origine al regista principale in quanto autore del film?

100. Procedo ora ad esaminare se dalle disposizioni del diritto dell’Unione risulti un obbligo tassativo per gli Stati membri di attribuire i diritti di sfruttamento esclusivo di cui trattasi ab origine al regista principale in quanto autore dell’opera cinematografica.

101. Si deve a questo proposito innanzitutto osservare che le disposizioni citate dal giudice del rinvio attribuiscono in linea di principio i diritti di sfruttamento di cui trattasi all’autore di un’opera cinematografica (a). Tuttavia, va poi preso in considerazione il quinto «considerando» della direttiva 2006/116 secondo cui le disposizioni della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicata l’applicazione, da parte degli Stati membri, dell’art. 14 bis, n. 2, lett. b), c) e d), e n. 3, della Convenzione di Berna. Così gli Stati membri conservano la facoltà di prevedere una disposizione che impedisca al regista principale di opporsi a talune forme di sfruttamento qualora sussistano talune condizioni (b). A mio avviso ciò consente agli Stati membri di prevedere una disposizione che attribuisce ab origine i diritti di sfruttamento esclusivi al produttore del film (c), nel rispetto delle tassative prescrizioni risultanti dall’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d) e n. 3, della Convenzione di Berna nonché dal diritto dell’Unione (d).

a)      L’attribuzione a priori dei diritti di sfruttamento esclusivi all’autore del film

102. Si deve dapprima osservare che i seguenti diritti di sfruttamento esclusivi sono attribuiti a priori al regista principale in quanto autore del film ai sensi dell’art. 2 della direttiva 93/83 e dell’art. 2, n. 1, della direttiva 2006/116:

—        in forza dell’art. 2 della direttiva 93/83 il diritto di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite dell’opera cinematografica;

—        in forza dell’art. 2 della direttiva 2001/29 il diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte della sua opera cinematografica;

—        in forza dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 il diritto di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico della sua opera cinematografica, su filo o senza filo, compresa la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

b)      La facoltà di limitare i diritti di sfruttamento esclusivi dell’autore del film

103. Tuttavia il quinto «considerando» della direttiva 2006/116 precisa che le disposizioni della presente direttiva, cioè, in particolare anche la determinazione dell’autore dell’opera cinematografica di cui all’art. 2, n. 1, della direttiva 2006/116 debbono essere interpretate nel senso che non pregiudicano l’applicazione, da parte degli Stati membri dell’art. 14 bis, n. 2, punti b), c) e d), e n. 3, della Convenzione di Berna.

104. L’art. 14 bis, n. 2, lett. b), della Convenzione di Berna prevede una disposizione speciale per i casi in cui delle persone sono riconosciute autori dell’opera cinematografica in ragione dei contributi apportati alla sua realizzazione. Quando delle persone si sono impegnate contrattualmente ad apportare il contributo sopra menzionato, nonostante la loro qualità di autori, esse non debbono in linea di principio (18) potersi opporre allo sfruttamento dell’opera cinematografica, in particolare mediante riproduzione e comunicazione al pubblico. Certamente l’art. 14 bis, n. 3, della Convenzione di Berna prevede che tale disposizione non sia in linea di principio applicabile al regista principale di un’opera cinematografica. Tuttavia le parti contraenti della Convenzione di Berna sono libere di applicare ad esso egualmente tale disposizione.

105. L’obiettivo di tale disposizione dell’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), e n. 3, della Convenzione di Berna è di consentire al produttore di sfruttare il film anche quando non ha concluso, con le persone che vi hanno contribuito, convenzioni espresse circa il trasferimento o lo sfruttamento dei diritti loro spettanti (19). Ciò prende in considerazione la duplice natura dei film. Da una parte, sono il risultato di una creazione intellettuale e presuppongono creazioni intellettuali, dall’altro lato, sono prodotti industriali costosi. Le disposizioni dell’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), n. 3, della Convenzione di Berna sono intese ad impedire che il considerevole numero degli autori o dei diritti d’autore interessati frapponga ostacoli allo sfruttamento di un film.

106. Infatti, se lo sfruttamento di un film fosse subordinato all’accordo di ciascuno degli autori interessati, ciò pregiudicherebbe la certezza giuridica del commercio di film, a danno non solo del produttore, ma anche delle altre persone implicate. Inoltre, l’assenza di sufficienti garanzie potrebbe egualmente nuocere al finanziamento della produzione.

107. Si deve considerare tale idea espressa dal quinto «considerando» letto in combinato con il diritto di riproduzione previsto dall’art. 2 della direttiva 2001/29 e il diritto di comunicazione al pubblico previsto dall’art. 3 della suddetta direttiva. Infatti, tali disposizioni si fondano sulla definizione dell’autore del film fornita dall’art. 2, n. 1, della direttiva 2006/116.

108. Altrettanto dicasi per il diritto di comunicazione al pubblico via satellite disciplinato dall’art. 4, della direttiva 93/83. Certamente quest’ultima non contiene «considerando» corrispondenti al quinto «considerando» della direttiva 2006/116.

109. Tuttavia, in primo luogo, il trentacinquesimo «considerando» della direttiva 93/83 depone nel senso che, secondo tale «considerando», dovrebbe competere agli Stati membri completare le disposizioni generali necessarie per la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva mediante norme di legge, di regolamento, e amministrative di diritto interno, a condizione che non siano in contrasto con gli obiettivi della presente direttiva e siano compatibili con il diritto comunitario. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, tale facoltà dovrebbe estendersi anche, in particolare, all’adozione delle disposizioni nazionali quali quelle previste dall’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), e n. 3, della Convenzione di Berna. Infatti, il loro obiettivo, che è quello di garantire che il produttore possa sfruttare un film, anche quando non ha concluso con le persone che ad esso hanno contribuito convenzioni circa i diritti di autori risultanti dal loro contributo, è compatibile con gli obiettivi della direttiva 93/83. Il suo art. 4 nonché il venticinquesimo e il ventiseiesimo «considerando» nel fare riferimento a disposizioni comparabili della direttiva 2006/115, che non vertono tuttavia sui diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi, dimostrano che tale idea non è fondamentalmente estranea alla direttiva 93/83.

