Language of document :

Error! Reference source not found.

Ricorso presentato il 5 marzo 2010 - Italia/Commissione

(Causa T-117/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la Decisione della Commissione europea n. C (2009) 10350 del 22.12.2009, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale destinata all'Italia per il programma operativo POR Puglia Obiettivo 1 2000-06

Condannare la Commissione europea al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La repubblica italiana ha impugnato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea la Decisione della Commissione europea n. C(2009) 10350 del 22.12.2009, notificata il 23.12.2009, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale destinata all'Italia per il programma operativo POR Puglia Obiettivo 1 2000-06.

A sostegno dell'impugnativa la Repubblica italiana ha dedotto i seguenti motivi.

Primo motivo. Violazione dell'art. 39 n. 2 lett. c) e n. 3 del regolamento n. 1260/991 e dell'art. 4 del regolamento 438/20012. Si fa valere a questo riguardo che i revisori comunitari hanno dedotto l'esistenza di carenze sistemiche nei controlli di primo livello da talune irregolarità non segnalate da tali controlli nell'aggiudicazione e nell'esecuzione di contratti di appalto per opere pubbliche. Sennonché la decisione impugnata non ha confutato in fatto le analitiche controdeduzioni svolte dalla Regione, che escludevano l'esistenza di carenze sistemiche; nondimeno ha applicato una rettifica forfetaria del 10% ai sensi dell'art. 39 del regolamento 260/99, come se i sistemi di controllo regionali di primo livello non fossero conformi a quanto previsto dall'art. 4 del regolamento 438/2001. In tal modo la Commissione ha anche violato il principio del partenariato.

Secondo motivo. Violazione dell'art. 39 n. 2 lett. c) e n. 3 del regolamento n. 1260/99 e dell'art. 10 del regolamento 438/2001. La ricorrente precisa su questo punto che il secondo motivo è analogo al primo, ma riguarda i controlli di secondo livello, previsti dall'art. 10 del regolamento 438/2001, che pure l'audit comunitario ha ritenuto sistematicamente carenti a causa di irregolarità non segnalate rilevate in alcuni campioni, nonostante tutte queste irregolarità fossero state analiticamente contestate dalla Regione con argomenti di fatto e di diritto non confutati dalla decisione impugnata.

Terzo motivo. Difetto di motivazione e ulteriore violazione dell'art. 39 nn. 2 e 3 del regolamento 1260/99. La decisione sarebbe viziata da difetto di motivazione perché nel concludere che sussistevano carenze sistemiche giustificanti una rettifica forfetaria del 10% si basa sulla situazione apparsa ai revisori nel 2007 e nel 2008, mentre trascura del tutto i progressi quantitativi e qualitativi documentati dalla Regione fino alla fine del 2009 e le controdeduzioni agli specifici rilievi dei revisori di cui ai motivi precedenti. La conclusione della Commissione secondo cui sussisteva un pericolo grave per il Fondo sarebbe quindi immotivata.

Quarto motivo. Violazione degli artt. 12 del regolamento 1260/99, 4 n. 1 del regolamento 438/2001 e 258 TFUE, nonché incompetenza della convenuta. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dato importanza determinante al mancato rilievo delle presunte violazioni della disciplina degli appalti pubblici. Ma dalla corretta lettura degli artt. 12 del regolamento 1260/99 e 4 del regolamento 438/2001 emerge che violazioni sistematiche di tale normativa non possono condurre direttamente ad una rettifica forfetaria, ma debbono provocare l'apertura di una procedura di infrazione, con contestuale sospensione ai sensi dell'art. 32 n. 3 lett. f) del regolamento 1260/99 dei pagamenti a titolo delle misure cui si riferisce l'infrazione.

____________

1 - Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU L 63, pag. 21).