Language of document : ECLI:EU:C:2008:497

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

11 settembre 2008 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2002/22/CE – Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica – Art. 26, n. 3 – Numero di emergenza unico europeo – Messa a disposizione delle informazioni relative all’ubicazione del chiamante»

Nella causa C‑274/07,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 7 giugno 2007,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Braun e dalla sig.ra A. Steiblytė, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica di Lituania, rappresentata dal sig. D. Kriaučiūnas, in qualità di agente,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, K. Schiemann, P. Kūris e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo provveduto ad assicurare in pratica che per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo «112» attraverso reti telefoniche pubbliche siano messe a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all’ubicazione del chiamante, la Repubblica di Lituania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).

 Contesto normativo

 Il diritto comunitario

2        Il trentaseiesimo ‘considerando’ della direttiva servizio universale enuncia quanto segue:

«Occorre che gli utenti possano chiamare gratuitamente il numero d’emergenza unico europeo “112” o qualsiasi numero d’emergenza nazionale a partire da qualsiasi apparecchio telefonico, compresi i telefoni pubblici a pagamento, senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. (...) Le informazioni relative alla localizzazione del chiamante che devono essere messe a disposizione dei servizi di soccorso nella misura in cui sia tecnicamente fattibile miglioreranno il livello di protezione e la sicurezza degli utenti dei servizi “112” e aiuteranno tali servizi nell’espletamento dei loro compiti, a condizione che sia garantito il trasferimento delle chiamate e dei dati pertinenti verso i servizi di soccorso competenti. (...)».

3        L’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale recita così:

«Gli Stati membri provvedono affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo “112”, le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all’ubicazione del chiamante».

4        Ai sensi dell’art. 38, n. 1, della direttiva servizio universale, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 24 luglio 2003 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano le suddette disposizioni a decorrere dal 25 luglio 2003.

5        In applicazione dell’art. 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«atto d’adesione»), in combinato disposto con l’art. 54 del medesimo atto, la Repubblica di Lituania era tenuta a conformarsi alla direttiva servizio universale dalla data della sua adesione all’Unione europea, vale a dire dal 1° maggio 2004.

6        La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33), prevede, all’art. 19, n. 1, quanto segue:

«Se la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2, rivolge agli Stati membri raccomandazioni concernenti l’armonizzazione dell’attuazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 8, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell’assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione tali raccomandazioni. L’autorità nazionale che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione».

7        Il decimo ‘considerando’ della raccomandazione della Commissione 25 luglio 2003, 2003/558/CE, sul trattamento delle informazioni relative alla localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della fornitura di servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione (GU L 189, pag. 49), è del seguente tenore:

«Per un buon funzionamento dei servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione l’ubicazione del chiamante determinata dal fornitore di una rete o di un servizio di telefonia pubblica deve essere trasmessa automaticamente a qualsiasi centro di raccolta delle chiamate di emergenza».

8        I punti 4 e 13 della raccomandazione 2003/558 recitano così:

«4.       Per ciascuna chiamata al numero di emergenza unico europeo 112, gli operatori di reti telefoniche pubbliche devono, a partire dalla rete, trasmettere (push) ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza le migliori informazioni disponibili sull’ubicazione del chiamante, nella misura tecnicamente fattibile. Durante il periodo intermedio fino alla conclusione del riesame di cui al punto 13, è ammesso che gli operatori rendano disponibile l’informazione sulla localizzazione unicamente su richiesta (pull).

(…)

13.       Gli Stati membri devono invitare le loro autorità nazionali a riferire alla Commissione sullo stato di attuazione dei servizi E112 entro la fine del 2004 affinché la Commissione possa avviare un riesame della situazione tenendo conto delle nuove esigenze dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza e dei servizi di pronto intervento nonché dei progressi compiuti e delle tecnologie disponibili in materia di localizzazione».

 Il diritto nazionale

9        L’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale è stato trasposto nell’ordinamento giuridico lituano dall’art. 65, n. 4, della legge 15 aprile 2004, n. IX-2135, sulle comunicazioni elettroniche (Elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135) (Žin., 2004, Nr. 69‑2382; in prosieguo: la «legge sulle comunicazioni elettroniche»), entrata in vigore il 1° maggio 2004, ai termini del quale:

«[i] fornitori di reti di comunicazione pubbliche e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico trasmettono, senza dover ottenere il consenso degli abbonati o degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, le informazioni utili alla localizzazione (compresi i dati di flusso) agli organismi incaricati di trattare le chiamate di emergenza, segnatamente alle autorità giudiziarie, alle ambulanze, ai pompieri nonché agli altri servizi di pronto intervento, affinché detti organismi possano rispondere alle chiamate di un abbonato o di un utente dei servizi di comunicazione elettronica e reagire in maniera adeguata (...)».

