Language of document : ECLI:EU:T:2018:133

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

13 marzo 2018 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo K – Marchio Benelux figurativo anteriore K – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Nella causa T‑824/16,

Kiosked Oy Ab, con sede a Espoo (Finlandia), rappresentata da L. Laaksonen, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Fischer, in qualità di agente,

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT), con sede a Bruxelles (Belgio), rappresentata da P.-Y. Thoumsin e E. Van Melkebeke, avvocati,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 settembre 2016 (procedimento R 279/2016-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la VRT e la Kiosked,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, A. Dittrich (relatore) e P. G. Xuereb, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 novembre 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2017,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 2017,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 27 febbraio 2012 la Kiosked Oy Ab, ricorrente, ha ottenuto presso l’ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) la registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1112969.

2        La registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1112969 è stata ottenuta per il seguente segno figurativo:

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3        I prodotti e i servizi per i quali è stata ottenuta la registrazione appartengono alle classi 9, 35 e 42 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 9: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, dì pesata, di misura, di segnalazione, di controllo, di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti di conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi di registrazione, di trasmissione e/o di riproduzione di suoni e/o di immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione, computer; software; estintori»;

–        classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di ufficio»;

–        classe 42: «Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software».

4        La registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1112969 è stata notificata il 3 maggio 2012 all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)]. Essa è stata pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 2012/085, del 7 maggio 2012. Il 7 febbraio 2013 la De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie [emittente radiotelevisiva fiamminga (VRT)], interveniente, ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), alla registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti e i servizi oggetto di quest’ultimo.

5        L’opposizione era basata su quattro marchi anteriori, tra cui il marchio figurativo registrato il 10 agosto 2010 presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (BOIP) con il numero 882400, qui di seguito riprodotto:

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6        Il marchio Benelux anteriore n. 882400 era registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 38 e da 41 a 43, in particolare per i seguenti prodotti e servizi:

–        classe 9: «Dispositivi e strumenti fotografici, cinematografici, ottici e di segnalazione; apparecchi per la registrazione, la trasmissione o la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di dati magnetici; supporti a forma di disco per le registrazioni audio o video; videocassette, CD, CD-I, CD-ROM e DVD; tessere di club e di socio magnetiche o codificate; dispositivi video, audio e informatici; apparecchi per giochi concepiti per essere utilizzati unicamente con apparecchi riceventi per la televisione»;

–        classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di ufficio»;

–        classe 41: «Educazione, servizi di insegnamento, formazione e corsi»;

–        classe 42: «Programmazione informatica; servizi di progettazione e di sviluppo di siti Web che non presentano immagini in movimento; progettazione e sviluppo di software per applicazioni multimediali».

7        Gli altri tre marchi anteriori su cui era basata l’opposizione sono i seguenti:

–        il marchio figurativo registrato il 10 agosto 2010 presso il BOIP con il numero 882402, per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 38 e da 41 a 43, qui di seguito riprodotto:

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–        il marchio figurativo registrato il 7 giugno 2006 presso il BOIP con il numero 796522, per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 38 e da 41 a 43, qui di seguito riprodotto:

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–        il marchio figurativo registrato il 7 giugno 2006 presso il BOIP con il numero 796523, per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 38 e da 41 a 43, qui di seguito riprodotto:

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8        Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]. L’opposizione riguardava l’insieme dei prodotti e dei servizi oggetto del marchio richiesto ed era basata sull’insieme dei prodotti e dei servizi designati dai marchi anteriori.

9        Con decisione del 10 dicembre 2015, sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la divisione di opposizione ha accolto parzialmente l’opposizione, in particolare, per i seguenti servizi:

–        classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di ufficio»;

–        classe 42: «Progettazione e sviluppo di software».

10      Il 9 febbraio 2016 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

11      Con decisione del 19 settembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso per quanto concerne i servizi menzionati al punto 9 supra.

