Language of document : ECLI:EU:C:2009:359

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

11 giugno 2009 (*)

«Politica di concorrenza – Artt. 81 CE e 82 CE – Art. 15, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Osservazioni scritte presentate dalla Commissione – Controversia nazionale relativa alla deducibilità fiscale di un’ammenda inflitta da una decisione della Commissione»

Nel procedimento C‑429/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi), con decisione 12 settembre 2007, pervenuta in cancelleria il 17 settembre 2007, nella causa tra

Inspecteur van de Belastingdienst

e

X BV,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. T. von Danwitz, E. Juhász (relatore), G. Arestis e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 dicembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la X BV, dal sig. G.Th.K. Meussen, advocaat;

–        per il governo olandese, dai sigg. Y. de Vries e M. de Grave, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, dal sig. I. M.Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Bouquet e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 15, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra l’Inspecteur van de Belastingdienst (ispettore delle imposte; in prosieguo: l’«ispettore») e la X BV, società di diritto olandese stabilita in P, relativamente alla deducibilità fiscale di ammende inflitte dalla Commissione delle Comunità europee per violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        Ai sensi del ventunesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003:

«L’applicazione coerente delle regole di concorrenza richiede inoltre l’istituzione di meccanismi di cooperazione fra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri. Ciò vale per tutte le giurisdizioni degli Stati membri che applicano gli articoli 81 e 82 del trattato [CE], a prescindere dal fatto che applichino tali regole in controversie tra privati o agendo in quanto autorità pubbliche di esecuzione o in quanto giurisdizioni di ricorso. In particolare, le giurisdizioni nazionali dovrebbero potersi rivolgere alla Commissione per ottenere informazioni o pareri in merito all’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza. Occorrerebbe inoltre che la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri potessero formulare osservazioni per iscritto o oralmente dinanzi alle giurisdizioni chiamate ad applicare l’articolo 81 o l’articolo 82 del trattato. Tali osservazioni dovrebbero essere formulate nel quadro delle regole e prassi procedurali nazionali, comprese quelle intese a tutelare i diritti delle parti. A tal fine sarebbe opportuno assicurare che la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possano disporre di informazioni sufficienti riguardo ai procedimenti dinanzi alle giurisdizioni nazionali».

4        L’art. 15 del regolamento n. 1/2003 così prevede:

«Cooperazione con le giurisdizioni nazionali

1.      Nell’ambito dei procedimenti per l’applicazione dell’articolo 81 o dell’articolo 82 del trattato le giurisdizioni degli Stati membri possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri in merito a questioni relative all’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.

2.      Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia delle sentenze scritte delle giurisdizioni nazionali competenti a pronunciarsi sull’applicazione dell’articolo 81 o dell’articolo 82 del trattato. La copia è trasmessa senza indugio dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti.

3.      Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono, agendo d’ufficio, presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni nazionali dei rispettivi Stati membri in merito a questioni relative all’applicazione dell’articolo 81 o dell’articolo 82 del trattato. Previa autorizzazione della giurisdizione competente, esse possono inoltre presentare osservazioni orali alle giurisdizioni nazionali dei rispettivi Stati membri. Qualora sia necessario ai fini dell’applicazione uniforme dell’articolo 81 o dell’articolo 82 del trattato, la Commissione, agendo d’ufficio, può presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni degli Stati membri. Previa autorizzazione della giurisdizione competente, essa può inoltre presentare osservazioni orali.

Esclusivamente ai fini della preparazione delle rispettive osservazioni, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e la Commissione possono chiedere alla competente giurisdizione dello Stato membro di trasmettere o di garantire che vengano loro trasmessi i documenti necessari alla valutazione del caso trattato.

4.      Il presente articolo lascia impregiudicati i più ampi poteri di presentare osservazioni dinanzi alle giurisdizioni che siano conferiti alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri in forza della legislazione dei rispettivi Stati membri».

5        Secondo i punti 31‑35 della comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU 2004, C 101, pag. 54):

«31.      Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3 del regolamento [n. 1/2003], le autorità nazionali garanti della concorrenza e la Commissione possono presentare osservazioni in merito a questioni relative all’applicazione dell’articolo 81 o dell’articolo 82 del trattato alle giurisdizioni nazionali chiamate ad applicare tali disposizioni. [Detto] regolamento distingue tra osservazioni scritte, che le autorità nazionali garanti della concorrenza e la Commissione possono presentare di propria iniziativa, e osservazioni orali, che possono essere presentate solo previa autorizzazione della giurisdizione competente (...).

