Language of document : ECLI:EU:T:2011:287

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

16 giugno 2011 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE – Fissazione dei prezzi – Ripartizione del mercato – Manipolazione della presentazione delle offerte – Infrazione unica e continuata – Nozione di impresa – Imputabilità del comportamento configurante infrazione – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Gravità – Durata»

Nelle cause riunite T‑208/08 e T‑209/08,

Gosselin Group NV, già Gosselin World Wide Moving NV, con sede a Deurne (Belgio), rappresentata dagli avv.ti F. Wijckmans e S. De Keer,

ricorrente nella causa T‑208/08,

Stichting Administratiekantoor Portielje, con sede a Rotterdam (Paesi Bassi), rappresentata dall’avv. D. Van Hove,

ricorrente nella causa T‑209/08,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. A. Bouquet e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C (2008) 926 def., relativa a una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco), come modificata dalla decisione della Commissione 24 luglio 2009, C (2009) 5810 def., nonché, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dai sigg. S. Papasavvas, facente funzione di presidente, N. Wahl e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 aprile 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1.     Oggetto della lite

1        Ai sensi della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C (2008) 926 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco) (in prosieguo: la «decisione»), di cui è stata pubblicata una sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 11 agosto 2009 (GU C 188, pag. 16), la Gosselin Group NV ha partecipato ad un’intesa sul mercato dei servizi di traslochi internazionali in Belgio, vertente sulla fissazione diretta e indiretta dei prezzi, sulla ripartizione del mercato e sulla manipolazione della procedura tramite la presentazione di offerte. La Commissione delle Comunità europee afferma che l’intesa ha funzionato per quasi 19 anni (dall’ottobre 1984 al settembre 2003). I suoi membri avrebbero stabilito i prezzi, presentato falsi preventivi (cosiddetti «preventivi di comodo»; in prosieguo: i «PDC») ai clienti e si sarebbero risarciti reciprocamente per le offerte respinte mediante un sistema di compensazioni finanziarie (in prosieguo: le «commissioni»).

2.     Ricorrenti

2        La ricorrente nella causa T‑208/08, la Gosselin Group (in prosieguo: la «Gosselin»), è stata fondata nel 1983 ed opera sotto questo nome dal 20 dicembre 2007. Il 92% delle azioni della Gosselin sono detenute dalla ricorrente nella causa T‑209/08, la Stichting Administratiekantoor Portielje (in prosieguo: la «Portielje»), e l’8% sono detenute dalla Vivet en Gosselin NV. Il 99,87% di quest’ultima appartiene alla Portielje, una fondazione che non esercita attività commerciale e raggruppa azioni possedute dai gruppi familiari al fine di garantire l’unità della gestione.

3        Nel corso dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2006 la Gosselin ha realizzato un fatturato mondiale consolidato di EUR 143 639 000 e la Portielje un fatturato mondiale consolidato di EUR 0.

3.     Procedimento amministrativo

4        In base alla decisione, la Commissione ha avviato il procedimento di propria iniziativa, poiché disponeva di informazioni secondo cui talune società belghe, operanti nel settore dei traslochi internazionali, partecipavano ad accordi che potevano rientrare nell’ambito del divieto di cui all’art. 81 CE.

5        Di conseguenza, sul fondamento dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di attuazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU n. 13, pag. 204), nel settembre 2003 sono state effettuate verifiche presso la Allied Arthur Pierre NV, la Interdean NV, la Transworld International NV e la Ziegler SA. A seguito di tali verifiche, la Allied Arthur Pierre ha presentato domanda di immunità o di riduzione dell’ammenda, conformemente alla comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3). La Allied Arthur Pierre ha ammesso la sua partecipazione agli accordi sulle commissioni e sui PDC, ha elencato i concorrenti coinvolti, in particolare un concorrente precedentemente ignoto ai servizi della Commissione, e ha consegnato taluni documenti che confermavano le proprie dichiarazioni orali.

6        Conformemente all’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), sono state inviate varie richieste scritte di informazioni alle imprese coinvolte negli accordi anticoncorrenziali, a concorrenti, nonché ad una organizzazione professionale. Il 18 ottobre 2006 la comunicazione degli addebiti è stata adottata e notificata a più società. Tutti i destinatari vi hanno risposto. I loro rappresentanti, ad eccezione di quelli della Amertranseuro International Holdings Ltd, della Stichting Administratiekantoor Portielje, della Team Relocations Ltd e della Trans Euro Ltd, hanno fatto valere il loro diritto di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo della Commissione, che erano accessibili soltanto nei locali di quest’ultima. L’accesso è stato loro accordato tra il 6 e il 29 novembre 2006. L’audizione si è svolta il 22 marzo 2007.

7        L’11 marzo 2008 la Commissione ha adottato la decisione.

4.     Decisione

8        La Commissione afferma che i destinatari della decisione, tra cui le ricorrenti, hanno partecipato ad un’intesa nel settore dei servizi di traslochi internazionali in Belgio, ovvero ne sono considerati responsabili. I partecipanti all’intesa avrebbero fissato prezzi, si sarebbero ripartiti i clienti e avrebbero manipolato la presentazione di offerte almeno dal 1984 al 2003. Di conseguenza, avrebbero commesso un’infrazione unica e continuata all’art. 81 CE.

9        Secondo la Commissione, i servizi di cui trattasi comprendono sia il trasloco di beni di persone fisiche, privati o dipendenti di un’impresa o di un’istituzione pubblica, sia il trasloco di beni di imprese o di istituzioni pubbliche. Tali traslochi sarebbero caratterizzati dalla circostanza che il Belgio costituisce il loro punto di origine o di destinazione. Tenendo conto anche del fatto che tutte le società di traslochi internazionali in esame sono situate in Belgio e che l’attività dell’intesa si svolge in Belgio, la Commissione ha ritenuto che il centro geografico dell’intesa fosse il Belgio.

10      Il fatturato cumulativo dei partecipanti all’intesa per i servizi di traslochi internazionali in Belgio è stato stimato dalla Commissione a  EUR 41 milioni per l’anno 2002. Dato che essa ha valutato le dimensioni del settore a circa EUR 83 milioni, la quota di mercato cumulativa delle imprese coinvolte è stata fissata intorno al 50%.

11      La Commissione osserva che l’intesa era volta, in particolare, a stabilire e a mantenere prezzi elevati e a ripartirsi il mercato contemporaneamente o successivamente sotto varie forme: accordi sui prezzi, accordi sulla ripartizione del mercato mediante un sistema di falsi preventivi (i PDC) e accordi su un sistema di compensazioni finanziarie per offerte respinte o nei casi di mancanza di offerte (le commissioni).

12      La Commissione considera che tra il 1984 e l’inizio degli anni ‘90 l’intesa abbia funzionato, in particolare, sulla base di accordi scritti di fissazione dei prezzi. Parallelamente, sarebbero stati introdotti le commissioni e i PDC. Una commissione costituirebbe un elemento nascosto del prezzo finale che il consumatore era tenuto a pagare senza ricevere una prestazione equivalente. Infatti, detta commissione rappresenterebbe una somma di denaro che la società di traslochi che aveva ottenuto il contratto di trasloco internazionale doveva corrispondere ai concorrenti che non avevano ottenuto il contratto, sia che avessero anch’essi presentato un’offerta, sia che si fossero astenuti dal farlo. Si tratterebbe pertanto di una sorta di compensazione finanziaria per le società di traslochi che non avevano ottenuto il contratto. I membri dell’intesa avrebbero emesso fatture reciproche sulle commissioni per le offerte respinte o non presentate, menzionando servizi fittizi, e l’importo di tali commissioni sarebbe stato fatturato ai clienti. La Commissione afferma che tale prassi va considerata come una fissazione indiretta di prezzi per i servizi di traslochi internazionali in Belgio.

13      I membri di detta intesa avrebbero anche cooperato per presentare PDC che avrebbero erroneamente indotto i clienti, vale a dire i datori di lavoro che pagavano il trasloco, a credere di poter scegliere in base a criteri fondati sulla concorrenza. Un PDC sarebbe un preventivo fittizio presentato al cliente, o alla persona che traslocava, da parte di una società di traslochi che non intendeva eseguire il trasloco. Con la presentazione di PDC, la società di traslochi che voleva ottenere il contratto (in prosieguo: la «società richiedente») si sarebbe adoperata affinché l’istituzione o l’impresa ricevesse più preventivi, direttamente o indirettamente, tramite la persona che aveva l’intenzione di traslocare. A tale fine, la società richiedente avrebbe comunicato ai suoi concorrenti il prezzo, il premio assicurativo e i costi di magazzinaggio ai quali essi dovevano fatturare il servizio. Tale prezzo, superiore a quello proposto dalla società richiedente, sarebbe stato successivamente comunicato nei PDC. Secondo la Commissione, dato che un datore di lavoro sceglie normalmente la società di traslochi che offre il prezzo più basso, le società coinvolte nel medesimo trasloco internazionale sapevano in anticipo, in linea di principio, quale tra di esse avrebbe potuto ottenere il contratto per detto trasloco.

14      Inoltre, la Commissione rileva che il prezzo chiesto dalla società richiedente poteva essere più alto di quello che sarebbe stato altrimenti praticato perché le altre società coinvolte nello stesso trasloco avrebbero presentato PDC nei quali figurava un prezzo indicato dalla società richiedente. A titolo di esempio, la Commissione cita, al punto 233 della decisione, una mail interna della Allied Arthur Pierre, in data 11 luglio 1997, che precisa: «[I]l cliente ha richiesto due [PDC], possiamo quindi chiedere un prezzo elevato». Pertanto, la Commissione fa valere che la presentazione di PDC ai clienti costituiva una manipolazione della procedura tramite il ricorso alla presentazione di offerte, cosicché i prezzi indicati in tutte le offerte sarebbero stati deliberatamente più alti del prezzo della società richiedente, e comunque superiori a quelli che sarebbero stati praticati in un contesto concorrenziale.

15      La Commissione sostiene che tali accordi sono stati dimostrati sino al 2003. A suo avviso, dette attività complesse avevano il medesimo fine di fissare i prezzi, di ripartire il mercato e di falsare in tal modo la concorrenza.

16      In conclusione, la Commissione ha adottato il dispositivo della decisione, il cui art. 1 è formulato nel seguente modo:

«Le seguenti imprese hanno violato l’art. 81, n. 1, [CE] fissando in maniera diretta e indiretta prezzi per i servizi internazionali di trasloco in Belgio, spartendosi una parte di questo mercato e manipolando la procedura tramite il ricorso alla presentazione di preventivi fasulli nell’arco dei periodi indicati:

(…)

c) la [Gosselin] dal 31 gennaio 1992 al 18 settembre 2002; con la [Portielje], dal 1° gennaio 2002 al 18 settembre 2002;

(…)».

17      Di conseguenza, all’art. 2, lett. e), della decisione, la Commissione ha inflitto alla Gosselin un’ammenda di EUR 4,5 milioni, di cui EUR 370 000 per i quali la Portielje è ritenuta responsabile in solido.

18      Per calcolare l’importo delle ammende la Commissione ha applicato nella decisione la metodologia descritta nei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»).

19      Il 24 luglio 2009 la Commissione ha adottato la decisione C (2009) 5810 def., che modifica la decisione per quanto concerne il valore delle vendite da prendere in considerazione per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla Gosselin e alla Portielje. Di conseguenza, l’ammenda inflitta alla Gosselin è stata ridotta a EUR 3,28 milioni, di cui EUR 270 000 per i quali la Portielje è ritenuta responsabile in solido.

 Procedimento e conclusioni delle parti

20      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2008, le ricorrenti hanno proposto i presenti ricorsi.

21      Con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale 5 marzo 2010 le cause T-208/08 e T-209/08 sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza, in conformità all’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

22      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e di sottoporre alcuni quesiti alla Commissione. Le parti hanno svolto le difese orali e risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 29 aprile 2010.

23      Nella causa T‑208/08, la Gosselin chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione nella parte in cui è rivolta contro di essa;

–        in subordine, annullare l’art. 1 della decisione, nella parte in cui è rivolto contro di essa, poiché accerta, per quanto la concerne, un’infrazione continuata dal 31 gennaio 1992 al 18 settembre 2002, e ridurre l’ammenda inflitta all’art. 2, nella misura in cui è rivolta contro di essa, conformemente alla durata in tal modo modificata;

–        in subordine, annullare l’art. 2, lett. e), della decisione, nella parte in cui è rivolto contro di essa, e ridurre, di conseguenza, l’ammenda inflitta all’art. 2;

–        condannare la Commissione alle spese.