12      Tenendo conto di un grado inferiore alla media riguardo alla somiglianza visiva, dell’impossibilità di confrontare i marchi sul piano fonetico e del carattere «neutro» del confronto concettuale, da un lato, e alla luce della circostanza che il carattere distintivo intrinseco del marchio Benelux anteriore n. 882400 sarebbe «normale», o «tutt’al più medio», dall’altro, la commissione di ricorso ha constatato sostanzialmente l’esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tra il marchio richiesto e il marchio Benelux anteriore n. 882400 per quanto concerneva i servizi delle classi 35 e 42, che ha considerato identici.

13      Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto che sussistesse un rischio di confusione anche riguardo ai prodotti della classe 9 oggetto del marchio richiesto e del marchio Benelux anteriore n. 882400, che possono essere considerati identici.

 Conclusioni delle parti

14      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella misura in cui la commissione di ricorso ha respinto il suo ricorso per quanto concerne i servizi «pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di ufficio», appartenenti alla classe 35, e i servizi «progettazione e sviluppo di software» appartenenti alla classe 42;

–        autorizzare la registrazione del marchio richiesto per tali servizi;

–        condannare l’interveniente a tutte le spese che la ricorrente ha sostenuto nell’ambito del procedimento di opposizione, incluse le spese di rappresentanza legale, secondo l’elenco dettagliato delle spese che essa deve presentare entro il termine previsto all’articolo 85 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 109 del regolamento 2017/1001) e, in mancanza di presentazione di tale descrizione, conformemente alla normativa applicabile;

–        condannare l’interveniente alle spese che la ricorrente ha sostenuto nell’ambito del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 85 del regolamento n. 207/2009.

15      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

16      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente a sopportare tutte le spese che l’interveniente ha sostenuto nell’ambito del procedimento di opposizione e nel corso del procedimento in esame, incluse le spese di rappresentanza legale, secondo l’elenco dettagliato delle spese che essa presenterà entro il termine di cui all’articolo 85 del regolamento n. 207/2009 e, in mancanza di presentazione di tale elenco dettagliato, conformemente alla normativa pertinente.

17      Il punto 37, secondo comma, del controricorso dell’interveniente è così formulato:

«Per tali motivi, il ricorso andrebbe respinto e si deve accogliere l’opposizione presentata dall’interveniente nella sua totalità. Inoltre, occorre condannare la ricorrente alle spese sostenute dall’interveniente nel corso del presente procedimento, a norma dell’articolo 85 del regolamento n. 207/2009».

 In diritto

 Sulle conclusioni dell’interveniente

18      L’interveniente chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento di determinate spese.

19      Per contro, non è di immediata evidenza se la parte di frase «si deve accogliere l’opposizione presentata dall’interveniente nella sua totalità», menzionata al punto 17 della presente sentenza, debba essere considerata un capo delle conclusioni. Anche ammesso che detta parte di frase debba essere considerata un capo delle conclusioni, quest’ultimo sarebbe in ogni caso irricevibile.

20      Infatti, detta parte di frase costituirebbe un capo delle conclusioni mediante il quale l’interveniente chiederebbe al Tribunale di accogliere la sua opposizione, quale invocata inizialmente dinanzi alla divisione di opposizione, o quantomeno di ripristinare la decisione di quest’ultima. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza, tale capo delle conclusioni, essendo diretto all’annullamento della decisione impugnata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso, deve essere considerato come ricorso incidentale [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2017, NRJ Group/EUIPO – Sky International (SKY ENERGY), T‑184/16, non pubblicata, EU:T:2017:703, punto 31].

21      Occorre ricordare, in proposito, che dall’articolo 182, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale risulta che un ricorso incidentale deve essere proposto entro il termine previsto per la presentazione del controricorso e deve essere presentato con atto separato, distinto dal controricorso. Orbene, anche ammesso che detta parte di frase costituisca un capo delle conclusioni, quest’ultimo non sarebbe stato sollevato con atto separato e non soddisferebbe quindi i requisiti di cui all’articolo 182, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura. Di conseguenza, tale capo delle conclusioni dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2017, SKY ENERGY, T‑184/16, non pubblicata, EU:T:2017:703, punto 32).