110. In secondo luogo, si deve osservare che, all’art. 2, n. 1, della direttiva 2006/116 il legislatore dell’Unione ha adottato una disposizione relativa al diritto d’autore del regista principale destinata ad applicarsi all’insieme dell’acquis in materia di diritto d’autore successivo alle disposizioni della direttiva 93/83. A mio avviso è egualmente possibile trarre da ciò la conclusione che il riferimento operato all’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), e n. 3, della Convenzione di Berna riguarda tutti i casi aventi ad oggetto i diritti esclusivi del regista principale in quanto autore del film.

c)      La liceità dell’attribuzione ab origine dei diritti di sfruttamento esclusivi al produttore del film

111. Secondo il ricorrente nella causa principale, è compatibile con le prescrizioni del diritto dell’Unione soltanto una disposizione nazionale che attribuisca ab origine i diritti di sfruttamento esclusivi di cui trattasi all’autore del film. Per tale ragione sarebbe compatibile con le prescrizioni del diritto dell’Unione soltanto una disposizione nazionale che presuma il trasferimento di tali diritti al produttore del film o che presuma che gli sia stato concesso il diritto di sfruttarli.

112. Questo punto di vista non può convincere.

113. In primo luogo, la formulazione dell’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), e n. 3, della Convenzione di Berna sembrano avere portata sufficiente per coprire anche una disposizione nazionale che attribuisca ab origine i diritti di sfruttamento esclusivi non al regista principale, ma soltanto al produttore del film. Infatti, il combinato disposto dell’art. 14 bis, n. 3 e n. 2, lett. b)‑d), della Convenzione di Berna prevede che una parte contraente può adottare una disposizione che impedisca al regista principale di opporsi alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico. A mio avviso, tale formulazione copre non solo una disposizione che attribuisca ab origine tali diritti all’autore del film presumendone successivamente il trasferimento al produttore, ma anche una disposizione che attribuisca ab origine tali diritti al produttore del film.

114. In secondo luogo, in funzione dell’ordinamento giuridico nazionale, un siffatto approccio può essere appropriato per raggiungere l’obiettivo perseguito dall’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), e n. 3, della Convenzione di Berna. Se i diritti di sfruttamento esclusivi sono attribuiti ab origine all’autore del film, secondo l’ordinamento giuridico nazionale, essi possono essere esposti al rischio di cessione a priori. In un siffatto caso una presunzione di trasmissione dei diritti al produttore del film non è sufficiente per escludere il rischio di blocco dello sfruttamento.

d)      Conclusione provvisoria

115. A titolo di conclusione provvisoria, si deve ritenere che, in linea di principio, i diritti di sfruttamento esclusivi di riproduzione, di comunicazione al pubblico, ivi compresa mediante la messa a disposizione del pubblico, nonché di comunicazione al pubblico via satellite, sono ab origine attribuiti al regista principale in quanto autore dell’opera cinematografica, nonché, se del caso, ad altri autori. Nonostante tale attribuzione di principio, uno Stato membro ha la facoltà di adottare una disposizione nazionale che attribuisce ab initio tali diritti di sfruttamento esclusivi al produttore del film. Tuttavia ciò è possibile solo se lo Stato membro rispetta le condizioni alle quali il diritto dell’Unione subordina siffatta disposizione. Procederò ad esaminare tali condizioni qui di seguito.

3.      Le condizioni di un’attribuzione ab initio dei diritti di sfruttamento esclusivi al produttore del film

116. Anche se uno Stato membro può prevedere una disposizione nazionale che attribuisca esclusivamente e ab origine i diritti di sfruttamento esclusivi al produttore del film, esso deve, così operando, rispettare talune condizioni. A questo proposito, contrariamente al punto di vista del ricorrente nella causa principale, è impossibile istituire un’analogia con l’art. 3, nn. 4 e 5, della direttiva 2006/115 (a). Tuttavia dall’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), e n. 3, della Convenzione di Berna nonché dai diritti fondamentali derivano prescrizioni, invero un po’ meno precise di tali disposizioni, ma in sostanza comparabili (b).

a)      Impossibilità di stabilire un’analogia con l’art. 3, nn. 4 e 5, della direttiva 2006/115

117. Secondo il ricorrente nella causa principale e il governo spagnolo, in un caso come quello di specie, sarebbe impossibile applicare per analogia le condizioni poste dall’art. 3, nn. 4 e 5, della direttiva 2006/115. Secondo tali disposizioni, gli Stati membri possono prevedere che quando l’autore di un’opera cinematografica ha concluso un contratto avente ad oggetto la produzione di un film con un produttore di film, si presume che egli abbia ceduto il suo diritto di noleggio. Tuttavia, le condizioni poste sono, in primo luogo, che non esistano convenzioni contrarie e, in secondo luogo, che il predetto autore disponga di un diritto ad un’equa remunerazione alla quale non può essere rinunciato.

118. Tale parere non può convincere. Nella specie, un’analogia con l’art. 3, nn. 4 e 5, della direttiva 2006/115, non è prevedibile.

119. In primo luogo, non esistono lacune giuridiche involontarie.

120. Innanzitutto si deve osservare che la proposta modificata della Commissione 7 gennaio 1993 (20) prevedeva espressamente all’art. 1 bis, n. 3, la possibilità di adottare una disposizione che presuma che gli autori di film, che si sono impegnati contrattualmente a produrre un film, accettino che le loro opere siano sfruttate; il progetto di disposizione conteneva egualmente un esplicito riferimento alla corrispondente disposizione della direttiva 2006/115. Tuttavia questo elemento della proposta non è stato alla fine ripreso. A mio avviso la decisione del legislatore, adottata con cognizione di causa, di non riprendere le disposizioni corrispondenti della direttiva 2006/116, esclude un’analogia.

121. Inoltre, a mio avviso, in un caso ipotetico come quello di specie, non è consentito parlare di lacuna giuridica. Gli Stati membri che vogliono limitare i diritti di sfruttamento esclusivi dell’autore del film devono rispettare non solo le condizioni poste dall’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), e n. 3, della Convenzione di Berna, ma anche i diritti fondamentali. Così ciò è sufficiente a escludere una lacuna giuridica al livello del diritto dell’Unione. Inoltre, si deve tener conto della competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri nel settore del diritto d’autore. Quindi gli Stati membri restano competenti quando alcuni aspetti non sono disciplinati dal diritto dell’Unione. Quindi quando il diritto dell’Unione tace su una questione spetta agli Stati membri colmare le eventuali lacune ed evitare valutazioni divergenti (21).

