Language of document : ECLI:EU:C:2018:517

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

EVGENI TANCHEV

presentate il 28 giugno 2018 (1)

Causa C216/18 PPU

Minister for Justice and Equality

contro

LM

(Carenze del sistema giudiziario)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Alta Corte, Irlanda)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivi di rifiuto dell’esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un equo processo – Stato di diritto – Articolo 7 TUE – Proposta motivata della Commissione che invita il Consiglio a constatare l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave, da parte della Repubblica di Polonia, di un valore di cui all’articolo 2 TUE»






Indice


I. Introduzione

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. La Carta

2. Trattato sull’Unione europea

3. Decisione quadro

B. Diritto irlandese

III. Fatti e procedimento principale

IV. Analisi

A. Sulla ricevibilità

B. Nel merito

1. Osservazioni preliminari

2. Sulla prima questione pregiudiziale

a) Se un rischio concreto di violazione non già dell’articolo 4 della Carta, bensì dell’articolo 47, secondo comma, della stessa debba portare al rinvio dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo

b) Se qualsiasi violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, a prescindere dalla sua gravità, debba portare al rinvio dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo

1) Introduzione

2) Necessità di un flagrante diniego di giustizia

3) Sussistenza di un flagrante diniego di giustizia alla luce dell’indipendenza dei giudici

c) Se l’autorità giudiziaria di esecuzione debba constatare che la persona interessata rischia di subire un flagrante diniego di giustizia

1) Introduzione e osservazioni delle parti

2) Necessità di un esame individuale

3) Come dimostrare che la persona interessata corre un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia nello Stato membro emittente?

3. Sulla seconda questione pregiudiziale

V. Conclusione


I.      Introduzione

1.        Il presente rinvio pregiudiziale si inserisce nel contesto dell’evoluzione e delle riforme del sistema giudiziario polacco (2) che hanno indotto la Commissione europea ad adottare, il 20 dicembre 2017, una proposta motivata che invita il Consiglio dell’Unione europea a constatare, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave, da parte della Repubblica di Polonia, di uno dei valori comuni agli Stati membri di cui all’articolo 2 TUE, vale a dire lo Stato di diritto (3) (in prosieguo: la «proposta motivata della Commissione»).

2.        La procedura prevista dall’articolo 7 TUE, se portata a termine – vale a dire alla constatazione, da parte del Consiglio europeo, di una violazione grave e persistente, da parte di uno Stato membro, dei valori di cui all’articolo 2 TUE –, consente la sospensione di alcuni dei diritti attribuiti a tale Stato membro dai Trattati. Una siffatta procedura non è mai stata avviata, né tanto meno portata a termine. La proposta motivata della Commissione costituisce il primo tentativo in tal senso e, ad oggi, il Consiglio non ha adottato la decisione sollecitata da tale proposta.

3.        Nella causa in esame, L. M., convenuto nel procedimento principale, è oggetto di tre mandati d’arresto emessi da giudici polacchi sulla base della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (5) (in prosieguo: la «decisione quadro»). Egli afferma che, a causa delle riforme del sistema giudiziario polacco quali analizzate nella proposta motivata della Commissione, egli corre un rischio concreto di non beneficiare, in tale Stato membro, di un equo processo e sostiene che tale rischio osta alla sua consegna, da parte del giudice del rinvio, alle autorità giudiziarie polacche.

4.        Orbene, in virtù del principio del riconoscimento reciproco, gli Stati membri sono tenuti ad eseguire ogni mandato d’arresto europeo (6). L’autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutarsi di eseguire un siffatto mandato soltanto nei casi, tassativamente elencati, di non esecuzione obbligatoria, previsti dall’articolo 3 della decisione quadro, o di non esecuzione facoltativa, previsti dagli articoli 4 e 4 bis della decisione quadro (7).

5.        Tuttavia, nella sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 98), la Corte ha dichiarato che, qualora l’autorità giudiziaria di esecuzione accerti che sussiste, rispetto alla persona oggetto del mandato d’arresto europeo, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), l’esecuzione di tale mandato deve essere rinviata. Per giungere a tale conclusione, la Corte si è basata, da una parte, sul parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014 (EU:C:2014:2454, punto 191), in cui essa ha ammesso che, «in circostanze eccezionali», possono essere apportate limitazioni ai principi di riconoscimento e di fiducia reciproci e, dall’altra, sull’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro, secondo il quale quest’ultima non può avere l’effetto di modificare «l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali» quali sanciti segnatamente dalla Carta (8).

6.        Tuttavia, la Corte ha avuto cura, in detta sentenza Aranyosi e Căldăraru, di inquadrare il rinvio dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo esigendo che l’autorità giudiziaria di esecuzione effettui un esame in due fasi.

7.        In un primo tempo, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve accertare la sussistenza di un rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti nello Stato membro emittente a causa «di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione» (9). Al fine di accertare la sussistenza di tali carenze, essa deve fondarsi su «elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente», in particolare su «decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte [europea dei diritti dell’uomo], (…) decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché (…) decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite» (10).

8.        In un secondo tempo, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve assicurarsi che sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che l’interessato dal mandato d’arresto europeo corra il rischio stabilito sulla base degli elementi descritti al paragrafo precedente. Infatti, «[l]a mera sussistenza di (…) carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione (…) non comporta necessariamente che, in un caso concreto, l’interessato venga sottoposto a un trattamento inumano o degradante in caso di consegna» (11). L’autorità giudiziaria di esecuzione deve quindi, sulla base dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, richiedere all’autorità giudiziaria emittente informazioni complementari sulle condizioni di detenzione dell’interessato. Se, sulla base di tali informazioni, l’autorità giudiziaria di esecuzione ritiene che l’interessato non corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, essa deve eseguire il mandato d’arresto europeo. Se, invece, essa constata, sulla base di dette informazioni, che l’interessato corre un siffatto rischio, essa deve rinviare l’esecuzione di tale mandato.

9.        Nella causa in esame, il diritto fondamentale alla cui violazione il ricercato teme di essere esposto nello Stato membro emittente non è il divieto di trattamenti umani o degradanti in questione nella predetta sentenza Aranyosi e Căldăraru, bensì, come si è detto, il diritto a un equo processo. Alla Corte viene chiesto, in particolare, se la seconda fase dell’esame definito in detta sentenza Aranyosi e Căldăraru sia applicabile ad una situazione del genere. In altri termini, si chiede alla Corte se, affinché l’autorità giudiziaria di esecuzione sia tenuta a rinviare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, essa debba accertare, da una parte, la sussistenza di carenze del sistema giudiziario polacco che costituiscono un rischio concreto di violazione del diritto a un equo processo e, dall’altra, che l’interessato sia esposto ad un siffatto rischio, o se sia sufficiente che essa accerti la sussistenza di carenze del sistema giudiziario polacco, senza doversi assicurare che l’interessato vi sia esposto.

10.      La questione è importante, poiché il giudice del rinvio afferma di ritenere, sulla base della proposta motivata della Commissione e di due pareri (12) della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (in prosieguo: la «Commissione di Venezia»), che tali carenze siano constatate.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      La Carta

11.      L’articolo 47 della Carta, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», prevede quanto segue:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».

2.      Trattato sull’Unione europea

12.      A termini dell’articolo 2 TUE:

«L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

13.      L’articolo 7 TUE così dispone:

«1.      Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2.      Il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.

3.      Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell’agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.

4.      Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

5.      Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell’articolo 354 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea».

3.      Decisione quadro

14.      Il considerando 10 della decisione quadro prevede quanto segue:

«Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo».

15.      A termini dell’articolo 1 della decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione»:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

B.      Diritto irlandese

16.      La legge del 2003 relativa al mandato di arresto europeo, che ha trasposto la decisione quadro (13), all’articolo 37, paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Nessuno sarà consegnato in base alla presente legge ove:

a)      la sua consegna sia incompatibile con gli obblighi gravanti sullo Stato in forza:

i)      della Convenzione [europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà] o

ii)      dei protocolli della Convenzione [europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà],

b)      la sua consegna integri una violazione di una disposizione della Costituzione (…)».

III. Fatti e procedimento principale

17.      L. M., cittadino polacco, è oggetto di tre mandati d’arresto europei emessi dalla Repubblica di Polonia.

18.      Il primo mandato d’arresto europeo è stato emesso (14), il 4 giugno 2012, dal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań, Polonia) ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei confronti di L. M. per due reati qualificati, rispettivamente, come «produzione e lavorazione illecite, contrabbando o traffico di sostanze stupefacenti, precursori, surrogati o sostanze psicotrope» e «partecipazione a un gruppo o a un’associazione criminale al fine di commettere reati». Secondo tale mandato d’arresto, tra il 2002 e la primavera 2006, L. M. avrebbe partecipato, a Poznań e a Włocławek, a un’organizzazione criminale finalizzata, in particolare, al traffico di grosse quantità di stupefacenti. Egli avrebbe venduto, durante tale periodo, almeno 50 kg di anfetamine per un valore di almeno 225 000 złoty polacchi (PLN), 200 000 pasticche di ecstasy per un valore di almeno PLN 290 000 e almeno 3,5 kg di marijuana per un valore di almeno PLN 47 950.

19.      Il secondo mandato d’arresto europeo è stato emesso (15), il 1o febbraio 2012, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei confronti di L. M. per due reati, qualificati entrambi come «traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope». Secondo tale mandato d’arresto, L. M. avrebbe consegnato in Olanda, durante l’estate 2007, almeno 6 kg di marijuana e, in seguito, almeno 5 kg di marijuana. Una lettera dell’autorità giudiziaria emittente precisa che la marijuana consegnata da L. M. agli altri membri dell’organizzazione criminale di cui egli faceva parte gli è stata in seguito venduta affinché la distribuisse in Polonia.

20.      Il terzo mandato d’arresto europeo è stato emesso (16), il 26 settembre 2013, dal Sąd Okręgowy w Włocławku (Tribunale regionale di Wrocławek, Polonia), ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei confronti di L. M. per un reato qualificato come «produzione e lavorazione illecite, contrabbando o traffico di sostanze stupefacenti, precursori, surrogati o sostanze psicotrope». Secondo tale mandato d’arresto, L. M. avrebbe, tra il luglio 2006 e il novembre 2007, partecipato al traffico, a Włocławek, di almeno 30 kg di anfetamine per un valore di PLN 150 000, di 55 000 pasticche di ecstasy per un valore di almeno PLN 81 000 e di almeno 7,5 kg di marijuana per un valore di PLN 105 250.