 Sull’oggetto della controversia

22      A causa dei dispositivi differenti delle decisioni della divisione di opposizione, da un lato, e della commissione di ricorso, dall’altro, e poiché l’interveniente fa riferimento nel proprio controricorso all’insieme dei prodotti e dei servizi su cui si basava l’opposizione, mentre la ricorrente, nelle sue conclusioni, menziona unicamente una parte dei servizi oggetto del marchio richiesto, occorre precisare in via preliminare quali sono i prodotti e i servizi che costituiscono oggetto della presente controversia.

23      Come risulta dal primo capo delle conclusioni della ricorrente e dalle precisazioni che questa ha fornito nel ricorso, essa chiede l’annullamento della decisione impugnata solo per i seguenti servizi:

–        classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di ufficio»;

–        classe 42: «Progettazione e sviluppo di software».

24      Tenuto conto della limitazione operata nelle conclusioni della ricorrente, il motivo unico dedotto da quest’ultima può essere esaminato unicamente sotto il profilo dei servizi indicati al punto 23 supra.

25      Per contro, a causa dell’irricevibilità dell’eventuale ricorso incidentale dell’interveniente (v. punti da 18 a 21 supra), gli argomenti di quest’ultima relativi ai prodotti e ai servizi diversi da quelli menzionati al punto 23 della presente sentenza, che non sono oggetto del ricorso nella causa in esame, non devono essere esaminati.

 Sul motivo unico sollevato dalla ricorrente, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

26      La ricorrente fa valere sostanzialmente che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, nella misura in cui ha erroneamente concluso che esisteva un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio Benelux anteriore n. 882400 riguardo ai servizi di cui trattasi. In particolare, essa contesta le valutazioni della commissione di ricorso relative alla composizione e al livello di attenzione del pubblico di riferimento, al grado di somiglianza visiva dei marchi e al carattere distintivo intrinseco del marchio Benelux anteriore n. 882400. Pertanto, in sostanza, a parere della ricorrente, non sussiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto riguardo ai servizi controversi.

27      L’interveniente fa valere sostanzialmente che la commissione di ricorso avrebbe dovuto concludere per l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto relativamente a tutti i servizi oggetto del marchio richiesto. Infatti, i servizi di cui trattasi si rivolgerebbero al pubblico in generale, dotato di un livello di attenzione medio, i marchi in conflitto sarebbero identici o avrebbero quantomeno un elevato grado di somiglianza. Inoltre, il carattere distintivo del marchio Benelux anteriore n. 882400 sarebbe medio.

28      L’EUIPO considera, in sostanza, che la commissione di ricorso ha concluso giustamente per l’esistenza di un rischio di confusione.

29      Va osservato preliminarmente che, ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 189, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), qualsiasi registrazione internazionale che designa l’Unione europea ha, a decorrere dalla data di registrazione prevista all’articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo relativo all’Intesa di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (GU 2003, L 296, pag. 22), la stessa efficacia di una domanda di marchio dell’Unione europea. L’articolo 156, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 196, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) dispone che le registrazioni internazionali che designano l’Unione europea siano soggette alla stessa procedura di opposizione prevista per le domande pubblicate di marchio dell’Unione europea.

30      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

31      Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione, e prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi contraddistinti [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33, e giurisprudenza ivi citata].

32      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

 Sul pubblico di riferimento e il suo livello d’attenzione

33      Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [v. sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

34      Dal punto 15 della decisione impugnata può dedursi sostanzialmente che, secondo la commissione di ricorso, in considerazione del fatto che il marchio Benelux anteriore n. 882400 è un marchio registrato dal BOIP nel Benelux, il territorio pertinente ai fini della valutazione del rischio di confusione nel caso di specie è quello del Belgio, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi. Tale valutazione, non essendo inficiata da errore, deve essere confermata.

35      Riguardo al pubblico di riferimento, la commissione di ricorso, al punto 44 della decisione impugnata, ha considerato che «[u]na parte dei prodotti e dei servizi in conflitto si rivolge[va] al pubblico in generale e che un’altra parte era rivolta a un pubblico di professionisti».

36      La ricorrente fa valere che i servizi di cui trattasi sono destinati ai professionisti. Ciò varrebbe, in particolare, per i servizi di pubblicità, essendo questi ultimi concepiti per pubblicizzare un prodotto o un altro servizio. Nessun consumatore avrebbe la necessità di ricorrere a servizi di pubblicità.

