Language of document : ECLI:EU:F:2016:96

Edizione provvisoria

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

3 maggio 2016

Causa F‑18/12

Sophie Aprili
e

Karin Kilian

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Pensioni – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Diritti a pensione maturati, prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, in base ad un regime pensionistico nazionale – Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione – Proposta di abbuono di annualità da parte dell’APN o dell’AACC accettata dall’interessato – Revoca di tale proposta – Nuova proposta di abbuono di annualità basata su nuove disposizioni generali di esecuzione – Eccezione di irricevibilità – Nozione di atto che arreca pregiudizio – Articolo 83 del regolamento di procedura»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale le sigg.re Sophie Aprili e Karin Kilian chiedono sostanzialmente l’annullamento delle decisioni, rispettivamente, dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione della Commissione europea (in prosieguo: l’«AACC») e dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione (in prosieguo: l’«APN»), del 21 giugno e del 20 maggio 2011, con le quali tali autorità avrebbero definitivamente fissato, ai fini del regime pensionistico dell’Unione europea, i diritti a pensione maturati dalle ricorrenti prima della loro entrata in servizio presso l’Unione.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. Le sigg.re Sophie Aprili e Karin Kilian sopporteranno le proprie spese e sono condannate a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Proposta di abbuono di annualità ai fini del trasferimento al regime dell’Unione dei diritti a pensione maturati prima di entrare in servizio presso l’Unione – Esclusione – Decisione di riconoscimento di annualità adottata in seguito al trasferimento del capitale che rappresenta diritti a pensione maturati – Inclusione

(Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91, § 1, e allegato VIII, art. 11, § 2)

2.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Ricevibilità – Obbligo di statuire sulle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto del reclamo – Conclusioni prive di contenuto autonomo o decisione meramente confermativa – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Nell’ambito della procedura di trasferimento dei diritti a pensione prevista dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, è la decisione adottata, a seconda dei casi, dall’autorità che ha il potere di nomina o dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, una volta effettivamente realizzato il trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati dall’interessato prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, che costituisce l’atto arrecante pregiudizio impugnabile ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto. Per contro, una proposta di abbuono di diritti a pensione, foss’anche accettata dall’interessato, non costituisce un atto arrecante pregiudizio tale da poter formare oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.

Infatti, l’abbuono di annualità può essere riconosciuto solo qualora il funzionario dia il proprio consenso alla prosecuzione della procedura di trasferimento, al regime pensionistico dell’Unione, del capitale che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati presso l’ente previdenziale esterno interessato, consenso dato alla luce della proposta di abbuono delle annualità formulata, a seconda dei casi, dall’autorità che ha il potere di nomina o dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sulla base dell’importo provvisorio a titolo di capitale preannunciato dall’ente previdenziale nazionale interessato.

Al riguardo, nella fase della proposta di abbuono di diritti a pensione, l’istituzione interessata si impegna semplicemente ad applicare correttamente alla situazione dell’interessato l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e le disposizioni generali di esecuzione. Tale obbligo di detta istituzione discende direttamente dalle disposizioni statutarie di cui trattasi, anche in mancanza di un impegno espresso dell’istituzione.

Pertanto, non risulta da un siffatto impegno espresso in una proposta di abbuono né un nuovo obbligo a carico dell’istituzione di cui trattasi né, di conseguenza, una modifica della situazione giuridica dell’interessato, in particolare in quanto, anche quando l’interessato esprime il proprio consenso al trasferimento, al regime pensionistico dell’Unione, dei diritti a pensione da lui maturati in un altro regime, l’istituzione da cui emana la proposta, una volta effettuato il trasferimento dell’importo a titolo di capitale preannunciato dall’ente previdenziale nazionale, non ha l’obbligo corrispondente di riconoscere automaticamente all’interessato il numero di annualità indicate nella proposta iniziale a fronte della quale il funzionario ha confermato la sua volontà di trasferire detto capitale al regime pensionistico dell’Unione.

(v. punti 36‑40)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenze 13 ottobre 2015, Commissione/Verile e Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punti 50, 52, 53 e 74; Commissione/Cocchi e Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, punto 66, e Teughels/Commissione, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punti 37, 46, 48, 49, 58 e 70

2.      Conformemente al principio di economia processuale, il giudice dell’Unione può decidere che non vi è luogo a statuire specificamente sulle conclusioni dirette contro la decisione recante rigetto del reclamo qualora constati che esse sono prive di contenuto autonomo e si confondono, in realtà, con quelle dirette contro l’atto oggetto del reclamo. Ciò può verificarsi, in particolare, qualora esso constati che la decisione di rigetto del reclamo è meramente confermativa dell’atto che forma oggetto di tale reclamo e che, per giunta, tale atto non costituisce un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto.

(v. punto 43)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 33

Tribunale della funzione pubblica: sentenza 19 novembre 2014, EH/Commissione, F‑42/14, EU:F:2014:250, punto 85