21.      L. M. è stato arrestato in Irlanda il 5 maggio 2017. Egli non ha acconsentito alla propria consegna alle autorità polacche, sostenendo segnatamente che, a causa delle recenti riforme legislative del sistema giudiziario polacco e del pubblico ministero, egli corre un rischio concreto di subire un flagrante diniego di giustizia in Polonia, in violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

22.      Dopo alcuni ritardi dovuti, secondo il giudice del rinvio, a difficoltà connesse al patrocinio a spese dello Stato, alla sostituzione dell’avvocato e ad istanze di rinvio al fine di produrre nuovi elementi di prova e di fornire ulteriori informazioni sulle riforme legislative polacche, la High Court (Alta Corte, Irlanda) ha tenuto un’udienza il 1o e il 2 febbraio 2018. Con sentenza del 12 marzo 2018, la High Court (Alta Corte) ha deciso che era necessario interrogare la Corte sull’interpretazione della decisione quadro e ha invitato le parti del procedimento principale a presentare osservazioni sulle questioni che essa intendeva sottoporre alla Corte.

23.      Il 23 marzo 2018 la High Court (Alta Corte) ha giudicato, sulla base della proposta motivata della Commissione e dei pareri della Commissione di Venezia, che le riforme legislative adottate dalla Repubblica di Polonia negli ultimi due anni, considerate nel loro insieme, violano il valore comune dello Stato di diritto di cui all’articolo 2 TUE. Essa ne ha tratto la conclusione che sussiste un rischio concreto che il convenuto nel procedimento principale non benefici di un equo processo in Polonia, poiché l’indipendenza dell’autorità giudiziaria non vi è più garantita e la conformità alla Costituzione polacca non vi è più assicurata.

24.      La High Court (Alta Corte) si chiede se la seconda fase dell’esame definito dalla Corte nella sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), sia applicabile qualora nello Stato membro emittente sussistano carenze del sistema giudiziario tali da costituire una violazione dello Stato di diritto. La High Court (Alta Corte) ritiene che la seconda fase di tale esame non sia applicabile. Infatti, in una siffatta ipotesi, sarebbe irrealistico esigere che l’interessato dimostri che tali carenze incidano sul procedimento di cui egli è oggetto.

25.      Inoltre, la High Court (Alta Corte) considera che, a causa del carattere sistemico delle carenze di cui trattasi, l’autorità giudiziaria emittente non possa fornire alcuna garanzia individuale idonea ad escludere il rischio corso dall’interessato. Sarebbe irrealistico esigere garanzie quanto alle persone del procuratore e dei membri del collegio giudicante, compresi i giudici d’appello, o quanto al rispetto delle decisioni della Corte costituzionale che dichiarino l’incostituzionalità di una disposizione che può incidere sul procedimento in questione.

26.      La High Court (Alta Corte) ha quindi sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, nonostante le conclusioni cui è pervenuta la Corte di giustizia nella sentenza Aranyosi e Căldăraru, quando un giudice nazionale accerta l’esistenza di prove concludenti attestanti l’incompatibilità delle condizioni nello Stato membro emittente con il diritto fondamentale a un equo processo, poiché il sistema giudiziario stesso di detto Stato membro non opera più in un contesto di Stato di diritto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia tenuta a compiere ulteriori valutazioni, in modo concreto e preciso, in merito all’esposizione del singolo interessato al rischio di un processo iniquo nel caso in cui il suo processo si svolga all’interno di un sistema che non opera più in un contesto di Stato di diritto.

2)      Se, qualora il criterio che deve essere applicato imponga una valutazione specifica del rischio concreto per la persona ricercata di essere esposta a un flagrante diniego di giustizia e il giudice nazionale abbia accertato la sussistenza di una violazione sistemica dello Stato di diritto, il giudice nazionale, quale autorità giudiziaria dell’esecuzione, sia tenuto a rivolgersi all’autorità giudiziaria emittente per ottenere qualsiasi ulteriore informazione necessaria che possa consentirgli di escludere la sussistenza del rischio di un processo iniquo e, in caso affermativo, quali garanzie sarebbero necessarie con riferimento a un processo equo».

27.      Il 12 aprile 2018, la Corte ha deciso di trattare il rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

28.      La Corte ha inoltre deciso di invitare la Repubblica di Polonia a fornire per iscritto qualsiasi precisazione utile riguardo alla presente causa, a norma dell’articolo 109, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura.

29.      Le questioni pregiudiziali sono state oggetto di osservazioni scritte da parte del ricorrente, del convenuto nel procedimento principale, della Commissione e, sulla base dell’articolo 109, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, della Repubblica di Polonia. Tali parti, nonché il Regno di Spagna, l’Ungheria e il Regno dei Paesi Bassi, sono stati sentiti all’udienza del 1o giugno 2018.

IV.    Analisi

A.      Sulla ricevibilità

30.      Il governo polacco sostiene che la questione è ipotetica, poiché non vi è alcuna ragione che giustifichi, sulla base del diritto a un equo processo, il rifiuto di eseguire i mandati d’arresto europei di cui trattasi. Benché esso non sostenga espressamente l’irricevibilità del rinvio pregiudiziale, ne deduce tuttavia che la Corte non debba rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio. Il governo ungherese afferma, dal canto suo, che il rinvio pregiudiziale è irricevibile poiché la questione è ipotetica.

31.      Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (17).

32.      A tale riguardo, sia dal dettato sia dal sistema dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale. Infatti, la ragion d’essere del rinvio pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (18).

33.      Nel caso di specie, si chiede alla Corte se sia sufficiente, affinché l’autorità giudiziaria di esecuzione sia tenuta a rinviare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, che essa accerti la sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto a un equo processo a causa di carenze del sistema giudiziario dello Stato membro emittente, o se essa debba anche assicurarsi del fatto che la persona ricercata sia esposta ad un siffatto rischio. Si chiede inoltre alla Corte quali informazioni e garanzie l’autorità giudiziaria di esecuzione debba, se del caso, ottenere dall’autorità giudiziaria emittente al fine di escludere tale rischio. Orbene, L. M. è oggetto di tre mandati d’arresto europei emessi da giudici polacchi e il giudice del rinvio afferma di ritenere che le carenze da cui è affetto il sistema giudiziario polacco siano tali da compromettere lo Stato di diritto. Di conseguenza, la consegna di L. M. all’autorità giudiziaria emittente dipende dalla risposta fornita dalla Corte alle questioni pregiudiziali. Pertanto, le questioni non possono essere considerate ipotetiche.

34.      Ritengo dunque che la domanda di pronuncia pregiudiziale debba essere dichiarata ricevibile.

B.      Nel merito

1.      Osservazioni preliminari

35.      Sottolineo che non spetta alla Corte pronunciarsi sulla sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto a un equo processo a causa di carenze del sistema giudiziario polacco, vale a dire sulla prima fase dell’esame definito nella sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198). Spetta all’autorità giudiziaria di esecuzione pronunciarsi sulla sussistenza di un siffatto rischio. Infatti, secondo il punto 88 di tale sentenza, l’autorità giudiziaria di esecuzione è tenuta, quando dispone di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante nello Stato membro emittente, a valutare la sussistenza di tale rischio.

36.      Alla Corte spetterebbe di pronunciarsi sulla conformità della legislazione polacca al diritto dell’Unione, in particolare alle disposizioni della Carta, soltanto nell’ambito di un ricorso per inadempimento (19). Tuttavia, nell’ambito di un siffatto ricorso, la Corte accerterebbe, se del caso, la violazione di una norma di diritto dell’Unione, non il rischio di violazione di una tale norma.

37.      Preciso inoltre che non può ritenersi che, fintantoché il Consiglio non abbia adottato una decisione constatante, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, la sussistenza di un evidente rischio di violazione grave, da parte della Repubblica di Polonia, dello Stato di diritto, l’autorità giudiziaria di esecuzione non possa effettuare la valutazione descritta al paragrafo 35 delle presenti conclusioni.

38.      Infatti, in primo luogo, la valutazione che sarà eventualmente effettuata dal Consiglio nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE non ha lo stesso oggetto di quella effettuata dall’autorità giudiziaria di esecuzione nell’ambito della prima fase dell’esame definito nella sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198). Nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, il Consiglio valuta se sussista un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all’articolo 2 TUE, vale a dire la dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e i diritti umani. Invece, in detta sentenza Aranyosi e Căldăraru, l’esame dell’autorità giudiziaria di esecuzione verteva sulla sussistenza di un rischio concreto di violazione non già di un valore comune agli Stati membri, bensì di un diritto fondamentale, vale a dire il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti.

39.      Nella causa in esame, il giudice del rinvio chiede alla Corte se sia sufficiente, affinché quest’ultimo sia tenuto a rinviare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, che esso constati «l’incompatibilità delle condizioni nello Stato membro emittente con il diritto fondamentale a un equo processo, poiché il sistema giudiziario stesso di detto Stato membro non opera più in un contesto di Stato di diritto» (20). La Corte è interpellata, quindi, sulle conseguenze della violazione del diritto a un equo processo, non su quelle della violazione del valore dello Stato di diritto.

40.      È pur vero che, nel caso di specie, ad indurre la Commissione ad adottare la propria proposta motivata sono state preoccupazioni riguardanti l’indipendenza dei giudici e la separazione dei poteri, quindi il diritto a un equo processo (21). Ciò non toglie che possa sussistere un rischio di violazione del diritto a un equo processo nello Stato membro emittente anche se quest’ultimo non viola lo Stato di diritto. Pertanto, a mio avviso, non si può negare che le due valutazioni condotte, rispettivamente, dal Consiglio e dall’autorità giudiziaria di esecuzione, quali descritte al precedente paragrafo 38, non abbiano lo stesso oggetto.

41.      In secondo luogo, la constatazione, da parte del Consiglio, della sussistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all’articolo 2 TUE non ha le stesse conseguenze della constatazione, da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione, della sussistenza di un rischio concreto di violazione di un diritto fondamentale.

42.      Infatti, la constatazione, da parte del Consiglio, della sussistenza di un evidente rischio di violazione grave, da parte di uno Stato membro, dei valori di cui all’articolo 2 TUE ha la sola conseguenza di consentire, se del caso, al Consiglio europeo di constatare, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 2, TUE, la sussistenza di una violazione grave e persistente di tali valori. È quindi sulla base della constatazione di una violazione, e non di un semplice rischio di violazione, che il Consiglio può, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, TUE, sospendere alcuni dei diritti derivanti dall’applicazione del Trattato UE e del Trattato FUE allo Stato membro interessato. Esso può, in particolare, sospendere l’applicazione della decisione quadro nei confronti di tale Stato membro, come prevede il considerando 10 di quest’ultima.

43.      Per contro, l’accertamento della sussistenza di un mero rischio concreto di violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti obbliga l’autorità giudiziaria di esecuzione a rinviare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Quest’ultima può, tuttavia, sospendere soltanto l’esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi (22).

