Language of document : ECLI:EU:C:2018:138

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

1o marzo 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Successioni e certificato successorio europeo – Ambito di applicazione – Possibilità di far figurare nel certificato successorio europeo la quota del coniuge superstite»

Nella causa C‑558/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), con decisione del 25 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 3 novembre 2016, nel procedimento instaurato da

Doris Margret Lisette Mahnkopf

in presenza di:

Sven Mahnkopf,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader (relatore), A. Prechal ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 ottobre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo tedesco, da T. Henze e M. Hellmann, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, da L. Van den Broeck, J. Van Holm e C. Pochet, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da G. Papadaki e K. Karavasili, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da V. Ester Casas, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Di Matteo, avvocato dello Stato;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Heller, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 dicembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 67, paragrafo 1, e dell’articolo 68, lettera 1), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento per il rilascio di un certificato successorio europeo avviato dalla sig.ra Doris Margret Lisette Mahnkopf a seguito del decesso del marito, e vertente sulla successione di quest’ultimo.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Regolamento n. 650/2012

3        I considerando 7, 9, 11, 12 e 71 del regolamento n. 650/2012 sono così formulati:

«(7)      È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

(…)

(9)      L’ambito d’applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima.

(…)

(11)      Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a settori del diritto civile diversi dalla successione. A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate alla materia successoria dovrebbero essere esplicitamente escluse dall’ambito d’applicazione del presente regolamento.

(12)      Il presente regolamento non si dovrebbe pertanto applicare alle questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le convenzioni matrimoniali riconosciute in alcuni sistemi giuridici nella misura in cui non trattino questioni di successione, e [ai] regimi patrimoniali relativi a rapporti che si considera abbiano effetti comparabili al matrimonio. Le autorità che, a norma del presente regolamento, sono competenti per una determinata successione dovrebbero [tuttavia] tener conto, in funzione della situazione, dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi o del regime patrimoniale assimilabile del defunto ai fini della determinazione dell’eredità del defunto e delle rispettive quote dei beneficiari.

(…)

(71)      Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. (…)»

4        L’articolo 1 di detto regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», recita:

«1.      Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa.

2.      Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

(…)

d)      le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;

(…)».

5        L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento definisce la nozione di «successione» come comprendente «qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima».

6        L’articolo 21 del medesimo regolamento, che stabilisce il criterio generale in merito alla legge applicabile alla successione, enuncia, al paragrafo 1, quanto segue:

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte».

7        L’articolo 22 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Scelta di legge», dispone, al paragrafo 1, primo comma, quanto segue:

«Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte».

8        L’articolo 23 del citato regolamento, intitolato «Ambito di applicazione della legge applicabile», così dispone:

«1.      La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.

2.      Tale legge regola in particolare:

(…)

b)      l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;

(…)».

9        Il capo VI del suddetto regolamento, intitolato «Certificato successorio europeo», contiene gli articoli da 62 a 73. L’articolo 62 del regolamento n. 650/2012 prevede quanto segue:

«1.      Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo (“certificato”) che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69.

2.      L’uso del certificato non è obbligatorio.

3.      Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all’articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo».

10      L’articolo 63 di detto regolamento, intitolato «Scopo del certificato», dispone, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1.      Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione (…) che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari (…).

2.      Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:

a)      la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;

b)      l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;

(…)».

11      Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, lettera d), del citato regolamento:

«La domanda [di certificato] contiene le informazioni elencate di seguito, nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza e siano necessarie per consentire all’autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione, ed è corredata di tutti i documenti pertinenti in originale o in copia autentica, fatto salvo l’articolo 66, paragrafo 2:

(…)

d)      le generalità del coniuge o partner del defunto e, se del caso, degli ex coniugi o ex partner: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d’identificazione (se del caso) e indirizzo;

(…)».