32.      Il regolamento precisa che la Commissione presenta osservazioni solo qualora ciò sia necessario ai fini dell’applicazione conforme dell’articolo 81 o dell’articolo 82 del trattato. Dato l’obiettivo delle osservazioni, la Commissione si limiterà ad una analisi economica e giuridica dei fatti su cui verte la causa pendente dinanzi alla giurisdizione nazionale.

33.      Per consentire alla Commissione di presentare osservazioni utili, le giurisdizioni nazionali possono essere invitate a trasmettere o a far sì che vengano trasmessi alla medesima, copia di qualsiasi documento necessario per la valutazione del caso. Conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento [n. 1/2003], la Commissione utilizzerà tali documenti esclusivamente per la preparazione delle sue osservazioni (...).

34.      Poiché il regolamento [in parola] non contiene disposizioni procedurali per la presentazione delle osservazioni, la procedura applicabile è determinata dalle norme e dalle prassi degli Stati membri in materia. Se uno Stato membro non ha ancora previsto una procedura applicabile al riguardo, spetta alla giurisdizione nazionale interessata determinare quali siano le regole procedurali da seguire per la presentazione di osservazioni nella causa pendente dinanzi ad essa.

35.      La procedura deve essere in linea con i principi esposti al punto 10 della presente comunicazione. Ciò implica tra l’altro che la procedura per la presentazione di osservazioni in merito a questioni relative all’applicazione dell’articolo 81 o dell’articolo 82 del trattato

a)      deve essere compatibile con i principi generali del diritto comunitario, ed in particolare con i diritti fondamentali delle parti in causa;

b)      non deve rendere la presentazione di osservazioni eccessivamente difficile o praticamente impossibile (principio di efficacia) (...) e

c)      non può rendere la presentazione di osservazioni da parte della Commissione più difficile che la presentazione di osservazioni in procedimenti giudiziari nei quali si applicano norme di diritto nazionale equivalenti (principio di equivalenza)».

 La normativa nazionale

6        La legge recante nuove norme in materia di concorrenza economica (legge relativa alla concorrenza; wet houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging – Mededingingswet) 22 maggio 1997 (Stb. 1997, n. 242), come modificata dalla legge 9 dicembre 2004 (Stb. 2005, n. 172; in prosieguo: la «legge sulla concorrenza»), così dispone all’art. 89h:

«1.      Qualora non siano parti del procedimento, il consiglio [di amministrazione della Nederlandse Mededingingsautoriteit (autorità olandese della concorrenza); in prosieguo: la “NMa”] o la Commissione delle Comunità europee possono, ai fini della trattazione di un ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo, presentare osservazioni scritte ai sensi dell’art. 15, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1/2003, se il consiglio [della NMa] o la Commissione delle Comunità europee ne hanno manifestato l’intenzione. Il giudice può disporre un termine a tal fine. Previa autorizzazione del giudice, essi possono inoltre presentare osservazioni orali nel corso della trattazione orale.

2.      Ove ne sia fatta richiesta ai sensi dell’art. 15, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, il giudice trasmette al consiglio [della NMa] ed alla Commissione delle Comunità europee tutti i documenti previsti da questa disposizione. Entro un termine fissato dal giudice, le parti possono esprimere il loro punto di vista in merito ai documenti da trasmettere.

3.      Le parti possono replicare alle osservazioni del consiglio [della NMa] o della Commissione delle Comunità europee entro un termine stabilito dal giudice, il quale può autorizzare le parti a replicare alle loro rispettive osservazioni».

7        Detto art. 89h è il frutto della legge di modifica della legge sulla concorrenza e di alcune altre leggi relative all’attuazione dei regolamenti (CE) nn. 1/2003 e 139/2004 (wet tot wijziging van de Mededingingswet en van enige andere wetten in verband met de implementatie van EG-verordeningen 1/2003 en 139/2004) 30 giugno 2004 (Stb. 2004, n. 345). Dalla decisione di rinvio risulta che dai lavori preparatori della legge in parola (Kamerstukken II, sessione 2003-2004, 29276, n. 3) emergono gli sviluppi seguenti:

«2.5      Cooperazione con le giurisdizioni nazionali

La cooperazione fra la Commissione e le giurisdizioni nazionali è menzionata all’art. 15 e al ventunesimo ‘considerando’ [del regolamento n. 1/2003].