44.      Condivido pertanto l’opinione del governo dei Paesi Bassi, il quale ha sostenuto, all’udienza, che la procedura prevista dall’articolo 7 TUE ha tutt’altra funzione rispetto all’esame effettuato dall’autorità giudiziaria di esecuzione in applicazione della sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198). La prima consente all’Unione di intervenire in caso di violazione grave e persistente, da parte di uno Stato membro, dei valori su cui si fonda l’Unione. Il secondo consente all’autorità giudiziaria di esecuzione di tutelare i diritti fondamentali della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo.

45.      In terzo luogo, rilevo che l’articolo 7, paragrafo 1, TUE non prevede il termine entro il quale il Consiglio, che abbia ricevuto una proposta motivata, deve adottare una decisione che constata l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all’articolo 2 TUE. Esso non prevede neppure che il Consiglio, qualora ritenga insussistente un siffatto rischio, adotti una decisione in tal senso. Pertanto, considerare che, fintantoché il Consiglio non abbia adottato una decisione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, l’autorità giudiziaria di esecuzione non possa valutare l’eventuale sussistenza di un rischio concreto di violazione di un diritto fondamentale nello Stato membro emittente equivarrebbe ad impedire a tale autorità, per un periodo quanto meno indeterminato, di rinviare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Rilevo che, nel caso di specie, la proposta motivata della Commissione è stata adottata il 20 dicembre 2017 e che, ad oggi, il Consiglio non ha adottato alcuna decisione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE (23).

2.      Sulla prima questione pregiudiziale

46.      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se la seconda fase dell’esame definito nella sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198) sia applicabile qualora lo Stato membro emittente violi il «diritto fondamentale a un equo processo». Orbene, benché la questione stessa non indichi su quale testo sia fondato il diritto a un equo processo, la motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale fanno riferimento all’articolo 6 della CEDU.

47.      A tale riguardo, osservo che, sebbene, come precisa l’articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU facciano parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali, e sebbene, come prevede l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti contenuti in quest’ultima corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU abbiano lo stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti dalla suddetta convenzione, rimane il fatto che quest’ultima non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, uno strumento giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione (24).

48.      Orbene, dalle spiegazioni relative alla Carta (25) risulta che l’articolo 47, secondo comma, di quest’ultima corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo al diritto a un equo processo.

49.      Pertanto, occorre fare riferimento unicamente all’articolo 47, secondo comma, della Carta (26).

50.      Si chiede quindi alla Corte se sia sufficiente, affinché l’autorità giudiziaria di esecuzione sia tenuta a rinviare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, che essa accerti la sussistenza di un rischio concreto (27) di violazione del diritto a un equo processo enunciato all’articolo 47, secondo comma, della Carta a causa di carenze del sistema giudiziario dello Stato membro emittente, o se essa debba anche assicurarsi del fatto che la persona interessata da tale mandato sarà esposta a tale rischio.

51.      Al fine di rispondere a tale questione, mi chiederò, anzitutto, se un rischio concreto di violazione non già dell’articolo 4 della Carta, in questione nella sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), bensì dell’articolo 47, secondo comma, del medesimo testo, possa portare al rinvio dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Poiché ritengo che la risposta sia affermativa, esaminerò poi se per portare al rinvio dell’esecuzione di un tale mandato basti qualsiasi violazione del diritto a un equo processo o sia necessaria una violazione di particolare gravità, come un flagrante diniego di giustizia. Infine, esaminerò l’applicabilità della seconda fase dell’esame definito in detta sentenza Aranyosi e Căldăraru all’ipotesi in cui sussista un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia a causa di carenze del sistema giudiziario dello Stato membro emittente (poiché, a mio avviso, il criterio pertinente è quello di un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia). Preciso fin d’ora che la seconda fase di tale esame è, a mio parere, applicabile ad una siffatta ipotesi.

a)      Se un rischio concreto di violazione non già dell’articolo 4 della Carta, bensì dell’articolo 47, secondo comma, della stessa debba portare al rinvio dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo

52.      Il Minister for Justice and Equality (Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità, Irlanda) (in prosieguo: il «Ministro»), il governo dei Paesi Bassi, il governo polacco (28) e la Commissione ritengono che un rischio di violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta possa dar luogo ad un obbligo di rinviare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. L. M. nonché il giudice del rinvio e, sembra, il governo spagnolo danno per scontato tale punto (29).

53.      Considerata la sua importanza, ritengo necessario esaminare detto punto.

54.      A questo proposito, osservo che il principio del riconoscimento reciproco, che costituisce il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale (30), si basa a sua volta sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri. Come ha dichiarato la Corte nel parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, (EU:C:2014:2454, punti 191 e 192), il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, tranne «in circostanze eccezionali», che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo. Pertanto, agli Stati membri è preclusa, tranne «in circostanze eccezionali», la possibilità di verificare se un altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione.

55.      Come ho già fatto presente (31), è sulla possibilità di ammettere, «in circostanze eccezionali», limitazioni ai principi di riconoscimento e di fiducia reciproci, nonché sull’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro, che si è basata la Corte per definire, nella sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), un obbligo di rinviare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo. Tali limitazioni dimostrano che la fiducia reciproca non è una fiducia cieca (32).

56.      Orbene, limitazioni al principio di riconoscimento reciproco sono state ammesse, finora, soltanto riguardo al diritto sancito dall’articolo 4 della Carta, per quanto concerne sia l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo sia il trasferimento, sulla base del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente per il trattamento della sua domanda (34).

57.      Osservo, a tale riguardo, che, mentre il divieto di trattamenti inumani o degradanti previsto dall’articolo 4 della Carta ha un carattere assoluto (35), lo stesso non può dirsi del diritto a un equo processo enunciato dall’articolo 47 della stessa. Quest’ultimo, infatti, può essere soggetto a limitazioni (36).

58.      Tuttavia, a mio avviso, da ciò non può dedursi che un rischio di violazione dell’articolo 47 della Carta non possa portare al rinvio dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Questa è anche l’opinione dell’avvocato generale Sharpston (37).

59.      Infatti, in primo luogo, nulla, nel testo dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro indica che gli Stati membri, quando attuano quest’ultima, siano tenuti a rispettare soltanto i diritti fondamentali che non ammettono limitazioni, quale l’articolo 4 della Carta.

60.      In secondo luogo, rammento che la decisione quadro ha istituito un sistema di consegna tra autorità giudiziarie, che ha sostituito l’estradizione tra Stati membri, la quale comportava l’intervento e la valutazione del potere politico (38).

61.      Orbene, soltanto una decisione emessa al termine di un procedimento giudiziario che soddisfi i requisiti dell’articolo 47, secondo comma, della Carta può, a mio avviso, beneficiare del reciproco riconoscimento ai sensi della decisione quadro.

62.      A tale riguardo, rilevo che, nella sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193, punto 54), che riguardava, è pur vero, non l’interpretazione della decisione quadro, bensì quella del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (39), la Corte ha dichiarato che «il rispetto del principio della fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri dell’Unione sotteso all’applicazione [del regolamento Bruxelles I bis] presuppone, in particolare, che le decisioni delle quali è richiesta l’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello di origine siano state emesse nell’ambito di un procedimento giudiziario che offre garanzie di indipendenza e di imparzialità nonché il rispetto del principio del contraddittorio» (40).

63.      Analogamente, mi sembra che il riconoscimento reciproco dei mandati d’arresto europei presupponga che le pene per la cui esecuzione essi sono stati emessi siano state pronunciate al termine di un procedimento giudiziario che soddisfa, in particolare, i requisiti di indipendenza e di imparzialità di cui all’articolo 47, secondo comma, della Carta. Per quanto riguarda i mandati d’arresto europei emessi ai fini di un’azione penale, essi devono rispettare, a mio avviso, il medesimo requisito di quelli emessi ai fini dell’esecuzione di una pena. La loro esecuzione presuppone, infatti, che l’azione penale sarà esercitata, nello Stato membro emittente, dinanzi ad un’autorità giudiziaria indipendente e imparziale.

64.      È questa, d’altronde, la posizione dell’avvocato generale Bobek, secondo il quale «per poter partecipare al sistema europeo di riconoscimento reciproco (in qualsiasi settore del diritto: penale, civile e amministrativo), i giudici nazionali devono soddisfare tutti i criteri che definiscono un’“autorità giurisdizionale” nel diritto dell’Unione, ivi compresa la sua indipendenza». L’avvocato generale Bobek ne deduce che, qualora «i giudici penali di uno Stato membro non [potessero] più garantire il diritto ad un processo equo», «l’applicazione del principio della fiducia reciproca non sarebbe più opportuna» e il «riconoscimento reciproco automatico» sarebbe quindi escluso (41).

65.      Di conseguenza, ove vi sia un rischio concreto che il procedimento condotto nello Stato membro emittente non soddisfi i requisiti dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, la premessa su cui è basato l’obbligo di eseguire ogni mandato d’arresto europeo, previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, verrebbe meno. Il rischio di violazione, nello Stato membro emittente, dell’articolo 47, secondo comma, della Carta può quindi impedire l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (42).

66.      In terzo luogo, la Corte europea dei diritti dell’uomo vieta agli Stati contraenti di espellere una persona qualora quest’ultima corra, nel paese di destinazione, un rischio concreto di essere sottoposta non soltanto a trattamenti contrari all’articolo 3 della CEDU (43) o alla pena di morte (44), in violazione dell’articolo 2 della CEDU e dell’articolo 1 del Protocollo n. 13 della CEDU (45), ma anche ad un flagrante diniego di giustizia, in violazione dell’articolo 6 della CEDU (46).

67.      Ritengo, pertanto, che un rischio di violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta possa dar luogo ad un obbligo di rinviare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

68.      Tuttavia, tenuto conto del carattere eccezionale delle circostanze nelle quali, secondo il parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014 (EU:C:2014:2454, punto 191), sono ammesse limitazioni al principio del riconoscimento reciproco, occorre chiedersi se l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo debba essere rinviata qualora sussista un rischio concreto di violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, o se essa debba essere rinviata soltanto laddove sussista un rischio concreto di violazione particolarmente grave di tale disposizione.

b)      Se qualsiasi violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, a prescindere dalla sua gravità, debba portare al rinvio dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo

1)      Introduzione

69.      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nel diritto irlandese, l’autorità giudiziaria di esecuzione è tenuta a non procedere alla consegna qualora sussista un rischio concreto che l’interessato sia esposto, nello Stato membro emittente, ad un flagrante diniego di giustizia (47).