24      Nella causa T‑209/08, la Portielje chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione nella parte in cui la riguarda;

–        in subordine, annullare l’art. 2, lett. e), della decisione nella parte in cui la riguarda e ridurre, di conseguenza, l’ammenda inflitta all’art. 2;

–        condannare la Commissione alle spese.

25      Nelle cause T‑208/08 e T‑209/08, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti a sopportare le proprie spese, eventualmente maggiorate di una parte equa delle spese della Commissione.

 In diritto

26      La Gosselin solleva tre motivi volti all’annullamento della decisione e alla soppressione o alla riduzione dell’ammenda. La Portielje, indicata dalla Commissione come la società controllante della Gosselin, deduce due motivi supplementari, relativi alla nozione d’impresa e all’imputabilità delle infrazioni commesse dalla Gosselin. Per il resto, i motivi dedotti dalla Portielje sono identici a quelli sollevati dalla Gosselin.

27      Come osservazione preliminare relativa al terzo, quarto e quinto motivo, la Portielje osserva che gli atti che potrebbero costituire un’infrazione al diritto della concorrenza sono stati compiuti soltanto dalla Gosselin e che essa può incorrere in una responsabilità solo se la Gosselin può essere ritenuta responsabile alla luce del diritto della concorrenza.

1.     Sul primo e sul secondo motivo della Portielje, relativi ad una violazione dell’art. 81 CE

28      Con il primo motivo, la Portielje sostiene di non essere un’impresa nel senso del diritto comunitario della concorrenza. Nell’ambito del suo secondo motivo, essa fa valere di non poter essere ritenuta corresponsabile per atti commessi dalla Gosselin.

 Argomenti delle parti

 Argomenti della Portielje

29      La Portielje fa valere di non essere un’impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, in quanto non esercita attività economiche. A questo riguardo essa spiega di non operare su alcun mercato di beni o di servizi e di detenere soltanto a titolo fiduciario azioni in precedenza possedute dai gruppi familiari stessi. Tali azioni non potrebbero essere offerte su un qualsiasi mercato per la negoziazione e la Portielje non proporrebbe neppure di gestire in alcun modo le azioni di terzi. Di conseguenza, la «stichting» (fondazione) Portielje non sarebbe assoggettata all’imposta sulle società o a quella sul fatturato nei Paesi Bassi. Ne consegue, secondo la Portielje, che tra essa e la Gosselin non esiste una relazione società controllante/controllata.

30      Nella replica, la Portielje osserva che questo motivo è senz’altro distinto dal suo secondo motivo, relativo alla mancanza di imputabilità alla Portielje delle infrazioni commesse dalla Gosselin.

31      Riguardo a questa seconda questione, la Portielje sostiene che l’imputazione del comportamento di una controllata alla sua società controllante dipende sempre dalla constatazione dell’esercizio effettivo di un potere direzionale. Tuttavia, essa non avrebbe esercitato alcuna influenza determinante sulla politica commerciale o strategica della Gosselin. In primo luogo, essa osserva che la sua direzione (bestuur) si è riunita per la prima volta il 5 novembre 2004, dunque molto dopo la fine dell’infrazione. In mancanza di una riunione della sua direzione nel corso del periodo di cui trattasi, sarebbe materialmente impossibile che la Portielje abbia esercitato un’influenza sulla Gosselin. In secondo luogo, la sola attività della Portielje consisterebbe nell’esercizio dei diritti di voto legati alle azioni di cui trattasi durante l’assemblea generale degli azionisti della Gosselin. L’unica possibilità (indiretta) per la Portielje d’influenzare la politica della Gosselin sarebbe stata dunque quella di avvalersi di tali diritti di voto nell’assemblea generale di questa società. Orbene, sarebbe accertato che, nel corso del periodo in esame (dal 1° gennaio al 18 settembre 2002), non si sarebbe tenuta alcuna assemblea degli azionisti della Gosselin. In terzo luogo, la Portielje non avrebbe avuto alcuna influenza sulla composizione del consiglio d’amministrazione della Gosselin nel corso del periodo in esame. I membri del consiglio di amministrazione della Gosselin sarebbero già stati amministratori prima che la Portielje acquisisse le azioni della Gosselin a titolo fiduciario.

32      Di conseguenza, la Portielje ritiene che, anche ammesso che la Commissione possa invocare la presunzione che discende dalla giurisprudenza in materia di partecipazione al 100% (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-354/94, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, Racc. pag. II‑2111, punto 79), tale giurisprudenza sarebbe superata da questi dati accertati.

33      Nella replica, essa aggiunge che i consigli di amministrazione della Portielje e della Gosselin sono solo parzialmente composti dalle stesse persone. Delle sei persone che formavano il consiglio di amministrazione della Portielje, solo la metà avrebbe fatto parte anche del consiglio di amministrazione della Gosselin. Inoltre, la Portieltje avrebbe agito conformemente al suo statuto, in quanto il rapporto annuale dell’anno 2002 sarebbe stato adottato per iscritto.

 Argomenti della Commissione

34      La Commissione spiega che il motivo per il quale ritiene la Portielje corresponsabile degli atti compiuti dalla Gosselin risieda nell’esistenza di importanti legami organici e funzionali tra queste due entità. Tuttavia, essa non avrebbe considerato la Portielje come un’impresa in sé, ma piuttosto come una componente dell’impresa che ha commesso l’infrazione. La separazione formale di queste due entità, risultante dalla loro distinta personalità giuridica, non potrebbe opporsi all’unità del loro comportamento sul mercato ai fini dell’applicazione delle norme della concorrenza.

35      La Commissione osserva di aver fondato la corresponsabilità della Portielje principalmente su una presunzione di prova, dedotta dal possesso della medesima della quasi totalità del capitale della Gosselin. L’affermazione della Portielje, secondo la quale il suo consiglio di amministrazione si sarebbe riunito per la prima volta solo il 5 novembre 2004, dopo la cessazione dell’infrazione, sarebbe contraria al testo del suo statuto. Inoltre, questa circostanza non significherebbe che la Portielje non ha esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale o strategica della Gosselin. Anche in mancanza di riunioni del suo consiglio di amministrazione, essa avrebbe avuto la possibilità di esercitare un’influenza diretta su tale politica, in quanto i tre principali membri della sua direzione erano contemporaneamente membri del consiglio di amministrazione della Gosselin.

 Giudizio del Tribunale

36      Benché la Commissione abbia discusso insieme i due motivi della Portielje, occorre esaminarli separatamente.

 Sul primo motivo

37      Con il suo primo motivo, la Portielje sostiene di non essere un’impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza. A questo riguardo, è giocoforza constatare che sia l’art. 81 CE che l’art. 23 del regolamento n. 1/2003 si applicano solo al comportamento di imprese (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 59).

38      Orbene, la Commissione ammette essa stessa, nel suo controricorso, che la Portielje non è «un’impresa in sé».

39      Certamente, la Commissione sostiene anche che la Portielje è una «componente dell’impresa che ha commesso l’infrazione» e che la separazione formale di queste due entità, risultante dalla loro personalità giuridica distinta, non può opporsi all’unità del loro comportamento sul mercato ai fini dell’applicazione delle norme della concorrenza. Tuttavia, tale ragionamento confonde due nozioni distinte, ovvero quella d’impresa e quella d’imputazione del comportamento di una controllata alla sua società controllante.

40      È vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione d’impresa, messa in un contesto di diritto della concorrenza, deve essere intesa come indicante un’unità economica sotto il profilo dell’oggetto dell’accordo in causa, anche se, dal punto di vista giuridico, detta unità economica è costituita da diverse persone fisiche e giuridiche (sentenza 12 luglio 1984, causa 170/83, Hydrotherm, Racc. pag. 2999, punto 11). Del pari, secondo costante giurisprudenza, la circostanza che la controllata abbia una personalità giuridica distinta non è sufficiente a escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato alla società controllante, in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante (sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, Imperial Chemical Industries/Commissione, Racc. pag. 619, punti 132 e 133, e 16 novembre 2000, causa C-286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, Racc. pag. I‑9925, punto 26).

41      Nelle cause citate, era tuttavia pacifico che la società controllante era un’impresa, anche se non aveva partecipato al comportamento sanzionato. La nozione di unità economica, che può comprendere più personalità giuridiche distinte, è dunque stata introdotta allo scopo di consentire d’imputare il comportamento di un’entità giuridica (la controllata) ad un’altra (la società controllante), e non allo scopo di fondare la qualità d’impresa della società controllante. La nozione di unità economica non può dunque consentire di supplire alla mancanza di qualità d’impresa della società controllante.

42      Ne consegue che la società controllante di un’impresa che ha commesso un’infrazione all’art. 81 CE non può essere sanzionata con una decisione di applicazione dell’art. 81 CE, se non è essa stessa un’impresa.

43      Occorre dunque esaminare se la Portielje sia un’impresa.

44      Nel contesto del diritto della concorrenza la nozione di impresa, secondo la giuriprudenza, abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (sentenza della Corte 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I-1979, punto 21).

45      Nella fattispecie, è contestata solo la questione se la Portielje eserciti un’attività economica.

46      È pacifico che la Portielje non esercita un’attività economica diretta. A questo riguardo, essa ha spiegato di non operare su alcun mercato di beni o di servizi, di possedere soltanto a titolo fiduciario azioni in precedenza possedute dagli stessi gruppi familiari, che queste azioni non possono essere presentate su un mercato per essere negoziate e di non proporre neppure di gestire le azioni di terzi. La Commissione non ha contestato tali affermazioni.

47      Tuttavia, la Commissione si fonda su una sentenza della Corte per affermare che, indirettamente, la Portielje partecipa all’attività economica esercitata dalla Gosselin. Infatti, la Corte ha dichiarato che un soggetto, titolare di partecipazioni di controllo in una società, che eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di quest’ultima, dev’essere considerato partecipe dell’attività economica svolta dall’impresa controllata e, dunque, anche questo soggetto dev’essere considerato, a tale titolo, un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza. Per contro, il semplice possesso di partecipazioni, anche di controllo, non è sufficiente a configurare un’attività economica del soggetto che detiene tali partecipazioni, quando tale possesso dà luogo soltanto all’esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista o di socio, nonché, eventualmente, alla percezione di dividendi, semplici frutti della proprietà di un bene (v., in questo senso, sentenza della Corte 10 gennaio 2006, causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., Racc. pag. I‑289, punti 111-113).

48      Occorre dunque esaminare se la Portielje «abbia partecipato direttamente o indirettamente» alla gestione della Gosselin. Questa problematica è molto simile a quella relativa al criterio determinante nell’ambito del secondo motivo, vertente sull’imputazione alla Portielje del comportamento della Gosselin. Infatti, ammesso che la Portielje sia un’impresa, affinché il comportamento della Gosselin possa esserle imputato resta da esaminare se essa abbia esercitato un’influenza determinante su quest’ultima. Orbene, contrariamente a quanto ha fatto riguardo a quest’ultima problematica (v. successivo punto 52), la Corte non ha stabilito alcuna presunzione relativa di «partecipazione» ai sensi della sentenza Cassa di Risparmio di Firenze e a., punto 47 supra. Infatti, in questa sentenza essa si è limitata a dare indicazioni al giudice del rinvio perché questi possa valutare, alla luce della normativa nazionale applicabile in questa causa, un’eventuale ingerenza delle fondazioni bancarie nella gestione delle loro società bancarie. Di conseguenza, nella fattispecie in esame, l’onere della prova della «partecipazione» incombe alla Commissione.

49      A questo riguardo, è giocoforza constatare che la Commissione si è limitata a notare che la Portielje detiene la quasi totalità del capitale della Gosselin e che i tre principali membri della sua direzione erano contemporaneamente membri del consiglio di amministrazione della Gosselin. In altri termini, essa ha invocato solo argomenti strutturali, che rientrano peraltro nella nozione – distinta – dell’esercizio di un’influenza determinante. Essa non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova concreto atto a dimostrare che la Portielje ha effettivamente partecipato alla gestione della Gosselin.

50      Ne consegue che la Commissione non ha provato che la Portielje era un’impresa ai sensi dell’art. 81 CE e che, dunque, si deve accogliere il motivo dedotto da questa ricorrente.

 Sul secondo motivo

51      Ad abundantiam occorre esaminare se, ammesso che la Portielje sia un’impresa, il comportamento della Gosselin possa esserle imputato per aver esercitato un’«influenza determinante» su quest’ultima.

