Language of document : ECLI:EU:C:2017:357

Causa C44/16 P

Dyson Ltd

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Direttiva 2010/30/UE – Indicazione del consumo di energia mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti – Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 – Etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere – Efficienza energetica – Metodo di misurazione – Limiti della competenza delegata – Snaturamento degli elementi di prova – Obbligo di motivazione del Tribunale»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 maggio 2017

1.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Qualificazione giuridica dei fatti – Ricevibilità

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

2.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117)

3.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione di una sentenza viziata da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

4.        Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Art. 290 TFUE)

5.        Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso

(Art. 263 TFUE)

6.        Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Obbligo di non modificare elementi essenziali dell’atto legislativo di base – Requisito, che costituisce un elemento essenziale della direttiva 2010/30, di fornire ai consumatori informazioni che riflettano il consumo energetico degli aspirapolvere – Necessità di prevedere nell’atto delegato, un metodo di calcolo che permetta di misurare il rendimento energetico in condizioni effettive di utilizzo

[Art. 290 TFUE; regolamento della Commissione n. 665/2013, art. 5; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/30, considerando 5 e artt. 5, b), e 10]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 30, 31)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 37, 38)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 51)

4.      Sebbene le autorità dell’Unione dispongano, nell’ambito dell’esercizio delle competenze ad esse demandate, di un ampio margine di discrezionalità quando sono chiamate, in particolare, ad effettuare apprezzamenti e valutazioni complessi, occorre, previamente, determinare se tali autorità agiscano ben entro i limiti delle competenze ad esse devolute e, più in particolare, qualora si tratti di un potere delegato ai sensi dell’articolo 290 TFUE, verificare che le autorità dell’Unione non oltrepassino il mandato ad esse conferito dall’atto di abilitazione, fermo restando in particolare, il fatto che un siffatto potere delegato deve rispettare, in ogni caso, gli elementi essenziali dell’atto di abilitazione e inserirsi nel quadro normativo quale definito dall’atto legislativo di base.

(v. punto 53)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 57)

6.      La possibilità di delegare poteri prevista all’articolo 290 TFUE è diretta a consentire al legislatore di concentrarsi sugli elementi essenziali di una normativa nonché sugli elementi non essenziali sui quali esso ritenga opportuno legiferare, affidando tuttavia alla Commissione il compito di integrare determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo adottato ovvero di modificare tali elementi nell’ambito di una delega conferita a quest’ultima. Ne consegue che le norme essenziali della materia di cui trattasi devono essere stabilite nella normativa di base e non possono costituire oggetto di una delega. A tale riguardo, gli elementi essenziali di una normativa di base sono quelli la cui adozione richiede scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell’Unione. L’identificazione degli elementi di una materia che devono essere qualificati come essenziali deve basarsi su elementi oggettivi che possano essere sottoposti a sindacato giurisdizionale e impone di tener conto delle caratteristiche e delle peculiarità del settore in esame.

Per quanto riguarda la direttiva 2010/30, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, si deve ritenere, alla luce dell’impianto sistematico della stessa, che il requisito secondo cui le informazioni fornite ai consumatori devono riflettere il consumo energetico durante l’uso del dispositivo, costituisce un elemento essenziale di detta direttiva. A tale riguardo, la Commissione aveva l’obbligo, al fine di non violare un elemento essenziale della direttiva 2010/30, di accogliere, nell’ambito del regolamento delegato n. 665/2013, che integra la direttiva 2010/30 per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere, un metodo di calcolo che permetta di misurare il rendimento energetico degli aspirapolvere in condizioni più vicine possibile alle condizioni effettive di utilizzo, che richieda che il contenitore per la raccolta della polvere dell’aspirapolvere sia pieno a un certo livello, tenuto conto tuttavia delle esigenze connesse alla validità scientifica dei risultati ottenuti e all’esattezza delle informazioni fornite ai consumatori quali quelle contemplate, in particolare al considerando 5 e all’articolo 5, lettera b), di tale direttiva.

(v. punti 58‑63, 68)