Language of document : ECLI:EU:C:2013:223

Causa C‑401/11

Blanka Soukupová

contro

Ministerstvo zemědělství

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud)

«Agricoltura – FEAOG – Regolamento (CE) n. 1257/1999 – Sostegno allo sviluppo rurale – Aiuto al prepensionamento – Cedente che ha compiuto almeno 55 anni di età, senza aver raggiunto l’età normale di pensionamento al momento della cessione – Nozione di “età normale di pensionamento” – Normativa nazionale che fissa un’età di pensionamento variabile in funzione del sesso nonché, per le donne, del numero di figli allevati – Principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 aprile 2013

1.        Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Sostegno allo sviluppo rurale – Meccanismo di aiuto al prepensionamento – Regolamento n. 1257/1999 – Nozione di età normale di pensionamento

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20, 21, § 1, 23 e 51, § 1; regolamento del Consiglio n. 1257/1999, considerando 40, artt. 2, undicesimo trattino, e 10, § 1)

2.        Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Sostegno allo sviluppo rurale – Meccanismo di aiuto al prepensionamento – Regolamento n. 1257/1999 – Normativa nazionale che fissa un’età di pensionamento variabile in funzione del sesso nonché, per le donne, del numero di figli allevati –– Violazione dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione

(Regolamento del Consiglio n. 1257/1999, artt. 2, undicesimo trattino, e 11, § 1, secondo trattino)

1.        L’aiuto al prepensionamento previsto dal regolamento n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, costituisce uno strumento della politica agricola comune, finanziato dal FEAOG, il quale è finalizzato a garantire la redditività delle aziende agricole, e non una prestazione previdenziale che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.

Sebbene in assenza di un’armonizzazione operata dal diritto dell’Unione la fissazione dell’età normale di pensionamento, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, del succitato regolamento, rientri certamente nella competenza degli Stati membri, nondimeno, ai fini dell’applicazione di detto regolamento, tali Stati non possono far leva sulla disparità di trattamento che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 79/7 li autorizza a mantenere in materia di fissazione dell’età di pensionamento nell’ambito della previdenza sociale. Non si può ritenere che il legislatore dell’Unione, per il fatto di aver operato tale rinvio a una nozione non armonizzata, abbia consentito ai detti Stati, in occasione dell’attuazione del predetto regolamento, di adottare provvedimenti in contrasto con i principi generali del diritto dell’Unione nonché con i diritti fondamentali. Di conseguenza, tenuto conto altresì del considerando 40 e dell’articolo 2, undicesimo trattino, di detto regolamento, nell’attuazione del regolamento n. 1257/1999 gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, consacrati agli articoli 20, 21, paragrafo 1, e 23 della suddetta Carta.

(v. punti 25‑28)

2.        Non è conforme al diritto dell’Unione e ai suoi principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione che, in applicazione delle disposizioni del regime pensionistico nazionale di uno Stato membro relative all’età necessaria per avere diritto a una pensione di vecchiaia, l’età normale di pensionamento, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, sia determinata in maniera diversa in funzione del sesso della persona che richiede l’aiuto al prepensionamento in agricoltura e, nel caso di richiedenti di sesso femminile, in funzione del numero di figli allevati dall’interessata.

Infatti, gli imprenditori agricoli anziani, di sesso femminile come di sesso maschile, si trovano in situazioni simili dal punto di vista dello scopo perseguito con l’aiuto al prepensionamento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il quale mira a incoraggiare tali imprenditori, indipendentemente dal sesso e dal numero di figli allevati, a cessare definitivamente le loro attività agricole in anticipo, al fine di garantire una migliore redditività delle aziende agricole. Sarebbe dunque contrario al diritto dell’Unione e ai suoi principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione che le suddette situazioni siano trattate in maniera diversa, senza giustificazione obiettiva.

Quanto alle conseguenze della mancata osservanza del principio di parità di trattamento in una tale situazione, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di parità può essere garantito solo concedendo alle persone appartenenti alla categoria sfavorita gli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone che rientrano nella categoria privilegiata.

(v. punti 30, 31, 35, 36 e dispositivo)