12      L’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento in parola dispone quanto segue:

«L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2. (…)»

13      L’articolo 68 del regolamento n. 650/2012, che disciplina il contenuto del certificato, prevede quanto segue:

«Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato:

(…)

f)      le generalità del defunto: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d’identificazione (se del caso), indirizzo al momento della morte, data e luogo della morte;

(…)

h)      i dati relativi a eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto o, se del caso, eventuali convenzioni stipulate dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest’ultimo ha effetti comparabili al matrimonio e i dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o a un regime patrimoniale equivalente;

(…)

l)      la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede;

(…)».

14      L’articolo 69 del medesimo regolamento, intitolato «Effetti del certificato», prevede quanto segue:

«1.      Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2.      Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, (…) possied[a] la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.

(…)».

 Regolamento (UE) 2016/1103

15      I considerando 18 e 22 del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU 2016, L 183, pag. 1), così recitano:

«(18)      È opportuno che l’ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. (…)

(…)

(22)      Dato che le obbligazioni alimentari tra coniugi sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio[, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1)], esse dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento, al pari delle questioni relative alla successione a causa di morte di un coniuge, poiché sono disciplinate dal regolamento [n. 650/2012]».

16      L’articolo 1 di detto regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», dispone, al paragrafo 2, lettera d), quanto segue:

«Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

(…)

d)      la successione a causa di morte del coniuge».

17      L’articolo 70 del regolamento 2016/1103, intitolato «Entrata in vigore», stabilisce, al paragrafo 2, secondo comma, che il regolamento stesso è applicabile soltanto a partire dal 29 gennaio 2019, tranne per quanto concerne alcune disposizioni generali e finali.

 Diritto tedesco

18      L’articolo 1371, paragrafo 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB») dispone quanto segue:

«Qualora il regime patrimoniale tra i coniugi termini a seguito del decesso di uno di essi, il conguaglio degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio avviene mediante l’aumento, nella misura di un quarto dell’eredità, della quota successoria legale del coniuge superstite; a tal fine è irrilevante se i coniugi abbiano o meno conseguito un incremento patrimoniale nel singolo caso».

19      L’articolo 1931 del BGB così prevede:

«(1)      Il coniuge superstite del defunto succede a quest’ultimo, quale erede legittimo, nella misura di un quarto dell’eredità in caso di concorso con parenti della prima categoria di successibili, e nella misura della metà dell’eredità in caso di concorso con parenti della seconda categoria di successibili o con i nonni. Se con i nonni concorrono eventuali discendenti di nonni, il coniuge riceve anche, sull’altra metà dell’eredità, la quota che spetterebbe ai discendenti ai sensi dell’articolo 1926.

(…)

(3)      La norma di cui all’articolo 1371 del BGB resta impregiudicata.

(…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20      Il sig. Mahnkopf è deceduto il 29 agosto 2015. Alla data del decesso, egli era sposato con la sig.ra Mahnkopf. I coniugi, di nazionalità tedesca, avevano la loro residenza abituale a Berlino (Germania). Il defunto, che non aveva lasciato disposizioni in caso di morte, aveva come unici eredi la moglie e il figlio unico della coppia.

21      Tra i coniugi vigeva il regime legale di comunione limitata agli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio e non era stato stipulato alcun contratto matrimoniale. Oltre ai beni posseduti in Germania dal defunto, l’eredità comprende anche la comproprietà al 50% di un immobile in Svezia.

22      Su domanda della sig.ra Mahnkopf, l’Amtsgericht Schöneberg (Tribunale circoscrizionale di Schöneberg, Germania), giudice competente per la successione del sig. Mahnkopf, ha rilasciato, in data 30 maggio 2016, un certificato successorio nazionale in base al quale, per successione legittima in applicazione del diritto tedesco, il coniuge superstite e il discendente erano rispettivamente eredi al 50% dei beni del de cuius. Il giudice del rinvio chiarisce che la quota ereditaria attribuita al coniuge risulta dall’applicazione dell’articolo 1931, paragrafo 1, del BGB, in forza del quale la quota successoria legale del coniuge superstite, pari a un quarto dell’eredità, è maggiorata di un ulteriore quarto nel caso in cui tra i coniugi vi fosse un regime di comunione limitata agli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio, come risulta dall’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB.