70.      La giurisprudenza irlandese è conforme a quella della Corte europea dei diritti dell’uomo. Infatti, nella sentenza Soering c. Regno Unito, quest’ultima ha dichiarato che una decisione di estradizione «[può] in via eccezionale sollevare una questione ai sensi dell’articolo 6 [della CEDU] in circostanze in cui la persona in fuga abbia subito o rischi di subire una flagrante negazione del diritto ad un equo processo» (48).

71.      Sebbene il giudice del rinvio non chieda alla Corte se l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo debba essere rinviata qualora sussista un rischio concreto di violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, o se essa debba esserlo soltanto laddove sussista un rischio concreto di violazione particolarmente grave di tale disposizione, quale un flagrante diniego di giustizia, ritengo necessario esaminare tale questione. Infatti, detta questione deriva da quella esaminata ai paragrafi da 52 a 68 delle presenti conclusioni. Inoltre, la seconda questione pregiudiziale fa espresso riferimento al rischio concreto di flagrante diniego di giustizia.

2)      Necessità di un flagrante diniego di giustizia

72.      Ritengo che non sia sufficiente, affinché l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo debba essere rinviata, che sussista un rischio concreto di violazione, nello Stato membro emittente, dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. È necessario che sussista un rischio concreto di diniego di giustizia flagrante.

73.      Infatti, in primo luogo, secondo costante giurisprudenza, le limitazioni all’applicazione del principio della fiducia reciproca sono soggette a un’interpretazione restrittiva (49).

74.      Per quanto riguarda la decisione quadro, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, le autorità giudiziarie di esecuzione sono tenute ad eseguire ogni mandato d’arresto europeo. Esse possono rifiutarne l’esecuzione soltanto per i motivi tassativamente elencati agli articoli 3, 4 e 4 bis di detta decisione quadro. Di conseguenza, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione di tale mandato è concepito come un’eccezione che dev’essere, in quanto tale, oggetto di interpretazione restrittiva (50).

75.      In secondo luogo, come ho già osservato (51), il diritto a un equo processo può essere soggetto a limitazioni, purché queste ultime, in particolare, rispettino il contenuto essenziale di tale diritto, come prevede l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

76.      Pertanto, mi sembra che l’autorità giudiziaria di esecuzione sia tenuta a rinviare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo soltanto qualora sussista un rischio concreto di violazione non già del diritto a un equo processo, bensì del contenuto essenziale di tale diritto.

77.      In altri termini, nel caso di un diritto a carattere assoluto come il divieto di trattamenti inumani o degradanti, sarebbe sufficiente, affinché l’esecuzione debba essere rinviata, la sussistenza di un rischio concreto di violazione di tale diritto. Invece, nel caso di un diritto privo di carattere assoluto come il diritto a un equo processo, l’esecuzione dovrebbe essere rinviata soltanto se il rischio concreto di violazione riguardi il contenuto essenziale di tale diritto.

78.      In terzo luogo, una tale posizione corrisponde a quella adottata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

79.      Infatti, come ho già osservato (52), la Corte europea dei diritti dell’uomo considera che, affinché uno Stato contraente sia tenuto a non espellere o estradare una persona, quest’ultima deve rischiare di subire, nello Stato richiedente, non già una semplice violazione dell’articolo 6 della CEDU, bensì una «flagrante negazione del diritto ad un equo processo» (53). Per quanto riguarda il diritto ad un equo processo, detta Corte non si accontenta, quindi, come fa per il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti, di un semplice rischio concreto di «trattamento contrario all’articolo 3 della CEDU» (54).

80.      In che cosa consiste, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, un flagrante diniego di giustizia?

81.      Secondo detta Corte, «il flagrante diniego di giustizia va oltre semplici irregolarità o assenze di garanzia al processo tali da costituire una violazione dell’articolo 6 [della CEDU] se si verificassero nello Stato contraente stesso. Occorre che vi sia una violazione del principio di equità del processo sancito dall’articolo 6 [della CEDU] che sia talmente grave da comportare l’annullamento o addirittura la negazione totale dell’essenza stessa del diritto protetto da tale articolo» (55).

82.      Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, possono quindi costituire un flagrante diniego di giustizia che impedisce l’estradizione o l’espulsione dell’interessato: una condanna in contumacia senza possibilità di ottenere un riesame nel merito dell’accusa (56); un processo di natura sommaria e svolto nel totale disprezzo dei diritti della difesa (57); una detenzione di cui non sia possibile far esaminare la regolarità da un giudice indipendente e imparziale; un rifiuto deliberato e sistematico di consentire ad un individuo, in particolare a un individuo detenuto in un paese straniero, di comunicare con un avvocato (58). Detta Corte attribuisce importanza, inoltre, al fatto che un civile debba comparire dinanzi a un tribunale composto, anche se solo in parte, da militari, i quali dipendono dal potere esecutivo (59).

83.      Per quanto mi risulta, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato soltanto in quattro occasioni che un’estradizione o un’espulsione avrebbe comportato una violazione dell’articolo 6 della CEDU. Si tratta della sentenza Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito, nella quale il flagrante diniego di giustizia consisteva nell’ammissione di elementi di prova ottenuti con la tortura; della sentenza Husayn c. Polonia, nella quale il flagrante diniego di giustizia consisteva, in particolare, nel mantenimento in detenzione del ricorrente nella base militare americana di Guantánamo per dodici anni senza che il medesimo fosse stato accusato; della sentenza Al Nashiri c. Polonia, emessa lo stesso giorno della sentenza Husayn c. Polonia e sulla quale desidero soffermarmi; e della recente sentenza Al Nashiri c. Romania (60).

84.      Nella sentenza Al Nashiri c. Polonia (61), il ricorrente, cittadino saudita, era stato catturato negli Emirati arabi uniti e trasferito in un centro di detenzione segreto in Polonia e successivamente nella base militare americana di Guantánamo. Egli veniva processato dinanzi ad una commissione militare situata nella base di Guantánamo per aver organizzato un attentato suicida contro una nave da guerra americana e partecipato ad un attentato contro una petroliera francese. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato la sussistenza di un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia sulla base di tre elementi. In primo luogo, la commissione militare in questione non era né indipendente né imparziale e non poteva pertanto essere considerata un «tribunale» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Essa era stata istituita per giudicare «determinati cittadini stranieri nella guerra contro il terrorismo», non faceva parte del sistema giudiziario federale degli Stati Uniti ed era composta esclusivamente da militari. In secondo luogo, la Corte europea dei diritti dell’uomo si basa su una sentenza della US Supreme Court (Corte Suprema degli Stati Uniti) (62) per giudicare che tale commissione non è un tribunale «costituito per legge» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. In terzo luogo, sussisteva, secondo la medesima Corte, una forte probabilità che contro il ricorrente fossero utilizzati elementi di prova ottenuti con la tortura (63).

85.      Propongo di adottare il criterio utilizzato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e di considerare che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo deve essere rinviata soltanto in presenza di un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia nello Stato membro emittente.

3)      Sussistenza di un flagrante diniego di giustizia alla luce dell’indipendenza dei giudici

86.      Nel caso di specie, il giudice del rinvio considera che sussiste un rischio concreto che L. M. subisca, nello Stato membro emittente, un flagrante diniego di giustizia a causa, in particolare, della mancanza di indipendenza dei giudici di tale Stato membro.

87.      Può ritenersi che la mancanza di indipendenza dei giudici dello Stato membro emittente costituisca un flagrante diniego di giustizia?

88.      Rammento, a tale riguardo, che l’articolo 47, secondo comma, della Carta prevede che ogni persona abbia diritto a che la sua causa sia esaminata da un giudice indipendente e imparziale.

89.      Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di indipendenza implica due aspetti. Il primo aspetto, avente carattere esterno, presuppone che l’organo sia tutelato da interventi o pressioni dall’esterno idonei a mettere a repentaglio l’indipendenza di giudizio dei suoi membri per quanto riguarda le controversie loro sottoposte. Il secondo aspetto, avente carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi concernenti l’oggetto di quest’ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica (64). Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità implicano l’esistenza di disposizioni, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni, nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (65).

90.      Non può escludersi, a mio avviso, che la mancanza di indipendenza dei giudici dello Stato membro emittente possa, in linea di principio, costituire un flagrante diniego di giustizia.

91.      Infatti, da una parte, la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, punti 41 e 42), che «preservare l’indipendenza [dei giudici nazionali] è di primaria importanza» e che «[l]a garanzia di indipendenza [è] intrinseca alla funzione giurisdizionale» (66). In particolare, l’esistenza di garanzie in materia di composizione del tribunale rappresenta la pietra angolare del diritto a un equo processo (67).

92.      Dall’altra, nelle sentenze Al Nashiri c. Polonia e Al Nashiri c. Romania (68), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la sussistenza di un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia con la motivazione, in particolare, che la commissione militare istituita nella base di Guantánamo non era né indipendente né imparziale e non poteva pertanto essere considerata un «tribunale» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (69).

93.      Tuttavia, sottolineo che la mancanza di indipendenza e di imparzialità di un tribunale può essere ritenuta costitutiva di un flagrante diniego di giustizia soltanto se essa sia talmente grave da annientare l’equità del processo. Orbene, come ha osservato la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito, vi è una differenza radicale tra l’ammissione di elementi di prova ottenuti con la tortura, in questione in tale sentenza, e violazioni dell’articolo 6 della CEDU dovute, ad esempio, alla composizione del collegio giudicante (70).

94.      Soprattutto, occorre ancora insistere sul fatto che le sentenze Al Nashiri c. Polonia e Al Nashiri c. Romania (71), che sono, ad oggi, le uniche in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia constatato una violazione dell’articolo 6 della CEDU a causa, in particolare, della mancanza di indipendenza e di imparzialità dei giudici del paese di destinazione, riguardavano giudici straordinari, competenti in materia di terrorismo e composti esclusivamente da militari.

95.      Spetta al giudice del rinvio determinare, sulla base di tali considerazioni, se, nel caso di specie, l’asserita mancanza di indipendenza dei giudici polacchi sia talmente grave da annientare l’equità del processo e da costituire, pertanto, un flagrante diniego di giustizia. Come ha osservato la Corte nella sentenza Aranyosi et Căldăraru, esso deve, a tal fine, fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni esistenti nello Stato membro emittente, che comprovino la presenza di carenze che inficiano il sistema giudiziario polacco (72). A tale riguardo, possono essere presi in considerazione la proposta motivata della Commissione nonché i pareri della Commissione di Venezia, a condizione che – come preciserò in seguito – il giudice del rinvio si informi sulle eventuali evoluzioni della situazione in Polonia che siano successive a tali documenti.