(…)

Il n. 3 di tale articolo dispone anche che la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza possono presentare osservazioni scritte e orali allorché una controversia è pendente dinanzi a un giudice (amicus curiae). Dette osservazioni sono considerate come pareri e si propongono di agevolare un’applicazione coerente delle norme sulla concorrenza.

A tal fine la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza sono tenute a rispettare le norme di procedura olandesi. Nel procedimento fra le parti, infatti, il giudice è passivo e gli spetta determinare il ritmo del processo. Il giudice non è inoltre vincolato dal parere della Commissione (ventunesimo ‘considerando’). L’indipendenza del giudice non è pertanto messa in discussione. La Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza devono rispettare i diritti delle parti e vigilare affinché i dati concernenti cause riservate non vengano divulgati. Infine, conformemente all’art. 15, n. 1, del regolamento [n. 1/2003], il giudice nazionale può chiedere alla Commissione di comunicargli informazioni o un parere.

(…)

3.4      Collaborazione fra il direttore generale della NMa, la Commissione e le giurisdizioni

L’art. 15, n. 3, del regolamento [n. 1/2003] dispone che le autorità nazionali competenti in materia di applicazione del diritto della concorrenza e la Commissione, d’ufficio, possono presentare osservazioni scritte relative all’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE e, previa autorizzazione del giudice, persino osservazioni orali.

L’art. 15, n. 1, del regolamento [n. 1/2003] prevede inoltre la possibilità per il giudice di chiedere alla Commissione informazioni o pareri relativi all’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE (…).

(…) L’attuazione dell’art. 15 del regolamento [n. 1/2003] è demandata al giudice amministrativo mediante emendamento della legge sulla concorrenza (art. 1, sez. G, [della legge di modifica,] artt. 89h, 89i e 89j [della legge sulla concorrenza]) e al giudice civile mediante emendamento del codice di procedura civile [(Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)] (art. III)».

8        Intitolato «Spese generiche non deducibili», l’art. 3.14 della legge sull’imposta sui redditi del 2001 (Wet Inkomstenbelasting 2001), nella versione applicabile ai redditi percepiti nel 2002, stabiliva che:

«1.      Nel calcolare gli utili non si possono dedurre le spese e i costi legati ai seguenti fattori:

(…)

c.      le ammende inflitte da un giudice olandese e le somme versate allo Stato al fine di evitare un procedimento giudiziario nei Paesi Bassi o per soddisfare una condizione legata ad una decisione di remissione della pena, nonché le ammende inflitte da un’istituzione dell’Unione Europea e le ammende e maggiorazioni imposte in applicazione della legge generale sulle imposte statali [(Algemene wet inzake rijksbelastingen)], della legge doganale [(Douanewet)], della legge di coordinamento della sicurezza sociale [(Coördinatiewet Sociale Verzekering)], della legge sulla disciplina amministrativa delle violazioni al codice della strada [(Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften)] e della legge sulla concorrenza;

(…)».

 Causa principale e questione pregiudiziale

9        Con decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell’art. 81 del trattato CE nei confronti di BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (Caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso) (GU L 166, pag. 8), alle società BPB, Knauf, Lafarge e Gyproc sono state inflitte ammende pari a, rispettivamente, EUR 138,6 milioni, EUR 85,8 milioni, EUR 249,6 milioni e EUR 4,32 milioni. Tali ammende sono state pagate in via provvisoria o il loro pagamento è stato garantito tramite cauzione bancaria.

10      Le sanzioni così inflitte dalla Commissione sono state confermate dalle sentenze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2008, causa T‑50/03, Saint-Gobain Gyproc Belgium/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), causa T‑52/03, Knauf Gips/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), causa T‑53/03, BPB/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e causa T‑54/03, Lafarge/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta). Le società Knauf e Lafarge hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte avverso le sentenze del Tribunale che hanno respinto i rispettivi ricorsi (cause C‑407/08 P e C‑413/08 P).

11      Prima della pronuncia di dette sentenze del Tribunale una delle società in parola, che dal fascicolo risulta stabilita in Germania, denominata X KG dal giudice del rinvio, ha parzialmente trasferito l’ammenda inflittale all’interno del gruppo di cui è la società controllante, attribuendo tale onere segnatamente ad una delle società controllate olandesi, la X BV.