23      Il 16 giugno 2016 la sig.ra Mahnkopf ha parimenti chiesto a un notaio il rilascio, ai sensi del regolamento n. 650/2012, di un certificato successorio europeo che indicasse che ella e suo figlio erano coeredi, ciascuno per metà dell’eredità conformemente alle norme nazionali in materia di successione legittima. La sig.ra Mahnkopf intendeva utilizzare tale certificato per far trascrivere il loro diritto di proprietà sul bene immobile situato in Svezia. Il suddetto notaio ha trasmesso la domanda della sig.ra Mahnkopf all’Amtsgericht Schöneberg (Tribunale circoscrizionale di Schöneberg).

24      Tale giudice ha respinto la domanda di certificato successorio europeo sulla base del rilievo che la quota attribuita al coniuge del de cuius si fondava per un quarto su un regime successorio e per un altro quarto sul regime patrimoniale tra i coniugi previsto dall’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB. Orbene, la norma in base alla quale quest’ultimo quarto è stato attribuito, che riguarda un regime patrimoniale tra i coniugi e non successorio, non rientrerebbe nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012.

25      La sig.ra Mahnkopf ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania). Con il suo ricorso, la sig.ra Mahnkopf ha anche integrato la propria domanda iniziale chiedendo, in subordine, che il certificato successorio europeo venga rilasciato con l’indicazione che il suo diritto di successione fondato per un quarto sulla comunione di beni limitata agli incrementi patrimoniali realizzati viene iscritto soltanto a titolo informativo.

26      Il giudice del rinvio spiega che la dottrina è divisa sulla questione se la norma di cui all’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB sia una norma in materia di successioni oppure una norma sul regime patrimoniale tra i coniugi. Detto giudice ritiene che l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, alla luce dello scopo da esso perseguito, ossia la ripartizione degli incrementi patrimoniali quando la comunione di beni termina a causa del decesso di uno dei coniugi, non sia una norma in materia di successioni «a causa di morte», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012. Secondo il giudice del rinvio, la norma prevista dalla citata disposizione nazionale deve sempre applicarsi quando gli effetti del matrimonio, comprese le questioni relative al regime patrimoniale tra i coniugi, sono disciplinati dal diritto tedesco. Tale applicazione non sarebbe garantita qualora la disposizione suddetta venisse qualificata come norma di diritto successorio, perché in questo caso l’ambito di applicazione della disposizione di cui sopra sarebbe limitato alle situazioni in cui la successione è disciplinata dal diritto tedesco, conformemente agli articoli 21 e 22 del regolamento n. 650/2012.

27      Il giudice del rinvio ritiene parimenti che, a causa dell’assenza di armonizzazione delle disposizioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi nell’Unione, la maggiorazione della quota successoria legale del coniuge superstite, risultante dall’applicazione di una norma in materia di regime patrimoniale, nel caso di specie l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, non possa, in via generale, essere iscritta, neanche a titolo puramente informativo, nel certificato successorio europeo.

28      Esso considera tuttavia che tale maggiorazione potrebbe essere indicata nel certificato successorio europeo qualora la legge successoria applicabile, conformemente all’articolo 21 o all’articolo 22 del regolamento n. 650/2012, nonché la legge sul regime patrimoniale tra coniugi, vengano determinate in base alla legislazione di un solo Stato membro, indipendentemente dalle norme sui conflitti di leggi applicabili. Nel caso di specie, la legge applicabile alla successione e la legge applicabile al regime patrimoniale sarebbero determinate esclusivamente in base al diritto tedesco.

29      A tal proposito, detto giudice sostiene che i termini utilizzati all’articolo 67, paragrafo 1, e all’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, secondo cui gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione «o di un’altra legge applicabile a elementi specifici», permetterebbero una simile interpretazione. Quest’ultima sarebbe parimenti giustificata alla luce della seconda frase del considerando 12 del regolamento n. 650/2012 e dello scopo del certificato successorio europeo consistente nel semplificare e accelerare l’esecuzione transfrontaliera dei diritti successori.