122. In secondo luogo, si deve altresì respingere l’obiezione del ricorrente nella causa principale, secondo cui, nella sentenza Infopaq International (22) la Corte avrebbe egualmente proceduto in via analogica. Questa causa riguardava l’interpretazione di una nozione autonoma del diritto dell’Unione, e cioè la nozione di opera che può beneficiare di una protezione ai sensi della direttiva 2001/29. Per interpretare tale nozione autonoma del diritto dell’Unione, che non è definita nella direttiva 2001/29 e per la quale in questo caso non risultava alcuna definizione da altre direttive, la Corte si è basata sul contenuto di disposizioni specifiche che fissano le condizioni alle quali talune opere potevano beneficiare di una protezione. Tuttavia, nella specie, non si tratta di definire una nozione autonoma del diritto dell’Unione. Infatti, la proposta dell’attore nella causa principale porta ad applicare le disposizioni della direttiva 2006/115 anche nell’ambito della direttiva 2006/116, laddove tali disposizioni non sono state riprese in quest’ultima direttiva con cognizione di causa.

123. Di conseguenza, si deve in conclusione ritenere che in un caso come quello di specie, le disposizioni dell’art. 3, nn. 4 e 5, della direttiva 2006/115 non possono essere applicate per analogia.

b)      Le prescrizioni del diritto dell’Unione

124. Tuttavia, come ho già menzionato, dall’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), e n. 3, della Convenzione di Berna, come pure dalla Carta, risultano condizioni che gli Stati membri debbono rispettare quando vogliono attribuire al produttore del film i diritti di sfruttamento esclusivi che in linea di principio spettano al regista principale in quanto che autore. Le seguenti condizioni risultano da tali disposizioni: in primo luogo, una siffatta attribuzione di diritti presuppone che sia stato stipulato un contratto tra il regista principale, in quanto che autore, e il produttore del film (i). In secondo luogo, stipulazioni contrarie debbono essere possibili (ii). In terzo luogo, il diritto di proprietà attribuito all’autore del film richiede che gli sia garantita un’equa remunerazione in caso di limitazione dei suoi diritti esclusivi di sfruttamento (iii).

i)      Conclusione di un contratto

125. In forza dell’art. 14 bis, n. 2, lett. b), della Convenzione di Berna, l’attribuzione dei diritti di sfruttamento esclusivi al produttore del film è subordinata alla conclusione, tra il predetto produttore e il regista principale, di un contratto con il quale quest’ultimo si impegna ad apportare il suo contributo alla produzione dell’opera cinematografica.

ii)    Possibilità di prevedere stipulazioni contrarie

126. Inoltre dev’essere possibile prevedere stipulazioni contrarie. Ciò risulta dall’art. 14 bis, n. 2, lett. b) e d), della Convenzione di Berna. Sotto la lett. b) è previsto che stipulazioni contrarie o particolari debbono essere possibili, e sotto la lett. d) è previsto che per stipulazione contraria o particolare devesi intendere qualsiasi condizione restrittiva prevista nel contratto con il quale l’autore del film si è impegnato ad apportare il suo contributo alla produzione dell’opera cinematografica.

iii) Diritto ad un’equa remunerazione

127. Infine, uno Stato membro che auspica attribuire al produttore del film i diritti di sfruttamento esclusivi che in linea di principio spettano al regista principale in quanto autore, deve garantire che quest’ultimo ottenga un’equa remunerazione a titolo di compensazione per tale restrizione.

128. Certamente, l’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), e n. 3, della Convezione di Berna non prevedono una siffatta condizione. Tuttavia, l’attribuzione al produttore del film dei diritti di sfruttamento esclusivi che in linea di principio spettano al regista principale in quanto autore del film costituisce una lesione a un diritto di proprietà tutelato dall’art. 17 della Carta. Tale lesione è giustificata solo se l’autore del film ottiene un giusto indennizzo a titolo di compensazione.

—       Il diritto del regista principale in quanto autore del film: un diritto di proprietà protetto dai diritti fondamentali

129. Riconoscendo il regista principale quale autore del film e concedendogli in linea di principio diritti di sfruttamento esclusivi corrispondenti all’art. 2, n. 1, della direttiva 93/83 e all’art. 1, n. 5, il diritto dell’Unione gli attribuisce un diritto di proprietà. Quest’ultimo è protetto in forza dell’art. 17 della Carta il cui n. 2 indica espressamente che tale protezione riguarda in particolare la proprietà intellettuale (23).

130. A ciò non può opporsi che, in forza dell’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), e n. 3, della Convenzione di Berna, gli Stati membri possono prevedere che il regista principale in quanto autore non può opporsi allo sfruttamento del film. Il riferimento selettivo operato al quinto «considerando» della direttiva 2006/115 dimostra che ciò non è inteso a dare agli Stati membri la facoltà di rimettere in discussione l’attribuzione del diritto di proprietà dell’autore in quanto tale. Infatti, il quinto «considerando» della direttiva 2006/115 fa unicamente rinvio all’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), e n. 3, della Convenzione di Berna. Esso non fa rinvio all’art. 14 bis, n. 2, lett. a), che prevede che la determinazione dei titolari del diritto d’autore sull’opera cinematografica è riservata alla legislazione delle parti contraenti. A mio avviso, il fatto che esso non faccia rinvio a questa disposizione sta chiaramente a dimostrare che gli Stati membri debbono rispettare il diritto d’autore del regista principale determinato a livello del diritto dell’Unione. Di conseguenza, gli Stati membri debbono rispettare il diritto d’autore del regista principale, il quale costituisce un diritto di proprietà protetto dai diritti fondamentali, e questo anche se si avvalgono della facoltà loro conferita dal combinato disposto del quinto «considerando» della direttiva 2006/116 e dell’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), e 3, della Convenzione di Berna (24).

—       Condizioni che giustificano una lesione a tale diritto di proprietà

131. Quando uno Stato membro si avvale della facoltà conferitagli dall’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), e n. 3, della Convenzione di Berna e limita i diritti di sfruttamento esclusivi che spettano al regista principale in quanto autore del film, lede il suo diritto di proprietà. Una siffatta limitazione è giustificata solo se sono integrate le condizioni a tal fine, poste dall’art. 17, n. 1, seconda frase, e dall’art. 52 della Carta.

132. Secondo l’art. 17, n. 1, seconda frase, della Carta, la lesione deve innanzitutto dover essere giustificata dall’interesse pubblico. Alla luce delle considerazioni che precedono, è dato di considerare che l’attribuzione al produttore del film di diritti di sfruttamento esclusivi che in linea di principio spettano al regista principale in quanto autore è giustificata dall’interesse pubblico se ha come scopo quello di garantire l’effettivo sfruttamento del film da parte del produttore.

