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Impugnazione proposta il 1°dicembre 2014 dalla Holcim (Romania) SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 18 settembre 2014, causa T-317/12, Holcim (Romania) SA / Commissione europea

(Causa C-556/14P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Holcim (Romania) SA (rappresentante: L. Arnauts, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 18 settembre 2014, causa T-317/12, Holcim (Romania) SA/Commissione europea;

condannare la Commissione europea alle spese inerenti al procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-317/12 e alle spese inerenti al procedimento dinanzi alla Corte;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

In subordine, accogliere le sue conclusioni presentate dinanzi al Tribunale:

dichiarare che, per quanto concerne il danno subito dalla ricorrente in seguito al furto di 1 000  0000 di quote, l’Unione deve rispondere del comportamento della Commissione europea ai sensi degli articoli 256, 268 e 340 TFUE;

condannare l’Unione a versare alla ricorrente il valore di mercato delle quote sottratte che non sarebbero state recuperate alla data della sentenza definitiva, e ciò al prezzo di mercato in vigore alla data del furto, oltre agli interessi al tasso annuo dell’8% a decorrere dal 16 novembre 2010;

di conseguenza, condannare l’Unione europea a versare alla ricorrente la somma di EUR 1 in via provvisoria;

ordinare alle parti di trovare un accordo sull’entità del danno e/o ordinare alla ricorrente di provare l’entità definitiva del danno subito, entro un termine di tre mesi dalla sentenza interlocutoria;

dichiarare la sentenza esecutiva;

E ad ogni modo:

condannare l’Unione alle spese;

dichiarare la sentenza esecutiva.

Motivi e principali argomenti

Nel regolamento n. 2216/2004 del 21 dicembre 2004, «relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE2 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 », la Commissione europea ha istituito un sistema standardizzato di registri nazionali (ETS, sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni) al fine di seguire e di garantire il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni (autorizzazione all’emissione di una determinata quantità di gas a effetto serra nell’ambito di accordi internazionali relativi alla loro riduzione). I registri nazionali sono connessi e controllati dall’amministratore centrale presso la Commissione europea, denominato catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL).

Vari registri nazionali del sistema europeo per lo scambio di quote (ETS) sono stati oggetto di attacchi da parte di cybercriminali. Il 16 novembre 2010, ha avuto luogo un accesso illegale ai conti di quote della Holcim (Romania). Attraverso una serie di operazioni compiute da persone non autorizzate, sono state trasferite su due conti esteri 1 600 000 quote, di cui soltanto 600 000 sono state recuperate grazie all’intervento del registro nazionale rumeno (NEPA). Ciò rappresenta approssimativamente una perdita di EUR 15 000 000 in quanto, a causa della posizione assunta dalla Commissione, la Holcim (Romania) non è riuscita a recuperare le altre quote sottratte.

La Commissione europea ha sistematicamente rifiutato i) di bloccare le quote sottratte sebbene ciascuna di esse disponga di un numero individuale e possa essere facilmente rintracciata in qualsiasi momento nell’ETS e ii) di rivelare su quali conti e/o in quali registri nazionali si trovino al fine di consentire alla Holcim di avviare azioni giudiziarie nello o negli Stati membri interessati. La Commissione europea ha anche ordinato ai registri nazionali di adottare la stessa posizione invocando il loro obbligo di riservatezza.

La domanda risarcitoria diretta contro l’Unione europea a norma dell’articolo 21 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e degli articoli 256, 268 e 340 TFUE che è stata respinta dal Tribunale nella sua sentenza del 18 settembre 2014, è fondata sui seguenti motivi:

Primo motivo vertente sulla responsabilità dell’Unione per le decisioni illegittime della Commissione europea, consistite:

i) in un’erronea interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 2216/2004, del 21 dicembre 2004, «relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».

ii) in una violazione dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, «che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio» e

iii) in violazioni di vari principi generali di diritto (il principio di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, il dovere di diligenza e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva in relazione al diritto di proprietà), quando ha deciso di non divulgare o di non consentire la divulgazione dell’ubicazione delle quote di emissioni sottratte nell’ambito del sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni (ETS).

Secondo motivo vertente sulla responsabilità dell’Unione europea per avere dato illegittimamente attuazione agli articoli 19 e 20 della direttiva 2003/87 e del regolamento n. 2216/2004 della Commissione europea per quanto riguarda la sicurezza, la riservatezza e il funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni.

Terzo motivo vertente sulla responsabilità dell’Unione europea per atti illeciti che recano pregiudizio ad una categoria particolare di operatori economici in modo sproporzionato rispetto ad altri operatori (danno anormale) e che eccedono i limiti dei rischi economici inerenti alle attività del settore interessato (danno speciale), senza che l’atto normativo che ha provocato l’asserito danno sia giustificato da un interesse economico generale.

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1 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

2 Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49, pag. 1).

3 GU L 386, pag. 1.