37      Come già rilevato al punto 27 supra, l’interveniente ritiene che i servizi di cui trattasi si rivolgano al pubblico in generale.

38      Secondo la giurisprudenza, il pubblico di riferimento è composto da coloro che possono utilizzare sia i servizi contraddistinti dal marchio anteriore sia i servizi contraddistinti dal marchio richiesto [v., in tal senso, sentenze del 1o luglio 2008, Apple Computer/UAMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non pubblicata, EU:T:2008:238, punto 23, e del 30 settembre 2010, PVS/UAMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non pubblicata, EU:T:2010:419, punto 28].

39      Occorre rilevare, in proposito, che i servizi in questione sono utilizzati da un gran numero di professionisti e non dal pubblico in generale, circostanza che, peraltro, l’EUIPO stesso riconosce nel suo controricorso. Ciò vale, in particolare, per i servizi di «pubblicità» della classe 35, menzionati dalla ricorrente (v. punto 36 supra).

40      Al punto 44 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha altresì rilevato che il livello di attenzione del pubblico di riferimento variava da medio ad elevato.

41      Secondo la ricorrente, nel caso di specie, il pubblico di riferimento, composto da professionisti, dimostrerebbe un livello di attenzione elevato.

42      Secondo l’interveniente, si deve considerare sussistente un livello di attenzione medio.

43      Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che, come rilevato al punto 39 supra, il pubblico di riferimento, per quanto concerne i servizi in questione, è costituito da professionisti, occorre prendere in considerazione, al riguardo, un livello di attenzione elevato.

 Sul confronto dei servizi

44      La commissione di ricorso, al punto 39 della decisione impugnata, ha accolto la constatazione della divisione di opposizione secondo cui i servizi menzionati al punto 23 supra erano identici ad alcuni dei servizi oggetto dei marchi anteriori.

45      A parere della ricorrente, in sostanza, il marchio richiesto e il marchio Benelux anteriore n. 882400 contraddistinguono prodotti o servizi in certa misura simili, ma quest’ultimo marchio non comprende tutti i prodotti o i servizi designati dal marchio richiesto. Pertanto, i «servizi in questione» dovrebbero essere «considerati simili».

46      L’interveniente ritiene che la maggior parte dei servizi oggetto dei marchi anteriori siano identici o, quantomeno, molto simili a quelli oggetto del marchio richiesto.

47      In proposito, è giocoforza rilevare che i servizi della classe 35 menzionati dalla ricorrente a sostegno del motivo sollevato figurano sia nell’elenco dei servizi oggetto del marchio richiesto sia nell’elenco dei servizi oggetto del marchio Benelux anteriore n. 882400. Orbene, le loro descrizioni sono state redatte in termini identici.

48      Per quanto concerne i servizi della classe 42, si deve precisare che i servizi relativi alla «progettazione e [allo] sviluppo di software» oggetto del marchio richiesto sono inclusi nella categoria più ampia dei servizi attinenti alla «programmazione informatica» designati dal marchio Benelux anteriore n. 882400. Pertanto, occorre concludere che sussiste un’identità tra tali servizi della classe 42.

49      Ciò considerato, si deve confermare la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i servizi oggetto del marchio richiesto e i servizi designati dal marchio Benelux anteriore n. 882400 sono identici (v. punto 44 supra).

 Sul confronto dei segni

50      La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio di solito percepisce un marchio come un tutt’uno e non si sofferma a esaminarne i vari dettagli (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

–       Sulla somiglianza visiva

51      La commissione di ricorso ha raffrontato il marchio richiesto con il marchio Benelux anteriore n. 882400 sotto il profilo visivo.

52      Al riguardo, la commissione di ricorso, al punto 20 della decisione impugnata, ha ritenuto che i segni in conflitto, che sarebbero entrambi marchi «puramente figurativi» (v. punti 18, 19 e 21 della decisione impugnata), presentassero un grado di somiglianza inferiore alla media. In particolare, tali segni avrebbero in comune un elemento figurativo bianco su sfondo nero ed entrambi sarebbero composti da una parte verticale, di forma differente, contenente sul lato destro un elemento, di forma differente, che è collegato all’elemento verticale nel marchio richiesto e che è indipendente nel marchio Benelux anteriore n. 882400.

