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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgio) il 5 giugno 2018 – Giovanni Martina / Ryanair DAC, già Ryanair Ltd

(Causa C-369/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Parti

Attore: Giovanni Martina

Convenuta: Ryanair DAC, già Ryanair Ltd

Questioni pregiudiziali

La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/911 , [è] così formulata:

–    se la circostanza in discussione nella fattispecie, ossia la presenza di benzina su una pista di decollo che ha comportato la chiusura di tale pista, rientri nella nozione di «evento», ai sensi del punto 22 della sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771), o in quella di «circostanza eccezionale», ai sensi del considerando 14 di detto regolamento, come interpretato dalla sentenza del 31 gennaio 2013, McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43), o se le suddette due nozioni si sovrappongano;

–    se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che un evento quale quello in discussione nella fattispecie, ossia la presenza di benzina su una pista di decollo che ha comportato la chiusura di tale pista, debba essere considerato come un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e, di conseguenza, non possa essere definito «circostanza eccezionale» atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo operato da detto aeromobile;

–    qualora un evento come quello in discussione nella fattispecie, ossia la presenza di benzina su una pista di decollo che ha comportato la chiusura di tale pista, sia considerato una «circostanza eccezionale», se occorra dedurne che si tratta, per il vettore aereo, di una «circostanza eccezionale» che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

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1 GU L 46, pag. 1.