10      Il 1° settembre 2007 è entrata in vigore la legge 12 aprile 2007, n. X‑1092 (Žin., 2007, Nr. 46‑1723), recante modifica dell’art. 65 della legge sulle comunicazioni elettroniche. Nella nuova versione il detto art. 65 prevede, al n. 4, che i fornitori di reti di comunicazione pubbliche e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico trasmettano gratuitamente le informazioni relative all’ubicazione del chiamante al centro comune dei servizi di soccorso e che le spese di acquisizione, installazione (adeguamento), rinnovamento e funzionamento delle attrezzature necessarie a tal fine siano rimborsate mediante fondi pubblici.

11      Oltre alla legge sulle comunicazioni elettroniche, la Repubblica di Lituania ha adottato diversi altri atti diretti a trasporre le disposizioni dell’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale. In particolare i seguenti:

–        la legge 25 maggio 2004, n. IX-2246, relativa al centro comune dei servizi di soccorso (Bendrojo pagalbos centro įstatymas Nr. IX-2246) (Žin., 2004, Nr. 90‑3306);

–        la risoluzione n. 1500 del governo della Repubblica di Lituania, relativa alla creazione del centro comune dei servizi di soccorso, alla strategia di introduzione del numero di emergenza unico europeo 112 e all’approvazione del relativo piano di attuazione (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1500 dėl Bendrojo pagalbos centro įsteigimo ir vieno skubaus iškvietimo telefono numerio 112 įvedimo strategijos, jos įgyvendinimo plano patvirtinimo), del 25 settembre 2002 (Žin., 2002, Nr. 95‑4114), nonché

–        il decreto del direttore dell’autorità di regolamentazione nel settore delle comunicazioni 21 aprile 2005, n. 1V-389, recante approvazione della procedura e delle modalità di trasmissione delle chiamate degli abbonati e/o degli utenti di servizi di comunicazione ai numeri del centro comune dei servizi di soccorso e/o dei servizi di soccorso [Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1V-389 dėl abonentų ir(ar) paslaugų gavėjų skambučių siuntimo į Bendrojo pagalbos centro ir(ar) pagalbos tarnybų numerius tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo] (Žin., 2005, Nr. 55‑1918).

 Procedimento precontenzioso

12      Con lettera di diffida 10 aprile 2006 la Commissione informava la Repubblica di Lituania delle sue preoccupazioni che l’applicazione dell’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale fosse scorretta, preoccupazioni dovute al fatto che, quando le richieste di pronto intervento al numero di emergenza unico europeo «112» sono effettuate a partire da un telefono mobile, non sono trasmesse ai servizi di soccorso le informazioni sull’ubicazione del chiamante.

13      Con risposta 11 luglio 2006 le autorità lituane ammettevano tale circostanza precisando, tuttavia, che non tutti i gestori di reti di comunicazione pubbliche e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico disponevano delle strutture tecniche all’uopo necessarie e che le autorità non si erano accordate con detti operatori circa l’accollo dei costi di localizzazione del chiamante. Il 25 settembre del medesimo anno il governo lituano trasmetteva alla Commissione informazioni aggiornate e le indicava le misure in programma per assicurare l’attuazione dell’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale.

14      Il 18 ottobre 2006 la Commissione emetteva un parere motivato in cui constatava che la Repubblica di Lituania non era in grado di assicurare, in pratica, la messa a disposizione delle informazioni sull’ubicazione del chiamante quando la richiesta di pronto intervento al numero «112» parte da un telefono mobile, venendo così meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale. Al contempo invitava tale Stato membro a prendere le misure necessarie per conformarsi al parere medesimo entro due mesi dalla sua notifica.

15      Con risposta 12 gennaio 2007 la Repubblica di Lituania comunicava l’avvenuto deposito presso il Parlamento lituano di un progetto di legge di modifica dell’art. 65 della legge sulle comunicazioni elettroniche, progetto che prevedeva l’assunzione da parte del bilancio statale dei costi del servizio di trasmissione delle informazioni utili alla localizzazione del chiamante sostenuti dai gestori delle reti pubbliche di telefonia mobile. Alla lettera era allegato un accordo relativo ai servizi di localizzazione del chiamante stipulato il 4 dicembre 2006 tra il centro comune dei servizi di soccorso e gli operatori di telefonia mobile.