12      Il 13 marzo 2004 l’amministrazione tributaria olandese ha inviato un avviso di liquidazione dell’imposta sul reddito d’impresa per il periodo fiscale 2002 a carico della X BV. Con lettera dell’8 aprile 2004 questa stessa società ha proposto reclamo avverso tale cartella esattoriale presso l’ispettore, negando che l’ammenda inflitta dalla Commissione e che le era stata parzialmente trasferita dalla sua società controllante costituisse un’ammenda ai sensi dell’art. 3.14, initio e n. 1, lett. c), della legge sull’imposta sui redditi del 2001, il quale non permette la deduzione di ammende inflitte dalle istituzioni comunitarie ai fini della determinazione degli utili di un’impresa. L’ispettore ha respinto detto reclamo con decisione 11 marzo 2005.

13      Il 19 aprile 2005 la X BV ha proposto ricorso dinanzi al Rechtbank Haarlem (Tribunale di Haarlem).

14      Con decisione 22 maggio 2006 detto giudice ha ammesso la deducibilità parziale dell’ammenda di cui trattasi.

15      L’ispettore ha proposto appello avverso la menzionata decisione dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) con ricorso del 30 giugno 2006.

16      La Commissione, avvertita tramite la stampa e tramite le autorità nazionali garanti della concorrenza, ha informato, con lettera del 15 marzo 2007, il giudice del rinvio della sua intenzione d’intervenire in qualità di amicus curiae, ai sensi dell’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e conformemente all’art. 89h della legge sulla concorrenza. Inoltre, la Commissione ha richiesto la fissazione di un termine a tal fine e la trasmissione dei documenti necessari alla comprensione della controversia.

17      Nel corso dell’udienza dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam il 22 agosto 2007 le parti della causa principale, nonché la Commissione, sono state invitate ad esprimersi in merito alla questione se l’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1/2003 autorizzi la Commissione, agendo d’ufficio, a presentare osservazioni scritte nel corso del procedimento a quo.

18      In tale contesto il Gerechtshof te Amsterdam ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la Commissione, in forza dell’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1/2003, abbia la facoltà di presentare di propria iniziativa osservazioni scritte in un procedimento vertente sulla deducibilità dagli utili (imponibili) realizzati dall’interessata per il 2002 di un’ammenda inflitta dalla Commissione alla X KG per violazione del diritto comunitario in materia di concorrenza e che è stata (parzialmente) trasferita a carico dell’interessata».

 Sulla questione pregiudiziale

19      Con la sua questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l’art. 15, n. 3, del regolamento n. 1/2003 autorizzi la Commissione a presentare d’ufficio osservazioni scritte ad un giudice nazionale nell’ambito di una controversia relativa alla possibilità di dedurre dagli utili imponibili l’importo di un’ammenda, o parte di essa, inflitta dalla Commissione per violazione degli artt. 81 CE o 82 CE.

20      Al fine di garantire un’applicazione uniforme delle regole di concorrenza negli Stati membri è stato previsto un meccanismo di cooperazione fra la Commissione, le autorità nazionali garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati membri al capitolo IV del regolamento n. 1/2003.

21      Detta cooperazione si inserisce nell’ambito del principio generale di leale cooperazione, sancito dall’art. 10 CE, che disciplina i rapporti fra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie. Come constatato dalla Corte, l’obbligo di leale cooperazione, che si impone alle istituzioni comunitarie, assume una particolare importanza ove tale collaborazione riguardi le autorità giudiziarie degli Stati membri incaricate di vigilare sull’applicazione e sul rispetto del diritto comunitario nell’ordinamento giuridico nazionale (v. ordinanza 13 luglio 1990, causa C‑2/88 IMM, Zwartveld e a., Racc. pag. I‑3365, punto 18).

22      In tale contesto, i giudici nazionali, da un lato, e la Commissione e i giudici comunitari dall’altro, agiscono ciascuno in base alla funzione attribuita loro dal Trattato (v., in tal senso, sentenza 14 dicembre 2000, causa C‑344/98, Masterfoods e HB, Racc. pag. I‑11369, punto 56).

23      Gli artt. 11‑14 del regolamento n. 1/2003 prevedono forme diverse di cooperazione fra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza.