52      A questo riguardo, la Commissione si fonda sulla giurisprudenza secondo la quale, nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, che si sia resa responsabile di un comportamento illecito, esiste una presunzione relativa secondo cui la predetta società controllante esercita un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata (v., in questo senso, sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG-Telefunken/Commissione, Racc. pag. 3151, punto 50). Spetta pertanto alla società controllante, che impugna dinanzi al giudice comunitario una decisione della Commissione che la considera responsabile per un comportamento tenuto dalla sua controllata, confutare tale presunzione fornendo elementi di prova atti a dimostrare l’autonomia di quest’ultima (v. sentenza della Corte 10 settembre 2009, causa C-97/08 P, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. I‑8237, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata).

53      Nella fattispecie, la Portielje possiede la quasi totalità del capitale della Gosselin. Orbene, essa è effettivamente riuscita a confutare la presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante sulla Gosselin.

54      In primo luogo, la Portielje osserva che il suo consiglio d’amministrazione si è riunito per la prima volta il 5 novembre 2004, dunque più di due anni dopo la fine dell’infrazione, il 18 settembre 2002. La Commissione obietta che, dato che la Portielje è stata fondata nel giugno 2001 e che il suo statuto prevede almeno una sessione del consiglio di amministrazione all’anno, siffatto comportamento sarebbe contrario al testo del suo statuto. Tuttavia, l’emissione dei certificati della Gosselin nella fondazione ha avuto luogo soltanto l’11 dicembre 2002. Inoltre, l’art. 5.2 dello statuto della Portielje consente anche di prendere decisioni per iscritto. Secondo la Portielje, non contraddetta dalla Commissione su questo punto, prima della riunione del 5 novembre 2004, questo è avvenuto solo una volta, ovvero il 10 marzo 2003, per l’adozione del rapporto annuale dell’anno 2002. Di conseguenza, occorre constatare che la Portielje ha agito in conformità al suo statuto e che sia la procedura scritta del 10 marzo 2003, sia la prima riunione formale del 5 novembre 2004 hanno avuto luogo dopo la cessazione dell’infrazione. L’esercizio da parte della Portielje di un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata è dunque escluso per questo solo motivo.

55      In secondo luogo, l’unica attività della Portielje consiste nell’esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni di cui trattasi nell’assemblea generale dei soci della Gosselin. L’unica possibilità per la Portielje di influenzare la politica della Gosselin sarebbe dunque consistita nell’avvalersi di tali diritti di voto in occasione dell’assemblea generale di quest’ultima. Orbene, è stato accertato che, nel corso del periodo in questione (dal 1° gennaio 2002 al 18 settembre 2002), non si è riunita alcuna assemblea dei soci della Gosselin.

56      In terzo luogo, la Portielje osserva di non aver avuto alcuna influenza sulla composizione del consiglio d’amministrazione della Gosselin nel corso del periodo in causa. La Commissione fa valere che, anche senza riunioni del suo consiglio di amministrazione, la Portielje ha avuto la possibilità di esercitare un’influenza diretta sulla politica commerciale e strategica della Gosselin, in quanto i tre principali membri della sua direzione erano nel contempo membri del consiglio di amministrazione della Gosselin. Tuttavia, la Portielje fa giustamente osservare che il suo consiglio di amministrazione e quello della Gosselin sono composti solo in parte dagli stessi membri. Delle sei persone che formavano il consiglio di amministrazione della Portielje, solo la metà sedeva legalmente nel consiglio di amministrazione della Gosselin. Nel corso del periodo di cui trattasi, la Portielje non ha cambiato la composizione del consiglio di amministrazione della Gosselin. I membri del consiglio di amministrazione della Gosselin erano già amministratori di questa società prima che la Portielje avesse acquisito le azioni della Gosselin a titolo fiduciario. Tale sequenza temporale mostra che la loro presenza nel consiglio di amministrazione non è espressione di un’influenza della Portielje.

57      Peraltro, deve essere respinta l’affermazione secondo la quale le tre persone che costituiscono il consiglio di amministrazione della Gosselin, ma che rappresentano soltanto la metà del consiglio della Portielje, esercitano un controllo sulla Gosselin non nella loro qualità di amministratori di quest’ultima, ma mediante l’influenza esercitata dalla Portielje sull’assemblea generale della Gosselin. Infatti, la Commissione ammette che sarebbe «molto artificioso» che i tre principali amministratori della Portielje, mediante l’assemblea generale della Gosselin, esercitino un’influenza sul consiglio d’amministrazione di quest’ultima, un organo di cui facevano essi stessi parte. In ogni caso, una parziale identità dei membri del consiglio di amministrazione non può implicare che tutte le imprese nelle quali siano parimenti rappresentati in tale veste i tre membri del consiglio di amministrazione della Gosselin debbano essere considerate, per questo solo fatto, come società controllanti della Gosselin. Nella fattispecie, i tre amministratori della Gosselin erano tra i proprietari della Portielje, che era soltanto uno strumento per esercitare i diritti di proprietà. Pertanto, anche ammesso che queste tre persone non abbiano agito soltanto in qualità di amministratori della Gosselin, sarebbe più probabile che esse abbiano agito nel proprio interesse.

58      Da quanto precede consegue che la Portielje ha avanzato elementi di prova atti a dimostrare di non aver esercitato un’influenza determinante sulla Gosselin, anzi di non essere stata in grado di esercitare una siffatta influenza. Pertanto, essa è riuscita a confutare la presunzione derivante dalle sentenze 14 maggio 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, cit. al precedente punto 32, e Akzo Nobel e a./Commissione, cit. al precedente punto 52.

59      Ne consegue che si deve accogliere il primo e il secondo motivo della Portielje e annullare la decisione per quanto concerne questa ricorrente.

2.     Sul terzo motivo della Portielje e sul primo motivo della Gosselin, relativi ad una violazione dell’art. 81 CE

60      Questo motivo si articola in due parti. Con la prima parte, la Portielje e la Gosselin rimettono in discussione l’argomento secondo il quale le loro pratiche avrebbero causato una restrizione sensibile della concorrenza. Nell’ambito della seconda parte, esse contestano il pregiudizio sensibile al commercio tra gli Stati membri.

 Sull’asserita mancanza di una restrizione sensibile della concorrenza

 Argomenti delle parti

61      Le ricorrenti osservano che la Gosselin non ha preso parte in alcun modo all’accordo sui prezzi e, pertanto, non è affatto citata nel preambolo della decisione ad esso relativa. La Gosselin non contesta, in un certo numero di casi, di aver ricevuto o pagato commissioni e che, nella specie, si trattava di una sorta di compensazione finanziaria per la società di traslochi che non aveva ottenuto il contratto. Tuttavia, essa fa valere di avere percepito una commissione soltanto per i traslochi per i quali aveva effettivamente presentato un preventivo concorrenziale. Pertanto, per quanto concerne la Gosselin, il sistema di commissioni non sarebbe stato accompagnato da un sistema di ripartizione dei clienti. Allo stesso modo, essa non avrebbe applicato prezzi base.

62      La Gosselin non contesta di aver richiesto e fornito PDC, ma afferma che i PDC venivano chiesti o emessi solo quando essa riteneva di non poter più ottenere il contratto in questione. La Gosselin sostiene di non essere al corrente di alcun PDC che sia stato chiesto o fornito senza che il cliente che intendeva traslocare – e che aveva già scelto in favore di una società – l’avesse richiesto. Essa non avrebbe mai applicato commissioni e PDC per una stessa operazione di trasloco.

63      Le ricorrenti fanno valere che la decisione non prova dunque che le commissioni e i PDC abbiano avuto un sensibile effetto restrittivo della concorrenza. Inoltre, esse sostengono che la Gosselin non può essere ritenuta responsabile per comportamenti che non ha tenuto. A questo riguardo, sottolineano che la Gosselin non ha partecipato ad alcuna riunione dell’intesa e che non era a conoscenza degli accordi sui prezzi.

64      La Commissione sostiene di non essere affatto tenuta a dimostrare l’esistenza effettiva di effetti anticoncorrenziali. Inoltre, essa contesta le affermazioni delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

65      In via preliminare, occorre constatare che – contrariamente a quanto lascia intendere il suo titolo – la prima parte del motivo non si riferisce né al principio detto de minimis, ossia il fatto che gli accordi di importanza minore sfuggono al divieto sancito dall’art. 81, n. 1, CE, se restringono la concorrenza solo in misura insignificante (v., in questo senso, sentenze della Corte 30 giugno 1966, causa 56/65, LTM, Racc. pag. 337, in particolare pag. 360, e 9 luglio 1969, causa 5/69, Völk, Racc. pag. 295, punto 7), né alla comunicazione della Commissione che si riferisce, segnatamente, alla comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’articolo 81, n. 1, [CE] (de minimis) (GU 2001, C 368, pag. 13).

66      Le ricorrenti invocano piuttosto la mancanza di prove di effetti anticoncorrenziali, ovvero di qualsivoglia restrizione della concorrenza. Inoltre, esse contestano la responsabilità della Gosselin per comportamenti che essa afferma di non avere tenuto.

–       Sull’asserita mancanza di restrizioni della concorrenza

67      Dal momento che le ricorrenti rimettono in causa la qualificazione delle commissioni e dei PDC come restrizioni della concorrenza, occorre sottolineare che queste due pratiche avevano come fine la ripartizione dei clienti e la manipolazione delle offerte, ovvero due manifeste restrizioni della concorrenza. Infatti, al fine di emettere PDC, le imprese di traslochi interessate scambiavano informazioni, come la data esatta e i dettagli dei traslochi da effettuare, nonché i prezzi di questo servizio, di modo che l’impresa che emetteva un PDC rinunciava deliberatamente ad ogni concorrenza reale con l’impresa che aveva chiesto questo preventivo. Il risultato era un sistema sofisticato che implicava un aumento artificioso dei prezzi.

68      Infatti, come dimostrato dalla Commissione nella decisione, per la persona che trasloca, l’interesse di ricevere PDC risiede nel fatto che essa non deve chiedere vari preventivi. Se il trasloco è pagato dal datore di lavoro, è dunque poco probabile che questa persona si rivolga successivamente ad altre imprese di traslochi per ottenere preventivi onesti. Dunque, l’impresa richiesta non deve aspettarsi alcuna concorrenza da parte delle altre imprese di traslochi implicate nell’intesa, di modo che si può prevedere che questa applichi prezzi più elevati. L’istituzione o l’impresa che paga il trasloco non può pertanto trarre vantaggio dal gioco della concorrenza, benché sia proprio questa la ragione per cui essa domanda la predisposizione di un preventivo. Siffatta conclusione discende del resto esplicitamente da un messaggio elettronico interno della Allied Arthur Pierre, citato al punto 223 della decisione, da cui emerge che «il cliente ha domandato due [PDC], noi possiamo dunque chiedere un prezzo più alto».

69      Allo stesso modo, le commissioni hanno inevitabilmente innalzato il livello dei prezzi, atteso che le spese da esse generate erano trasferite sui clienti. Contrariamente a quanto asseriscono le ricorrenti, siffatte pratiche avevano dunque certamente come fine quello di falsare il gioco della concorrenza, ai sensi dell’art. 81 CE.

70      Infine, occorre sottolineare che la persona che intende traslocare e che è in contatto con il fornitore non è il vero cliente delle società di traslochi. Al punto 264 della decisione, la Commissione rileva che spetta all’impresa o all’istituzione pubblica che paga il trasloco selezionare una società di traslochi. Numerose imprese e istituzioni pubbliche richiedono la presentazione di varie offerte proprio per operare una scelta. Di conseguenza, devono essere respinti gli argomenti secondo i quali i PDC erano emessi poiché rispondenti ad una domanda del mercato, o sarebbero stati presentati solo dopo che il «cliente» aveva fatto la sua scelta.

71      Pertanto, la censura relativa alla mancanza di qualsiasi restrizione della concorrenza non può essere accolta.

–       Sulla prova di effetti anticoncorrenziali

72      Riguardo alla prova di effetti anticoncorrenziali, occorre osservare che, in generale, la valutazione di un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE deve tener conto dell’ambito concreto nel quale esso produce i suoi effetti, in particolare del contesto economico e giuridico nel quale operano le imprese interessate, della natura dei servizi contemplati dall’accordo nonché delle effettive condizioni del funzionamento e della struttura del mercato interessato (v. sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, European Night Services e a./Commissione, Racc. pag. II‑3141, punto 136 e la giurisprudenza ivi citata).