96.      Supponendo che l’autorità giudiziaria di esecuzione constati la sussistenza di un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia a causa delle carenze del sistema giudiziario dello Stato membro emittente, essa è tenuta, sulla base di questa sola constatazione, a rinviare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo? O deve piuttosto proseguire l’esame e constatare che la persona interessata da tale mandato è esposta ad un siffatto rischio? È a questa domanda che proverò adesso a rispondere.

c)      Se l’autorità giudiziaria di esecuzione debba constatare che la persona interessata rischia di subire un flagrante diniego di giustizia

1)      Introduzione e osservazioni delle parti

97.      Nella sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti da 91 a 93), la Corte ha dichiarato, come si è detto, che l’autorità giudiziaria di esecuzione è tenuta a rinviare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo soltanto se essa constati, da una parte, la sussistenza, nello Stato membro emittente, di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante a causa delle condizioni generali di detenzione in tale Stato membro e, dall’altra, che la persona interessata sarà esposta a tale rischio (73). Infatti, secondo la Corte, la sussistenza di carenze del sistema carcerario, anche generalizzate, non riguarda necessariamente tutti i centri di detenzione. Dalla mera constatazione della sussistenza di carenze del sistema carcerario non può quindi dedursi che la persona interessata sarà sottoposta ad un trattamento inumano o degradante.

98.      Il giudice del rinvio ritiene che, in un’ipotesi in cui le carenze del sistema giudiziario dello Stato membro emittente siano particolarmente gravi, vale a dire in cui tale Stato membro non rispetti più lo Stato di diritto, esso debba rifiutare la consegna senza dover verificare se la persona interessata sarà esposta ad un rischio del genere (74).

99.      Il Ministro sostiene che la seconda fase dell’esame definito in detta sentenza Aranyosi e Căldăraru è applicabile. Se essa non lo fosse, ciò comporterebbe un rifiuto sistematico, da parte delle autorità giudiziarie irlandesi, di eseguire i mandati d’arresto europei emessi dalla Repubblica di Polonia. Esso sottolinea, in particolare, che un siffatto rifiuto sistematico non sarebbe conforme né al considerando 10 della decisione quadro, né al principio – di valore costituzionale – della fiducia reciproca, né al principio di uguaglianza tra Stati membri sancito dall’articolo 4 TUE.

100. L. M. sostiene che la seconda fase dell’esame definito in detta sentenza Aranyosi e Căldăraru non può essere applicata ad una situazione in cui la fiducia che gli Stati membri ripongono nel rispetto, da parte della Repubblica di Polonia, del più fondamentale dei valori, vale a dire lo Stato di diritto, è stata puramente e semplicemente annientata.

101. Il governo spagnolo ritiene che la seconda fase dell’esame definito in detta sentenza Aranyosi e Căldăraru sia applicabile. Il governo ungherese considera che la constatazione della sussistenza di carenze del sistema giudiziario polacco può essere effettuata soltanto nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 7 TUE e che la prima fase dell’esame definito nella medesima sentenza non è pertanto soddisfatta. Anche se lo fosse, la seconda fase di tale esame sarebbe, secondo il governo ungherese, applicabile. Il governo dei Paesi Bassi sostiene che tale seconda fase è applicabile.

102. Secondo il governo polacco, non sussiste né un rischio di violazione dello Stato di diritto in Polonia, né un rischio di violazione del diritto della persona interessata, L. M., a un equo processo. Da una parte, il giudice del rinvio non può basarsi sulla proposta motivata della Commissione per constatare la violazione dello Stato di diritto in Polonia, poiché, in particolare, la legislazione polacca è stata modificata dopo l’adozione di tale proposta motivata. Il giudice del rinvio non sarebbe competente a constatare la violazione dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, poiché tale competenza spetta, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 7 TUE, al Consiglio europeo. Il giudice del rinvio non sarebbe competente neanche a sospendere l’applicazione della decisione quadro, poiché tale competenza spetta al Consiglio, ai sensi del considerando 10 della decisione quadro. Dall’altra, il giudice del rinvio non avrebbe accertato che L. M. sarebbe personalmente esposto a un rischio concreto di violazione del diritto a un equo processo. Invero, tale giudice non sarebbe stato in grado, in particolare, di indicare anche soltanto ragioni ipotetiche per le quali L. M. sarebbe esposto al rischio di non beneficiare di un equo processo.

103. La Commissione sostiene che la seconda fase dell’esame definito nella summenzionata sentenza Aranyosi e Căldăraru è applicabile. La circostanza che uno Stato membro sia stato oggetto di una proposta motivata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE non comporterebbe che la consegna di una persona a tale Stato membro esponga automaticamente quest’ultima ad un rischio concreto di violazione del diritto a un equo processo. Infatti, non si può escludere che, in talune situazioni, i giudici di tale Stato membro siano in grado di trattare una causa con l’indipendenza richiesta dall’articolo 47, secondo comma, della Carta. Di conseguenza, si imporrebbe un esame caso per caso. Per svolgere tale esame individuale, l’autorità giudiziaria di esecuzione dovrebbe tenere conto sia dell’identità della persona interessata (in particolare, se si tratti di un oppositore politico o se appartenga ad una minoranza sociale o etnica oggetto di discriminazioni) sia della natura e delle circostanze del reato per il quale essa è ricercata (in particolare, se tale reato sia di natura politica, se sia stato commesso nell’esercizio della libertà di espressione o di associazione, o sia stato oggetto di dichiarazioni pubbliche da parte di rappresentanti del governo). Infine, il giudice del rinvio dovrebbe tenere conto della situazione dei magistrati che si avvicinano all’età della pensione (il cui mantenimento in servizio dopo tale età dipende da una decisione discrezionale del potere esecutivo) o delle norme relative all’avanzamento di carriera dei magistrati.

2)      Necessità di un esame individuale

104. Ritengo che l’autorità giudiziaria di esecuzione sia tenuta a rinviare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo solo qualora essa constati non soltanto che sussiste un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia a causa di carenze che inficiano il sistema giudiziario dello Stato membro emittente, ma anche che la persona interessata sarà esposta a tale rischio.

105. Infatti, in primo luogo, rilevo che, secondo il parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014 (EU:C:2014:2454, punto 192), la verifica eccezionale, da parte degli Stati membri, del rispetto dei diritti fondamentali da parte di un altro Stato membro può vertere soltanto sul rispetto di tali diritti «in un caso concreto».

106. Ritenere che l’autorità giudiziaria di esecuzione sia tenuta a rinviare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo senza verificare che la persona interessata sia esposta al rischio di flagrante diniego di giustizia che essa reputa costituito dalle carenze del sistema giudiziario sarebbe, a mio avviso, incompatibile con il considerando 10 della decisione quadro, secondo il quale «[l]’attuazione [del meccanismo del mandato d’arresto europeo] può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [TUE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [TUE]». Tale considerando 10 vieta agli Stati membri di sospendere l’applicazione della decisione quadro nei confronti di uno Stato membro, a meno che il Consiglio europeo abbia adottato, nei confronti di tale Stato membro, una decisione sulla base di quello che è oggi l’articolo 7, paragrafo 2, TUE (75). Esso non vieta, invece, ad uno Stato membro di sospendere l’applicazione della decisione quadro «in un caso concreto», vale a dire di rinviare l’esecuzione di uno specifico mandato d’arresto europeo. Sottolineo, del resto, che, nella sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), un rinvio del genere è stato ammesso dalla Corte in assenza di una siffatta decisione del Consiglio europeo.

107. Inoltre, poiché la sospensione riguarda l’esecuzione della decisione quadro «in un caso concreto», non vi sarebbe violazione dell’uguaglianza tra Stati membri sancita dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE.

108. In secondo luogo, anche supponendo che vi sia, in Polonia, un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia a causa delle recenti riforme del sistema giudiziario (76), non se ne può dedurre che nessun giudice polacco sia in grado di trattare una causa, qualunque essa sia, nel rispetto dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. Condivido pienamente l’argomento della Commissione secondo cui, «anche qualora si accerti che lo Stato di diritto nello Stato membro emittente è gravemente minacciato (…), non si può escludere l’esistenza di situazioni nelle quali la capacità dei giudici di tenere un processo con l’indipendenza necessaria a garantire il rispetto del diritto fondamentale sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta è preservata».

109. In terzo luogo, la Corte europea dei diritti dell’uomo, al fine di determinare se sussista un rischio concreto di trattamenti contrari all’articolo 3 della CEDU, «esamin[a] le conseguenze prevedibili del rinvio del ricorrente nel paese di destinazione, tenuto conto della situazione generale in quest’ultimo e delle particolari circostanze della situazione dell’interessato» (77). Secondo detta Corte, il fatto che sussista un problema generale di rispetto dei diritti dell’uomo in un determinato paese non dimostra, di per sé, che il rinvio dell’interessato in tale paese sia contrario all’articolo 3 della CEDU (78). Analogamente, al fine di verificare se sussista un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia, essa tiene conto, in pratica, non solo della situazione nel paese di destinazione, ma anche delle circostanze particolari dell’interessato (79).

110. Ad esempio, per quanto riguarda l’articolo 3 della CEDU, nella sentenza Mo. M. c. Francia, la Corte europea dei diritti dell’uomo giudica che un rinvio del ricorrente in Ciad, da cui egli era fuggito dopo essere stato arrestato dai servizi segreti ciadiani e torturato, comporterebbe una violazione dell’articolo 3 della CEDU. Essa si basa sulle relazioni delle organizzazioni non governative locali e degli osservatori istituzionali, da cui risulta che la situazione generale in Ciad è caratterizzata dall’esistenza di prigioni militari gestite dai servizi segreti. Detta Corte esamina quindi la situazione personale del ricorrente. Essa rileva, a tale riguardo, da una parte, che alcuni certificati medici attestano che egli è già stato torturato in Ciad e, dall’altra, che egli correrebbe il rischio di essere torturato nuovamente qualora vi fosse rinviato, poiché egli milita, in Francia, in un partito di opposizione e sembra essere oggetto di un ordine di comparizione emesso dalle autorità ciadiane tre anni dopo la sua partenza dal Ciad (80).

111. Nella sentenza M. G. c. Bulgaria, la Corte europea dei diritti dell’uomo conclude che il ricorrente, che le autorità russe ricercano per condurlo dinanzi ai giudici penali di Inguscezia, una delle repubbliche del Caucaso settentrionale, per sospetta appartenenza alla guerriglia cecena, correrebbe un rischio serio e comprovato di essere torturato qualora fosse estradato in Russia. Detta Corte esamina, in un primo tempo, la situazione generale nel Caucaso settentrionale e constata che tale regione continua ad essere una zona di conflitto armato, caratterizzata, in particolare, da esecuzioni extragiudiziali, dalla tortura e da altri trattamenti inumani o degradanti. In un secondo tempo, essa esamina la situazione personale del ricorrente e osserva che egli è sottoposto a procedimento penale, in particolare, per partecipazione a un gruppo armato, preparazione di atti di terrorismo, traffico di armi e droga, che i servizi segreti russi hanno sequestrato una grossa quantità di armi presso il suo domicilio e che egli è sospettato dalle autorità russe di appartenenza a un gruppo armato jihadista. Essa ne trae la conclusione che egli sarebbe particolarmente esposto al rischio di essere torturato qualora fosse detenuto in un istituto del Caucaso settentrionale (81).