30      In tale contesto, il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. [650/2012] debba essere interpretato nel senso che l’ambito di applicazione di tale regolamento (“successioni a causa di morte”) si riferisce anche a disposizioni di diritto nazionale che, come l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, disciplinano questioni inerenti ai regimi patrimoniali per il periodo successivo alla morte di un coniuge prevedendo l’aumento della quota successoria legale dell’altro.

2)      Se, in caso di risposta in senso negativo alla prima questione, gli articoli 68, lettera l), e 67, paragrafo 1, del regolamento n. [650/2012] debbano comunque essere interpretati nel senso che la quota ereditaria del coniuge superstite, pur corrispondendo essa ad una frazione risultante anche da un aumento dovuto a una norma in materia di regimi patrimoniali, quale l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, può essere integralmente iscritta nel certificato successorio europeo.

Qualora a tale quesito dovesse rispondersi in linea di principio in senso negativo, se sia possibile fornire in via eccezionale una risposta positiva nei casi in cui[:]

a)      il certificato successorio abbia come unico scopo di permettere agli eredi di far valere in un determinato altro Stato membro i loro diritti su beni del defunto situati in tale Stato membro, e

b)      la decisione sulla successione (articoli 4 e 21 del regolamento n. [650/2012]) e – indipendentemente dalle norme sui conflitti di leggi applicate – le questioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi debbano essere disciplinate in base alle norme di uno stesso ordinamento giuridico nazionale.

3)      Se, in caso di risposta complessivamente negativa alla prima e alla seconda questione, l’articolo 68, lettera l), del regolamento [n. 650/2012] debba essere interpretato nel senso che la quota ereditaria del coniuge superstite, aumentata in forza della normativa in materia di regimi patrimoniali, può essere iscritta integralmente – ma in tal caso, a motivo dell’aumento, soltanto a titolo informativo – nel certificato successorio europeo».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

31      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento una disposizione nazionale, quale quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, in caso di decesso di uno dei coniugi, un conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio mediante maggiorazione della quota ereditaria del coniuge superstite.

32      In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le esigenze inerenti sia all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia al principio di uguaglianza comportano che una disposizione di diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per la determinazione del suo senso e della sua portata, deve di regola essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme (sentenza del 18 ottobre 2016, Nikiforidis, C‑135/15, EU:C:2016:774, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata), la quale va ricercata tenendo conto non solo dei termini della disposizione stessa, ma anche del suo contesto e dell’obiettivo perseguito dalla normativa in parola (v., segnatamente, sentenza del 18 maggio 2017, Hummel Holding, C‑617/15, EU:C:2017:390, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).

33      Secondo il suo tenore letterale, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 stabilisce che quest’ultimo si applica alle successioni a causa di morte. L’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento elenca in maniera tassativa le materie escluse dall’ambito di applicazione del regolamento stesso, tra cui figurano, al punto d) di tale disposizione, «le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi». L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento precisa che tali successioni comprendono «qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima».

34      Dal considerando 9 del regolamento n. 650/2012 emerge parimenti che l’ambito di applicazione di quest’ultimo dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti di diritto civile di una successione a causa di morte.

35      Quanto agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 650/2012, occorre rilevare che, conformemente al considerando 7 del regolamento stesso, quest’ultimo è volto a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione delle persone che vogliono esercitare i loro diritti derivanti da una successione transfrontaliera. In particolare, nello spazio europeo di giustizia, i diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto, nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

36      A tal fine, il regolamento n. 650/2012 prevede la creazione di un certificato successorio europeo che deve consentire a ciascun erede, legatario o avente diritto menzionato in tale certificato di dimostrare in un altro Stato membro la propria qualità e i propri diritti successori (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka, C‑218/16, EU:C:2017:755, punto 59).