73      Orbene, come giustamente osservato dalla Commissione, da una giurisprudenza costante emerge che, ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo è superfluo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (sentenza della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 429, in particolare pag. 496, e sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/98, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II‑917, punto 30). Di conseguenza, la valutazione di un accordo in forza dell’art. 81, n. 1, CE non deve tener conto del quadro concreto nel quale esso produce i suoi effetti, se si tratta di un accordo che comporta manifeste restrizioni della concorrenza come la fissazione dei prezzi, la suddivisione del mercato o il controllo degli sbocchi (v., in questo senso, sentenza European Night Services e a./Commissione, cit. al precedente punto 72, punto 136).

74      Nella fattispecie, le pratiche della Gosselin comportavano restrizioni manifeste della concorrenza (v. il precedente punto 67). Ciò premesso, la Commissione non era tenuta a provare effetti anticoncorrenziali.

–       Sulla responsabilità per gli accordi scritti

75      Le ricorrenti sostengono che la Gosselin non può essere ritenuta responsabile per le azioni illecite alle quali non ha partecipato.

76      A questo riguardo non è contestato che la Gosselin ha partecipato a due delle tre pratiche descritte nella decisione, ovvero l’accordo sulle commissioni e l’accordo sui PDC. Per contro, essa non ha mai partecipato all’accordo scritto sui prezzi. Orbene, se un’impresa che ha partecipato ad un’infrazione con comportamenti ad essa propri può anche essere considerata responsabile dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione, ciò non vale per il periodo della sua partecipazione a siffatta infrazione (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punto 83). Di conseguenza, la Gosselin non può essere considerata responsabile dei comportamenti cessati prima della sua adesione all’intesa.

77      Tuttavia, nella decisione, la Commissione ha constatato una violazione da parte della Gosselin dell’art. 81, n. 1, CE unicamente per il periodo dal 31 gennaio 1992 al 18 settembre 2002. Pertanto, riguardo alla durata della partecipazione all’intesa, la Commissione ha debitamente tenuto conto del fatto che essa ha partecipato all’intesa solo a partire dal 1992. Sotto il profilo della gravità, la questione sarà esaminata ai punti 134 e segg. della presente sentenza.

78      Per questa stessa ragione, l’argomento della Gosselin secondo il quale essa non aveva avuto conoscenza degli accordi scritti è privo di rilevanza, atteso che la Commissione, nella decisione, la considera responsabile dell’infrazione solo con decorrenza da tale data.

79      Per quanto riguarda i PDC e le commissioni, occorre considerare che la Gosselin doveva necessariamente essere a conoscenza dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti, atteso che queste due pratiche poggiavano su una cooperazione reciproca con partner diversi in ciascuna occasione. Infatti, questo sistema si fondava sul principio «do ut des», in quanto ciascuna impresa che pagava una commissione o emetteva un PDC si aspettava, in futuro, di potersi avvalere essa stessa di questo sistema e di ottenere commissioni o PDC. Pertanto detti meccanismi non erano meccanismi ad hoc, ma presentavano un nesso di complementarità.

80      Di conseguenza, questa parte del motivo deve essere respinta.

 Sull’asserita mancanza di effetti sensibili sugli scambi tra Stati membri


 Argomenti delle parti

81      Innanzi tutto, le ricorrenti sostengono che la fornitura di servizi, che implicano che la proprietà del cliente attraversi la frontiera, non può essere equiparata all’importazione o all’esportazione di merci.

82      Quindi, le ricorrenti contestano l’affermazione della Commissione, secondo la quale il fatturato delle parti, con i servizi controversi, ha superato la soglia di EUR 40 milioni, prevista al punto 53 degli orientamenti relativi alla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri, di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2004, C 101, pag. 81; in prosieguo: gli «orientamenti del 2004»). Esse osservano, in particolare, che il totale delle vendite di cui al punto 540 è di EUR 21 323 734, ossia circa la metà di questa soglia. Per quanto concerne la soglia del 5% delle quote di mercato, le ricorrenti sottolineano che, quando la Commissione vuole invocare le quote di mercato, essa deve definire il mercato di cui trattasi. Tuttavia, la decisione fornirebbe una «descrizione del mercato», ma non offrirebbe alcuna analisi o ragionamento che consenta di definire il mercato in causa in modo giuridicamente corretto. Le ricorrenti sostengono, inoltre, di non aver potuto rilevare la minima distinzione per quanto riguarda l’influenza, sensibile o meno, sugli scambi tra Stati membri, tra il periodo anteriore o posteriore alla fine dell’infrazione.

83      Infine, le ricorrenti fanno valere che la decisione non corrisponde al metodo di lavoro esposto ai paragrafi 78-82 degli orientamenti del 2004, che trattano espressamente della situazione di intese che riguardano un solo Stato membro.

84      Per quanto riguarda le soglie previste negli orientamenti del 2004, la Commissione osserva che questi ultimi stabiliscono una presunzione positiva relativa secondo cui l’incidenza sul commercio è sensibile se il fatturato cumulativo supera EUR 40 milioni o se la quota di mercato cumulativa è superiore al 5%. Secondo la Commissione, i partecipanti all’intesa hanno realizzato, nel 2002, un fatturato cumulativo di circa EUR 41 milioni sul mercato dei servizi di traslochi internazionali. Inoltre, sulla base di stime relative all’estensione di tale mercato, la Commissione avrebbe potuto stabilire che la quota totale di mercato dei partecipanti all’intesa arrivava a circa il 50%. Per contro, il punto 540 della decisione verterebbe sulla determinazione dell’ammontare dell’ammenda, tenuto conto della situazione di ciascuna delle imprese.

85      Infine, la Commissione osserva che, anche se le ricorrenti mettono in dubbio l’esattezza della stima della quota cumulativa di mercato al 50% circa, esse non contestano che tale quota di mercato fosse superiore al 5%. In ogni caso, la Commissione non sarebbe tenuta a delimitare il mercato, posto che ha constatato che l’accordo ha avuto per oggetto quello di restringere la concorrenza all’interno del mercato comune e che, per sua natura, era atto a incidere sul commercio tra Stati membri.

 Giudizio del Tribunale

86      Per quanto concerne, innanzi tutto, le censure relative ad eventuali differenze tra i servizi di traslochi internazionali e le attività d’importazione e d’esportazione di beni, è giocoforza constatare che tali differenze non sono pertinenti per la determinazione dell’ambito di applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione. Infatti, la nozione di «commercio tra Stati membri» è una nozione ampia, che ingloba ogni attività economica. Anche accordi che interessano il territorio di un solo Stato membro possono rientrare nell’ambito di applicazione del diritto della concorrenza (v., in questo senso, sentenze della Corte 14 luglio 1981, causa 172/80, Züchner, Racc. pag. 2021, punto 18, e 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e a., Racc. pag. I‑1577, punto 95 e la giurisprudenza ivi citata). Quest’ultima situazione è del resto esplicitamente considerata dai paragrafi 78-82 degli orientamenti del 2004. Anche se le ricorrenti affermano che la Commissione non ha rispettato i suoi orientamenti sotto questo profilo, esse non precisano tuttavia in cosa consista l’asserita violazione di dette norme.

87      Riguardo agli altri addebiti, la Commissione fa valere che la contestazione della delimitazione del mercato, e, pertanto, della sua affermazione secondo la quale le soglie previste al punto 53 degli orientamenti del 2004 sono state raggiunte, è irrilevante.

88      Questo argomento non può essere accolto.

89      È vero che la Commissione, ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, è esonerata dal dimostrare i reali effetti anticoncorrenziali degli accordi o delle pratiche che hanno per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza (sentenze Consten e Grundig/Commissione, cit. al precedente punto 73, e Ferriere Nord/Commissione, cit. al precedente punto 73, punto 30, confermata dalla sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punti 12-15).

90      Resta cionondimeno il fatto che, in base ad una giurisprudenza consolidata, l’art. 81, n. 1, CE non è applicabile se l’incidenza dell’intesa sugli scambi intracomunitari o sulla concorrenza non è «sensibile». Infatti, un accordo sfugge al divieto dettato dall’art. 81, n. 1, CE solamente quando restringe la concorrenza o incide sul commercio tra Stati membri in modo non significativo (sentenze della Corte LTM, cit. al precedente punto 65; Völk, cit. al precedente punto 65, punto 7, e 28 aprile 1998, causa C-306/96, Javico, Racc. pag. I-1983, punti 12 e 17; sentenza del Tribunale 19 marzo 2003, causa T-213/00, CMA CGM e a./Commissione, Racc. pag. II-913, punto 207).

91      Di conseguenza, l’obbligo di delimitare il mercato in una decisione adottata ai sensi dell’art. 81 CE si impone alla Commissione quando, senza siffatta delimitazione, non è possibile stabilire se l’accordo o la pratica concordata di cui è causa siano idonei a incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza (sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T-62/98, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. II-2707, punto 230).

92      Orbene, con il presente motivo le ricorrenti mettono in discussione la valutazione della Commissione relativa a tali condizioni di applicazione dell’art. 81 CE, poiché la definizione e le dimensioni del mercato nonché le quote di mercato detenute costituiscono effettivamente soltanto dei presupposti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-289, punto 75).

93      Nella decisione, la Commissione, al fine di dimostrare il pregiudizio sensibile al commercio tra Stati membri, si basa sui suoi orientamenti del 2004, che indicano soglie minime per le quote di mercato e per i fatturati consolidati delle imprese di cui trattasi. Orbene, secondo il punto 55 di tali orientamenti, l’applicazione della soglia del 5% delle quote di mercato, prevista dai punti 52 e 53 degli stessi, comporta una previa determinazione del mercato in esame.

94      Di conseguenza, nei limiti in cui fanno riferimento alla valutazione del pregiudizio sensibile al commercio tra Stati membri, in particolare alla soglia del 5%, non sono irrilevanti gli addebiti relativi ad un’errata definizione del mercato in oggetto, ad un’errata valutazione delle sue dimensioni nonché alle quote di mercato delle imprese di cui trattasi.

95      La Commissione sottolinea inoltre che, pur se le ricorrenti rimettono in causa l’esattezza della valutazione della quota di mercato cumulativa al 50% circa, esse non contestano esplicitamente che tale quota era superiore al 5%. Atteso che, nel quadro della presunzione positiva prevista al punto 53 degli orientamenti del 2004, è sufficiente che una sola di queste due condizioni alternative sia soddisfatta, la Commissione ritiene che gli argomenti delle ricorrenti non possano rimettere in discussione la sua constatazione secondo la quale i comportamenti illeciti erano idonei a incidere sensibilmente sul commercio tra Stati membri. Orbene, le ricorrenti osservano che, ogniqualvolta la Commissione intende basarsi su quote di mercato, essa deve definire il mercato pertinente in un modo economicamente circostanziato. Per cui esse contestano, indirettamente, il superamento della soglia del 5%.

96      Occorre pertanto esaminare se la Commissione abbia dimostrato nella decisione un pregiudizio sensibile al commercio tra Stati membri.

–       Sul carattere transfrontaliero

97      In udienza, la Commissione ha sostenuto che il carattere transfrontaliero dei traslochi di cui trattasi era sufficiente a provare un pregiudizio al commercio. Tuttavia, è giocoforza constatare che tale carattere, che non è contestato, non è idoneo, in sé, a dimostrare il pregiudizio sensibile al commercio tra Stati membri.

98      Infatti, se qualsiasi transazione transfrontaliera potesse automaticamente pregiudicare in modo sensibile il commercio tra Stati membri, la nozione di carattere sensibile, che pur costituisce una condizione di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, elaborata dalla giurisprudenza, sarebbe privata di qualsiasi contenuto. In proposito, occorre ricordare che, anche nel caso di un’infrazione per oggetto, è necessario che l’infrazione possa pregiudicare in modo sensibile gli scambi intracomunitari. Peraltro, ciò risulta altresì dagli orientamenti del 2004, poiché la presunzione positiva, di cui al punto 53 degli stessi, si applica soltanto agli accordi o alle pratiche che per loro stessa natura possono pregiudicare il commercio tra Stati membri.

99      Tuttavia, la Commissione ha richiamato, in udienza, la sentenza della Corte 1° ottobre 1987, causa 311/85, Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (Racc. pag. 3801), al fine di suffragare la propria tesi secondo cui il carattere transfrontaliero dei traslochi sarebbe stato di per sé sufficiente a fondare la sua competenza. Orbene, è giocoforza constatare che detta sentenza, in particolare il suo punto 18, non affronta la problematica del carattere sensibile del pregiudizio al commercio. Infatti, tale espressione non è nemmeno menzionata nella citata sentenza.