112. Per quanto riguarda l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, nella sentenza Ahorugeze c. Svezia, la Corte europea dei diritti dell’uomo giudica che l’estradizione del ricorrente, un cittadino ruandese di etnia hutu, in Ruanda, in cui egli deve essere giudicato per genocidio e crimini contro l’umanità, non lo esporrebbe ad un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia. Infatti, detta Corte considera, sulla base di sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda e di informazioni fornite da inquirenti olandesi e da agenti di polizia norvegesi, che non è dimostrato che i giudici ruandesi non siano indipendenti o imparziali. Inoltre, essa esamina la situazione personale del ricorrente. Essa ritiene che né la circostanza che egli abbia testimoniato per la difesa dinanzi al Tribunale penale internazionale per il Ruanda, né il fatto che egli abbia diretto l’autorità ruandese dell’aviazione civile, né la sua condanna per distruzione della proprietà altrui, durante il genocidio del 1994, lo espongano ad un flagrante diniego di giustizia (82).

3)      Come dimostrare che la persona interessata corre un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia nello Stato membro emittente?

113. Ritengo che, come sostiene la Commissione, per dimostrare che la persona interessata sia esposta al rischio di flagrante diniego di giustizia, occorra accertare la sussistenza di circostanze particolari, relative o a tale persona o al reato per il quale essa è perseguita o è stata condannata, che la espongano ad un siffatto rischio. In tal senso, la Commissione propone, in particolare, di verificare se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo sia un oppositore politico o appartenga ad un gruppo sociale o etnico che è stato oggetto di discriminazioni. La Commissione propone inoltre di esaminare, in particolare, se il reato per il quale la persona interessata è perseguita sia di natura politica o se il governo in carica abbia rilasciato dichiarazioni pubbliche riguardanti tale reato o la sua sanzione. A mio avviso, tali proposte devono essere adottate.

114. A tale riguardo, rilevo che la seconda frase del considerando 12 della decisione quadro prevede espressamente la possibilità di rifiutare la consegna di una persona qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo di cui essa è oggetto sia stato emesso al fine di perseguirla penalmente o punirla a causa, in particolare, delle sue opinioni politiche.

115. Per quanto riguarda l’onere della prova, occorre, a mio avviso, esigere che la persona interessata dimostri la sussistenza di motivi gravi e comprovati di ritenere che esista un rischio concreto che essa subisca un flagrante diniego di giustizia nello Stato membro emittente. Detta posizione corrisponde a quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ritiene, inoltre, che, una volta fornita tale prova, spetti allo Stato interessato dissipare ogni dubbio a tale riguardo (83).

116. Nel caso di specie, L. M. sostiene di correre un rischio concreto di subire un flagrante diniego di giustizia in Polonia poiché lo Stato di diritto, «la cui essenza consiste nel diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, che a sua volta può essere garantito soltanto dall’esistenza di un sistema giudiziario indipendente», non vi è più rispettato (84).

117. Spetta al giudice del rinvio valutare se tali affermazioni dimostrino che L. M. sarebbe, in caso di consegna all’autorità giudiziaria emittente, esposto al rischio concreto di flagrante diniego di giustizia a causa delle carenze del sistema giudiziario polacco, ammesso che un siffatto rischio sia accertato.

118. Tuttavia, osservo che L. M. non indica mai in che modo le recenti riforme del sistema giudiziario polacco pregiudicherebbero la sua situazione personale. Egli non spiega in che modo le carenze del sistema giudiziario polacco, ammesso che siano dimostrate, impedirebbero che la sua causa venisse trattata da un giudice indipendente e imparziale. L. M. si limita ad affermare, in generale, che il sistema giudiziario polacco non soddisfa i requisiti dello Stato di diritto.

119. A mio avviso, gli argomenti addotti da L. M. tendono quindi esclusivamente a dimostrare la sussistenza, a causa delle carenze del sistema giudiziario, di un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia in Polonia, ma non a dimostrare che egli stesso, se fosse consegnato all’autorità giudiziaria emittente, sarebbe esposto ad un siffatto rischio. Orbene, rammento che, come ha rilevato la Corte europea dei diritti dell’uomo, il fatto che sussista un problema generale di rispetto dei diritti dell’uomo in un determinato paese (ammesso che sia accertato) non dimostra, di per sé, che il rinvio dell’interessato in tale paese lo esporrebbe ad un rischio di flagrante diniego di giustizia (85). Ad esempio, nella sentenza Yefimova c. Russia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato che, sebbene vi fossero motivi per dubitare dell’indipendenza dei magistrati kazaki, la ricorrente non aveva dimostrato né che tali dubbi costituissero un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia, né che essa stessa, in caso di estradizione in Kazakistan, sarebbe stata esposta a tale rischio (86).

120. Rammento, a tale riguardo, che L. M. è perseguito per traffico di stupefacenti, e che niente, nel fascicolo, indica che tale reato o lo stesso L. M. abbiano caratteristiche tali da esporre quest’ultimo al rischio di flagrante diniego di giustizia asserito. Interrogato su tale punto all’udienza, il rappresentante di L. M. non ha fornito ulteriori precisazioni.

121. Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di esecuzione è tenuta a rinviare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo qualora essa constati non soltanto che vi è un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia a causa delle carenze del sistema giudiziario dello Stato membro emittente, ma anche che la persona oggetto di tale mandato è esposta ad un siffatto rischio. Affinché una violazione del diritto a un equo processo sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta costituisca un flagrante diniego di giustizia, occorre che tale violazione sia talmente grave da vanificare il contenuto essenziale del diritto protetto da tale disposizione. Al fine di determinare se la persona interessata sia esposta al rischio di flagrante diniego di giustizia, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve tenere conto delle circostanze particolari relative sia a tale persona sia al reato per il quale quest’ultima è perseguita o è stata condannata.

3.      Sulla seconda questione pregiudiziale

122. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nell’ipotesi in cui la seconda fase dell’esame definito nella sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198) sia applicabile e in cui l’autorità giudiziaria di esecuzione constati che lo Stato membro emittente viola lo Stato di diritto a causa di carenze del sistema giudiziario, quest’ultima sia tenuta a chiedere all’autorità giudiziaria emittente di trasmetterle, sulla base dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, qualsiasi informazione complementare necessaria per quanto riguarda le condizioni nelle quali si svolgerà il processo della persona interessata. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede alla Corte quali garanzie potrebbe ottenere dall’autorità giudiziaria emittente al fine di escludere il rischio che la persona interessata non benefici di un processo equo.

123. Rilevo che, in detta sentenza Aranyosi e Căldăraru, la Corte ha dichiarato che l’autorità giudiziaria di esecuzione era tenuta a chiedere all’autorità giudiziaria emittente, sulla base dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, tutte le informazioni complementari necessarie in merito alle condizioni di detenzione della persona interessata. Soltanto se, alla luce di tali informazioni, l’autorità giudiziaria di esecuzione ritenga sussistente un rischio concreto che la persona interessata sia sottoposta a trattamenti inumani o degradanti, tale autorità è tenuta a rinviare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo (87).

124. Secondo il Ministro, l’autorità giudiziaria di esecuzione è tenuta a richiedere all’autorità giudiziaria emittente tutte le informazioni che ritenga necessarie. L’oggetto di tali informazioni può essere determinato soltanto caso per caso, in funzione della ragione per la quale l’autorità giudiziaria di esecuzione ritiene che l’interessato corra un rischio concreto di non beneficiare di un processo equo. Non si può pretendere che l’autorità giudiziaria di esecuzione dimostri l’assenza di carenze del sistema giudiziario polacco.

125. L. M. ritiene che non occorra rispondere alla seconda questione pregiudiziale. Egli precisa, tuttavia, che, nel caso di specie, non può essere fornita alcuna garanzia in grado di dissipare le preoccupazioni dell’autorità giudiziaria di esecuzione, poiché le carenze in questione sono di natura sistemica.

126. Secondo il governo spagnolo, l’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro consente di trovare una soluzione nel caso in cui l’autorità giudiziaria di esecuzione esiti sulla decisione da adottare. Il governo ungherese considera che, poiché l’autorità giudiziaria di esecuzione non è legittimata a constatare la sussistenza di carenze del sistema giudiziario polacco, essa non può chiedere a tale Stato membro di fornirle informazioni supplementari. Il governo dei Paesi Bassi ritiene che l’autorità giudiziaria di esecuzione sia tenuta ad utilizzare il meccanismo di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro. Il governo polacco non ha presentato osservazioni sulla seconda questione pregiudiziale.

127. La Commissione considera che l’autorità giudiziaria di esecuzione può richiedere all’autorità giudiziaria emittente informazioni complementari. Una siffatta richiesta di informazioni potrebbe vertere, in particolare, sulle riforme legislative più recenti. Tuttavia, tali informazioni sarebbero probabilmente meno idonee a fugare i dubbi dell’autorità giudiziaria di esecuzione rispetto a quelle vertenti, come nella summenzionata sentenza Aranyosi e Căldăraru, sulle condizioni di detenzione della persona interessata.

128. A mio avviso, qualora sussista un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve utilizzare la facoltà offertale dall’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro per ottenere informazioni relative, da una parte, alla legislazione che sia stata adottata dopo la proposta motivata della Commissione e i pareri della Commissione di Venezia (88) e, dall’altra, alle caratteristiche inerenti alla persona interessata e alla natura del reato che possano esporre tale persona al rischio concreto di flagrante diniego di giustizia constatato.

129. Infatti, mi sembra che non si possa escludere che, specialmente in un’ipotesi in cui l’interessato non abbia dimostrato che egli sarebbe esposto personalmente al flagrante diniego di giustizia asserito, una siffatta richiesta di informazioni consenta di fugare i dubbi dell’autorità giudiziaria di esecuzione.

130. Qualora, alla luce delle informazioni ottenute sulla base dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, l’autorità giudiziaria di esecuzione consideri che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo non corre un rischio concreto di subire un flagrante diniego di giustizia nello Stato membro emittente, essa deve eseguire tale mandato.