24      L’art. 15 del citato regolamento, intitolato «Cooperazione con le giurisdizioni nazionali», istituisce una procedura di scambio d’informazioni reciproco fra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri e prevede, in circostanze determinate, la possibilità d’intervento della Commissione e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri nei procedimenti dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

25      Come menzionato dal ventunesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003, la procedura di cooperazione fra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri vale per tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri che applichino gli artt. 81 CE o 82 CE in controversie tra privati, o agendo in quanto autorità pubbliche di esecuzione o in quanto giudici di ricorso.

26      L’art. 15, n. 1, del regolamento n. 1/2003 dispone, da un lato, che i menzionati organi giurisdizionali possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri in merito a questioni relative all’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Il n. 2 dell’articolo in parola, d’altro canto, stabilisce che gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia delle sentenze scritte dei giudici nazionali competenti a pronunciarsi sull’applicazione degli artt. 81 CE o 82 CE.

27      La prima e la seconda frase del n. 3, primo comma, del citato art. 15 autorizzano le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri a presentare d’ufficio osservazioni scritte, e osservazioni orali previa autorizzazione del giudice competente, agli organi giurisdizionali nazionali dei rispettivi Stati membri in merito a questioni relative all’applicazione degli artt. 81 CE o 82 CE. La terza e la quarta frase della medesima disposizione autorizzano parimenti la Commissione a presentare osservazioni scritte d’ufficio, ed osservazioni orali previa autorizzazione del giudice competente, agli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri qualora sia necessario ai fini dell’applicazione uniforme degli artt. 81 CE o 82 CE.

28      L’art. 15, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1/2003 contempla quindi due tipi d’intervento diversi, con ambiti di applicazione distinti: l’intervento delle autorità nazionali garanti della concorrenza dinanzi ai giudici del rispettivo Stato membro relativamente all’applicazione degli artt. 81 CE o 82 CE, e l’intervento della Commissione dinanzi ai giudici degli Stati membri qualora sia necessario ai fini dell’applicazione uniforme degli artt. 81 CE o 82 CE.

29      Le quattro frasi del comma di cui trattasi, e soprattutto la circostanza che la seconda e la quarta frase del medesimo siano pressoché identiche, pongono in rilievo che il legislatore comunitario intendeva separare tali due ipotesi, nonostante si trovino nel medesimo comma.

30      Di conseguenza, un’interpretazione letterale dell’art. 15, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1/2003 porta a considerare che la facoltà per la Commissione, agendo d’ufficio, di presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri è subordinata all’unica condizione che ciò sia necessario ai fini dell’applicazione uniforme degli artt. 81 CE o 82 CE. Siffatto requisito può essere soddisfatto anche nei casi in cui il procedimento interessato non sia in merito a questioni relative all’applicazione degli artt. 81 CE o 82 CE.

31      Tale interpretazione non è rimessa in discussione dalla quarta frase del ventunesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003, ai sensi della quale occorrere consentire alla Commissione e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di formulare osservazioni per iscritto o oralmente dinanzi agli organi giurisdizionali chiamati ad applicare gli artt. 81 CE o 82 CE. Il menzionato ‘considerando’ ha ad oggetto semplicemente una situazione tipica, senza escludere altre ipotesi in cui la Commissione possa intervenire. Inoltre, il ‘considerando’ di un regolamento può sì consentire di chiarire l’interpretazione di una norma giuridica, ma non può costituire di per sé una norma di tal genere (sentenze 13 luglio 1989, causa 215/88, Casa Fleischhandels, Racc. pag. 2789, punto 31, e 24 novembre 2005, causa C‑136/04, Deutsches Milch-Kontor, Racc. pag. I‑10095, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

32      Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla X BV e dal governo olandese, l’interpretazione dell’art. 15, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1/2003 fornita al punto 30 della presente sentenza non è contraddetta dai punti 31‑35 della comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, i quali stabiliscono che la Commissione può presentare osservazioni in merito a questioni relative all’applicazione degli artt. 81 CE o 82 CE. Infatti, la nozione generale di «questioni relative all’applicazione dell’articolo 81 o dell’articolo 82 del trattato», contemplata dalla citata comunicazione, comprende la facoltà, per la Commissione, di depositare osservazioni scritte dinanzi ai giudici nazionali qualora sia necessario ai fini dell’applicazione uniforme degli artt. 81 CE o 82 CE. In ogni caso, il contenuto di una comunicazione della Commissione non può prevalere sulle disposizioni di un regolamento.