16      Ritenendo la situazione ancora insoddisfacente, la Commissione proponeva il presente ricorso.

 Sul ricorso

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

17      Secondo la Repubblica di Lituania il ricorso dovrebbe essere respinto come irricevibile in quanto le censure formulate nel parere motivato differirebbero, nel contenuto, da quelle sollevate nell’atto introduttivo. Infatti, mentre la motivazione del parere motivato avrebbe posto l’accento sulla circostanza che, in Lituania, per le chiamate al numero «112» provenienti da un telefono mobile le informazioni sull’ubicazione del chiamante non sono fornite secondo il metodo «pull», l’atto introduttivo enuncerebbe un obbligo di applicare a tal fine il metodo «push».

18      La Commissione replica che il parere motivato e l’atto introduttivo menzionano entrambi i metodi – «push» e «pull» – indicati nella raccomandazione 2003/558 lasciando, però, alla Repubblica di Lituania la scelta di quale applicare per dare attuazione all’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale.

19      Nella controreplica la Repubblica di Lituania asserisce che unicamente in sede di replica la Commissione avrebbe chiarito il suo nuovo punto di vista affermando che gli Stati membri non solo possono, ma perfino debbono prendere le misure tecniche più semplici possibili per assicurare la localizzazione della chiamata, vale a dire applicare il metodo «pull». Di conseguenza, siccome la posizione della Commissione sarebbe rimasta imprecisa fino a tale fase, nei suoi addebiti non sarebbe formulato con la dovuta chiarezza l’oggetto del ricorso per inadempimento.

 Giudizio della Corte

20      È bene ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario e, dall’altro, di far valere utilmente i suoi motivi di difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione (v., in particolare, sentenza 7 settembre 2006, causa C‑484/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑7471, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

21      La regolarità di tale procedimento costituisce una garanzia essenziale prevista dal Trattato CE non soltanto per tutelare i diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l’eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita (v. sentenza 15 febbraio 2007, causa C‑34/04, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑1387, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

22      Ne consegue, in primo luogo, che l’oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE è determinato dal procedimento precontenzioso previsto dal medesimo articolo. Pertanto, il ricorso deve essere basato sui medesimi motivi e mezzi del parere motivato (v. sentenze 20 giugno 2002, causa C‑287/00, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑5811, punto 18, e 9 febbraio 2006, causa C‑305/03, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑1213, punto 22).

23      In secondo luogo, il parere motivato deve contenere un’esposizione coerente e particolareggiata dei motivi che hanno condotto la Commissione alla convinzione che lo Stato membro interessato è venuto meno a uno degli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto comunitario (v. citate sentenze Commissione/Germania, punto 19, e 7 settembre 2006, Commissione/Regno Unito, punto 26).

24      Nella fattispecie, si deve constatare che la censura mossa contro la Repubblica di Lituania è rimasta immutata in entrambi i procedimenti, precontenzioso e contenzioso. Infatti, tanto nell’ambito del procedimento precontenzioso quanto dinanzi alla Corte, la Commissione ha addebitato a detto Stato membro di disattendere gli obblighi risultanti dall’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale non assicurando in pratica che per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo «112» siano messe a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all’ubicazione del chiamante.

25      Per quanto riguarda il contenuto concreto e la motivazione di tale addebito, la Commissione ha sostenuto, nella lettera di diffida e nel parere motivato, che era tecnicamente fattibile per gli operatori di telefonia fissa e mobile attivi in Lituania fornire le informazioni richieste almeno secondo il metodo «pull», descritto nella raccomandazione 2003/558. Con tale affermazione, tuttavia, la Commissione non ha affatto imposto detto metodo alla Repubblica di Lituania; essa si è solo limitata ad esplicitare che, a suo avviso, l’obbligo enunciato all’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale ben trova applicazione nel caso di specie, dal momento che il requisito della fattibilità tecnica, cui detto obbligo è subordinato, è soddisfatto.

26      Contrariamente a quanto allega la Repubblica di Lituania, la Commissione non ha affermato neppure nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte che sussiste un obbligo in capo agli Stati membri di applicare un metodo specifico per conformarsi all’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale. Infatti, l’atto introduttivo del ricorso e la replica, come già la lettera di diffida e il parere motivato, si limitano a fare riferimento al punto 4 della raccomandazione 2003/558, senza esigere che sia applicato uno in particolare dei due metodi menzionati in tale punto.