100    In ogni caso, la decisione non contiene alcuna motivazione che si basi unicamente sul carattere transfrontaliero dei traslochi in esame. In particolare, sia dal suo tenore letterale sia dal suo contesto discende che il punto 372 della decisione, il quale non menziona la sentenza Vereniging van Vlaamse Reisbureaus, di cui al punto 99 supra, non è volto a dimostrare il carattere sensibile del pregiudizio al commercio.

–       Sulla soglia di EUR 40 milioni

101    Riguardo alla soglia di EUR 40 milioni, prevista al punto 53 degli orientamenti del 2004, le ricorrenti fanno giustamente valere che occorre operare una distinzione tra il fatturato prodotto come subappaltante e il fatturato originato in quanto società avente il controllo di un trasloco internazionale. Infatti, per non includere due volte il medesimo fatturato nella valutazione delle vendite in oggetto, è necessario dedurre dal fatturato realizzato con i servizi di cui trattasi il fatturato realizzato come subappaltante. In caso contrario, per un solo trasloco, quest’ultimo fatturato sarebbe incluso una prima volta nel fatturato della società che controlla il servizio e una seconda volta in quello del subappaltante. Inoltre, i fatturati del subappaltante non sono stati realizzati sul mercato dei servizi di trasloco destinati al consumatore finale.

102    La spiegazione fornita dalla Commissione al punto 530 della decisione per giustificare la propria scelta di escludere dette vendite nell’ambito del calcolo dell’ammenda è peraltro convincente. Tuttavia, essa non può spiegare il motivo per cui sarebbe necessario includere due volte lo stesso fatturato nella valutazione delle dimensioni del mercato per determinare l’esistenza di un pregiudizio sensibile al commercio. Tale valutazione e quella del fatturato cumulato dei partecipanti all’intesa sono quindi inficiate da un errore manifesto.

103    Questa conclusione è suffragata dalle risposte della Commissione ai quesiti scritti e orali del Tribunale.

104    La Commissione, in primo luogo, ha tentato di trarre argomenti dal punto 54 degli orientamenti del 2004. Orbene, questa disposizione si limita a escludere le vendite tra società del medesimo gruppo, ma non contempla affatto la questione del subappalto. Essa, in particolare, non può fondare l’argomento a contrario che la Commissione sembra addurre.

105    In secondo luogo, la Commissione, nella risposta scritta, ha fatto valere che il suo criterio non comporta «necessariamente» un doppio conteggio dello stesso trasloco, poiché, da un lato, un certo numero di traslocatori belgi non facevano parte dell’intesa e, dall’altro, il subappalto era effettuato in taluni casi per conto di traslocatori stranieri. Pertanto, la Commissione riconosce implicitamente che, per gli altri casi, tale criterio equivaleva a includere due volte i fatturati realizzati in quanto subappaltante. Inoltre, nel corso dell’udienza, la Commissione ha ammesso l’esistenza di un doppio conteggio quando il subappalto si svolgeva tra due partecipanti al cartello. Per di più, essa ha riconosciuto che se la sua metodologia venisse corretta su tale punto, la soglia di 40 milioni di euro non sarebbe più raggiunta.

106    Da quanto precede discende che la Commissione non ha dimostrato che nel caso di specie è stata raggiunta la soglia di EUR 40 milioni.

–       Sulla soglia del 5%

107    Riguardo alla soglia del 5%, le ricorrenti fanno valere che la Commissione avrebbe dovuto definire il mercato per potersi fondare sul superamento del medesimo.

108    A questo riguardo, è giocoforza constatare che il calcolo di una quota di mercato implica, come logica preliminare, la definizione di tale mercato. Infatti, come già rilevato dal Tribunale al punto 92 supra, il punto 55 degli orientamenti del 2004 riconosce esplicitamente che «[p]er applicare la soglia basata sulla quota di mercato, è necessario determinare il mercato rilevante. Si tratta del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico rilevante». Tale obbligo risulta in modo ancora più chiaro da altre versioni linguistiche di questo punto (per esempio, in inglese: «it is necessary» e in tedesco: «muss»).

109    Inoltre, sul carattere vincolante degli orientamenti adottati dalla Commissione, la Corte ha già dichiarato che, adottando siffatte norme di comportamento e annunciando con la loro pubblicazione che essa le applicherà da quel momento in poi ai casi cui si riferiscono, l’istituzione di cui trattasi si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena essere sanzionata, eventualmente, a titolo di violazione di principi del diritto generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C‑208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 211).

110    Orbene, è pacifico che la Commissione non ha rispettato l’obbligo di cui al punto 55 degli orientamenti del 2004. Nelle sue memorie e durante l’udienza essa ha insistito non soltanto sul fatto di non essere tenuta a definire il mercato in esame ma anche di non averlo fatto. Di conseguenza, in linea di principio, dovrebbe essere disattesa la constatazione della Commissione secondo cui è stata raggiunta la soglia del 5%.

111    Tuttavia, nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia, nondimeno, sufficientemente dimostrato il rispetto della seconda condizione alternativa prevista nella presunzione enunciata al punto 53 degli orientamenti del 2004.

112    Infatti, ai punti 88-94 della decisione, la Commissione ha fornito una descrizione sufficientemente dettagliata del settore di cui trattasi, compresi l’offerta, la domanda e l’estensione geografica. Pertanto, la Commissione ha individuato precisamente i servizi in esame nonché il mercato. Il Tribunale ritiene che una simile descrizione del settore possa essere sufficiente in quanto risulta abbastanza dettagliata per consentire al Tribunale di verificare le affermazioni di base della Commissione, e, su tale base, è evidente che la quota di mercato cumulativa supera ampiamente la soglia del 5%.

113    In proposito, va rilevato, in primo luogo, che la Commissione era autorizzata a constatare che i servizi in questione erano quelli dei servizi di traslochi internazionali in Belgio. La Commissione ha giustamente rilevato che l’intesa aveva lo scopo di limitare la concorrenza nel settore dei traslochi internazionali verso o in partenza dal Belgio. Infatti, i traslochi in questione si caratterizzavano per il fatto che il Belgio ne costituiva il punto di origine o la destinazione, che le società di trasloco di cui trattasi avevano tutte sede in Belgio e che l’attività dell’intesa si svogeva in Belgio. Inoltre, la Commissione, nella sua valutazione delle dimensioni del mercato, ha tenuto conto dei fatturati delle società straniere su tale mercato.

114    In secondo luogo, su detta base, la Commissione ha valutato le dimensioni del mercato a EUR 83 milioni e la quota di mercato cumulativa dei partecipanti all’intesa a circa il 50%. Queste cifre devono essere adeguate per tener conto delle correzioni risultanti dalla decisione C (2009) 5810 (punto 19 supra) e dell’esclusione delle vendite realizzate in subappalto (punto 102 supra), il che, a parere della Commissione, dà un fatturato cumulativo di oltre EUR 20 milioni e una quota di mercato cumulativa di circa il 30%. Quest’ultima, pertanto, si colloca sempre ben oltre la soglia del 5%.

115    In terzo luogo, la Gosselin, in risposta ai quesiti del Tribunale, ha constatato in udienza che, perché non si oltrepassi la soglia del 5%, la dimensione del mercato dovrebbe essere molto maggiore. In effetti, la dimensione del mercato dovrebbe essere quindi di oltre EUR 400 milioni. Orbene, l’unica possibilità per giungere ad una siffatta dimensione del mercato sarebbe quella di partire da un mercato molto più esteso di quello dei servizi di traslochi internazionali in Belgio, mercato che, tuttavia, è stato giustamente identificato dalla Commissione come il mercato in questione.

116    Pertanto, il Tribunale ritiene che, eccezionalmente, la Commissione potesse basarsi sulla seconda condizione alternativa del punto 53 degli orientamenti del 2004, senza effettuare espressamente una definizione del mercato ai sensi del punto 55 di detti orientamenti.

117    Infine, come giustamente rilevato dalla Commissione, nell’ambito della presunzione positiva di cui al punto 53 degli orientamenti del 2004, è sufficiente che una sola delle due condizioni alternative sia soddisfatta per dimostrare il carattere sensibile del pregiudizio al commercio tra Stati membri.

118    Da quanto precede risulta che la censura relativa alla mancanza di pregiudizio sensibile al commercio tra Stati membri deve essere disattesa.

119    Il terzo motivo deve, pertanto, essere respinto nel suo insieme.

3.     Sul quarto motivo della Portielje e sul secondo motivo della Gosselin, volti ad una riduzione dell’ammenda

120    Questo motivo si articola in quattro parti. Con la prima parte, le ricorrenti invocano una violazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), e n. 3, del regolamento n. 1/2003, dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e degli orientamenti del 2006 nella determinazione della gravità dell’infrazione. Le altre parti riguardano una violazione di queste medesime disposizioni nella determinazione della durata dell’infrazione (seconda parte, invocata solo dalla Gosselin), nella determinazione del valore delle vendite per calcolare l’importo di base dell’ammenda (rispettivamente seconda e terza parte) e nel rigetto delle circostanze attenuanti (rispettivamente terza e quarta parte).

 Sulla gravità dell’infrazione

 Argomenti delle parti

121    Le ricorrenti sostengono che esiste una distinzione qualitativa rilevante tra le società di traslochi che hanno partecipato all’intesa «classica» sui prezzi, che si accompagnava a riunioni ed accordi scritti, e le altre società (come la Gosselin) che erano implicate solo nelle commissioni e nei PDC. L’intesa «classica» avrebbe offerto ai partecipanti all’intesa un quadro di comportamento sul mercato, mentre le commissioni e i PDC sarebbero stati applicati caso per caso.

122    Nondimeno, la Commissione avrebbe applicato a tutte le società in questione una medesima percentuale del 17%, senza procedere ad una valutazione caso per caso e tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti, come previsto al punto 20 degli orientamenti del 2006. Di conseguenza, le ricorrenti chiedono al Tribunale di fissare, quanto meno, la percentuale rilevante per il calcolo dell’ammenda ad un livello inferiore al 17%.

123    Secondo la Commissione, l’argomento delle ricorrenti poggia sull’idea erronea che gli accordi relativi alle commissioni e ai PDC siano meno gravi di quelli relativi a prezzi di base.

 Giudizio del Tribunale

124    Le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti della fattispecie e che esiste una distinzione qualitativa importante tra l’intesa sui prezzi e le altre pratiche.

–       Sull’obbligo di prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti della fattispecie

125    Riguardo alla prima censura, va rilevato che, al punto 542 della decisione, la Commissione sostiene che accordi o pratiche concordate che comportano il tipo di restrizione constatata nella presente causa possono essere qualificati come «molto gravi» esclusivamente sulla base della loro natura intrinseca, senza che sia necessario che siffatti comportamenti si caratterizzino per un’estensione geografica o per un impatto particolare. A sostegno di tale affermazione, sia nella decisione sia nel controricorso, la Commissione cita la sentenza 18 luglio 2005, causa T-241/01, Scandinavian Airlines System/Commissione (Racc. pag. II‑2917).

126    In tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la valutazione della gravità doveva essere effettuata tenendo conto, in particolare, della natura delle restrizioni provocate alla concorrenza, che la gravità dell’infrazione poteva essere accertata con riferimento alla natura e all’oggetto dei comportamenti abusivi, e che da una giurisprudenza costante discendeva che elementi relativi all’oggetto di un comportamento possono rivestire rilevanza maggiore per determinare l’importo dell’ammenda di quelli relativi ai suoi effetti (v. punto 83 della sentenza e la giurisprudenza ivi citata).

127    Nel caso di specie, l’infrazione aveva come fine la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati. Siffatta manifesta infrazione al diritto della concorrenza è, per sua natura, particolarmente grave.

128    Inoltre, contrariamente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3) (in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»), gli orientamenti «ammende» del 2006 non menzionano più la necessità, al fine di valutare la gravità, di prendere in considerazione «l’effettiva capacità economica degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori», né «l’impatto concreto [dell’infrazione] sul mercato laddove possa essere misurato».

129    Orbene, gli orientamenti del 2006 prevedono espressamente, al punto 20, che «la gravità sarà valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti». In aggiunta, gli orientamenti del 2006 hanno comportato un cambiamento metodologico fondamentale per il calcolo delle ammende. In particolare, è stata abolita la classificazione delle infrazioni in tre categorie («poco grave», «grave» e «molto grave») ed è stata introdotta una forcella compresa tra lo 0% e il 30% per consentire una differenziazione più precisa. In base al punto 19 degli orientamenti del 2006, l’importo di base dell’ammenda deve essere «legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione». In linea di massima, «la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite» (punto 21 degli orientamenti).

