Language of document : ECLI:EU:C:2018:248

Causa C550/16

A
e
S

contro

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 2, parte iniziale e lettera f) – Nozione di “minore non accompagnato” – Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) – Diritto di un rifugiato al ricongiungimento familiare con i suoi genitori – Rifugiato di età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro e del deposito della sua domanda di asilo, ma maggiorenne al momento in cui è adottata la decisione con la quale gli viene concesso l’asilo e in cui presenta la sua domanda di ricongiungimento familiare – Data determinante per valutare lo status di “minore” dell’interessato»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 aprile 2018

1.        Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Disposizione che non contiene alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri – Interpretazione autonoma e uniforme – Applicabilità alla determinazione della data che consente di valutare lo status di «minore non accompagnato» di un rifugiato, ai sensi della direttiva 2003/86

[Direttiva del Consiglio 2003/86, art. 2, f)]

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86 – Ricongiungimento familiare dei rifugiati – Nozione di «minore non accompagnato» – Rifugiato di età inferiore ai 18 anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma divenuto maggiorenne nel corso della procedura di asilo – Inclusione

[Direttiva del Consiglio 2003/86, artt. 2, f), e 10, § 3, a)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 39‑45)

2.      Il combinato disposto degli articoli 2, parte iniziale e lettera f), e 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, va interpretato nel senso che deve essere qualificato come «minore», ai sensi della prima di tali disposizioni, un cittadino di paesi terzi o un apolide che aveva un’età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato.

Sebbene la possibilità per un richiedente asilo di presentare una domanda di ricongiungimento familiare sulla base della direttiva 2003/86 sia quindi soggetta alla condizione che la sua domanda di asilo sia già stata oggetto di una decisione definitiva positiva, occorre tuttavia constatare che la ratio di tale condizione risiede chiaramente nel fatto che, prima dell’adozione di una tale decisione, è impossibile sapere con certezza se l’interessato soddisfi le condizioni perché gli sia riconosciuto lo status di rifugiato, dal quale a sua volta dipende il diritto di ottenere un ricongiungimento familiare. Pertanto, dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale conformemente al capo II della direttiva 2011/95, qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che soddisfa i requisiti sostanziali previsti dal capo III di tale direttiva beneficia di un diritto soggettivo a che gli sia riconosciuto lo status di rifugiato, e ciò ancora prima che sia stata adottata una decisione formale al riguardo.

Ciò considerato, far dipendere il diritto al ricongiungimento familiare di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 dal momento in cui l’autorità nazionale competente adotta formalmente la decisione con cui si riconosce lo status di rifugiato alla persona interessata e, dunque, dalla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda di protezione internazionale da parte di tale autorità comprometterebbe l’effetto utile di tale disposizione e contrasterebbe non solo con l’obiettivo della direttiva in parola, che è quello di favorire il ricongiungimento familiare e di concedere, a tale riguardo, una protezione particolare ai rifugiati, segnatamente ai minori non accompagnati, ma anche con i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto. Per contro, considerare la data di presentazione della domanda di protezione internazionale come data di riferimento per valutare l’età di un rifugiato ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 consente di garantire un trattamento identico e prevedibile a tutti i richiedenti che si trovano cronologicamente nella stessa situazione, assicurando che il buon esito della domanda di ricongiungimento familiare dipenda principalmente da circostanze imputabili al richiedente e non all’amministrazione, quali la durata di trattamento della domanda di protezione internazionale o della domanda di ricongiungimento familiare (v., per analogia, sentenza del 17 luglio 2014, Noorzia, C‑338/13, EU:C:2014:2092, punto 17).

Posto che, come sostenuto dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione, sarebbe incompatibile con l’obiettivo dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 che un rifugiato che aveva lo status di minore non accompagnato al momento della sua domanda ma che è diventato maggiorenne nel corso della procedura possa invocare il beneficio di tale disposizione senza alcun limite temporale al fine di ottenere un ricongiungimento familiare, la sua domanda per ottenerlo deve senz’altro essere presentata entro un termine ragionevole. Per determinare un tale termine ragionevole, la soluzione adottata dal legislatore dell’Unione nel contesto analogo dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva ha valore indicativo, cosicché occorre ritenere che la domanda di ricongiungimento familiare formulata sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della suddetta direttiva debba, in linea di principio, in una situazione di tal genere, essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato.

(v. punti 51, 54, 55, 60, 61, 64 e dispositivo)