133. Inoltre, secondo l’art. 17, n. 1, seconda frase, della Carta, si deve concedere un giusto indennizzo in contropartita della perdita della proprietà. In un caso quale quello di specie, tale condizione risulta altresì dall’art. 52, n. 1, della Carta. Infatti, un’attribuzione dei diritti di sfruttamento esclusivi al produttore del film senza un giusto indennizzo sarebbe sproporzionato e in contrasto con l’essenza stessa del diritto di proprietà. Infatti, senza compensazione mediante un giusto indennizzo, il diritto d’autore del regista principale del film, protetto dai diritti fondamentali, rischia di essere svuotato della sua sostanza mediante l’attribuzione dei diritti di sfruttamento esclusivi al produttore (25).

iv)    Conclusione provvisoria

134. A titolo di conclusione provvisoria, si deve ritenere che la facoltà di cui gli Stati membri dispongono, di attribuire al produttore del film i diritti di sfruttamento esclusivi che spettano al regista principale in quanto autore, è subordinata alle seguenti condizioni:

—        deve esistere un contratto tra il regista principale del film e il produttore dove il regista principale si impegna a fornire la sua prestazione;

—        deve essere possibile prevedere stipulazioni contrarie secondo le quali il produttore si riserva i diritti di sfruttamento esclusivi o l’esercizio di tali diritti;

—        deve essere garantito che l’autore del film ottenga un’equa remunerazione.

4.      La questione della compatibilità di una disposizione di diritto nazionale quale l’art. 38, n. 1, prima frase, dell’UrhG con le prescrizioni del diritto dell’Unione

135. Sulla base di tutto quanto qui sopra considerato, procedo ora ad esaminare i dubbi del giudice del rinvio circa la compatibilità di una disposizione del diritto nazionale quale l’art. 38, n. 1, dell’UrhG con le prescrizioni del diritto dell’Unione.

136. In primo luogo, laddove il giudice del rinvio dubita che una siffatta disposizione del diritto nazionale sia compatibile con le prescrizioni del diritto dell’Unione, perché sarebbe intesa come un’attribuzione ab origine e diretta dei diritti di sfruttamento al solo produttore del film, tali dubbi sono infondati. Infatti, come ho già qui sopra esposto, le prescrizioni del diritto dell’Unione non prevedono in maniera imperativa che i diritti di sfruttamento esclusivi debbano essere attribuiti direttamente all’autore del film. Per tale ragione sono compatibili con le prescrizioni del diritto dell’Unione non solo una disposizione di diritto nazionale che presume che il regista principale del film abbia trasferito al produttore i diritti di sfruttamento che gli competono in quanto autore o che gli abbia concesso diritti di uso corrispondenti, ma anche una disposizione che attribuisca ab origine i diritti di sfruttamento esclusivi al produttore del film.

137. Certamente, una limitazione dei diritti di sfruttamento concessi al regista principale del film in quanto autore non è subordinata alle condizioni previste dall’art. 3, nn. 4 e 5, della direttiva 2006/115. Tuttavia, essa deve soddisfare condizioni in sostanza comparabili.

138. In primo luogo, il regista principale del film deve aver concluso un contratto con il produttore con il quale si impegna ad apportare il suo contributo alla produzione dell’opera cinematografica.

139. Una disposizione di diritto nazionale, quale l’art. 38, n. 1, prima frase, dell’UrhG non sembra implicare espressamente una siffatta condizione. Tuttavia, ciò non deve avere conseguenze poiché, di norma, il regista principale fornisce la sua prestazione sulla base di un contratto espresso o almeno di un contratto tacito. Nel caso ipotetico, atipico e difficilmente concepibile in cui il regista principale del film non abbia concluso contratti con il produttore, una disposizione nazionale quale l’art. 38, n. 1, prima frase, dell’UrhG sarebbe compatibile con il diritto dell’Unione solo se fosse interpretato nel modo che in un siffatto caso non trova applicazione.

140. In secondo luogo, il diritto nazionale deve consentire stipulazioni contrarie che attribuiscono i diritti di sfruttamento esclusivi, non già al produttore del film, ma all’autore.

141. Certamente, l’art. 38, n. 1, prima frase, dell’UrhG non prevede espressamente una siffatta possibilità. Tuttavia ciò non lo rende necessariamente incompatibile con il diritto dell’Unione. Infatti, dal momento che tale disposizione ha carattere non già imperativo bensì supplettivo, le parti contrattuali possono derogarvi. Di conseguenza, una disposizione di diritto nazionale che prevede che, salvo stipulazioni contrarie, i diritti di sfruttamento spettano ab initio non all’autore, ma al produttore del film, è compatibile con l’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), della Convenzione di Berna. Una disposizione di diritto nazionale che prevede che i diritti di sfruttamento spettino ab origine al produttore del film, ma possono essere trasferiti all’autore sulla base di stipulazioni contrarie, è pure compatibile con tali prescrizioni. Per contro, una disposizione quale l’art. 38, n. 1, prima frase, dell’UrhG sarebbe incompatibile con il diritto dell’Unione se non fosse consentito prevedere stipulazioni contrarie.

142. In terzo luogo, in tal caso, lo Stato membro deve garantire un giusto indennizzo all’autore del film il cui diritto di proprietà è limitato senza il suo consenso.

143. Una disposizione di diritto nazionale quale l’art. 38, n. 1, dell’UrhG non prevede giusti indennizzi. Il governo austriaco ha osservato che a suo avviso rientrano nella libera valutazione discrezionale degli Stati membri non solo l’attribuzione di diritti esclusivi di sfruttamento ma anche il diritto di proprietà all’origine di tali diritti. Per tale ragione, a suo avviso, in caso di attribuzione dei diritti di sfruttamento esclusivi al produttore del film non sarebbe tenuto a prevedere un giusto indennizzo per il regista principale.

144. Come risulta dalle sopra citate considerazioni, un siffatto approccio non mi pare compatibile con le prescrizioni del diritto dell’Unione (26). Infatti, concedendo il diritto d’autore al regista principale, il diritto dell’Unione ha attribuito un diritto di proprietà di cui gli Stati membri debbono tener conto. In caso di lesione a tale diritto di proprietà occorre garantire un giusto compenso al regista principale in quanto autore del film.

VI — La seconda parte della seconda questione pregiudiziale nonché la terza e quarta questione pregiudiziale

145. Inoltre, il giudice del rinvio nutre dubbi circa la compatibilità di una disposizione di diritto nazionale, quale l’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG con le prescrizioni del diritto dell’Unione. Secondo tale disposizione i diritti alla remunerazione legale dell’autore spettano rispettivamente per metà al produttore e per metà all’autore del film, a condizione che siano rinunciabili e che il produttore e l’autore non abbiano altrimenti convenuto. Secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, tale disposizione riguarda in particolare la «remunerazione per cassette vergini» previste dall’art. 42 b, dell’UrhG. Secondo il giudice del rinvio si tratta di un diritto in forza dell’art. 5, n. 2, lett. b, della direttiva 2001/29 inteso a garantire una equa compensazione per le copie private che il diritto nazionale autorizza in una certa misura e per la conseguente limitazione del diritto di riproduzione dell’autore in forza dell’art. 2, della direttiva 2001/29.