130    Pertanto, la Commissione non può esercitare il potere discrezionale di cui dispone in materia di imposizione di ammende, e quindi fissare la percentuale precisa, situata tra lo 0 e il 30%, senza tener conto delle circostanze particolari della causa. Infatti, il punto 22 degli orientamenti del 2006 stabilisce che, «[p]er decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella prevista, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite».

131    Questa difficoltà di fissare una percentuale precisa è, in qualche modo, ridotta nel caso di accordi orizzontali segreti di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato nei quali, in forza del punto 23 degli orientamenti del 2006, la proporzione del valore delle vendite presa in considerazione si situerà «sui valori più alti previsti». Da tale punto discende che la percentuale per le restrizioni più gravi dovrebbe essere superiore almeno al 15%.

132    Nella fattispecie, non occorre annullare la decisione sotto questo profilo, per il fatto che la percentuale del 17% è stata fissata esclusivamente sulla base della natura intrinsecamente grave dell’infrazione. Infatti, quando la Commissione si limita ad applicare una percentuale uguale o quasi uguale alla percentuale minima prevista per le restrizioni più gravi, non è necessario prendere in considerazione elementi o circostanze supplementari. Ciò varrebbe solamente se si dovesse applicare una percentuale più elevata. Al riguardo, la Gosselin non deduce certamente che la Commissione avrebbe dovuto fissare una percentuale maggiore e la Commissione non ha richiesto al Tribunale di aumentare l’importo dell’ammenda.

133    Di conseguenza, l’addebito relativo all’astratta determinazione della gravità dell’infrazione deve essere respinto.

–       Sull’asserita distinzione qualitativa rilevante

134    Per quanto riguarda la censura relativa ad un’asserita distinzione qualitativa rilevante tra l’intesa sui prezzi e le altre pratiche, censura che coincide con il quinto motivo della Portielje relativo ad un’asserita violazione del principio di uguaglianza, occorre ricordare la giurisprudenza costante secondo la quale il principio della parità di trattamento, che si annovera tra i principi fondamentali del diritto comunitario, vieta non soltanto che situazioni analoghe siano trattate in modo diverso, ma anche che situazioni diverse siano trattate allo stesso modo, a meno che siffatti trattamenti non siano oggettivamente giustificati (v., in questo senso, sentenze della Corte 8 ottobre 1986, causa 91/85, Christ-Clemen e a./Commissione, Racc. pag. 2853, punto 10, e 28 giugno 1990, causa C-174/89, Hoche, Racc. pag. I‑2681, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata).

135    Orbene, è giocoforza constatare che, nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione, la Commissione effettivamente non ha trattato in modo diverso i partecipanti nello scegliere la proporzione del valore individuale delle vendite accertato, ma ha applicato una percentuale uniforme del 17% a tutte le imprese di cui trattasi. La Commissione giustifica tale approccio con il fatto che si trattava di un’infrazione unica e continuata.

136    Si pone dunque la questione se, alla luce della giurisprudenza, fosse consentito alla Commissione rinunciare ad applicare qualsiasi differenziazione tra i partecipanti all’infrazione e a prendere in considerazione le circostanze specifiche della fattispecie al fine di determinare la gravità dell’infrazione commessa dalla Gosselin.

137    A questo riguardo, risulta dalla giurisprudenza che, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario esaminare la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna di esse (sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73‑48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 623, e Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 76, punto 150). Questa conclusione costituisce la conseguenza logica del principio della personalità delle pene e delle sanzioni, secondo il quale un’impresa può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti, principio applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo che possa concludersi con l’inflizione di sanzioni in forza della normativa comunitaria sulla concorrenza (sentenza del Tribunale 29 novembre 2005, causa T‑62/02, Union Pigments/Commissione, Racc. pag. II‑5057, punto 119).

138    Inoltre, da numerose sentenze della Corte e del Tribunale discende che la gravità dell’infrazione deve essere oggetto di una valutazione individuale che tenga conto di un gran numero di elementi come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende (v. sentenze della Corte 17 luglio 1997, Ferriere Nord/Commissione, cit. al punto 89 supra, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata, e 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 106; sentenza Scandinavian Airlines System/Commissione, cit. al punto 125 supra, punti 83 e segg.). In tal senso, la Corte ha giudicato che il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione e, all’occorrenza, nel determinare l’ammenda (v. sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, al punto 76 supra, punto 90, e sentenza del Tribunale 26 aprile 2007, cause riunite, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Bolloré e a./Commissione, Racc. pag. II‑947, punto 429 e la giurisprudenza ivi citata).

139    Tuttavia, nella prassi giurisprudenziale del Tribunale, la valutazione di circostanze individuali è di norma effettuata non nell’ambito dell’accertamento della gravità dell’infrazione, ovverosia della fissazione dell’importo di base dell’ammenda, ma nel quadro dell’adeguamento dell’importo di base in funzione di circostanze attenuanti e aggravanti (v. sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T-73/04, Carbone‑Lorraine/Commissione, Racc. pag. II‑2661, punti 100 e segg., confermata in appello con sentenza della Corte 12 novembre 2009, causa C‑554/08 P, Carbone-Lorraine/Commissione, Racc. pag. I‑189, pubblicazione sommaria).

140    Tale giurisprudenza è tuttavia conforme alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 137 e 138. Infatti, in queste sentenze, il termine «gravità» è stato utilizzato in modo generale per descrivere l’intensità dell’infrazione, e non nel senso tecnico degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Di conseguenza, la Commissione era libera di prendere in considerazione taluni aspetti della «gravità» ai sensi dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003 nell’ambito delle circostanze attenuanti ed aggravanti, e non nel quadro della «gravità» ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

141    Ciò avviene, in particolare, per la valutazione della gravità relativa della partecipazione ad un’infrazione unica e continuata commessa da diverse imprese. A questo riguardo, la Corte ha confermato, relativamente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»), che la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna delle imprese considerate dev’essere esaminata nell’ambito dell’eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti (sentenza 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine/Commissione, cit. al precedente punto 139, punto 27). Nell’ipotesi di un’infrazione unica e continuata, la nozione di «infrazione», come utilizzata negli orientamenti del 1998, si riferisce dunque all’infrazione globale che coinvolge diverse imprese e la «gravità» di tale infrazione unica è la medesima per tutti i partecipanti.

142    La sentenza 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine/Commissione, di cui al precedente punto 139, riguarda tuttavia gli orientamenti del 1998. Gli orientamenti del 2006, come già osservato al precedente punto 129, hanno comportato un cambiamento metodologico fondamentale per il calcolo delle ammende. In primo luogo, è stata abolita la classificazione delle infrazioni in tre categorie («poco grave», «grave» e «molto grave»). Il sistema attuale, che comprende una forcella compresa tra lo 0% e il 30%, consente una differenziazione più precisa in funzione della gravità delle infrazioni.

143    In secondo luogo, gli importi forfettari sono stati aboliti. Adesso l’importo di base è calcolato sulla base del valore delle vendite, realizzate da ciascuna impresa individuale, in relazione diretta o indiretta con l’infrazione. Tale nuova metodologia consente dunque di tenere conto più facilmente della portata della partecipazione individuale di ciascuna impresa all’infrazione nell’ambito della valutazione della gravità della medesima. Essa consente anche di tenere conto di un’eventuale diminuzione della gravità di un’infrazione unica nel corso del tempo.

144    In terzo luogo, in udienza, la Commissione ha confermato che, nella sua prassi decisionale, essa non applicava più necessariamente una percentuale unica a tutti i partecipanti ad un’infrazione. Infatti, nelle decisioni 1° ottobre 2008, C (2008) 5476, «Candle waxes», relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39.181 – Cere per candele), di cui una sintesi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 4 dicembre 2009 (GU C 295, pag. 17), e 11 novembre 2009, C (2009) 8682, «Heat stabilisers», relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.589 – Stabilizzatori termici), di cui una sintesi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 12 novembre 2010 (GU C 307, pag. 9), la Commissione ha applicato percentuali diverse alle diverse categorie di partecipanti alle intese in questione, in funzione della gravità relativa della loro partecipazione all’infrazione. In particolare, in quest’ultimo caso, è stata applicata una percentuale più elevata per le imprese che avevano partecipato non solo alla fissazione dei prezzi, ma anche alla ripartizione della clientela e/o del mercato.

145    Tuttavia, la nuova metodologia non impone un siffatto approccio. Se la giurisprudenza citata ai precedenti punti 137 e 138 indica che devono essere prese in considerazione la gravità relativa della partecipazione all’infrazione e le circostanze particolari della fattispecie, la Commissione può, in applicazione degli orientamenti del 2006, procedere a siffatta presa in considerazione al momento di valutare la gravità dell’infrazione o l’adeguamento dell’importo di base in funzione delle circostanze attenuanti e aggravanti. Nell’ipotesi in cui la Commissione adotti quest’ultimo approccio, la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti deve tuttavia consentire di tenere conto adeguatamente della gravità relativa della partecipazione ad un’infrazione unica nonché di un’eventuale variazione di tale gravità nel corso del tempo.

146    Nella fattispecie, la Commissione ha fissato una percentuale unica del 17% per tutte le imprese di cui trattasi. Poiché la Gosselin sostiene che la gravità relativa della sua partecipazione è meno importante di quella di altre imprese implicate e che avrebbero dovute essere prese in considerazione diverse circostanze specifiche o insolite, il suo argomento sarà esaminato nell’ambito degli addebiti relativi ad una valutazione errata delle circostanze attenuanti ad opera della Commissione.

147    Pertanto, occorre respingere la prima parte del presente motivo e tener conto degli argomenti della Gosselin nell’ambito dell’esame della quarta parte (punti 180 e segg., in prosieguo).

 Sulla durata dell’infrazione

148    Questa parte del motivo è invocata solo dalla Gosselin.

 Argomenti delle parti

149    La Gosselin fa osservare che la Commissione ammette espressamente, al punto 379 della decisione, che il fascicolo non contiene documenti che dimostrino l’attuazione, da parte sua, degli accordi anticoncorrenziali, per un periodo di oltre tre anni completi, ovvero dal 30 ottobre 1993 al 14 novembre 1996.

150    A giudizio della Gosselin, tale mancanza di elementi di prova non può essere attenuata dall’affermazione secondo la quale si tratta di un’infrazione unica e continuata, o secondo la quale essa non si è dissociata in alcun momento da detta infrazione. Per quanto concerne la prima affermazione, essa fa valere che tale fatto non fa venire meno, da parte della Commissione, l’onere della prova concreta della durata della partecipazione della Gosselin. Riguardo alla seconda affermazione, la Gosselin sostiene che la giurisprudenza invocata nella decisione, secondo la quale l’impresa di cui trattasi deve dissociarsi apertamente e inequivocabilmente dall’intesa, riguarda sempre le intese «classiche», nel cui ambito hanno avuto luogo riunioni multilaterali e nel corso delle quali gli obiettivi restrittivi della concorrenza sono stati menzionati expressis verbis. Di conseguenza, siffatta giurisprudenza non sarebbe applicabile alla Gosselin, che non avrebbe partecipato ad alcuna riunione di intesa. Infine, la Gosselin osserva che un periodo di tre anni è particolarmente lungo e che, pertanto, non ci può essere una dimostrazione di continuità per quanto la riguarda.

151    La Commissione ammette che, per quanto concerne la Gosselin, il fascicolo non contiene alcun documento relativo a casi concreti di commissioni e di PDC per il periodo che va dal 30 ottobre 1993 al 14 novembre 1996, ma ritiene che si possa desumere da indizi obiettivi e concordanti che la partecipazione della Gosselin all’intesa è perdurata per questo periodo. Essa osserva che si tratta di un periodo intermedio e che la Gosselin non ha posto fine definitivamente alla sua partecipazione all’intesa nell’ottobre 1993. Emergerebbe anche dagli elementi di prova disponibili che l’attività dell’intesa, in quanto tale, è rimasta immutata per il periodo di cui trattasi e che non è stata sospesa. Infine, la Commissione constata che la Gosselin non si è distanziata pubblicamente e inequivocabilmente dall’intesa all’inizio del periodo in questione.

 Giudizio del Tribunale

152    In sostanza, la Gosselin fa valere che nel periodo compreso tra il 30 ottobre 1993 e il 14 novembre 1996 (in prosieguo: il «periodo controverso») essa non ha partecipato all’intesa e che, quindi, il moltiplicatore che tiene conto del numero di anni di partecipazione dovrebbe essere ridotto.