27      La Commissione ha infatti sostenuto, segnatamente nella memoria di replica, non che la Repubblica di Lituania doveva ricorrere al metodo «pull», ma che tale Stato membro era tenuto a mettere in atto almeno le misure tecniche più semplici per assicurare che, a partire dalla data fissata nell’atto di adesione, le informazioni relative all’ubicazione del chiamante fossero effettivamente trasmesse. Orbene, tale posizione corrisponde perfettamente a quella espressa dalla Commissione nell’ambito del procedimento precontenzioso.

28      Risulta da quanto precede che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica di Lituania deve essere respinta.

 Nel merito

 Argomenti delle parti

29      La Commissione considera tecnicamente fattibile per i gestori lituani di reti pubbliche di telefonia mobile fornire informazioni sull’ubicazione del chiamante allorché quest’ultimo compone il numero «112» con un telefono portatile. In effetti, a quanto comunica la stessa convenuta, le reti di telefonia mobile in Lituania non presentano caratteristiche specifiche che impedirebbero dal punto di vista tecnico la trasmissione di tali informazioni.

30      In particolare, l’accordo relativo ai servizi di localizzazione del chiamante concluso il 4 dicembre 2006 tra il centro comune dei servizi di soccorso e i prestatori di servizi di reti pubbliche di telefonia mobile segnalerebbe che è tecnicamente possibile trasmettere le informazioni suddette, ma che all’uopo potrebbero occorrere investimenti supplementari. Orbene, l’assenza di investimenti e i ritardi nell’acquisizione delle attrezzature necessarie a tal fine non potrebbero essere considerati un difetto di fattibilità tecnica nel senso dell’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale.

31      Nella replica la Commissione spiega che il punto 4 della raccomandazione 2003/558, cui essa ha fatto riferimento nell’atto introduttivo del ricorso, non può, tenuto conto del carattere non vincolante di quest’ultima, obbligare gli Stati membri ad applicare il metodo «push» anziché il metodo «pull» per trasmettere le informazioni sull’ubicazione del chiamante. La Repubblica di Lituania era dunque libera quanto alla scelta del metodo, ma tenuta nondimeno, conformemente all’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale, a mettere in atto almeno le misure tecniche più semplici per assicurare che i gestori di reti telefoniche pubbliche fisse e mobili fornissero dette informazioni a partire dalla data stabilita nell’atto di adesione.

32      La Repubblica di Lituania fa valere che l’addebito mosso dalla Commissione è infondato già per il fatto di non essere formulato in maniera appropriata. Dato che questo Stato membro avrebbe adottato tutte le misure giuridiche, tecniche e organizzative possibili per adempiere gli obblighi sanciti all’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale, detto addebito avrebbe dovuto essere formulato in maniera da far constatare un inadempimento consistente nel non assicurare che le imprese che gestiscono reti telefoniche pubbliche mettano le informazioni relative all’ubicazione del chiamante a disposizione delle autorità di pronto intervento.

33      Quanto alla fattibilità tecnica, la Repubblica di Lituania spiega che il centro comune dei servizi di soccorso dispone dei mezzi tecnici per ricevere le informazioni sull’ubicazione di chi chiama il numero «112», ma che i gestori delle reti pubbliche di telefonia mobile operanti in Lituania non avrebbero sempre le attrezzature per fornire tali informazioni.

34      Detto Stato membro precisa che adattare il metodo «pull», già utilizzato da alcuni operatori a fini commerciali, sarebbe stato decisamente più semplice che passare a un sistema fondato sul metodo «push». Tuttavia, nel momento stesso in cui si è deciso di applicare quest’ultimo metodo, più moderno, si è rifiutato di realizzare investimenti supplementari per adattare il metodo «pull» ai fini della localizzazione delle chiamate al numero «112».

35      In tale contesto la Repubblica di Lituania sottolinea che i mezzi tecnici necessari per trasmettere le informazioni in causa differiscono radicalmente a seconda del metodo utilizzato, se «pull» o «push», e che i due sistemi richiedono investimenti e un certo periodo di preparazione. Occorrerebbe tener conto di queste condizioni di fattibilità tecnica nell’esame dei motivi per i quali gli operatori lituani di telefonia mobile non sono pronti a trasmettere le informazioni richieste ai servizi di soccorso.