146. È in questo contesto giuridico che il giudice del rinvio solleva la seconda parte della sua seconda questione pregiudiziale nonché la terza e la quarta questione pregiudiziale.

147. Il giudice del rinvio si chiede innanzitutto se il diritto dell’Unione imponga di attribuire ab origine al regista di un’opera cinematografica, in quanto autore, i diritti legali ai sensi dell’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG e in particolare il diritto di «remunerazione per cassette vergini». Qualora a tale questione dovesse essere data una soluzione affermativa, il giudice del rinvio vorrebbe inoltre sapere se una disposizione nazionale, che prevede una presunzione di trasmissione dei diritti legali al produttore del film, sia compatibile con le prescrizioni del diritto dell’Unione. Inoltre, si chiede se occorra applicare a una siffatta convenzione le condizioni previste dall’art. 2, nn. 5 e 6, e dall’art. 4 della direttiva 2006/115.

148. Infine il giudice del rinvio vuole espressamente sapere se una disposizione di diritto nazionale quale l’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG sia compatibile con le prescrizioni del diritto dell’Unione.

A —    Principali argomenti delle parti

149. Secondo il ricorrente nella causa principale e il governo spagnolo, una disposizione di diritto nazionale quale l’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG non è compatibile con le prescrizioni del diritto dell’Unione.

150. Il ricorrente nella causa principale e il governo spagnolo affermano che i diritti ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. a) e b), della direttiva 2001/29 debbono spettare al regista principale in quanto autore del film. Il ricorrente nella causa principale sostiene che ciò includerebbe egualmente gli altri diritti previsti dallo Stato membro per altri casi di libero utilizzo. A questo proposito andrebbe applicato il principio del creatore («Schöpferprinzip») previsto dall’art. 2, n. 1, della direttiva 2006/116. Tuttavia, sarebbe possibile disporre contrattualmente di tali diritti.

151. Secondo il governo spagnolo, la presunzione di trasferimento dei diritti di sfruttamento esclusivi è, di per sé, incompatibile con il diritto dell’Unione. Infatti, tale trasferimento avrebbe come obiettivo quello di agevolare il commercio dei diritti di sfruttamento esclusivi e assicurare così la posizione del produttore del film in quanto investitore. Ciò non si applicherebbe ai diritti legali ad un’equa remunerazione. Infatti, in un siffatto caso, il trasferimento di tali diritti non avrebbe l’effetto di facilitare il commercio dei diritti sul film. Per tale ragione, una disposizione che preveda una presunzione di trasferimento dei diritti a un’equa remunerazione al produttore del film sarebbe in contrasto con il diritto dell’Unione.

152. Per contro, il ricorrente nella causa principale considera che è possibile applicare presunzioni per analogia con le disposizioni della direttiva 2006/115. Tuttavia, così operando si dovrebbero rispettare le prescrizioni di cui al combinato disposto dell’art. 2, nn. 5 e 6 e dell’art. 4, della direttiva 2006/115. Innanzitutto, dovrebbe trattarsi di una presunzione superabile. Inoltre, dovrebbe esistere un contratto. Occorrerebbe ancora che sia garantita un’equa remunerazione alla quale non è possibile rinunciare. Per tale ragione una disposizione di diritto nazionale quale l’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG non sarebbe compatibile con le prescrizioni del diritto dell’Unione, poiché non rispetterebbe tali condizioni. Innanzitutto, non si tratterebbe di un’attribuzione ab origine della totalità del diritto al regista principale, ma solo di un’attribuzione della metà del diritto. L’attribuzione dell’altra metà del diritto al produttore del film non sarebbe concepita come una presunzione. Inoltre, contrariamente alle prescrizioni del diritto dell’Unione, tale presunzione non sarebbe subordinata all’esistenza di un contratto. Inoltre, il diritto dell’autore del film non avrebbe carattere supplettivo. Tuttavia, l’attribuzione della metà dei diritti al produttore del film potrebbe apparire giustificata, perché il produttore del film in quanto primo produttore del film sarebbe titolare di diritti connessi.

153. Secondo il convenuto nella causa principale e il governo austriaco una disposizione nazionale quale l’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG è compatibile con le prescrizioni del diritto dell’Unione.

154. Secondo il convenuto nella causa principale l’introduzione e la concezione delle disposizioni che disciplinano la remunerazione rientra nella libera valutazione discrezionale degli Stati membri. Per tale ragione questi ultimi potrebbero anche decidere a chi attribuire tali diritti. Le disposizioni citate dal giudice del rinvio riguarderebbero soltanto diritti di sfruttamento esclusivi e non regolerebbero i diritti alla remunerazione legale. Ad ogni modo, sarebbe possibile prevedere presunzioni di trasferimento dei diritti alla remunerazione legale al produttore del film. Altrimenti, i diritti alla remunerazione legale spetterebbero esclusivamente all’autore del film, il che non sarebbe appropriato. Poiché l’art. 2, nn. 5 e 6, della direttiva 2006/115 non sarebbe applicabile in un caso quale quello di specie e, quindi, non esisterebbero prescrizioni del diritto dell’Unione circa il trasferimento dei diritti spettanti all’autore del film, gli Stati membri sarebbero del tutto liberi di organizzare tali diritti come essi vogliono. Ad ogni modo, l’art. 2, nn. 5 e 6, della direttiva 2006/115 non ostano ad una disposizione nazionale che consenta all’autore del film di disporre liberamente di tali diritti.

155. Secondo il governo austriaco, sarebbe impossibile fondare un diritto alla remunerazione del regista principale sull’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29. Infatti una presunzione non costituirebbe un’eccezione ai diritti di sfruttamento o una limitazione di questi ultimi. Ad ogni modo, anche se tale disposizione fosse applicabile ad una presunzione legale, resterebbe ciondimeno possibile rinunziare «all’equo compenso» per la riproduzione ad uso privato da tale disposizione richiesta.