53      In subordine, la commissione di ricorso, al punto 23 della decisione impugnata, ha considerato che il pubblico di riferimento, dopo un esame accurato e con un po’ d’immaginazione, era in grado di riconoscere, in entrambi i marchi, una forma che poteva assomigliare alla lettera maiuscola «K».

54      La ricorrente, da parte sua, sostiene che non sussiste alcuna somiglianza visiva tra il marchio richiesto e il marchio Benelux anteriore n. 882400, ma riconosce che la rappresentazione grafica di tali segni rinvia alla lettera maiuscola «K».

55      Partendo dalla premessa secondo cui i segni di cui trattasi sono composti dalla lettera maiuscola «K» rappresentata in nero e in bianco, l’interveniente, da parte sua, fa valere che il marchio richiesto e il marchio Benelux anteriore n. 882400 devono essere considerati identici sul piano visivo. In ogni caso, a suo parere, se è vero che le differenze esistenti tra tali marchi non potevano essere considerate mere differenze «insignificanti», si dovrebbe quantomeno concludere che essi sono molto simili.

56      Per rispondere a tali argomenti, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti rilevanti [sentenza dell’11 maggio 2010, Wessang/UAMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non pubblicata, EU:T:2010:186, punto 41].

57      In contrasto con la nozione di somiglianza, la nozione d’identità implica, in linea di principio, che i due elementi oggetto di confronto siano in tutti i punti gli stessi. Tuttavia, poiché, da un lato, la percezione dell’identità deve essere valutata con riguardo a un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto e, dall’altro, la percezione dell’identità non è il risultato di un confronto diretto di tutte le caratteristiche degli elementi raffrontati, la presenza di differenze insignificanti che possono passare inosservate agli occhi di un consumatore medio non esclude l’esistenza di un’identità tra i segni da confrontare. Infatti, secondo la giurisprudenza, un segno è identico al marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio, o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio (v., per analogia e in tal senso, sentenza del 20 marzo 2003, LTJ Diffusion, C‑291/00, EU:C:2003:169, punti da 50 a 54).

58      Nel caso di specie, il marchio richiesto è composto da un elemento che può essere percepito come la lettera maiuscola «K» di colore bianco scritta in grassetto, le cui estremità sono parzialmente arrotondate. Tale lettera è situata al centro di un elemento figurativo rettangolare nero più ampio, i cui due angoli superiori e l’angolo inferiore destro sono anch’essi arrotondati. Il marchio Benelux anteriore n. 882400, da parte sua, può essere percepito come la lettera maiuscola «K» di colore bianco, le cui linee costitutive, vale a dire la linea verticale e le linee diagonali convergenti situate a destra della linea verticale, sono tutte arrotondate. Tale lettera è collocata su uno sfondo nero che coincide con il suo contorno, senza tuttavia formare una forma geometrica che possa essere descritta con precisione.

59      È vero che, nella misura in cui possono essere percepiti come la lettera maiuscola «K», i due segni in conflitto contengono un elemento identico. Per di più, tali segni hanno gli stessi colori, bianco e nero. Per contro, la rappresentazione grafica della lettera maiuscola «K» nei due marchi non è la stessa. Infatti, nel marchio richiesto, la linea verticale e le due linee diagonali che si aprono verso destra, che sono caratteristiche della lettera maiuscola «K», sono strettamente collegate. Nel marchio Benelux anteriore n. 882400, la linea verticale che costituisce la parte sinistra della lettera maiuscola «K» è leggermente distaccata dalle linee diagonali che figurano nella parte destra di tale lettera. Le forme arrotondate delle linee costitutive della lettera maiuscola «K» sono, per parte loro, differenti. Le estremità della lettera maiuscola «K», quale rappresentata nel marchio richiesto, sono parzialmente arrotondate, mentre quelle della lettera maiuscola «K» nel marchio Benelux anteriore n. 882400 sono totalmente arrotondate. Come già emerge dalle considerazioni esposte al punto 58 supra, anche la forma dello sfondo nero nei due marchi è differente. Infatti, lo sfondo del marchio richiesto presenta una certa analogia con un filatterio, al centro del quale è collocata la lettera maiuscola «K», mentre lo sfondo del marchio Benelux anteriore n. 882400 non ha una forma geometrica precisa.