36      Si dovrebbe considerare anche l’incertezza suscitata dalla raccomandazione 2003/558 quanto al modo e al termine per adempiere gli obblighi derivanti dall’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale. Infatti, può sussistere inadempimento solo se è noto da subito quale metodo può e deve essere applicato e a partire da quale data. Secondo la Repubblica di Lituania, se fosse stato chiaro dall’inizio che gli Stati membri sono liberi di applicare il metodo «pull», tecnicamente più semplice, essa avrebbe potuto avvalersi di questa possibilità e risparmiare così un tempo considerevole.

37      D’altra parte, i punti 4 e 13 della raccomandazione 2003/558 andrebbero interpretati nel senso che gli obiettivi della direttiva servizio universale non sono utilmente raggiunti se si applica il metodo «pull» e che per questo occorre diffondere il metodo «push» il più possibile. Dato che altro tempo sarebbe necessario per mettere in atto tale ultimo metodo, la Commissione avrebbe previsto nella suddetta raccomandazione un termine supplementare.

 Giudizio della Corte

38      Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale, gli Stati membri devono provvedere affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo «112», le imprese che gestiscono reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all’ubicazione del chiamante.

39      Come risulta dal trentaseiesimo ‘considerando’ della direttiva servizio universale, detto art. 26, n. 3, intende migliorare il livello di protezione e la sicurezza degli utenti del servizio «112» ed aiutare i servizi di pronto intervento nell’espletamento dei loro compiti.

40      Discende dalla formulazione nonché dall’obiettivo di tale disposizione che essa impone agli Stati membri, sempre che ciò sia tecnicamente fattibile, un obbligo di risultato che non si limita all’istituzione di un contesto normativo appropriato, ma esige pure che le informazioni sulla localizzazione di tutte le chiamate al numero «112» siano effettivamente trasmesse ai servizi di soccorso.

41      Orbene, nella fattispecie la Repubblica di Lituania non contesta che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, tali informazioni non erano trasmesse in caso di chiamata proveniente da un telefono mobile.

42      Quanto, in primo luogo, all’argomento di tale Stato membro secondo cui l’addebito della Commissione non sarebbe formulato in maniera appropriata poiché la Repubblica di Lituania ha adottato tutte le misure giuridiche, tecniche e organizzative necessarie alla trasposizione dell’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale, esso non può essere accolto. Risulta chiaramente dalla sua formulazione e motivazione che la Commissione addebita alla Repubblica di Lituania non tanto di avere trasposto scorrettamente o insufficientemente detta disposizione, bensì di non essere in grado di assicurare in pratica che le informazioni richieste siano effettivamente messe a disposizione dei servizi di soccorso.

43      In secondo luogo, per quanto attiene al requisito della fattibilità tecnica cui è subordinato l’obbligo imposto agli Stati membri dall’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale, occorre constatare che, secondo le indicazioni fornite dalla Repubblica di Lituania, la non trasmissione delle informazioni sulla localizzazione delle chiamate provenienti da reti pubbliche di telefonia mobile è dovuta al fatto che i gestori di tali reti non dispongono delle strutture tecniche necessarie, le quali richiederebbero investimenti importanti.

44      È stato fatto presente al riguardo che, dopo un iniziale disaccordo tra detti operatori e le autorità lituane in merito all’accollo dei costi per questi investimenti, il legislatore ha modificato l’art. 65, n. 4, della legge sulle comunicazioni elettroniche, con effetto dal 1° settembre 2007, nel senso che gli operatori forniscono ora gratuitamente le informazioni di cui trattasi al centro comune dei servizi di soccorso e che le spese di acquisizione, installazione o adeguamento, rinnovamento e funzionamento delle attrezzature necessarie a tal fine sono rimborsate con fondi pubblici.

45      Risulta da quanto precede, senza che occorra analizzare l’accordo relativo ai servizi di localizzazione del chiamante concluso il 4 dicembre 2006 tra il centro comune dei servizi di soccorso e i prestatori di servizi di reti pubbliche di telefonia mobile, la cui interpretazione è controversa tra le parti, che la non trasmissione delle informazioni sulla localizzazione delle chiamate provenienti da tali reti deriva non da caratteristiche tecniche di queste ultime che impedirebbero oggettivamente la trasmissione di dette informazioni, bensì dalla mancanza degli investimenti necessari per acquisire o adeguare le strutture che permettono tale trasmissione.

46      Orbene, come la Commissione ha giustamente sottolineato, la non acquisizione o il non adeguamento delle strutture necessarie non possono essere considerati un difetto di fattibilità tecnica nel senso dell’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale.