B —    Valutazione in diritto

1.      Nota preliminare

156. La seconda parte della seconda questione pregiudiziale, nonché la terza e la quarta questione pregiudiziale, vertono sulla compatibilità di una disposizione di diritto nazionale, quale l’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG con le prescrizioni del diritto dell’Unione. Tale disposizione di diritto nazionale disciplina i diritti legali. Prevede che i diritti alla remunerazione legali dell’autore competono rispettivamente per metà all’autore e al produttore del film, a condizione che essi siano rinunciabili e che il produttore e l’autore non abbiano altrimenti convenuto.

157. Dall’ordinanza di rinvio risulta che i diritti legali comprendono in particolare la «remunerazione per le cassette vergini». Si tratta di un diritto ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 intesa a concedere ad un autore un equo compenso per le copie destinate ad uso privato autorizzate in una certa misura dal diritto nazionale e per la conseguente limitazione del suo diritto di riproduzione che ne deriva.

158. In prosieguo passerò ad esaminare innanzitutto se una disposizione quale l’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG, sia compatibile con il diritto dell’Unione qualora venga applicata alla remunerazione per cassette vergini. Così facendo esporrò innanzitutto quali prescrizioni risultino dall’art. 5, n. 2, lett. d), della direttiva 2001/29 (1). Passerò poi ad esaminare se una disposizione di diritto nazionale quale l’art. 38, n. 1, seconda frase dell’UrhG sia compatibile con tali prescrizioni (2).

159. Al di là della «remunerazione per cassette vergini», le questioni del giudice del rinvio vertono anche su altri diritti legali ai sensi dell’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG. Cionondimeno, non precisa di quali di questi diritti si tratti, nonostante sia impossibile sapere quali prescrizioni del diritto dell’Unione si applicano a tali altri diritti. Per tale ragione non esaminerò tali non precisati diritti legali.

2.      L’equo compenso ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29

160. Secondo l’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, trattandosi di riproduzioni effettuate da una persona fisica ad uso privato, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere limiti al diritto di riproduzione previsto dall’art. 2 di tale direttiva. Tuttavia, in tale caso, gli Stati membri debbono garantire che, in contropartita, i titolari interessati ottengano un equo compenso. Quindi, secondo tale disposizione, rientra nella libera valutazione discrezionale degli Stati membri prevedere limitazioni del diritto di riproduzione per le copie ad uso privato. Tuttavia, quando prevedono siffatte limitazioni, essi debbono garantire che i titolari interessati ottengano un equo compenso. A questo proposito, gli Stati membri non dispongono di alcun margine di valutazione discrezionale.

a)      Chi ha diritto ad un equo compenso?

161. I titolari che debbono ottenere un equo compenso ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 sono tutte le persone il cui diritto di riproduzione esclusivo in forza dell’articolo della direttiva 2001/29 è interessato dall’autorizzazione di realizzare copie ad uso privato senza l’accordo del titolare dei diritti, e cioè:

—        l’autore del film, nella misura in cui è interessato il suo diritto esclusivo di riproduzione della sua opera ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29, e

—        il produttore della prima fissazione di film, nella misura in cui è interessato il suo diritto esclusivo di riproduzione ai sensi dell’art. 2, lett. d), della direttiva 2001/29 per quanto riguarda l’originale e le copie del suo film.

162. In un caso come quello di specie, occorre chiedersi se la persona interessata ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, n. 2, lett. b), e dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 sia il regista principale o il produttore del film. Da un lato, come ho in precedenza esposto, il regista principale deve considerarsi come autore dell’opera cinematografica (27). Dall’altro lato, lo Stato membro si è avvalso di una facoltà concessa dal diritto dell’Unione per attribuire al produttore del film i diritti di riproduzione che in linea di principio spettano al regista principale in quanto autore (28).

163. A mio avviso, l’art. 5, n. 2, lett. b), e l’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 vanno interpretati nel senso che, in un caso quale quello di specie, l’equo compenso spetta al regista principale in quanto autore del film. Infatti, l’equo compenso ai sensi di tali disposizioni costituisce un giusto indennizzo ai sensi dell’art. 17, n. 1, seconda frase, della Carta, inteso a indennizzare l’autore del film per una limitazione del suo diritto d’autore. Come ho già qui sopra esposto, la facoltà concessa agli Stati membri di attribuire al produttore il diritto di riproduzione che in linea di principio spetta all’autore del film ai sensi dell’art. 14, n. 2, lett. b) e d), e n. 3, della Convenzione di Berna, non rimette in discussione l’attribuzione della qualità di autore al regista principale (29). Per tale ragione, in un caso quale quello di specie, si deve considerare che l’autore è il regista principale, anche se lo Stato membro ha attribuito il diritto di riproduzione al produttore del film.

b)      Altre prescrizioni

164. Si deve poi tenere conto del fatto che, oltre alla garanzia di un equo compenso, l’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 non contiene prescrizioni supplementari. Siccome, conformemente all’art. 288, terzo comma, TFUE, una direttiva vincola uno Stato membro circa il risultato da conseguire ma non lo vincola circa la forma e i mezzi, il modo di garantire l’equo compenso alle persone in precedenza menzionate rientra nella libera valutazione discrezionale di tale Stato membro.

165. Di conseguenza, in base al combinato disposto di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), e all’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29, è rilevante unicamente che gli Stati membri garantiscano un equo compenso all’autore o agli autori del film. Per contro, il modo con cui tale compenso viene garantito rientra nella libera valutazione dei suddetti Stati. Essi possono così, per esempio, decidere anche di concedere ai produttori di film un diritto sui supporti di registrazioni utilizzati per le copie destinate a uso privato e, quindi, di concedere agli autori un diritto nei confronti dei produttori.

166. Per concludere, vorrei osservare che né dall’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), e n. 3, della Convenzione di Berna, né dall’art. 3, nn. 4 e 5, della direttiva 2006/115, risultano prescrizioni circa la «remunerazione delle cassette vergini». Infatti l’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), e n. 3, della Convenzione di Berna, come risulta dalla sua formulazione («non potranno opporsi»), trova unicamente applicazione ai diritti di sfruttamento esclusivi. Un’applicazione per analogia dell’art. 3, nn. 4 e 5, della direttiva 2006/115 non è neppure prevedibile poiché l’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 disciplina l’equo compenso per le copie destinate a uso privato e non vi è pertanto un vuoto giuridico.

167. Si deve di conseguenza risolvere la seconda parte della seconda questione pregiudiziale e la terza questione pregiudiziale nel senso che certamente dal combinato disposto di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), e dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 non risulta nessuna prescrizione imperativa del diritto dell’Unione che imponga di attribuire al regista principale del film in quanto che autore, un diritto ad un equo compenso nei confronti degli acquirenti di supporti di registrazioni utilizzabili per copie private. Tuttavia, gli Stati membri debbono garantire che il regista principale, in quanto autore dell’opera cinematografica ottenga un equo compenso in contropartita della limitazione del suo diritto d’autore risultante dall’autorizzazione di realizzare senza il suo accordo riproduzioni destinate ad uso privato.