131. Qualora, invece, alla luce di tali informazioni, l’autorità giudiziaria di esecuzione consideri che l’interessato corre un rischio concreto di subire un flagrante diniego di giustizia nello Stato membro emittente, l’esecuzione di tale mandato deve essere rinviata ma non può essere abbandonata (89). In questa ipotesi, lo Stato membro di esecuzione deve, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7, della decisione quadro, informare l’Eurojust di tale ritardo, precisando i motivi di detto rinvio. Qualora la sussistenza di un siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna (90).

132. Occorre pertanto rispondere alla seconda questione dichiarando che, qualora l’autorità giudiziaria di esecuzione constati che vi è un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia nello Stato membro emittente, essa è tenuta a richiedere all’autorità giudiziaria emittente, sulla base dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, tutte le informazioni complementari necessarie riguardanti, se del caso, da una parte, le evoluzioni legislative successive agli elementi di cui essa dispone per constatare la sussistenza di un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia e, dall’altra, le caratteristiche inerenti alla persona oggetto del mandato d’arresto europeo o alla natura del reato per il quale quest’ultima è perseguita o è stata condannata.

V.      Conclusione

133. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate dalla High Court (Alta Corte, Irlanda):

1)      L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di esecuzione è tenuta a rinviare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo qualora constati non soltanto che vi è un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia a causa delle carenze del sistema giudiziario dello Stato membro emittente, ma anche che la persona oggetto di tale mandato è esposta ad un siffatto rischio. Affinché una violazione del diritto a un equo processo sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea costituisca un flagrante diniego di giustizia, occorre che tale violazione sia talmente grave da vanificare il contenuto essenziale del diritto protetto da tale disposizione. Al fine di determinare se la persona interessata sia esposta al rischio di flagrante diniego di giustizia, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve tenere conto delle circostanze particolari relative sia a tale persona sia al reato per il quale quest’ultima è perseguita o è stata condannata.

2)      Qualora l’autorità giudiziaria di esecuzione constati che vi è un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia nello Stato membro emittente, essa è tenuta a richiedere all’autorità giudiziaria emittente, sulla base dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, tutte le informazioni complementari necessarie riguardanti, se del caso, da una parte, le evoluzioni legislative successive agli elementi di cui essa dispone per constatare la sussistenza di un rischio concreto di flagrante diniego di giustizia e, dall’altra, le caratteristiche inerenti alla persona oggetto del mandato d’arresto europeo o alla natura del reato per il quale quest’ultima è perseguita o è stata condannata.


1      Lingua originale: il francese


2      Si tratta, in particolare, della nomina dei membri della Corte costituzionale e dell’assenza di pubblicazione di talune sentenze di quest’ultima. Si tratta inoltre dei nuovi regimi di pensionamento dei giudici della Corte suprema e dei giudici dei tribunali ordinari, della nuova procedura di ricorso straordinario presso la Corte suprema, della destituzione e della nomina dei presidenti dei tribunali ordinari, nonché della cessazione del mandato dei giudici membri del Consiglio nazionale della magistratura e della procedura di nomina di questi ultimi.


3      Proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, del 20 dicembre 2017, COM(2017) 835 final.


4      GU 2002, L 190, pag. 1.


5      GU 2009, L 81, pag. 24.


6      V. considerando 6 e articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro.


7      Sentenze del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 36), e del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 80).


8      Sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti da 82 a 88).


9      I trattamenti inumani o degradanti risultavano, nella causa Aranyosi e Căldăraru, dalle condizioni di detenzione in Ungheria e in Romania.


10      Sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 89).


11      Sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 93) (il corsivo è mio).


12      Parere della Commissione di Venezia n. 904/2017, dell’11 dicembre 2017, sul progetto di legge di modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura, sul progetto di legge di modifica della legge sulla Corte suprema, proposti dal Presidente della Repubblica di Polonia, e sulla legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari; e parere della Commissione di Venezia n. 892/2017, dell’11 dicembre 2017, sulla legge relativa al pubblico ministero, come modificata (in prosieguo: i «pareri della Commissione di Venezia»). Tali documenti sono disponibili sul sito Internet della Commissione di Venezia al seguente indirizzo: http://www.venice.coe.int/webforms/events/.


13      European Arrest Warrant Act 2003.


14      Nel procedimento 2013/295 EXT.


15      Nel procedimento 2014/8 EXT.


16      Nel procedimento 2017/291 EXT.


17      Sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 20).


18      Sentenze dell’8 settembre 2010, Winner Wetten (C‑409/06, EU:C:2010:503, punto 38), e del 27 febbraio 2014, Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101, punti 28 e 29).


19      Come quello di cui la Corte è investita nella causa C‑192/18, Commissione/Polonia.


20      Il corsivo è mio.


21      V. punti da 171 a 186 della motivazione della proposta motivata della Commissione.


22      V., a tale riguardo, paragrafo 106 delle presenti conclusioni.


23      Ad ogni buon conto, osservo che il contesto politico nel quale si inserisce il presente rinvio pregiudiziale potrebbe suggerire, a prima vista, che la Corte non possa esaminare quest’ultimo. Invero, preciso che, ad esempio, la dottrina americana delle «political questions» considera generalmente che il giudice deve astenersi quando ritiene che la questione debba essere lasciata alla valutazione del potere legislativo o esecutivo. Tuttavia, la Corte non ammette limiti di tal genere al proprio controllo. D’altronde, nel caso di specie, le questioni sottoposte alla Corte non possono essere considerate «politiche», poiché la valutazione che deve essere effettuata nell’ambito della prima fase dell’esame definito nella summenzionata sentenza Aranyosi e Căldăraru si distingue, come abbiamo visto, da quella effettuata dal Consiglio nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE.


24      Sentenze del 15 febbraio 2016, N. (C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 45), e del 6 ottobre 2016, Paoletti e a. (C‑218/15, EU:C:2016:748, punto 21).


25      Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17). Preciso che, secondo tali spiegazioni, l’articolo 47, primo comma, della Carta corrisponde all’articolo 13 della CEDU, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo». L’articolo 47, terzo comma, della Carta, dal canto suo, corrisponde ad una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.


26      Sentenze dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione (C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 51), e del 6 novembre 2012, Otis e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, punti 46 e 47).


27      Preciso, infatti, che, nella sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), la Corte ha dichiarato che l’autorità giudiziaria di esecuzione è tenuta a rinviare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo qualora essa accerti che sussiste un rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti nello Stato membro emittente, non una violazione del divieto di tali trattamenti (e che la persona interessata è esposta ad un siffatto rischio). V., a tale riguardo, paragrafo 43 delle presenti conclusioni.


28      Secondo le osservazioni scritte del governo polacco, la circostanza che la sentenza Aranyosi e Caldararu riguardasse l’articolo 4 della Carta «non significa che le limitazioni apportate ai principi di riconoscimento e di fiducia reciproci non possano essere applicate per tutelare altri diritti fondamentali che non abbiano tale carattere assoluto, tra i quali il diritto a un equo processo».


29      Quanto al governo ungherese, esso non affronta direttamente detto punto.


30      V. considerando 6 della decisione quadro.


31      V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni.


32      Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Ardic (C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1013, paragrafo 74). V., a tale riguardo, Lenaerts, K., «La vie après l’avis: Exploring the principle of mutual (yet not blind) trust», Common Market Law Review 2017, n. 3, pag. 805.


33      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).


34      Qualora sussista, nello Stato membro inizialmente designato come competente per l’esame della domanda d’asilo sulla base dei criteri enumerati nel regolamento Dublino III, il rischio di un trattamento inumano o degradante, il richiedente asilo non può essere trasferito verso tale Stato. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente deve proseguire l’esame di tali criteri per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora ciò non sia possibile, tale Stato diventa lo Stato competente. V. articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, che costituisce una codificazione della sentenza del 21 dicembre 2011, N. S. e a. (C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punto 94). V., inoltre, sentenze del 16 febbraio 2017, C. K. e a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 65); del 26 luglio 2017, A.S. (C‑490/16, EU:C:2017:585, punto 41), e del 26 luglio 2017, Jafari (C‑646/16, EU:C:2017:586, punto 101).


35      Sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 85); del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 56); del 16 febbraio 2017, C.  K. e a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 59), e del 24 aprile 2018, MP (Protezione sussidiaria di una vittima di torture) (C‑353/16, EU:C:2018:276, punto 36).


36      Secondo una giurisprudenza costante, il diritto a un ricorso effettivo può essere soggetto ad una limitazione purché, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, tale limitazione sia prevista dalla legge, rispetti il contenuto essenziale di tale diritto e, nel rispetto del principio di proporzionalità, sia necessaria e risponda effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione europea o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (sentenze del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, punto 51; del 17 settembre 2014, Liivimaa Lihaveis, C‑562/12, EU:C:2014:2229, punto 72; del 6 ottobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, punto 95; del 15 settembre 2016, Star Storage e a., C‑439/14 e C‑488/14, EU:C:2016:688, punto 49; del 27 settembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 62, e del 20 dicembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, C‑664/15, EU:C:2017:987, punto 90).


37      Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Radu (C‑396/11, EU:C:2012:648, paragrafo 97).


38      V. considerando 5 della decisione quadro e sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas (C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 41).


39      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»).


40      Il corsivo è mio.


41      Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:612, paragrafo 86 e nota 16) (il corsivo è mio).


42      A tale riguardo, rilevo che, nella sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan (C‑34/17, EU:C:2018:282, punto 61), la Corte ha dichiarato che, poiché l’assistenza al recupero dei crediti istituita dalla direttiva 2010/24/UE [direttiva del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU 2010, L 84, pag. 1)] è qualificata come «reciproca», ciò «comporta, in particolare, che spetta all’autorità richiedente creare (…) le condizioni in presenza delle quali l’autorità adita potrà (…) accordare la propria assistenza» (il corsivo è mio).


43      Corte EDU, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Svizzera (CE:ECHR:2014:1104JUD002921712, § 93).


44      Corte EDU, 24 luglio 2014, Al Nashiri c. Polonia (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, §§ da 576 a 579).


45      Protocollo n. 13 della CEDU, relativo all’abolizione della pena di morte in ogni circostanza, firmato a Vilnius il 3 maggio 2002.


46      Corte EDU, 17 gennaio 2012, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 258).


47      La domanda di pronuncia pregiudiziale indica infatti che «[i]l criterio per stabilire se una consegna sia vietata in forza dell’articolo 6 della CEDU è ben consolidato nella giurisprudenza nazionale e consiste nel valutare se la persona interessata sia esposta a un rischio concreto di un flagrante diniego di giustizia. Nella sentenza Minister for Justice, Equality and Law Reform v Brennan [2007] IESC 24, la Supreme Court (Corte suprema, Irlanda) ha ritenuto che, per negare la consegna ai sensi della legge del 2003 sulla base di una violazione dei diritti sanciti dall’articolo 6 della CEDU, debbano sussistere circostanze eccezionali “quali un vizio essenziale e chiaramente accertato nel sistema giudiziario di uno Stato richiedente”».