60      Tali differenze non sono insignificanti al punto tale da poter passare inosservate agli occhi dei professionisti che possiedono un livello di attenzione elevato.

61      Ciò considerato, tenuto conto dell’impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto e dal marchio Benelux anteriore n. 882400, non si può concludere per l’esistenza di un’identità tra questi due marchi.

62      Alla luce dei rilievi suesposti, non occorre nemmeno ritenere, contrariamente a quanto fatto valere dalla commissione di ricorso ai punti 20 e 23 della decisione impugnata, che il grado di somiglianza visiva sia inferiore alla media. In realtà, il grado di somiglianza visiva deve essere considerato almeno medio.

–       Sulla somiglianza fonetica

63      Al punto 21 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che era impossibile procedere ad un confronto fonetico tra il marchio richiesto e il marchio Benelux anteriore n. 882400. In proposito, la commissione di ricorso è partita dalla premessa secondo cui tali marchi erano puramente figurativi. Al riguardo, la ricorrente fa valere che tali marchi possono essere entrambi pronunciati come la lettera «k». A parere dell’interveniente, tali marchi sono identici sotto il profilo fonetico.

64      Nel caso di specie va rilevato che, nella misura in cui il pubblico di riferimento è in grado di distinguere la lettera «k» nel marchio richiesto e nel marchio Benelux anteriore n. 882400, questi due marchi possono essere pronunciati allo stesso modo. Pertanto, si deve affermare che, contrariamente a quanto rilevato dalla commissione di ricorso al riguardo, i marchi in conflitto sono identici sotto il profilo fonetico.

–       Sulla somiglianza concettuale

65      La commissione di ricorso, al punto 22 della decisione impugnata, ha concluso che né il marchio richiesto né il marchio Benelux anteriore n. 882400 veicolavano concetti. Pertanto, il confronto concettuale tra questi due marchi sarebbe «neutro». A parere della ricorrente, tali marchi sono privi di significato concettuale. L’interveniente, da parte sua, fa valere che il riferimento alla lettera «k» rende detti segni identici sotto il profilo concettuale.

66      Riguardo al confronto concettuale di due marchi costituiti dalla stessa e unica lettera, va rilevato che la rappresentazione grafica di una lettera, nella mente del pubblico di riferimento, può ricordare un’entità ben distinta, vale a dire un fonema particolare. In tal senso, una lettera rinvia a un concetto.

67      Ne consegue che può esistere un’identità concettuale tra segni quando questi ultimi rinviano alla stessa lettera dell’alfabeto [v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2011, Emram/UAMI – Guccio Gucci (G), T‑187/10, non pubblicata, EU:T:2011:202, punti 60 e 61; del 10 novembre 2011, Esprit International/UAMI – Marc O’Polo International (Rappresentazione di una lettera su una tasca), T‑22/10, non pubblicata, EU:T:2011:651, punto 99, e dell’8 maggio 2012, Mizuno/UAMI – Golfino (G), T‑101/11, non pubblicata, EU:T:2012:223, punto 56].

68      Nel caso di specie, poiché la lettera «k» è presente sia nel marchio richiesto sia nel marchio Benelux anteriore n. 882400, si deve concludere per l’identità concettuale tra i segni.

 Sulla valutazione globale del rischio di confusione

69      Occorre ricordare che la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenza del 28 settembre 2016, The Art Company B & S/EUIPO – G-Star Raw (THE ART OF RAW), T‑593/15, non pubblicata, EU:T:2016:572, punto 37].

70      Dalle considerazioni suesposte risulta che l’impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto, da un lato, e dal marchio Benelux anteriore n. 882400, dall’altro, è quella di due marchi che sono mediamente simili sotto il profilo visivo (v. punto 62 supra), ma identici sotto il profilo fonetico e concettuale (v. punti 64 e 68 supra).

