Language of document :

Impugnazione proposta il 26 giugno 2018 dal sig. Mykola Yanovych Azarov avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 aprile 2018, causa T-190/16, Mykola Yanovych Azarov/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-416/18 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (rappresentante: A. Egger e G. Lansky, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 26 aprile 2018, causa T-190/16;

statuire essa stessa definitivamente sulla controversia e annullare la decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina1 , nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina2 , nella parte in cui riguardano il ricorrente, nonché condannare il Consiglio alla rifusione delle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte;

in subordine rispetto alla domanda sub 2), rinviare la causa al Tribunale affinché questo decida conformandosi alle statuizioni in punto di diritto enunciate nella sentenza della Corte, riservando la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fa valere i seguenti motivi di impugnazione:

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha violato i diritti fondamentali. Il Tribunale avrebbe erroneamente valutato l’ingerenza nel diritto di proprietà e nel diritto di esercitare un’attività economica. In particolare, esso avrebbe erroneamente qualificato le misure come adeguate e proporzionate. Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso in errori di procedura e avrebbe violato diritti procedurali.

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha abusato del suo potere discrezionale. In primo luogo, il Tribunale non avrebbe svolto alcun concreto controllo relativo al ricorrente. In secondo luogo, il Tribunale supporrebbe erroneamente che l’assenza di effettive prove sarebbe irrilevante.

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha violato il diritto a una buona amministrazione. Anzitutto, sarebbero erronee le considerazioni del Tribunale sull’obbligo di imparzialità del Consiglio. Inoltre, il Tribunale traviserebbe la portata dell’obbligo di motivazione.

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha commesso alcun «errore manifesto di valutazione».

Il Tribunale avrebbe violato, mediante una motivazione meramente politica, il diritto a un equo processo.

____________

1 GU 2016, L 60, pag. 76.

2 GU 2016, L 60, pag. 1.