153    A questo riguardo, da una giurisprudenza costante discende che l’onere della prova concernente le infrazioni all’art. 81, n. 1, CE, incombe alla Commissione e che essa deve fornire prove precise e concordanti per corroborare la tesi che l’infrazione invocata è stata commessa (v., in questo senso, sentenza della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/Commissione, Racc. pag. 1679, punto 20, e sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, cause riunite T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e T‑61/02 OP, Dresdner Bank e a./Commissione, Racc. pag. II‑3567, punto 62).

154    Ciò vale, in particolare, per le prove concernenti la durata dell’infrazione, criterio il cui peso è stato notevolmente rafforzato negli orientamenti del 2006. In mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata dell’infrazione, la Commissione è dunque tenuta a fondarsi quantomeno su elementi di prova riferentisi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che tale infrazione si sia protratta ininterrottamente entro due date precise (v. sentenza del Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑61/99, Adriatica di Navigazione/Commissione, Racc. pag. II‑5349, punto 125 e la giurisprudenza ivi citata).

155    Nella fattispecie, è pacifico che non esistono prove documentali per il periodo controverso.

156    Tuttavia la Commissione ha invocato, nella decisione e nelle sue memorie, una giurisprudenza secondo la quale, allo scopo di porre fine alla sua responsabilità, l’impresa deve dissociarsi apertamente e inequivocabilmente dall’intesa, di modo che gli altri partecipanti siano coscienti del fatto che essa non appoggia più gli obiettivi generali della medesima.

157    A questo riguardo, è vero che, ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta all’impresa di cui trattasi dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (sentenze della Corte Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 37 supra, punto 81, e 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I-4287, punto 155).

158    Tuttavia, siffatta giurisprudenza concerne intese nell’ambito delle quali hanno avuto luogo riunioni multilaterali e nel corso delle quali sono stati evocati obiettivi anticoncorrenziali. Come spiegato dalla Corte al punto 82 della sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al precedente punto 37, la ragione che sottende tale principio di diritto è che, avendo partecipato a siffatte riunioni senza dissociarsi pubblicamente dal loro contenuto, l’impresa ha dato l'impressione agli altri partecipanti che essa appoggiava il suo risultato e che vi si sarebbe conformata. Orbene, nella fattispecie è pacifico che la Gosselin non ha partecipato a siffatte riunioni.

159    Di conseguenza, incombeva alla Commissione fornire la prova della durata della partecipazione della Gosselin, senza poter beneficiare dell’alleggerimento dell’onere della prova risultante dalla giurisprudenza sopra citata.

160    Orbene, è giocoforza constatare che, a proposito del periodo controverso, gli indizi invocati dalla Commissione non sono idonei a provare sufficientemente la partecipazione della Gosselin all’intesa.

161    In primo luogo, poiché la Commissione osserva che il periodo controverso è un periodo intermedio e che la Gosselin non ha definitivamente posto fine alla sua partecipazione all’intesa nell’ottobre 1993, si deve constatare che ciò è inerente al fatto che si tratta di un’interruzione. La mera circostanza che la Gosselin ha partecipato all’intesa sia prima che dopo il periodo controverso è dunque priva di rilevanza. Inoltre, il fatto che la Gosselin sia considerata responsabile di avere partecipato all’intesa solo fino al 18 settembre 2002, data dell’ultima prova documentale, mentre l’intesa è esistita sino al settembre 2003, dimostra che è possibile cessare la partecipazione ad un’intesa anche in mancanza di una dichiarazione espressa.

162    In secondo luogo, la Commissione fa valere che la Gosselin ha partecipato alle stesse pratiche concorrenziali sia dopo il novembre 1996 sia prima dell’ottobre 1993 e che non è intervenuta alcuna modifica, tra queste due date, nel suo comportamento in seno all’intesa. Tuttavia, atteso che il modus operandi dell’intesa non è cambiato nel periodo controverso, la partecipazione della Gosselin poteva soltanto assumere le stesse forme assunte in precedenza.

163    In terzo luogo, la Commissione ha osservato, al punto 274 della decisione, che il semplice fatto che un PDC non figuri nel suo fascicolo non significa che detto preventivo non sia mai stato stilato. Gli elementi di prova del fascicolo indicherebbero che taluni PDC erano talvolta inviati direttamente alla persona che traslocava. Secondo questo punto, una scheda interna della Allied Arthur Pierre relativa ad un trasloco da Bruxelles (Belgio) a Lisbona (Portogallo) indica che sono stati chiesti PDC alla Gosselin e alla Ziegler. Verrebbe peraltro precisato che la Gosselin «invia il PDC oggi per posta [e che] il cliente ne è stato avvertito». Peraltro, questo trasloco è del 1998 e ha dunque avuto luogo dopo il periodo controverso.

164    In quarto luogo, la Commissione ha ammesso in udienza che non esistevano altri indizi per la partecipazione della Gosselin nel periodo controverso.

165    In quinto luogo, riguardo alla durata del periodo controverso, occorre osservare che la questione se tale periodo sia o meno abbastanza lungo da costituire un’interruzione dell’infrazione non può essere esaminata in astratto. Al contrario, occorre valutarla nel contesto del funzionamento dell’intesa in questione (sentenza del Tribunale 19 maggio 2010, causa T‑18/05, IMI e a./Commissione, Racc. pag. II‑1769, punti 89 e segg.).

166    Nella fattispecie, dallo schema n. 3, figurante al punto 280 della decisione, emerge che le imprese di cui trattasi erano abitualmente in contatto diverse volte all’anno per stabilire PDC o pagare commissioni. Invero, il fatto che tali pratiche si fondassero sul principio «do ut des» (v. precedente punto 79) necessitava di una certa continuità in seno al cartello. Orbene, la durata del periodo nel quale la Gosselin non ha partecipato a tali pratiche supera i tre anni. Atteso che tale durata supera largamente gli intervalli nei quali le imprese in questione manifestavano abitualmente, emanando PDC o pagando commissioni, le loro rispettive volontà di restringere la concorrenza, occorre concludere che la Commissione non ha prodotto elementi di prova relativi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, che consentono di ammettere ragionevolmente che l’infrazione si è protratta ininterrottamente tra il 30 ottobre 1993 e il 14 novembre 1996.

167    In sesto luogo, nella decisione, la Commissione si è fondata sul carattere unico e continuativo dell’infrazione. Orbene, alla stregua della Gosselin, occorre considerare che la mancanza di prove documentali per il periodo controverso non può essere ovviata dall’affermazione, figurante al punto 380 della decisione, secondo la quale l’intesa in questione è un’infrazione unica e continuata. Infatti, tale constatazione non può consentire di invocare la responsabilità della Gosselin per tutta la durata dell’intesa. Pertanto, il punto 24 degli orientamenti del 2006 non rinvia alla durata dell’infrazione, ma alla durata della partecipazione di ciascuna impresa alla medesima. Di conseguenza, sussiste la necessità di determinare la durata della partecipazione individuale all’intesa, come ha fatto la Commissione nella decisione.

168    Dall’insieme delle considerazioni che precedono discende che la seconda parte del motivo, relativa ad una determinazione erronea della durata dell’infrazione, deve essere accolta e che occorre, dunque, annullare la decisione nella parte in cui dichiara la responsabilità della Gosselin per la sua partecipazione all’intesa nel periodo controverso. Di conseguenza, la durata del periodo controverso deve essere dedotta dalla durata di 10 anni e 7 mesi, di cui al punto 548 della decisione. La partecipazione della Gosselin ha dunque avuto una durata di 7 anni e 6 mesi.

169    Alla luce del fatto che la Gosselin ha ripreso e reiterato, dopo il periodo controverso, la sua partecipazione ad un’infrazione di cui non contesta che si tratta della stessa intesa alla quale aveva partecipato prima dell’interruzione, non si applica nella fattispecie la prescrizione ai sensi dell’art. 25, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Nondimeno, occorre riformare la decisione al fine di ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Gosselin per tenere conto della durata effettiva della sua partecipazione all’intesa. Le conseguenze concrete di tale riforma saranno precisate nel prosieguo, al punto 174.

 Sul valore delle vendite di cui tener conto per il calcolo dell’importo di base

 Argomenti delle parti

170    Le ricorrenti fanno valere che, nella decisione, la Commissione si basa su un importo errato del valore delle vendite. Tale errore sarebbe dovuto al fatto che l’esercizio contabile della Gosselin non corrisponde all’anno civile. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto prendere come «ultimo anno completo della sua partecipazione all’infrazione» (ai sensi del n. 13 degli orientamenti del 2006) l’ultimo esercizio contabile precedente la cessazione dell’infrazione. Atteso che dalla decisione emerge che il 18 settembre 2002 è la data della fine dell’infrazione, quest’ultimo esercizio contabile sarebbe quello che va dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 (corrispondente ad un fatturato di EUR 1 607 946,90) e non l’esercizio contabile che va dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, esercizio che invece è stato considerato nella decisione.

171    Nel suo controricorso, la Commissione ammette che gli orientamenti del 2006 non danno una risposta completa alla questione di quali dati essa, in linea di principio, debba prendere come punto di partenza. Nella controreplica, la Commissione riconosce anche che il periodo che va dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 è migliore, come anno di riferimento, di quello considerato nella decisione.

 Giudizio del Tribunale

172    Il 24 luglio 2009 la Commissione ha adottato la decisione C (2009) 5810, che modifica la decisione per quanto concerne il valore delle vendite da prendere in considerazione per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla Gosselin e alla Portielje (v. precedente punto 19). In questa decisione, la Commissione ha tenuto come anno di riferimento il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, e dunque un relativo fatturato di EUR 1 607 946. Di conseguenza, l’ammenda inflitta alla Gosselin è stata ridotta a EUR 3,28 milioni, di cui EUR 270 000 per i quali la Portielje è ritenuta responsabile in solido.

173    In considerazione del fatto che la Commissione ha riconosciuto la fondatezza della terza parte del presente motivo ed ha quindi modificato la decisione, non occorre più statuire su questa parte del motivo.

174    Atteso che la durata dell’infrazione è già stata ridotta a 7 anni e 6 mesi (v. precedente punto 168), l’ammontare dell’ammenda inflitta alla Gosselin deve essere ridotto a EUR 2,32 milioni (fatturato corretto, moltiplicato per 0,17 e per 7,5 e aumentato dell’importo supplementare a titolo dissuasivo).

 Sulle circostanze attenuanti

 Argomenti delle parti

175    Le ricorrenti ritengono che, nella decisione, la Commissione respinga ingiustamente l’applicazione della circostanza attenuante relativa alla partecipazione ridotta e al ruolo secondario della Gosselin. A questo riguardo, esse fanno valere, in primo luogo, che la Gosselin non era implicata nella creazione dell’intesa e che non ha partecipato agli accordi sui prezzi. La sua asserita implicazione negli accordi in materia di commissione sarebbe stata molto limitata e sporadica.

176    In secondo luogo, esse ritengono che la decisione non abbia affatto dimostrato che la Gosselin sapeva, o doveva necessariamente sapere, che le sue azioni illecite si inserivano in un piano globale e che tale piano comprendeva il complesso degli elementi costitutivi dell’intesa. Inoltre, esse contestano che un’eventuale responsabilità per l’intesa nella sua totalità basti per respingere una circostanza attenuante che si fonda appunto sul ruolo del tutto secondario di una determinata impresa.

177    In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che i servizi incaricati dei traslochi delle imprese e delle istituzioni erano perfettamente al corrente del principio dei PDC e vi rinvenivano uno strumento per completare facilmente i fascicoli amministrativi dei traslochi. Posto che si tratterebbe di una prassi che le società di traslochi di cui trattasi non tenevano segreta, i servizi incaricati dei traslochi avrebbero dovuto essere consapevoli dell’esistenza dei PDC. Per quanto riguarda la Gosselin, il fascicolo conterrebbe un esempio relativo ad un agente comunitario competente a firmare per un trasloco internazionale e che avrebbe chiesto dei PDC.

178    La Commissione contesta tali argomenti.

 Giudizio del Tribunale

179    Dalla decisione emerge che la Commissione non ha applicato alcuna circostanza attenuante. Tuttavia, le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che la Gosselin non era implicata nella creazione dell’intesa e che non ha partecipato agli accordi sui prezzi (prima censura), che la Gosselin non sapeva che le sue azioni illecite si inserivano in un piano complessivo (secondo censura) e che taluni agenti della Commissione erano al corrente della pratica dei PDC (terza censura).