3.      La questione della compatibilità di una disposizione nazionale quale l’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG con le prescrizioni del diritto dell’Unione

168. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, vorrei ora esaminare la questione sollevata dal giudice del rinvio circa la compatibilità di una disposizione di diritto nazionale quale l’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG con le prescrizioni del diritto dell’Unione per quanto riguarda la sua applicazione al diritto alla remunerazione per le cassette vergini.

169. Certamente, una disposizione quale l’art. 42 b, n. 1, dell’UrhG concede all’autore del film un diritto ad un’equa remunerazione a titolo di compensazione per una riproduzione della sua opera destinata ad uso privato. Tuttavia, una disposizione quale l’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG ripartisce successivamente tale diritto lasciando solo la metà all’autore del film e attribuendo l’altra metà al produttore.

170. Una siffatta disposizione del diritto nazionale mi appare difficilmente compatibile con le prescrizioni del diritto dell’Unione. Come ho già in precedenza esposto, secondo l’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, l’autore deve ottenere un equo compenso per l’autorizzazione di riproduzione senza il suo consenso della sua opera, destinata ad uso privato. Certamente la disposizione di cui all’art. 42 b, dell’UrhG, che concede all’autore del film un diritto ad un’equa remunerazione, sembra soddisfare tale prescrizione. Tuttavia, in fin dei conti, la ripartizione effettuata in forza dell’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG lascia all’autore soltanto la metà della remunerazione che sarebbe equa tenuto conto della limitazione del suo diritto di riproduzione.

171. Quale che sia l’importo nominale della remunerazione, il principio di tale ripartizione mi pare incompatibile con le prescrizioni del diritto dell’Unione.

172. Certamente, quando uno Stato membro prevede sia per l’autore come pure per il produttore del film un diritto ad un’equa remunerazione ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, ciò non pone problemi dal punto di vista del diritto dell’Unione. Infatti, come ho già sopra esposto, tale disposizione, in combinato con l’art. 2, lett. a) e d) della direttiva 2001/29 prevede un diritto ad un equo compenso allo stesso tempo sia per l’autore che per il produttore del film. L’autore del film dev’essere indennizzato per la limitazione del suo diritto d’autore sull’opera cinematografica e il produttore del film per la riproduzione dell’originale o delle copie del suo film.

173. Tuttavia, il principio di una disposizione che ripartisce tra l’autore e il produttore del film il compenso che dovrebbe essere equo tenuto conto della limitazione del diritto dell’autore è incompatibile con il combinato disposto di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), e all’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 se ciò porta a riconoscere all’autore solo la metà della remunerazione che sarebbe equa tenuto conto della limitazione del suo diritto.

174. Una disposizione come l’art. 42 b letto in combinato con l’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG mi sembra fondata su tale approccio il cui principio è incompatibile con le disposizioni del diritto dell’Unione (30).

175. Nel corso dell’udienza il governo austriaco ha giustificato tale approccio affermando che l’attribuzione del diritto all’equo compenso rientrerebbe nella libera valutazione discrezionale degli Stati membri. Infatti, il diritto dell’Unione non avrebbe determinato a chi spetta il diritto ad un equo compenso ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29.

176. Tale premessa è inesatta. Come ho già in precedenza esposto (31), gli Stati membri debbono garantire all’autore del film un equo compenso ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5, n. 2, e dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29, anche quando hanno attribuito il diritto di riproduzione al produttore del film avvalendosi della facoltà loro conferita dall’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d) e n. 3, della Convenzione di Berna.

177. Di conseguenza, in conclusione, si deve ritenere che una disposizione quale l’art. 42 b letto in combinato con l’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG è incompatibile col combinato disposto di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), e dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 in quanto ripartisce tra l’autore e il produttore del film il compenso che dovrebbe essere equo tenuto conto della limitazione del diritto dell’autore del film. Tuttavia, è compatibile con tali disposizioni una disposizione di diritto nazionale che prevede un equo compenso allo stesso tempo per l’autore e per il produttore del film che indennizza l’autore per la riproduzione della sua opera cinematografica e il produttore per la riproduzione dell’originale o delle copie del suo film.

VII — Osservazione complementare

178. A titolo meramente complementare, vorrei citare la sentenza Padawan (32). Secondo tale sentenza l’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 va interpretato nel senso che l’equo compenso deve essere necessariamente determinato sulla base del criterio del pregiudizio prodotto agli autori delle opere protette a seguito dell’introduzione dell’eccezione relativa alle copie ad uso privato. Di Conseguenza un’indiscriminata applicazione di un prelievo per copie ad uso privato sui supporti di riproduzione digitale non è compatibile con la direttiva 2001/29 quando contempla egualmente supporti non messi a disposizione di utenti privati e manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie destinate ad uso privato.

VIII — Conclusione

179. Sulla base delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:

1)      Il combinato disposto di cui all’art. 1, n. 5 e all’art. 2, della direttiva 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993 per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, e il combinato disposto di cui all’art. 2, n. 1, della direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata), e agli artt. 2 e 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, vanno interpretati nel senso che il regista principale è l’autore del film ai sensi di tali disposizioni e che, di conseguenza, a lui spettano i diritti di sfruttamento della riproduzione della diffusione via satellite, e di ogni altra comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione.

2)      Tuttavia, in forza dell’art. 14 bis, n. 2, lett. b)‑d), e n. 3, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 giugno 1971), gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere una disposizione che attribuisce direttamente ab origine ed esclusivamente i diritti di sfruttamento al produttore del film, a condizione che

—        il produttore e il regista del film abbiano concluso un contratto con il quale quest’ultimo si impegna ad apportare il proprio contributo alla produzione dell’opera cinematografica;

—        sia possibile concludere convenzioni contrarie che riservano i diritti di sfruttamento esclusivo o l’esercizio di tali diritti al regista principale;

—        gli Stati membri garantiscano che in tal caso l’autore del film ottenga un equo compenso ai sensi dell’art. 17, n. 1, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3)      Gli Stati membri qualora prevedano ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 una limitazione del diritto di riproduzione dell’autore del film in forza dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 per le riproduzioni ad uso privato, debbono garantire al suddetto autore un equo compenso. Sempreché ciò sia garantito, tali disposizioni non ostano ad una disposizione di diritto nazionale che attribuisce ab origine al produttore del film i diritti sulle copie destinate ad uso privato.