48      Corte EDU, 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito (CE:ECHR:1989:0707JUD001403888, § 113).


49      Sentenza del 26 aprile 2018, Donnellan (C‑34/17, EU:C:2018:282, punto 50).


50      Sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 48).


51      V. paragrafo 57 e nota 36 delle presenti conclusioni.


52      V. paragrafo 70 delle presenti conclusioni.


53      Corte EDU, 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito (CE:ECHR:1989:0707JUD001403888, § 113); Corte EDU, 2 marzo 2010, Al-Saadoon et Mufdhi c. Regno Unito (CE:ECHR:2010:0302JUD006149808, § 149); Corte EDU, 17 gennaio 2012, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 258); Corte EDU, 24 luglio 2014, Al Nashiri c. Polonia (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, §§ 456 e da 562 a 564), e decisione della Corte EDU del 15 giugno 2017, Harkins c. Regno Unito (CE:ECHR:2017:0615DEC007153714, § 62).


54      Corte EDU, 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 125).


55      Corte EDU, 17 gennaio 2012, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 260), e Corte EDU, 24 luglio 2014, Al Nashiri c. Polonia (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, § 563).


56      Decisione della Corte EDU del 16 ottobre 2001, Einhorn c. Francia (CE:ECHR:2001:1016DEC007155501, §§ 33 e 34). Nel caso di specie, la Corte EDU ha ritenuto che non vi fosse un manifesto diniego di giustizia poiché il ricorrente, che un giudice della Pennsylvania aveva condannato in contumacia per omicidio volontario, avrebbe potuto beneficiare di un nuovo processo al suo ritorno in Pennsylvania, se ne avesse fatto domanda.


57      Corte EDU, 8 novembre 2005, Bader e Kanbor c. Svezia (CE:ECHR:2005:1108JUD001328404, § 47). Un procedimento in cui all’udienza non sia stato ascoltato alcun testimone, in cui tutti gli elementi di prova esaminati siano stati prodotti dal pubblico ministero e in cui né l’imputato né il suo avvocato siano comparsi si caratterizza per la sua natura sommaria e per la negazione totale dei diritti della difesa.


58      Decisione della Corte EDU del 20 febbraio 2007, Al-Moayad c. Germania (CE:ECHR:2007:0220DEC003586503, §§ da 100 a 108). Nel caso di specie, la Corte EDU ha concluso che non vi era un manifesto diniego di giustizia poiché il ricorrente, accusato di appartenenza a due organizzazioni terroristiche e oggetto di una richiesta di estradizione da parte delle autorità degli Stati Uniti, non sarebbe stato trasferito in uno dei centri di detenzione ubicati al di fuori degli Stati Uniti, in cui non avrebbe avuto accesso ad un avvocato e sarebbe stato giudicato da un tribunale militare o da un altro giudice speciale.


59      Corte EDU, 12 maggio 2005, Öcalan c. Turchia (CE:ECHR:2005:0512JUD004622199, § 112), e Corte EDU, 24 luglio 2014, Al Nashiri c. Polonia (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, § 562).


60      Corte EDU, 17 gennaio 2012, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, §§ da 263 a 287); Corte EDU, 24 luglio 2014, Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia (CE:ECHR:2014:0724JUD000751113, § 559); Corte EDU, 24 luglio 2014, Al Nashiri c. Polonia (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, §§ da 565 a 569), e Corte EDU, 31 maggio 2018, Al Nashiri c. Romania (CE:ECHR:2018:0531JUD003323412, §§ da 719 a 722).


61      Corte EDU, 24 luglio 2014, Al Nashiri c. Polonia (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111).


62      Detta Corte osserva infatti, al paragrafo 567 (ii) della sua sentenza, quanto segue: «[the military commission] did not have legitimacy under US and international law resulting in, as the Supreme Court found, its lacking the “power to proceed” and (…), consequently, it was not “established by law” for the purposes of Article 6 § 1».


63      Corte EDU, 24 luglio 2014, Al Nashiri c. Polonia (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, §§ da 565 a 569). Un ragionamento simile figura ai paragrafi da 719 a 722 della sentenza della Corte EDU del 31 maggio 2018, Al Nashiri c. Romania (CE:ECHR:2018:0531JUD003323412).


64      Sentenze del 19 settembre 2006, Wilson (C‑506/04, EU:C:2006:587, punti 51 e 52); del 16 febbraio 2017, Margarit Panicello (C‑503/15, EU:C:2017:126, punti 37 e 38), e del 14 giugno 2017, Online Games e a. (C‑685/15, EU:C:2017:452, punti 60 e 61).


65      Sentenza del 19 settembre 2006, Wilson (C‑506/04, EU:C:2006:587, punto 53); ordinanza del 14 maggio 2008, Pilato (C‑109/07, EU:C:2008:274, punto 24); e sentenza del 31 gennaio 2013, D. e A. (C‑175/11, EU:C:2013:45, punto 97).


66      V., inoltre, sentenze del 19 settembre 2006, Wilson (C‑506/04, EU:C:2006:587, punto 49); del 14 giugno 2017, Online Games e a. (C‑685/15, EU:C:2017:452, punto 60), e del 13 dicembre 2017, El Hassani (C‑403/16, EU:C:2017:960, punto 40).


67      Sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a. (C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 46); del 19 febbraio 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento (C‑308/07 P, EU:C:2009:103, punto 42), e del 31 gennaio 2018, Gyarmathy/FRA (T‑196/15 P, non pubblicata, EU:T:2018:47, punto 97).


68      Corte EDU, 24 luglio 2014, Al Nashiri c. Polonia (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111); e Corte EDU, 31 maggio 2018, Al Nashiri c. Romania (CE:ECHR:2018:0531JUD003323412).


69      V. paragrafo 84 delle presenti conclusioni.


70      Corte EDU, 17 gennaio 2012, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 265).


71      Corte EDU, 24 luglio 2014, Al Nashiri c. Polonia (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111); e Corte EDU, 31 maggio 2018, Al Nashiri c. Romania (CE:ECHR:2018:0531JUD003323412).


72      Sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 89). V., inoltre, sentenza del 21 dicembre 2011, N. S. e a. (C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punto 91).


73      V., inoltre, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 58), e ordinanza del 6 settembre 2017, Peter Schotthöfer & Florian Steiner (C‑473/15, EU:C:2017:633, punti da 24 a 26).


74      V. paragrafo 24 delle presenti conclusioni.


75      Invero, la decisione quadro è stata adottata il 13 giugno 2002, vale a dire prima dell’entrata in vigore, il 1o febbraio 2003, del Trattato di Nizza (GU 2001, C 80, pag. 1). Orbene, è l’articolo 1, paragrafo 1, del Trattato di Nizza che ha introdotto nell’articolo 7 il suo paragrafo 1. Pertanto, il riferimento, contenuto nel considerando 10 della decisione quadro, all’articolo 7, paragrafo 1, TUE dev’essere inteso oggi come un riferimento all’articolo 7, paragrafo 2, TUE.V., a tale riguardo, paragrafo 38 delle presenti conclusioni.


76      Valutazione che, come rilevato ai paragrafi 35 e 95 delle presenti conclusioni, spetta al giudice del rinvio.


77      Corte EDU, 30 ottobre 1991, Vilvarajah e altri c. Regno Unito (E:ECHR:1991:1030JUD001316387, § 108; Corte EDU, 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 130); Corte EDU, 17 gennaio 2012, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 187), e Corte EDU, 23 marzo 2016, F.G. c. Svezia (CE:ECHR:2016:0323JUD004361111, § 120) (il corsivo è mio).


78      Corte EDU, 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 131); Corte EDU, 25 aprile 2013, Savriddin Dzhurayev c. Russia (CE:ECHR:2013:0425JUD007138610, §§ 153 e 169), e Corte EDU, 25 marzo 2014, M. G. c. Bulgaria (CE:ECHR:2014:0325JUD005929712, § 79).


79      Corte EDU, 17 gennaio 2012, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, §§ 272 e da 277 a 279). V., inoltre, paragrafo 112 delle presenti conclusioni.


80      Corte EDU, 18 aprile 2013, Mo. M. c. Francia (CE:ECHR:2013:0418JUD001837210, §§ da 38 a 43).


81      Corte EDU, 25 marzo 2014, M. G. c. Bulgaria (CE:ECHR:2014:0325JUD005929712, §§ da 87 a 91).


82      Corte EDU, 27 ottobre 2011, Ahorugeze c. Svezia (CE:ECHR:2011:1027JUD003707509, §§ da 125 a 129).


83      Corte EDU, 27 ottobre 2011, Ahorugeze c. Svezia (CE:ECHR:2011:1027JUD003707509, § 116); Corte EDU, 17 gennaio 2012, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 261), e Corte EDU, 19 febbraio 2013, Yefimova c. Russia (CE:ECHR:2013:0219JUD003978609, § 220).


84      Preciso che, dalla sentenza della High Court (Alta Corte) del 12 marzo 2018, menzionata al paragrafo 22 delle presenti conclusioni, risulta che l’avvocato di L. M. ha cercato di ottenere elementi di prova relativi allo stato del sistema giudiziario in Polonia. Egli ha segnatamente prodotto, dinanzi al giudice del rinvio, un documento proveniente da un organo ufficiale polacco la cui esatta identità non è nota al giudice del rinvio. Secondo tale documento, l’autorità giudiziaria polacca sarebbe indipendente dagli altri poteri, la supervisione esercitata dal Ministro della Giustizia sui giudici ordinari sarebbe puramente amministrativa e tale Ministro non pregiudicherebbe l’indipendenza dei magistrati.


85      V. paragrafo 109 delle presenti conclusioni. V., inoltre, Corte EDU, 10 febbraio 2011, Dzhaksybergenov c. Ucraina (CE:ECHR:2011:0210JUD001234310, §§ 37 e 44).


86      Corte EDU, 19 febbraio 2013, Yefimova c. Russia (CE:ECHR:2013:0219JUD003978609, §§ da 221 a 225). V., inoltre, Corte EDU, 17 gennaio 2012, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, §§ 284 e 285).


87      Sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti da 95 a 98).


88      Rilevo, a tale riguardo, che, nelle sue osservazioni scritte, il governo polacco contesta al giudice del rinvio di non aver tenuto conto delle riforme legislative successive all’adozione della proposta motivata della Commissione.


89      Sentenze del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 38) e del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 98).


90      Sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 104).