–       Sulla prima e sulla seconda censura

180    In primo luogo, riguardo all’affermazione secondo la quale la Gosselin non era implicata nella creazione dell’intesa e non ha partecipato agli accordi scritti, occorre constatare che la sua prima partecipazione documentata all’attuazione dell’accordo sulle commissioni risale effettivamente al 1992, mentre dette pratiche sono state introdotte negli anni ‘80. Tuttavia, detto elemento è rilevante soltanto nell’ambito della questione se un’impresa abbia svolto o meno un ruolo di organizzatore o istigatore, ruolo che può essere considerato come una circostanza aggravante in forza dell’art. 28 degli orientamenti del 2006. Per contro, il fatto di non aver partecipato attivamente alla realizzazione degli accordi anticoncorrenziali di cui trattati non costituisce, in sé, una circostanza attenuante.

181    In secondo luogo, riguardo al carattere asseritamente molto limitato della partecipazione della Gosselin all’infrazione, è pacifico che quest’ultima non ha mai partecipato agli accordi scritti di fissazione dei prezzi o alle riunioni con obiettivi anticoncorrenziali.

182    A questo riguardo, occorre osservare che, in forza del terzo trattino del punto 29 degli orientamenti del 2006, al fine di beneficiare di una riduzione dell’ammenda grazie a circostanze attenuanti, l’impresa di cui trattasi deve «fornire la prova che la propria partecipazione all’infrazione è stata sostanzialmente marginale» e «dimostrare altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato». Ebbene, tali condizioni non sono soddisfatte nella specie.

183    Tuttavia, l’uso dell’espressione «quali» indica che l’elenco delle circostanze di cui al punto 29 degli orientamenti del 2006 non è esauriente. Inoltre, come è stato constatato nell’ambito del quarto motivo della Portielje e del secondo motivo della Gosselin, le circostanze particolari della fattispecie, segnatamente la partecipazione o meno di un’impresa a tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione, devono essere prese in considerazione, se non nella valutazione della gravità dell’infrazione, almeno nel quadro dell’adeguamento dell’importo di base in funzione delle circostanze attenuanti e aggravanti. Infatti, tale obbligo era una delle ragioni che hanno consentito alla Corte di affermare che la nozione di infrazione unica e continuata non contraddice il principio secondo il quale la responsabilità per le infrazioni al diritto della concorrenza ha un carattere personale (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 76 supra, punto 84). I soli criteri enunciati al terzo trattino di detto punto 29 non sono idonei a garantire tale possibilità. Di conseguenza, occorre valutare le circostanze particolari della fattispecie.

184    A questo riguardo, è pacifico che l’infrazione di cui trattasi si è evoluta nel tempo. Gli accordi scritti sono stati applicati nella prima fase dell’infrazione dal 1984 sino all’inizio degli anni ‘90 e sono stati poi abbandonati. La seconda fase dell’infrazione si caratterizza per il ricorso ai PDC e alle commissioni. Di conseguenza, la proporzione del valore delle vendite da considerare in forza del punto 19 degli orientamenti del 2006 potrebbe, in linea di principio, essere scaglionata nel tempo. Tale circostanza potrebbe anche giustificare una riduzione dell’ammenda in ragione di circostanze attenuanti.

185    Orbene, occorre considerare che i comportamenti ai quali la Gosselin ha partecipato non rappresentano infrazioni meno gravi degli accordi scritti di fissazione dei prezzi o della fissazione ad hoc di prezzi per determinati traslochi. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Gosselin, anche i PDC e le commissioni avevano avuto effetti sui prezzi (v. precedenti punti 67 e segg.). Parimenti, nelle circostanze della fattispecie, il fatto che la Gosselin non abbia partecipato alle riunioni con obiettivi anticoncorrenziali, che non erano più organizzate all’epoca in cui essa faceva parte dell’intesa, non è rilevante per valutare la gravità dell’infrazione, dato che l’intesa ha funzionato per mezzo di meccanismi che rendevano inutili siffatte riunioni.

186    Ne consegue che la Commissione poteva fissare una percentuale unica per tutta la durata dell’infrazione unica e continuata e non tener conto dell’evoluzione di detta infrazione nel tempo come circostanza attenuante.

187    In terzo luogo, riguardo all’addebito delle ricorrenti secondo il quale un’eventuale responsabilità per un’infrazione unica e continuata non è sufficiente per respingere una circostanza attenuante relativa al ruolo secondario di una determinata impresa, si deve constatare che detta affermazione è corretta. Tuttavia, il fatto che la Gosselin non fosse al corrente del piano complessivo dell’intesa non costituisce una circostanza attenuante. Tale argomento sarebbe rilevante se le ricorrenti volessero rimettere in causa la constatazione di un’infrazione unica e continuata, censura che esse peraltro non hanno sollevato.

188    Occorre pertanto respingere tale censura.

–       Sulla terza censura

189    Per quanto concerne l’addebito relativo al fatto che la Commissione conosceva la pratica dei PDC, occorre constatare che il punto 29, ultimo trattino, degli orientamenti del 2006 prevede che «(l’) importo di base può essere diminuito (…) quando il comportamento anticoncorrenziale è stato autorizzato o incoraggiato dalle autorità pubbliche o dalla legge».

190    Orbene, il fascicolo non include alcun elemento che dimostri che la Commissione, in quanto istituzione, ha autorizzato, incoraggiato o richiesto PDC. In effetti, la Commissione non avrebbe avuto alcun interesse ad incoraggiare o tollerare il sistema dei PDC, in quanto pregiudicava i suoi interessi. Il fatto che taluni funzionari abbiano richiesto PDC per un trasloco in definitiva rimborsato dalla Commissione non significherebbe che l’istituzione avesse conoscenza di tale pratica, né che vi avesse preso parte, atteso che occorre distinguere tra gli agenti della Commissione e la Commissione come istituzione. La persona che è in contatto con l’impresa che effettua il trasloco non è essa stessa il vero cliente delle società di traslochi. Il vero cliente è l’istituzione o l’impresa per la quale detta persona lavora e che sopporta le spese del trasloco.

191    Ammesso che un agente di un’istituzione abbia richiesto dei PDC, la Gosselin avrebbe dovuto sapere che siffatte domande non potevano essere formulate in nome o su richiesta delle istituzioni, essendo manifestamente contrarie ai loro interessi finanziari. Infatti, la necessità di fornire due o tre preventivi era diretta proprio a garantire un minimo di concorrenza e ad evitare che una sola impresa di traslochi potesse determinare unilateralmente il prezzo di un trasloco.

192    Inoltre, la semplice conoscenza del comportamento anticoncorrenziale non implicherebbe che tale comportamento sia stato implicitamente «autorizzato o incoraggiato» dalla Commissione, ai sensi del punto 29, ultimo trattino, degli orientamenti del 2006. Infatti, un’asserita inerzia non può essere equiparata ad un atto positivo come un’autorizzazione o un incoraggiamento.

193    In ogni caso, va rilevato che gli argomenti della Gosselin riguardano soltanto i PDC. Orbene, la pratica dei PDC è solo una delle componenti di un’infrazione unica e continuata. Gli argomenti addotti non possono dunque in alcun caso giustificare il pagamento di commissioni.

194    Si deve pertanto respingere tale censura e, quindi, l’ultima parte del presente motivo.

4.     Sul quinto motivo della Portielje e sul terzo motivo della Gosselin, relativi ad una violazione del principio di parità di trattamento

195    Questo motivo è stato invocato in subordine e si articola in due parti.

 Argomenti delle parti

196    In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che, se i loro argomenti sollevati a questo riguardo nel quadro dei motivi precedenti non dovessero essere accolti, l’art. 2, lett. e), della decisione dovrebbe essere annullato per violazione del principio di parità di trattamento, per il motivo che la Commissione non tiene conto in alcun modo, nella determinazione dell’ammenda, della distinzione obiettiva e qualitativa tra il suo comportamento e quello delle società di traslochi che hanno partecipato all’intesa «classica» (Arthur Pierre, Interdean, Transworld e Ziegler).

197    In secondo luogo, se i loro argomenti addotti a questo riguardo nel quadro dei motivi precedenti non dovessero essere accolti, ciò implicherebbe, a giudizio delle ricorrenti, che, nella determinazione del valore delle vendite ai fini del calcolo dell’ammenda, alla Gosselin è stato riservato un trattamento diverso, senza giustificazione oggettiva.

198    La Commissione rinvia alle sue osservazioni nel quadro dei motivi che precedono.

 Giudizio del Tribunale

199    La prima parte di quest’ultimo motivo non svolge alcuna funzione autonoma rispetto al secondo motivo della Gosselin. In sostanza, essa è già stata esaminata (v. precedenti punti 134 e segg.).

200    Dato che la Commissione ha riconosciuto la fondatezza della terza parte del secondo motivo della Gosselin, relativo al valore delle vendite, non occorre più esaminare la seconda parte del presente motivo, che è stato sollevato solo in subordine.

201    Da quanto precede emerge che occorre annullare la decisione nella parte riguardante la Portielje (precedente punto 59) e nella parte in cui constata che la Gosselin ha partecipato ad un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE, nel periodo dal 30 ottobre 1993 al 14 novembre 1996 (precedente punto 168). Inoltre, non occorre più statuire sulla parte del motivo concernente il valore delle vendite da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla Gosselin (precedente punto 173). L’importo di tale ammenda deve, dunque, essere in ridotto a EUR 2,32 milioni (punto 174 supra). Per il resto, occorre respingere il ricorso nella causa T-208/08.

 Sulle spese

202    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo la Commissione rimasta soccombente nella causa T-209/08, essa deve essere condannata alle spese, come richiesto dalla Portielje. Nella causa T-208/08, ciascuna parte è rimasta parzialmente soccombente ed è stato pronunciato un parziale non luogo a procedere. Di conseguenza, conformemente all’art. 87, nn. 3 e 6, del regolamento di procedura, occorre condannare ciascuna parte a sostenere le proprie spese in questa causa.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Nella causa T‑208/08, la decisione della Commissione 11 marzo 2008, C (2008) 926 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco), è annullata nella parte in cui constata che la Gosselin Group NV ha partecipato ad un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE durante il periodo compreso tra il 30 ottobre 1993 e il 14 novembre 1996.

2)      L’importo dell’ammenda inflitta alla Gosselin Group dall’art. 2 della decisione C (2008) 926, come modificata dalla decisione della Commissione 24 luglio 2009, C (2009) 5810 def., è fissato a EUR 2,32 milioni.

3)      Per il resto, il ricorso è respinto.

4)      Nella causa T‑209/08, la decisione C (2008) 926, come modificata dalla decisione C (2009) 5810, è annullata nella parte riguardante la Stichting Administratiekantoor Portielje.

5)      Nella causa T‑208/08, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

6)      Nella causa T‑209/08, la Commissione europea è condannata alle spese.

Papasavvas

Wahl

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2011.

Firme




Indice


Fatti

1. Oggetto della lite

2. Ricorrenti

3. Procedimento amministrativo

4. Decisione

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1. Sul primo e il secondo motivo della Portielje, relativi ad una violazione dell’art. 81 CE

Argomenti delle parti

Argomenti della Portielje

Argomenti della Commissione

Giudizio del Tribunale

Sul primo motivo

Sul secondo motivo

2. Sul terzo motivo della Portielje e sul primo motivo della Gosselin, relativi ad una violazione dell’art. 81 CE.

Sull’asserita mancanza di una restrizione sensibile della concorrenza

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sull’asserita mancanza di restrizioni della concorrenza

– Sulla prova di effetti anticoncorrenziali

– Sulla responsabilità per gli accordi scritti

Sull’asserita mancanza di effetti sensibili sugli scambi tra gli Stati membri

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sul carattere transfrontaliero

– Sulla soglia di 40 milioni di euro

– Sulla soglia del 5 %

3. Sul quarto motivo della Portielje e il secondo motivo della Gosselin, volti ad una riduzione dell’ammenda

Sulla gravità dell’infrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sull’obbligo di prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti della fattispecie

– Sull’asserita rilevante distinzione qualitativa

Sulla durata dell’infrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul valore delle vendite di cui tenere conto ai fini del calcolo dell’importo di base

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle circostanze attenuanti

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sulla prima e la seconda censura

– Sulla terza censura

4. Sul quinto motivo della Portielje e il terzo motivo della Gosselin, relativi ad una violazione del principio di parità di trattamento

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l’olandese.