4)      L’art. 5, n. 2, lett. b) e l’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 va interpretato nel senso che osta ad una disposizione di diritto nazionale che concede il diritto dell’autore del film a un’equa remunerazione rispettivamente per metà all’autore e per metà al produttore, con la conseguenza che l’autore ottiene soltanto la metà della sua equa remunerazione.


1 —      Lingua originale: il tedesco.


2 —      GU L 372, pag. 28.


3 —      GU L 248, pag. 15.


4 —      GU L 167, pag. 10.


5 —      Nota non pertinente per la versione italiana.


6 —      GU L 346, pag. 61.


7 —      GU L 376, pag. 28.


8 —      Sentenza 16 luglio 2009, causa C‑5/08, Infopaq International (Racc. pag. I‑6569).


9 —      Certamente nella sua attuale versione l’art. 2, n. 2, della direttiva 2006/115 non prevede limitazioni espresse della definizione ai fini di tale direttiva. Tuttavia la Commissione giustamente osservava che l’attuale versione, cioè la direttiva 2006/115, costituisce solo una codificazione ufficiale della direttiva 92/100. In quest’ultima l’art. 2, n. 2, la cui formulazione era peraltro identica conteneva una siffatta limitazione ai fini della direttiva. Una codificazione ufficiale non contiene alcuna modifica della sostanza dell’atto sostituito (v. Accordo Interistituzionale 20 dicembre 1994, metodo di lavoro accelerato ai fini della codifica ufficiale dei testi legislativi, GU 1996, C 102, pag. 2, punto 1), di conseguenza l’art. 2, n. 2 della direttiva 2006/115 va letto come se contenesse una siffatta limitazione.


10 —      V. Juranek, J., Die Richtlinie der Europäischen Union zur Harmonisierung der Schutzfristen im Urheber- und Leistungsschutzrecht, Manz, 1994, pagg. 34 e segg., il quale osserva che la questione della determinazione del titolare dei diritti d’autore e della durata della protezione sono state separate all’art. 2, nn. 1 e 2 della direttiva 2006/116.


11 —      COM(92) 33 def. — SYN 395, GU C 92, pag. 6; v., a questo proposito, von Lewinski, S., «Der EG-Richtlinienvorschlag zur Harmonisierung der Schutzdauer im Urheber- und Leistungsschutzrecht», Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 1992, pagg. 724, 730.


12 —      Per maggiori dettagli sulle differenti ragioni: Dworkin, G., «Authorship of Films and the European Commission Proposals for Harmonising the Term of Copyright», 5 European Intellectual Property Review, 1993, pagg. 151, 154; Juranek, J., Harmonisierung der urheberrechtlichen Schutzfristen in der EU, Manz, 1994, pag. 33.


13 —      V. risoluzione legislativa A‑3‑0348/92, GU C 337, pag. 209.


14 —      Per maggiori dettagli sulle differenti ragioni v. ancora una volta: Dworkin, G. (già cit. alla nota 12), pag. 154; Juranek J. (già cit. alla nota 12), pagg. 33 e segg.


15 —      COM(92) 602 def. — SYN 395, GU C 27, pag. 7, in particolare art. 1 a, n. 2 della proposta di modifica.


16 —      COM(2002) 691 def. pagg. 8 e segg.


17 —      V. paragrafi 119‑123 delle mie conclusioni del 12 aprile 2011 presentate nella causa ancora pendente C‑145/10, Painer.


18 —      Altrettanto dicasi dell’art. 14 bis, n. 2, lett. b) e d) salvo patto contrario o specifico del contratto con il quale si sono impegnati ad apportare il contributo. V., in questo proposito, paragrafo 126 di queste conclusioni.


19 —      Katzenberger, P., «Urheberrechtsverträge im Internationalen Privatrecht und Konventionsrecht», in: Beier e a. (ed.), Urhebervertragsrecht — Festgabe für Gerhard Schricker zum 65. Geburtstag, Beck 1995, pagg. 225, 237; Nordemann, W., Vinck, K., Hertin, P.W., Meyer, G., International Copyright and Neighboring Rights Law: commentary with special emphasis on the European Community, VCH 1990, artt. 14/14 bis della Convenzione di Berna, punto 10.


20 —      COM(92) 602 def. — SYN 395, GU C 27, pag. 7.


21 —      Per quanto riguarda la questione della competenza della Corte a fare evolvere il diritto mediante la giurisprudenza, tenuto in particolare conto del divieto del diniego di giustizia che esiste nel diritto dell’Unione. V. unicamente Calliess, C., «Grundlagen, Grenzen und Perspektiven des Europäischen Richterrechts», Neue Juristische Wochenschrift 2005, pagg. 929, 932.


22 —      Già cit. alla nota 8.


23 —      V. altresì nono «considerando» della direttiva 2001/29 dove viene sottolineato che la proprietà intellettuale dev’essere considerata facente parte integrante della proprietà.


24 —      V. per quanto riguarda la genesi della disposizione: Ricketson, S., The Berne Convention forthe Protection of Literary and Artistic Works: 1886 — 1986, Kluwer 1987, punti 10.26 e segg.


25 —      Anche il decimo «considerando» della direttiva 2001/29 depone in tal senso. Secondo tale «considerando» l’autore deve ottenere una remunerazione appropriata. Inoltre dall’undicesimo «considerando» della direttiva 2006/116, dal ventiquattresimo «considerando» della direttiva 2006/115 e dal nono «considerando» della direttiva 2001/29 risulta che per conseguire tale obiettivo nel settore del diritto d’autore occorre un elevato livello di protezione.


26 —      V. paragrafi 127‑133 delle presenti conclusioni.


27 —      V. paragrafi 84‑99 delle presenti conclusioni.


28 —      V. paragrafi 100‑115 delle presenti conclusioni.


29 —      V. paragrafi 129‑130 delle presenti conclusioni.


30 —      L’art. 38, n. 1, seconda frase, dell’UrhG prevede un’eccezione per i diritti ai quali non può essere rinunciato, i quali non sono ripartiti tra l’autore e il produttore del film e sono lasciati per la loro totalità all’autore. Si tratta in particolare dei diritti dell’autore del film ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 3, nn. 4 e 5 e l’art. 5, della direttiva 2006/115. Per contro, per quanto riguarda altri diritti dell’autore, essi sono attribuiti per metà al produttore.


31 —      V. paragrafi 160-167 delle presenti conclusioni.


32 —      Sentenza della Corte 21 ottobre 2010, causa C‑467/08, Padawan (Racc. pag. I-10055).