71      Tenuto conto di tali elementi e dato che i servizi di cui trattasi sono identici (v. punti 47 e 48 supra), si deve concludere per l’esistenza di un rischio di confusione tra i due marchi in conflitto per il pubblico di riferimento, vale a dire i professionisti, nonostante l’elevato livello di attenzione di questi ultimi.

72      Va rilevato, in proposito, che il livello di attenzione del pubblico interessato costituisce certamente un elemento da prendere in considerazione nella valutazione del rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Tuttavia, non si può ammettere l’esistenza di casi in cui, a causa del livello di attenzione del pubblico interessato, possa escludersi a priori qualsiasi rischio di confusione e, pertanto, qualsiasi possibilità di applicazione di tale disposizione [sentenza del 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/UAMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, non pubblicata, EU:T:2013:605, punti 52 e 53].

73      Occorre altresì precisare che si tratta del livello di attenzione del pubblico di riferimento nell’esaminare la provenienza commerciale dei prodotti o dei servizi in questione. La circostanza che il pubblico di cui trattasi sarà più attento all’identità del produttore o del fornitore del prodotto o del servizio che intende acquistare non significa, per contro, che esso esaminerà nei minimi dettagli il marchio che si troverà di fronte o che lo confronterà minuziosamente con un altro marchio. Invero, anche per un pubblico che possieda un livello di attenzione elevato, resta cionondimeno il fatto che le persone che ne fanno parte hanno raramente la possibilità di effettuare un confronto diretto dei vari marchi, ma devono fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne hanno mantenuto nella memoria (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, ancotel., T‑443/12, non pubblicata, EU:T:2013:605, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

74      Nel caso di specie, è unicamente sotto il profilo visivo che il marchio richiesto e il marchio Benelux anteriore n. 882400 non sono identici. Infatti, esistono differenze tra gli elementi figurativi di tali marchi. In proposito, non si può tuttavia escludere che un numero significativo di persone del pubblico di riferimento memorizzerà soltanto un’immagine imperfetta del marchio anteriore. Ciò considerato, è possibile, tenuto conto dell’identità fonetica e concettuale dei segni, che, di fronte all’immagine del marchio richiesto, il pubblico di riferimento percepisca quest’ultimo come una versione aggiornata e modernizzata di detto marchio anteriore, anziché come un marchio distinto, avente una provenienza commerciale differente. Ne consegue che le differenze, sotto il profilo visivo, tra gli elementi figurativi dei due marchi in conflitto non sono sufficienti per escludere un rischio di confusione.

75      La conclusione tratta al punto 71 della presente sentenza non è messa in discussione dagli altri argomenti della ricorrente.

76      La ricorrente sostiene che il marchio Benelux anteriore n. 882400 possiede soltanto un debole carattere distintivo intrinseco e dovrebbe, di conseguenza, beneficiare di una tutela limitata. Sarebbe questo il caso, poiché detto marchio consisterebbe in un segno molto ordinario e comune, vale a dire la lettera maiuscola «K» o una forma che potrebbe essere considerata come la lettera maiuscola «K» circondata semplicemente da un contorno nero. Orbene, di regola, una lettera dell’alfabeto isolata sarebbe un elemento distintivo intrinsecamente debole di un segno, dato che esso non attirerebbe l’attenzione dei consumatori né potrebbe essere considerato inventivo. La ricorrente fa valere che, secondo la giurisprudenza, si deve considerare che i marchi composti da una sola lettera presentano scarso carattere distintivo, che non può essere rafforzato in ragione del fatto che tale lettera, in genere, non ha alcun significato in un determinato settore. A suo parere, l’ideazione scarsamente inventiva del marchio anteriore non può accrescerne il carattere distintivo. Inoltre, l’utilizzo di contorni neri per le lettere sarebbe abbastanza comune nei marchi figurativi.

77      Al punto 45 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che, in mancanza di significato del marchio Benelux anteriore n. 882400 riguardo ai servizi delle classi 35 e 42, oggetto della presente controversia, il carattere distintivo intrinseco di quest’ultimo era «normale». Dal punto 47 della decisione impugnata risulta sostanzialmente che, secondo la commissione di ricorso, la parola «normale», in tale contesto, equivale all’espressione «tutt’al più medio».

