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Impugnazione proposta il 26 giugno 2018 dal Servizio europeo per l’azione esterna avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 aprile 2018, causa T-119/17, Alba Aguilera/SEAE

(Causa C-427/18 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spac, agenti, M. Troncoso Ferrer, abogado, F.-M. Hislaire, avocat, S. Moya Izquierdo, abogada)

Altre parti nel procedimento: Ruben Alba Aguilera, Simone Barenghi, Massimo Bonannini, Antonio Capone, Stéphanie Carette, Alejo Carrasco Garcia, Francisco Carreras Sequeros, Carl Daspect, Nathalie Devos, Jean-Baptiste Fauvel, Paula Cristina Fernandes, Stephan Fox, Birgitte Hagelund, Chantal Hebberecht, Karin Kaup-Laponin, Terhi Lehtinen, Sandrine Marot, David Mogollon, Clara Molera Gui, Daniele Morbin, Charlotte Onraet, Augusto Piccagli, Gary Quince, Pierre-Luc Vanhaeverbeke, Tamara Vleminckx, Birgit Vleugels, Robert Wade, Luca Zampetti

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare l’impugnazione ammissibile e fondata;

in conseguenza, annullare la sentenza del Tribunale del 13 aprile 2018, causa T-119/17;

accogliere le conclusioni presentate dal SEAE in primo grado;

condannare le altre parti del procedimento alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo dell’impugnazione verte su un errore di diritto nell’interpretazione data dal Tribunale all’articolo 1 dell’allegato X allo statuto dei funzionari. Secondo il Tribunale, tale disposizione imporrebbe un obbligo di adottare disposizioni generali di esecuzione (DGE) ai sensi dell’articolo 110 dello statuto, obbligo che varrebbe per l’allegato X allo statuto nel suo complesso e in particolare per il suo articolo 10 (punti 30 e 31 della sentenza impugnata). Orbene, il legislatore ha espressamente formulato, nell’allegato X, un obbligo di adottare le DGE solamente nell’articolo 3. Per contro, in altre disposizioni, come l’articolo 2, comma 2, l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 8, comma 1, o gli articoli 10 e 21, lo stesso legislatore ha previsto solamente «condizioni» o «modalità di applicazione» disposte dall’APN.

Il secondo motivo dell’impugnazione verte su un errore di diritto nell’interpretazione data dal Tribunale dell’articolo 10 dell’allegato X, in quanto si tratterebbe di una disposizione che manca di chiarezza e di precisione a un punto tale che vi sarebbe il rischio di un’applicazione arbitraria che renda necessaria l’adozione delle DGE (punti 28 e 29 della sentenza impugnata). Ad avviso del ricorrente, l’articolo 10 dell’allegato X fornisce un quadro giuridico sufficientemente dettagliato, che pone limiti precisi al potere discrezionale dell’APN.

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