37      Per quanto riguarda il contesto della disposizione in questione, dai considerando 11 e 12 del regolamento n. 650/2012 risulta che quest’ultimo non dovrebbe applicarsi a settori di diritto civile diversi dalle successioni e, in particolare, alle questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le convenzioni matrimoniali riconosciute in alcuni ordinamenti giuridici, nella misura in cui queste non trattino questioni di successione.

38      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, conformemente all’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, in caso di scioglimento del regime di comunione limitata agli incrementi patrimoniali (Zugewinngemeinschaft), la quota successoria legale del coniuge superstite all’atto del conguaglio degli incrementi patrimoniali è aumentata di un ulteriore quarto.

39      Nelle sue osservazioni, il governo tedesco ha evidenziato a tal riguardo che la succitata disposizione di diritto nazionale relativa alla liquidazione di un regime di comunione tra coniugi si applica unicamente in caso di scioglimento del matrimonio per causa di morte. Essa avrebbe lo scopo di ripartire in modo forfettario i beni acquisiti durante il matrimonio, compensando la situazione di svantaggio risultante dall’interruzione del regime legale di comunione limitata agli incrementi patrimoniali a causa del decesso del coniuge, evitando in tal modo di dover determinare con precisione la composizione e il valore del patrimonio all’inizio e alla fine del matrimonio.

40      Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 78 e 93 delle sue conclusioni, l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB verte, secondo le informazioni di cui dispone la Corte, non già sulla ripartizione di beni patrimoniali tra i coniugi, bensì sulla questione dei diritti del coniuge superstite in relazione ai beni già inclusi nell’asse ereditario. In tale contesto, la disposizione di cui sopra risulta avere come scopo principale non la ripartizione dei beni del patrimonio o lo scioglimento del regime patrimoniale, bensì la determinazione del quantum della quota di successione da attribuire al coniuge superstite rispetto agli altri eredi. Una tale disposizione concerne, pertanto, principalmente la successione del coniuge deceduto e non il regime patrimoniale tra coniugi. Di conseguenza, una norma di diritto nazionale come quella di cui al procedimento principale si ricollega alla materia successoria ai fini del regolamento n. 650/2012.

41      Peraltro, tale interpretazione non viene smentita dall’ambito di applicazione del regolamento 2016/1103. Tale regolamento, infatti, pur essendo stato adottato, conformemente al suo considerando 18, al fine di disciplinare tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra i coniugi che concernono sia la gestione quotidiana dei beni dei coniugi sia la liquidazione del regime patrimoniale tra gli stessi, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge, esclude esplicitamente dal proprio ambito di applicazione, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 2, lettera d), la «successione a causa di morte del coniuge».

42      Infine, come rilevato dall’avvocato generale in particolare al paragrafo 102 delle sue conclusioni, la riconduzione al diritto successorio della quota spettante al coniuge superstite in virtù di una disposizione quale l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB consente di includere le informazioni relative a detta quota nel certificato successorio europeo, con tutti gli effetti descritti all’articolo 69 del regolamento n. 650/2012. Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento, il certificato successorio europeo produce effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Il paragrafo 2 di tale articolo prevede che si presuma che la persona indicata in esso come legatario possieda la qualità e i diritti enunciati in tale certificato senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso (sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka, C‑218/16, EU:C:2017:755, punto 60).

43      Occorre pertanto constatare che il conseguimento degli obiettivi del certificato successorio europeo sarebbe considerevolmente ostacolato, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, nel caso in cui detto certificato non comprendesse l’informazione completa relativa ai diritti del coniuge superstite concernenti la massa ereditaria.

44      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento una disposizione nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, in caso di decesso di uno dei coniugi, un conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio mediante maggiorazione della quota ereditaria del coniuge superstite.

 Sulla seconda e sulla terza questione

45      Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

 Sulle spese

46      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento una disposizione nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, in caso di decesso di uno dei coniugi, un conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio mediante maggiorazione della quota ereditaria del coniuge superstite.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.