78      A parere dell’interveniente, si deve concludere che il carattere distintivo intrinseco del marchio Benelux anteriore n. 882400 è medio.

79      Tra i fattori rilevanti di cui si può tener conto nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione figura altresì il carattere distintivo del marchio anteriore (sentenza del 28 settembre 2016, THE ART OF RAW, T‑593/15, non pubblicata, EU:T:2016:572, punto 39). Tuttavia, anche supponendo che un marchio anteriore possieda un grado di carattere distintivo intrinseco inferiore alla media, tale carattere distintivo eventualmente debole non impedisce, di per sé, di constatare l’esistenza di un rischio di confusione (v., in tal senso, ordinanza del 27 aprile 2006, L’Oréal/UAMI, C‑235/05 P, non pubblicata, EU:C:2006:271, punti da 42 a 45).

80      Va ricordato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza, per valutare il carattere distintivo di un marchio o di un elemento costitutivo di un marchio, occorre esaminare la maggiore o minore attitudine di tale marchio o di tale elemento a concorrere ad identificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese. Nell’ambito di siffatta valutazione vanno prese in considerazione in particolare le qualità intrinseche del marchio o dell’elemento di cui trattasi, per accertare se essi siano o meno privi di qualsiasi carattere descrittivo dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, punto 59 e giurisprudenza ivi citata].

81      In proposito, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se, e in quali condizioni, occorra considerare che una lettera dell’alfabeto ha carattere distintivo intrinseco in generale, è sufficiente, nel caso di specie, rilevare quanto segue.

82      Le estremità arrotondate delle linee bianche della lettera maiuscola «K» sono elementi che non possono essere considerati banali od ordinari. A ciò si aggiunga che la linea verticale bianca e l’elemento somigliante alla punta di una freccia sono separati. Orbene, di regola, questo non si verifica nel caso di un’abituale rappresentazione grafica della lettera maiuscola «K». Per di più, anche ammettendo che l’utilizzo di contorni neri per le lettere sia abbastanza comune nei marchi figurativi, occorre ricordare la forma dello sfondo nero utilizzato nel marchio Benelux anteriore n. 882400. Infatti, al riguardo, non si tratta di un elemento geometrico comune, bensì di una rappresentazione grafica insolita. Infine, come fatto valere dall’interveniente per quanto concerne la somiglianza visiva dei segni, l’impressione del marchio Benelux anteriore n. 882400 è dinamica e ludica. Tali elementi depongono a favore dell’esistenza di un carattere distintivo intrinseco medio di tale marchio.

83      Ciò considerato, la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso ai punti 45 e 47 della decisione impugnata riguardo al carattere distintivo del marchio Benelux anteriore n. 882400 (v. punto 77 supra) risulta fondata, mentre l’insieme degli argomenti della ricorrente menzionati al punto 76 supra deve essere respinto.

84      In ogni caso, anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo, può esistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti e servizi considerati [sentenze del 16 marzo 2005, L’Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, punto 61, e del 13 dicembre 2007, Xentral/UAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, punto 70].

85      In conclusione, dall’insieme delle considerazioni suesposte risulta che il motivo unico sollevato dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso deve essere respinto in quanto infondato e, pertanto, tutto il ricorso, senza che sia necessario statuire sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni diretto ad ottenere l’autorizzazione del Tribunale alla registrazione del marchio richiesto per i servizi indicati al punto 23 della presente sentenza.

 Sulle spese

86      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

87      Nel caso di specie, l’EUIPO e l’interveniente hanno chiesto la condanna della ricorrente alle spese del presente procedimento.

88      La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’EUIPO e dall’interveniente nel presente procedimento, conformemente alla domanda di questi ultimi.

89      L’interveniente ha inoltre chiesto la condanna della ricorrente alle spese da essa sostenute nel corso del procedimento di opposizione dinanzi all’EUIPO.

90      Al riguardo, è sufficiente rilevare che, poiché la presente sentenza rigetta il ricorso proposto avverso la decisione impugnata, è il punto 3 del dispositivo di quest’ultima che continua a regolare le spese sostenute nel procedimento di opposizione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Kiosked Oy Ab sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT).

Gratsias

Dittrich

Xuereb

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 marzo 2018.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.