33      Il diritto comunitario ha fissato un sistema completo di controllo delle intese e degli abusi di posizione dominante il quale stabilisce un divieto generale, che figura agli artt. 81 CE e 82 CE, e la relativa sanzione, adottata sulla base dell’art. 83 CE. Gli articoli menzionati devono essere intesi come facenti parte di un insieme complessivo di prescrizioni dirette a vietare e a sanzionare le pratiche anticoncorrenziali.

34      Dall’art. 83, n. 2, lett. a), CE risulta che le ammende e le penalità di mora che possono essere inflitte alle imprese nell’ambito dell’applicazione del diritto comunitario della concorrenza si propongono di «garantire l’osservanza dei divieti di cui all’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e all’articolo 82 [CE]». L’obiettivo di detto art. 83 CE è quindi, segnatamente, di garantire l’efficacia del controllo delle intese e degli abusi di posizione dominante.

35      Il potere della Commissione di infliggere ammende alle imprese che, dolosamente o colposamente, trasgrediscono gli artt. 81, n. 1, CE o 82 CE costituisce uno dei mezzi attribuiti alla medesima per poter svolgere il compito di sorveglianza assegnatole dal diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 105, e 7 giugno 2007, causa C‑76/06 P, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, Racc. pag. I‑4405, punto 22).

36      Disgiungere il divieto generale di pratiche anticoncorrenziali dalle sanzioni previste per l’inosservanza dello stesso equivarrebbe quindi a privare di efficacia l’azione delle autorità incaricate di vigilare sul rispetto del divieto in parola e di sanzionare siffatte pratiche. Le disposizioni degli artt. 81 CE e 82 CE sarebbero quindi inoperanti se non fossero corredate di misure coercitive ex art. 83, n. 2, lett. a), CE. Come sostenuto dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, esiste un intrinseco legame tra le ammende e l’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE.

37      L’efficacia delle sanzioni inflitte dalle autorità garanti della concorrenza nazionali o comunitarie in forza dell’art. 83, n. 2, lett. a), CE è pertanto una condizione per l’applicazione uniforme degli artt. 81 CE e 82 CE.

38      Orbene, nell’ambito di un procedimento relativo a sanzioni in materia di pratiche anticoncorrenziali ex art. 83, n. 2, lett. a), CE, la decisione che il giudice adito è chiamato a prendere è idonea a incidere sull’efficacia delle sanzioni in parola e, quindi, rischia di compromettere l’applicazione uniforme degli artt. 81 CE o 82 CE.

39      Nelle circostanze della causa principale, è palese che l’esito della controversia relativa alla deducibilità fiscale di parte dell’importo di un’ammenda inflitta dalla Commissione è idoneo a incidere sull’efficacia della sanzione irrogata dall’autorità comunitaria garante della concorrenza. L’efficacia della decisione della Commissione con cui questa ha inflitto un’ammenda ad una società potrebbe infatti essere sensibilmente ridotta qualora la società interessata, o per lo meno una società ad essa collegata, fosse autorizzata a dedurre, interamente o in parte, l’importo di tale ammenda dall’importo dei suoi utili imponibili, in quanto una facoltà del genere avrebbe l’effetto di compensare parzialmente il peso dell’ammenda di cui trattasi con una diminuzione degli oneri fiscali.

40      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento n. 1/2003 deve essere interpretato nel senso che esso autorizza la Commissione a presentare d’ufficio osservazioni scritte all’organo giurisdizionale di uno Stato membro nell’ambito di una controversia relativa alla possibilità di dedurre dagli utili imponibili l’importo di un’ammenda, o parte di essa, inflitta dalla Commissione per violazione degli artt. 81 CE o 82 CE.

 Sulle spese

41      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’art. 15, n. 3, primo comma, terza frase, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, deve essere interpretato nel senso che esso autorizza la Commissione delle Comunità europee a presentare d’ufficio osservazioni scritte all’organo giurisdizionale di uno Stato membro nell’ambito di una controversia relativa alla possibilità di dedurre dagli utili imponibili l’importo di un’ammenda, o parte di essa, inflitta dalla Commissione per violazione degli artt. 81 CE o 82 CE.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.