47      Relativamente, in ultimo luogo, agli argomenti sviluppati dalla Repubblica di Lituania circa il metodo da utilizzare per trasmettere le informazioni sull’ubicazione di chi chiama il numero «112», occorre constatare che l’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale non contiene alcuna indicazione in merito, lasciando così gli Stati membri liberi di scegliere la maniera in cui assicurare in concreto la trasmissione di tali informazioni.

48      La raccomandazione 2003/558 fa riferimento, al punto 4, a due metodi. Il primo, detto metodo «push», consiste nella trasmissione automatica di dette informazioni da parte dei gestori delle reti telefoniche pubbliche, mentre il secondo, detto metodo «pull», prevede che tali informazioni siano fornite solo su richiesta dei centri di raccolta delle chiamate d’emergenza.

49      Se è vero che dal tenore del punto 4 come dal decimo ‘considerando’ della raccomandazione 2003/558 risulta che la Commissione ritiene più efficace l’applicazione del primo metodo e raccomanda agli Stati membri di imporre quest’ultimo, quanto meno dopo un periodo intermedio, ai gestori di reti telefoniche pubbliche operanti nel loro territorio, è tuttavia evidente che la detta raccomandazione, non avendo carattere vincolante, non può obbligare gli Stati membri ad applicare un metodo in particolare per mettere in atto l’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale.

50      Il carattere non vincolante della raccomandazione 2003/558 non solo risulta dall’art. 249, quinto comma, CE, ma è altresì esplicitamente confermato dall’art. 19 della direttiva «quadro», sulla cui base detta raccomandazione è stata adottata. Emerge infatti con chiarezza dal n. 1 di detto art. 19 che un’autorità nazionale di regolamentazione può scegliere di non seguire una raccomandazione adottata dalla Commissione ai sensi di quest’ultima disposizione, purché ne informi la Commissione e motivi la propria posizione.

51      Anche se quindi sono liberi di scegliere il metodo che i gestori di reti telefoniche pubbliche debbono applicare per trasmettere le informazioni sulla localizzazione delle chiamate al numero «112», gli Stati membri devono pur sempre assolvere l’obbligo chiaro e preciso di risultato sancito all’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale ovvero assicurare che tali informazioni siano effettivamente messe a disposizione dei servizi di soccorso.

52      In particolare, uno Stato membro non può giustificare un eventuale ritardo nell’adempimento di tale obbligo col fatto di aver deciso di avvalersi del metodo «push», basato sulla trasmissione automatica delle informazioni sull’ubicazione del chiamante.

53      A tale riguardo occorre constatare che, contrariamente a quanto fa valere la Repubblica di Lituania, la raccomandazione 2003/558 non accorda termini supplementari agli Stati membri che hanno optato per il metodo «push». Non solo la Commissione non potrebbe legittimamente prorogare il termine imperativo impartito agli Stati membri per conformarsi all’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale, ma risulta inoltre dal testo del punto 4 di tale raccomandazione che quest’ultima non mira affatto a dispensare dall’osservanza di tale termine. Infatti, mentre menziona la possibilità di prevedere l’applicazione del metodo «push» solamente dopo un periodo intermedio, detto punto 4 precisa al contempo che, durante tale periodo, le informazioni sull’ubicazione del chiamante devono essere messe a disposizione quanto meno se i servizi di soccorso ne fanno richiesta, vale a dire secondo il metodo «pull».

54      Per finire, quanto alle pretese incertezze concernenti il metodo e il termine per adempiere l’obbligo enunciato all’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale, si deve constatare che tale disposizione nonché la raccomandazione 2003/558 non suscitano alcun dubbio oggettivo al riguardo. In tali circostanze, e considerando in particolare che essa stessa ha riconosciuto nel controricorso che la raccomandazione 2003/558 non è vincolante per gli Stati membri, la Repubblica di Lituania non può invocare con profitto a giustificazione del ritardo nell’attuazione effettiva dell’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale un fraintendimento dei propri obblighi.

55      Alla luce di quanto precede si deve constatare che, non avendo provveduto ad assicurare in pratica che per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo «112» attraverso reti telefoniche pubbliche siano messe a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all’ubicazione del chiamante, la Repubblica di Lituania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 26, n. 3, della direttiva servizio universale.

 Sulle spese

56      A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica di Lituania, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Non avendo provveduto ad assicurare in pratica che per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo «112» attraverso reti telefoniche pubbliche siano messe a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all’ubicazione del chiamante, la Repubblica di Lituania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).

2)      La Repubblica di Lituania è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il lituano.